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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2020
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Nella causa civile n. r.g. 1328/2020
Promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Leandro
Alberghina ( ), presso il cui studio sito in Piazza Armerina, Via F. Guccio n. CodiceFiscale_2
11, pec: è elettivamente domiciliato;
Email_1
ATTRICE-OPPONENTE contro
, nata in [...], il [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...], C.da S. Francesco Alla Rena n.20, elettivamente C.F._3
domiciliata presso il domicilio telematico di posta elettronica certificata appartenente all'Avv. Gabriella M.A. Cusimano (C.F. Email_2
) con lo studio a Caltanissetta, in via Malta n.115, dalla quale rappresentata C.F._4
e difesa, giusta procura in atti.
CONVENUTA-OPPOSTA
Il Giudice Istruttore dott. Rosario Vacirca, provvedendo in esito all'udienza del 18 marzo 2025,
sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
dato atto che i procuratori delle parti hanno ritualmente depositato le note scritte, nelle cui istanze e conclusioni hanno insistito;
Rilevato che, con atto di citazione in opposizione a precetto ex art 615 co.1° cpc, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, dichiararsi la parziale inesistenza del diritto di credito così come vantato e affermato dalla sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, revocare parzialmente il precetto opposto; in data 25.09.2024, si è costituita in giudizio la convenuta opposta chiedendo dichiarare che le domande formulate dal debitore opponente sono inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte confermando il precetto opposto; con provvedimento reso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il Giudice, rilevato che il valore della controversia è pari ad € 4.153,60, ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d'ufficio, relativa al radicamento della competenza a decidere sulla domanda, in capo al Giudice di pace, divenuto, a seguito della riforma cosiddetta “Cartabia”, competente a decidere le cause di valore fino ad €
10.000,00, invitando al contempo le parti a prendere posizione sul rilievo in seno alle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; in seno alle note depositate il 14.03.2025 ed il 17.03.2025, mentre la convenuta-opposta ha insistito nelle conclusioni e richieste di cui all'atto introduttivo ed alle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., in seno alle quali, peraltro, la stessa ha dichiarato di concordare con quanto rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 12.10.2024 relativamente alla competenza per valore del presente procedimento in capo al Giudice di Pace di Enna, l'opponente ha aderito alla indicazione relativa alla competenza del Giudice e chiesto al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del
Giudice di Pace ai sensi del'art. 7 c.p.c.; ritenuto che, così come già rilevato in seno al provvedimento di verifiche preliminari del 12.10.2024, la competenza a decidere il merito della domanda proposta da , avendo ad oggetto Parte_1 opposizione a precetto di importo pari ad € 4.153,60, spetta, per valore, al Giudice di Pace, in applicazione dell'art. 7 c.p.c., così come riformulato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha sostituito la parola “cinquemila” con la parola “diecimila”), in vigore dal 28/02/2023, ed alla luce della interpretazione giurisprudenziale che ha chiarito come in caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione, la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale (Cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014); ritenuto, in punto di spese processuali relative alla giudizio conclusosi innanzi al Tribunale, che tali spese, così come liquidate in dispositivo, nei minimi e in considerazione dell'attività processuale effettivamente espletata, devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico del ricorrente che ha erroneamente individuato il Giudice da adire;
P.Q.M.
il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. in epigrafe,
DICHIARA la propria incompetenza per valore;
CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in € 852,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
MANDA alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti.
Enna, 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Nella causa civile n. r.g. 1328/2020
Promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Leandro
Alberghina ( ), presso il cui studio sito in Piazza Armerina, Via F. Guccio n. CodiceFiscale_2
11, pec: è elettivamente domiciliato;
Email_1
ATTRICE-OPPONENTE contro
, nata in [...], il [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...], C.da S. Francesco Alla Rena n.20, elettivamente C.F._3
domiciliata presso il domicilio telematico di posta elettronica certificata appartenente all'Avv. Gabriella M.A. Cusimano (C.F. Email_2
) con lo studio a Caltanissetta, in via Malta n.115, dalla quale rappresentata C.F._4
e difesa, giusta procura in atti.
CONVENUTA-OPPOSTA
Il Giudice Istruttore dott. Rosario Vacirca, provvedendo in esito all'udienza del 18 marzo 2025,
sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
dato atto che i procuratori delle parti hanno ritualmente depositato le note scritte, nelle cui istanze e conclusioni hanno insistito;
Rilevato che, con atto di citazione in opposizione a precetto ex art 615 co.1° cpc, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, dichiararsi la parziale inesistenza del diritto di credito così come vantato e affermato dalla sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, revocare parzialmente il precetto opposto; in data 25.09.2024, si è costituita in giudizio la convenuta opposta chiedendo dichiarare che le domande formulate dal debitore opponente sono inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte confermando il precetto opposto; con provvedimento reso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il Giudice, rilevato che il valore della controversia è pari ad € 4.153,60, ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d'ufficio, relativa al radicamento della competenza a decidere sulla domanda, in capo al Giudice di pace, divenuto, a seguito della riforma cosiddetta “Cartabia”, competente a decidere le cause di valore fino ad €
10.000,00, invitando al contempo le parti a prendere posizione sul rilievo in seno alle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; in seno alle note depositate il 14.03.2025 ed il 17.03.2025, mentre la convenuta-opposta ha insistito nelle conclusioni e richieste di cui all'atto introduttivo ed alle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., in seno alle quali, peraltro, la stessa ha dichiarato di concordare con quanto rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 12.10.2024 relativamente alla competenza per valore del presente procedimento in capo al Giudice di Pace di Enna, l'opponente ha aderito alla indicazione relativa alla competenza del Giudice e chiesto al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del
Giudice di Pace ai sensi del'art. 7 c.p.c.; ritenuto che, così come già rilevato in seno al provvedimento di verifiche preliminari del 12.10.2024, la competenza a decidere il merito della domanda proposta da , avendo ad oggetto Parte_1 opposizione a precetto di importo pari ad € 4.153,60, spetta, per valore, al Giudice di Pace, in applicazione dell'art. 7 c.p.c., così come riformulato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha sostituito la parola “cinquemila” con la parola “diecimila”), in vigore dal 28/02/2023, ed alla luce della interpretazione giurisprudenziale che ha chiarito come in caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione, la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale (Cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014); ritenuto, in punto di spese processuali relative alla giudizio conclusosi innanzi al Tribunale, che tali spese, così come liquidate in dispositivo, nei minimi e in considerazione dell'attività processuale effettivamente espletata, devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico del ricorrente che ha erroneamente individuato il Giudice da adire;
P.Q.M.
il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. in epigrafe,
DICHIARA la propria incompetenza per valore;
CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in € 852,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
MANDA alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti.
Enna, 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.