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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5024/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in atti, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. SALVATORE VINCENZINA, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.12.24 la parte ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratore scolastico in servizio presso l'I.C. SI di RI
NO ;
- di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado delle
1 province di Roma e Avellino, per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s. 2002/03 all'a.s. 2018/19;
- che ha potuto prestare servizio in qualità di Collaboratore Scolastico per ben 26 mesi e come OSA per ottantotto mesi e in data 28.5.2024 ha presentato domanda di passaggio nella Prima Fascia della Graduatoria permanente ATA, conformemente a quanto disposto dall'art. 554 D.Lgs. n. 297/1994;
- che l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere alla lavoratrice 13 punti per il servizio specifico di CS [26 mesi * 0.50 punti/mese]; 2,5 punti per il titolo di accesso ed ULTERIORI 13,20 punti per il servizio OSA [88 mesi * 0.15 punti/mese], conformemente alla Tabella Titoli A-1 acclusa al Bando punto B.2 ;
- che aveva inutilmente diffidato l'amministrazione ad attribuirle il punteggio corretto.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di “sentire - CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024; - ACCERTARE E
DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL CP_2
di 13,20 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025; - CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase di merito, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L'amministrazione scolastica rimaneva contumace.
2.
Il ricorso è fondato e va accolto, conformemente all'univoco orientamento di questo Tribunale sulla questione controversa (cfr. sent. Tribunale di Benevento n.
580/2021 prodotta da parte ricorrente, e numerose conformi).
2 Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente avendo prestato servizio in qualità di Collaboratore Scolastico per ben 26 mesi in data 24.5.2024 ha presentato domanda di passaggio nella Prima Fascia della Graduatoria permanente ATA, conformemente a quanto disposto dall'art. 554 D.Lgs. n.
297/1994,.
Tuttavia, l'Amministrazione non le ha riconosciuto 13,20 punti per il servizio
OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025 .
Sostiene la ricorrente che il mancato riconoscimento di detto punteggio contrasti con la tabella di valutazione dei titoli di cui all'all. A/1 del bando di concorso per l'accesso alla graduatoria permanente, restando del tutto irrilevanti le modalità di reclutamento in virtù delle quali è avvenuta l'assunzione; esso è, inoltre, illogico e contraddittorio, dal momento che la stessa amministrazione ha riconosciuto il punteggio in occasione dell'aggiornamento della posizione nella terza fascia delle medesime graduatorie.
Con decreto del direttore generale dell' è stato indetto per l'anno CP_3
scolastico 2020/2021 – graduatorie a.s. 2021/2022 il concorso per titoli di cui all'art. 554, d.lgs. 297/1994, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti delle province di Avellino - Benevento - Caserta - Napoli
- Salerno concernenti il profilo professionale di collaboratore scolastico del personale ATA della scuola statale, aperto al personale ATA a tempo determinato nel medesimo profilo professionale non inserito nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, che avesse maturato un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) in posti corrispondenti al profilo professionale di collaboratore scolastico e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore.
3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia.
La tabella A/1 di valutazione dei titoli allegata al bando prevede, quanto ai titoli di servizio, che il “servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato” sia valutato con punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
Essa prevede, altresì, che ogni “altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.” sia valutato con punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg., ed
è con riferimento a tale ultima previsione che la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del punteggio maturato prestando servizio nella scuola statale come operatrice socio-assistenziale.
Ebbene, è pacifico e non contestato che la ricorrente per il periodo oggetto di causa abbia espletato presso istituti scolastici statali attività di sostegno e assistenza agli alunni disabili, in virtù di una serie di contratti di prestazione occasionale, di collaborazione autonoma, a progetto ovvero coordinata e continuativa, stipulati dai dirigenti scolastici avvalendosi di fondi provinciali, è pacifica, oltre ad essere comprovata dai contratti versati in atti.
Oggetto degli incarichi era l'espletamento di un complesso di mansioni finalizzate a favorire e incentivare i processi di integrazione e socializzazione degli alunni disabili nell'ambito delle attività scolastiche, ricreative e sociali,
4 nonché a garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, fornendo assistenza materiale, organizzativa e integrativa nel corso delle attività curricolari ed extrascolastiche e assicurando altresì la partecipazione ai “gruppi H” e agli incontri di programmazione.
Molti dei contratti prendevano le mosse dal rilievo dell'assenza in Istituto di personale qualificato nell'assistenza ai portatori di handicap e prevedevano l'espletamento dell'attività nell'ambito delle direttive, sia pure di massima, del
D.S., nei locali e con le attrezzature scolastiche, e – pur predicando la massima autonomia del collaboratore – facevano riferimento a orari di lavoro (in sostanza coincidenti con quelli della presenza in istituto degli alunni), imponevano al collaboratore di assicurare la presenza (quotidiana) negli orari di presenza degli alunni disabili e lo obbligavano a comunicare e giustificare le assenze, con trattenuta sulla retribuzione in caso di assenza ingiustificata.
L'attività prestata dalla parte ricorrente in virtù dei suddetti contratti appare, pertanto, del tutto assimilabile al “servizio” reso presso istituzioni scolastiche statali in virtù di altre forme di reclutamento (segnatamente, di contratti a termine), mentre non appaiono rilevanti ai fini di causa né il dato – meramente formale – della mancata instaurazione del “rapporto di servizio”, né la circostanza che i compensi, materialmente erogati dagli Istituti scolastici, provenissero da fondi stanziati dalla Provincia. Del resto, è evidente dal tenore letterale dei contratti che il collaboratore era pienamente inserito nell'organizzazione scolastica e tenuto a forme di “coordinamento” assai pregnanti.
Pertanto, parte resistente avrebbe dovuto riconoscerle il punteggio di 13,20 per il servizio OSA.
Peraltro, è pacifico che l'amministrazione abbia ritenuto tale punteggio valido ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, sulla scorta delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al D.M. 640/2017, che
5 contengono previsioni in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle della tabella per la valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per cui è causa.
Non vi è, conseguentemente, alcuna ragione di negare il riconoscimento del punteggio richiesto né il , rimasto contumace, ne ha specificamente CP_1
allegate e provate nemmeno in sede amministrativa.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, dichiarandosi il diritto del
Perso ricorrente all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di dall'a.s.
2002/03 all'a.s. 2018/19 ai fini dell'inserimento nella Prima fascia delle graduatorie ATA per la Provincia di Avellino pari a 13,20 punti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'istruzione documentale previa riduzione stante la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente Perso all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di dall'a.s. 2002/03 all'a.s.
2018/19 ai fini dell'inserimento nella Prima fascia delle graduatorie ATA per la
Provincia di Avellino pari a 13,20 punti;
2) condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2459,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5024/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in atti, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. SALVATORE VINCENZINA, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.12.24 la parte ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratore scolastico in servizio presso l'I.C. SI di RI
NO ;
- di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado delle
1 province di Roma e Avellino, per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s. 2002/03 all'a.s. 2018/19;
- che ha potuto prestare servizio in qualità di Collaboratore Scolastico per ben 26 mesi e come OSA per ottantotto mesi e in data 28.5.2024 ha presentato domanda di passaggio nella Prima Fascia della Graduatoria permanente ATA, conformemente a quanto disposto dall'art. 554 D.Lgs. n. 297/1994;
- che l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere alla lavoratrice 13 punti per il servizio specifico di CS [26 mesi * 0.50 punti/mese]; 2,5 punti per il titolo di accesso ed ULTERIORI 13,20 punti per il servizio OSA [88 mesi * 0.15 punti/mese], conformemente alla Tabella Titoli A-1 acclusa al Bando punto B.2 ;
- che aveva inutilmente diffidato l'amministrazione ad attribuirle il punteggio corretto.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di “sentire - CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2018/2019 in conformità al DM 9.5.2024; - ACCERTARE E
DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL CP_2
di 13,20 punti per il servizio OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie
ATA a.s. 2024/2025; - CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase di merito, con attribuzione al procuratore antistatario”.
L'amministrazione scolastica rimaneva contumace.
2.
Il ricorso è fondato e va accolto, conformemente all'univoco orientamento di questo Tribunale sulla questione controversa (cfr. sent. Tribunale di Benevento n.
580/2021 prodotta da parte ricorrente, e numerose conformi).
2 Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente avendo prestato servizio in qualità di Collaboratore Scolastico per ben 26 mesi in data 24.5.2024 ha presentato domanda di passaggio nella Prima Fascia della Graduatoria permanente ATA, conformemente a quanto disposto dall'art. 554 D.Lgs. n.
297/1994,.
Tuttavia, l'Amministrazione non le ha riconosciuto 13,20 punti per il servizio
OSA in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025 .
Sostiene la ricorrente che il mancato riconoscimento di detto punteggio contrasti con la tabella di valutazione dei titoli di cui all'all. A/1 del bando di concorso per l'accesso alla graduatoria permanente, restando del tutto irrilevanti le modalità di reclutamento in virtù delle quali è avvenuta l'assunzione; esso è, inoltre, illogico e contraddittorio, dal momento che la stessa amministrazione ha riconosciuto il punteggio in occasione dell'aggiornamento della posizione nella terza fascia delle medesime graduatorie.
Con decreto del direttore generale dell' è stato indetto per l'anno CP_3
scolastico 2020/2021 – graduatorie a.s. 2021/2022 il concorso per titoli di cui all'art. 554, d.lgs. 297/1994, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti delle province di Avellino - Benevento - Caserta - Napoli
- Salerno concernenti il profilo professionale di collaboratore scolastico del personale ATA della scuola statale, aperto al personale ATA a tempo determinato nel medesimo profilo professionale non inserito nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, che avesse maturato un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) in posti corrispondenti al profilo professionale di collaboratore scolastico e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore.
3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia.
La tabella A/1 di valutazione dei titoli allegata al bando prevede, quanto ai titoli di servizio, che il “servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato” sia valutato con punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
Essa prevede, altresì, che ogni “altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.” sia valutato con punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg., ed
è con riferimento a tale ultima previsione che la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del punteggio maturato prestando servizio nella scuola statale come operatrice socio-assistenziale.
Ebbene, è pacifico e non contestato che la ricorrente per il periodo oggetto di causa abbia espletato presso istituti scolastici statali attività di sostegno e assistenza agli alunni disabili, in virtù di una serie di contratti di prestazione occasionale, di collaborazione autonoma, a progetto ovvero coordinata e continuativa, stipulati dai dirigenti scolastici avvalendosi di fondi provinciali, è pacifica, oltre ad essere comprovata dai contratti versati in atti.
Oggetto degli incarichi era l'espletamento di un complesso di mansioni finalizzate a favorire e incentivare i processi di integrazione e socializzazione degli alunni disabili nell'ambito delle attività scolastiche, ricreative e sociali,
4 nonché a garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, fornendo assistenza materiale, organizzativa e integrativa nel corso delle attività curricolari ed extrascolastiche e assicurando altresì la partecipazione ai “gruppi H” e agli incontri di programmazione.
Molti dei contratti prendevano le mosse dal rilievo dell'assenza in Istituto di personale qualificato nell'assistenza ai portatori di handicap e prevedevano l'espletamento dell'attività nell'ambito delle direttive, sia pure di massima, del
D.S., nei locali e con le attrezzature scolastiche, e – pur predicando la massima autonomia del collaboratore – facevano riferimento a orari di lavoro (in sostanza coincidenti con quelli della presenza in istituto degli alunni), imponevano al collaboratore di assicurare la presenza (quotidiana) negli orari di presenza degli alunni disabili e lo obbligavano a comunicare e giustificare le assenze, con trattenuta sulla retribuzione in caso di assenza ingiustificata.
L'attività prestata dalla parte ricorrente in virtù dei suddetti contratti appare, pertanto, del tutto assimilabile al “servizio” reso presso istituzioni scolastiche statali in virtù di altre forme di reclutamento (segnatamente, di contratti a termine), mentre non appaiono rilevanti ai fini di causa né il dato – meramente formale – della mancata instaurazione del “rapporto di servizio”, né la circostanza che i compensi, materialmente erogati dagli Istituti scolastici, provenissero da fondi stanziati dalla Provincia. Del resto, è evidente dal tenore letterale dei contratti che il collaboratore era pienamente inserito nell'organizzazione scolastica e tenuto a forme di “coordinamento” assai pregnanti.
Pertanto, parte resistente avrebbe dovuto riconoscerle il punteggio di 13,20 per il servizio OSA.
Peraltro, è pacifico che l'amministrazione abbia ritenuto tale punteggio valido ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, sulla scorta delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al D.M. 640/2017, che
5 contengono previsioni in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle della tabella per la valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per cui è causa.
Non vi è, conseguentemente, alcuna ragione di negare il riconoscimento del punteggio richiesto né il , rimasto contumace, ne ha specificamente CP_1
allegate e provate nemmeno in sede amministrativa.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, dichiarandosi il diritto del
Perso ricorrente all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di dall'a.s.
2002/03 all'a.s. 2018/19 ai fini dell'inserimento nella Prima fascia delle graduatorie ATA per la Provincia di Avellino pari a 13,20 punti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'istruzione documentale previa riduzione stante la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente Perso all'attribuzione per il servizio prestato in qualità di dall'a.s. 2002/03 all'a.s.
2018/19 ai fini dell'inserimento nella Prima fascia delle graduatorie ATA per la
Provincia di Avellino pari a 13,20 punti;
2) condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2459,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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