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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 949/2023 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Davide Solivo e P.IVA_1
Mario Randazzo;
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angiola Maria Politi;
P.IVA_2
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI , nato a [...] il [...] (c.f. ); P_ C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 160, pubblicata il 12 gennaio 2023, il giudice unico del Tribunale di
Catania, nel giudizio promosso da nei confronti di e P_ Controparte_1 [...]
, volta ad ottenere la condanna di pagamento della somma Parte_1 Controparte_3 di €.4.000,00 a titolo di riduzione adeguata del prezzo di vendita dell'autovettura acquistata presso essa convenuta, la condanna in solido di e Controparte_1 Parte_1 al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 6.409,68, così statuiva: “Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1
della somma di euro 4.112,23 (3.712,23 + 400,00) come specificata in P_ motivazione oltre interessi dalla domanda al soddisfo come in parte motiva;
Accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti della per CP Parte_1 le ragioni di cui in parte motiva;
Condanna alla refusione delle spese di lite in CP favore dall'attore ………. Rigetta le altre domande per quanto in motivazione;
Condanna
a rifondere le spese di lite sostenute da …………. Pone Parte_1 CP
a carico di gli oneri di CTU ……”. CP
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “..... il consulente tecnico
d'ufficio ….. espone testualmente “Tra le cause del danno, assunto come reale il chilometraggio indicato negli strumenti di bordo del mezzo di parte attrice, s'è esclusa
l'usura riferibile ad una maggiore percorrenza poiché gli accertamenti tecnici specifici hanno dato esito negativo;
inoltre, le condizioni generali di carrozzeria, d'interni e meccaniche appaiono plausibili con la vetustà d'un mezzo immatricolato nel 2012 come quello di parte attrice”. La natura del danno, documentato in atti sembrerebbe, presumibilmente, relativa all'ovalizzazione dei cilindri” in quanto “la presumibile presenza d'olio motore all'interno della camera di combustione del mezzo di parte attrice può essere correlata con l'usura precoce dei pistoni dovuta all'ovalizzazione dei cilindri riscontrata dal meccanico di fiducia dell'attore in occasione del secondo ricovero presso l'officina”. Il ctu ha precisato che “l'ovalizzazione dei cilindri non è compatibile con la normale usura. Le cause originarie del danno, escluse quelle inerenti ad una maggiore percorrenza poiché s'è assunto come reale il chilometraggio indicato negli strumenti di bordo, è presumibile siano imputabili alle modalità d'impiego improprie (insufficiente liquido refrigerante;
impiego d'olio motore scadente;
assenza d'una manutenzione ordinaria;
carichi eccessivi;
ecc ...) adottate verosimilmente dai precedenti utilizzatori del mezzo de quo” e che “seppur evento raro, non è da escludersi tra le cause del danno subito dal mezzo di parte attrice l'ipotesi d'un difetto originario di fabbrica”. Il ctu ha quantificato l'ammontare complessivo della somma necessaria per l'acquisto e il montaggio dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione dell'autovettura in euro
3.712,23 iva inclusa ed ha ritenuto la somma spesa dall'attore di euro 1.632,48 relative ai lavori di riparazioni consigliati dall' in data 29/03/2018 non congrua Parte_2 osservando all'uopo che “l'intervento riparativo eseguito dall' non è Parte_2 compatibile con il danno del mezzo di parte attrice per il cui ripristino era necessario intervenire anche sul danno ai cilindri” e che pertanto si deve ritenere la non congruità della spesa. …… La domanda principale dell'attore deve, quindi, essere accolta e il concessionario deve essere condannato a pagare al consumatore, odierno attore, la somma di euro 3.712,23 quale somma necessaria per la riparazione dell'autovettura oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo. Non può essere accolta la domanda di rimborso di euro 1.632,48 in quanto l'intervento effettuato dall'officina è stato inidoneo a risolvere il problema in quanto frutto di una errata perizia effettuata dal tecnico incaricato dall'attore. Deve ritenersi congrua la spesa di euro 400,00 relativa allo smontaggio del motore in quanto tale intervento è stato richiesto dai convenuti all'attore che lo ha eseguito …”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 12 luglio 2023, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame, chiedendone il rigetto Controparte_1
e spiegando appello incidentale affidato ad una ragione di censura.
Disposta la notifica dell'appello incidentale nei confronti dell'appellato contumace
, ai sensi dell'art. 292 cpc, la causa è stata posta in decisione all'esito P_ dell'udienza di discussione orale del 4 marzo 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'appello, articolato su tre distinti profili di censura,
[...] deduce anzitutto l'errore in cui è incorso il primo giudice, sulla natura Parte_1 giuridica del contratto di prestazione di servizi concluso con CP
Sostiene che l'obbligazione scaturente dal contratto di mandato consiste nella mera gestione del programma di garanzia che il venditore presta a favore dell'acquirente giusto il disposto di legge contenuto nell'articolo 135 quinquies e salvo i diritti di cui agli articoli 128 del Codice del Consumo (D. Lgs 6-9-2005 n. 206, di attuazione della Direttiva CEE 85/37); che non è, quindi, una “compagnia di assicurazioni” come Parte_1 erroneamente dedotto dal Giudicante sul presupposto dell'errata qualificazione dell'obbligazione in capo alla predetta, avendo confuso l'obbligazione di gestione del programma di garanzia per conto del venditore (mandato) con una obbligazione di manleva che esula totalmente dal rapporto contrattuale di mandato sopra descritto;
che conseguentemente va respinta la domanda di manleva svolta da nei confronti CP di . Parte_1
Col secondo profilo della censura deduce di aver Parte_1 esattamente adempiuto in qualità di mandataria, avendo correttamente gestito i guasti occorsi al veicolo oggetto di giudizio ed offerto i servizi contemplati dal “Programma di garanzia”; che ha gestito due guasti: a) il primo, segnalato nel mese Parte_1 di febbraio 2018, per il quale veniva correttamente comunicata l'esclusione della garanzia in quanto, come accertato dell' incaricata dal per la riparazione, la Parte_2 P_ causa del guasto era imputabile ad usura, causa contrattuale e normativa di esclusione della garanzia convenzionale in esame [art.10 lettera i) delle Clausole Generali del Servizi]; b) il secondo, segnalato con preventivo sempre dell' del 30 ottobre 2018 per Parte_2 il quale veniva, viceversa, autorizzata la riparazione nei limiti di quanto previsto dal relativo programma di garanzia per un importo di spesa pari a euro 2.295,08 oltre iva;
che, tuttavia, nonostante abbia autorizzato, per conto di la Parte_1 Controparte_1 riparazione, mai detta riparazione è stata effettuata;
che l'esatto adempimento di
[...]
quanto agli importi riconosciuti in sede di gestione dei guasti, trova Parte_1 conferma nella Relazione di Consulenza Tecnica in cui il Consulente stima il costo per la riparazione in euro 3.165,76 oltre iva, in un'ipotesi, e in euro 2.081,56 nell'altra; che la prestazione offerta è stata immotivatamente rifiutata con conseguente rinuncia alle prestazioni oggetto della garanzia convenzionale;
che, pertanto, come alcun inadempimento può essere imputato a nell'esecuzione del Parte_1 mandato;
che la garanzia convenzionale prestata da per mezzo di Controparte_1 [...] non prevede forme di liquidazione a titolo di risarcimento del danno e/o di Parte_1 indennizzo.
Col terzo profilo della censura, deduce la società appellante che il tribunale ha omesso l'esame di quanto evidenziato dal C.T.U. in ordine alla diagnosi del guasto, che riconduce ad un possibile difetto di fabbrica o ad un'utilizzazione impropria del mezzo verosimilmente ascrivibile ai precedenti utilizzatori, ipotesi tutte che rivestono particolare rilievo in quanto cause di esclusione del “Programma di Garanzia Convenzionale”.
Con il proposto appello incidentale, deduce l'omessa pronuncia e la CP violazione dell'art 130 codice del consumo, sulla richiesta proposta, in via subordinata, di riparazione del veicolo.
Sostiene che la riparazione risultava essere rimedio esperibile anche a fronte dell'operatività della garanzia convenzionale e della dimostrata disponibilità della
[...]
ad attivare il programma sottoscritto dal cliente;
che i difetti rilevati dal CTU Parte_1 risultano coincidenti con quelli per i quali la aveva aperto il sinistro, Parte_1 ampiamente ricompresi nella garanzia convenzionale, per cui era stata disposta la perizia al fine di procedere all'esecuzione della riparazione;
che in ipotesi di accoglimento dell'appello principale, la sentenza va riformata, accogliendo, sempre in manleva ed operatività della garanzia convenzionale, la domanda di ripristino e riparazione del danno.
I mezzi, che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono entrambi fondati e vanni accolti seppur nei limiti di cui infra.
Ed invero, ha errato anzitutto il primo giudice laddove ha indicato Parte_1
” compagnia di assicurazioni” e rilevato che nei rapporti tra e
[...] CP [...]
è operativa la “polizza” di cui al contratto tra loro stipulato. Parte_1
In effetti, tra e è intervenuto un “Contratto di Parte_1 CP prestazione del servizio post vendita di attenzione al Cliente” sottoscritto in data 8 aprile
2016, con cui si è obbligata nei confronti di “ alla Parte_1 Controparte_1 gestione del programma di garanzia che detto concessionario offre ai propri clienti.
L'articolo 4 del menzionato contratto così ne definisce l'Oggetto: “1. Il presente contratto di mandato e prestazione di servizi ha per oggetto la gestione integrale, da parte Cont di , del Programma di Garanzia che il Concessionario offre ai Proprietari dei veicoli”.
Trattasi di un evidente errore, commesso dal primo giudice, di qualificazione del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, considerata la disciplina e natura del contratto in questione, in forza del quale quale società di servizi, riveste il Parte_1 ruolo di mero gestore del programma di garanzia convenzionale offerto del venditore in forza di mandato ricevuto ai sensi dell'art. 1704 c.c.
Ha, quindi, errato il Tribunale accogliendo la domanda manleva svolta da CP non sussistendo un contratto assicurativo tra le parti.
[...]
Ciò detto, è pacifico che ha ritenuto rientrante nella garanzia Controparte_5 convenzionale dalla stessa gestita per conto di il danno lamentato da CP P_ , tant'è che, previa diagnosi a mezzo di perizia tecnica, ha attivato il programma di
[...] garanzia, autorizzando la riparazione in garanzia con rimborso per un importo di spesa pari a euro 2.295,08, oltre iva.
D'altronde, riguardo alla natura del danno lamentato da all'autovettura P_ acquistata presso e le cause che lo hanno determinato, secondo il CTU ”La CP natura del danno, documentato in atti sembrerebbe, presumibilmente, relativa all'ovalizzazione dei cilindri” in quanto “la presumibile presenza d'olio motore all'interno della camera di combustione del mezzo di parte attrice può essere correlata con l'usura precoce dei pistoni dovuta all'ovalizzazione dei cilindri riscontrata dal meccanico di fiducia dell'attore in occasione del secondo ricovero presso l'officina”, con la precisazione che “l'ovalizzazione dei cilindri non è compatibile con la normale usura. Le cause originarie del danno, escluse quelle inerenti ad una maggiore percorrenza poiché s'è assunto come reale il chilometraggio indicato negli strumenti di bordo, è presumibile siano imputabili alle modalità d'impiego improprie (insufficiente liquido refrigerante;
impiego d'olio motore scadente;
assenza d'una manutenzione ordinaria;
carichi eccessivi;
ecc ...) adottate verosimilmente dai precedenti utilizzatori del mezzo de quo” e che “seppur evento raro, non è da escludersi tra le cause del danno subito dal mezzo di parte attrice l'ipotesi d'un difetto originario di fabbrica”.
Il ctu ha quantificato l'ammontare complessivo della somma necessaria per l'acquisto e il montaggio dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione dell'autovettura in euro
3.712,23 iva inclusa.
Alla luce delle superiori emergenze, , in virtù delle obbligazioni Controparte_6 assunte con la stipula del contatto di gestione della garanzia convenzionale offerta da
[...]
ai propri clienti, è tenuta alla riparazione in garanzia dell'autovettura acquistata da CP
con rimborso per un importo di spesa fino alla concorrenza di euro 3.712,23 P_ iva inclusa, posto che la garanzia convenzionale prestata da per mezzo di Controparte_1 prevede quali prestazioni dovute la riparazione, revisione o Parte_1
l'eventuale sostituzione dei ricambi garantiti indicati nelle clausole particolari.
In accoglimento dell'appello incidentale, pertanto, va Controparte_6 condannata alla riparazione in garanzia dell'autovettura acquistata da con P_ rimborso fino alla concorrenza di euro 3.712,23 iva inclusa.
Non è dovuto da il rimborso della somma di € 400,00 sborsata Controparte_6 dal per lo smontaggio del motore, posto che la garanzia convenzionale prestata da P_ per mezzo di non prevede forme di liquidazione a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno e/o di indennizzo. Le spese del giudizio di primo grado seguono la soccombenza nei rapporti tra P_
e e nei rapporti tra quest'ultima e . Tali spese si
[...] CP Controparte_6 liquidano, siccome in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal
D.M. Giustizia n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (1.100.01- 5.200,00)
e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Vanno poste a carico di le spese di CTU. Controparte_6
Quanto alle spese dl grado, avuto riguardo all'esito della controversia, ritiene equo la
Corte compensare integralmente tali spese tra e . CP Controparte_6
Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione dell'appellato contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 160, pubblicata il 12 gennaio 2023, del Tribunale di CP_6
Catania e sull'appello incidentale proposto da così provvede: CP in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
CP Controparte_5 in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna alla Controparte_6 riparazione in garanzia dell'autovettura acquistata da con rimborso fino alla P_ concorrenza di euro 3.712,23 iva inclusa;
condanna a rifondere, in favore di , le spese del giudizio di CP P_ primo grado, che liquida in complessivi € 2552,00 (ivi compresi €. 425,00 per la fase di studio, €. 425,00 per la fase introduttiva, €. 851,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre a € 264,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; condanna a rifondere, in favore di le spese del Controparte_6 CP giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 2552,00 (ivi compresi €. 425,00 per la fase di studio, €. 425,00 per la fase introduttiva, €. 851,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; compensa le spese del presente grado nei rapporti tra e di Controparte_6 [...]
CP pone a carico di le spese di CTU. Controparte_6
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 27 maggio 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena