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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1432/2024 in materia di divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...], con l'Avv. Oriana Colla ( ) C.F._2
- ricorrente -
E
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], con l'Avv. Oriana Colla ( ) C.F._2
- ricorrente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“a) i coniugi, economicamente autosufficienti, in quanto la moglie convive con il suo compagno, che provvede integralmente al suo mantenimento, e svolge saltuarie attività lavorative, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e dichiarano di aver regolato ogni
pagina 1 di 4 rapporto di natura patrimoniale. La signora si obbliga a lasciare l'appartamento coniugale, Pt_1
salvo subentro nel contratto di locazione intestato al marito, allorché avrà reperito altra idonea abitazione;
“Affidamento del figlio minore nato ad Alessandria il [...] ad [...] i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre ove manterrà la residenza in Tortona via
Bruno Buozzi n. 8 (modifica apportata congiuntamente dalle parti nel corso dell'udienza del 28 novembre 2024);
b) il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, essendo la figlia maggiorenne e autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quali quelle individuate nel Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio, adottato dal
Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016, con le modalità di corresponsione ivi previste. Tale somma verrà versata fino al conseguimento del diploma da parte del figlio e conseguente reperimento di occupazione lavorativa. Ove il figlio prosegua gli studi, il suddetto contributo verrà nuovamente concordato dai coniugi;
c) i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti sig.ri e a Epureni (Romania), in data 11.02.2005 ed ivi Parte_1 Controparte_1 registrato, alle condizioni sopra esposte”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 26 giugno 2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 28 novembre 2024, le parti hanno meglio precisato le conclusioni prevedendo anche il regine di affidamento del figlio minore, e confermato nel resto le conclusioni formulate nel ricorso e all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
*****
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli. Il contributo al mantenimento del figlio minore quantificato in euro 500,00 mensili appare adeguato al reddito dei pagina 2 di 4 genitori e ad assicurare uno standard di vita coerente con le esigenze del minore. La figlia Per_2
è maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
***
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui al Regolamento UE 1259/2010, cd. Roma III “relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”, ai sensi del quale i ricorrenti hanno di comune accordo convenuto di applicare la legge romena al presente procedimento che consente loro di ottenere il divorzio immediato, senza alcuna preventiva separazione.
In particolare, la legge rumena (reperibile sulla banca dati Aldricus del Ministero della Giustizia) prevede agli artt. 373 ss. del c.d. Nuovo Codice Civile, approvato con Legea n. 287/2009 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2011 il divorzio c.d. diretto (senza previa separazione legale). Dunque, nel presente caso, stante la richiesta congiunta in tal senso delle parti, va pronunciato il divorzio delle parti ai sensi degli art. 373 a) e 374 del codice civile rumeno.
Occorre, infine, aggiungere che le parti in sede di udienza hanno escluso qualsivoglia possibilità di riconciliazione, circostanza che conferma l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. Deve, dunque, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Sig.ri e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
celebrato matrimonio, a Epureni (Romania), il 11/02/2005;
ordina all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della sentenza;
dispone l'affidamento del figlio minore nato ad Alessandria il [...] ad [...] i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre ove manterrà la residenza in Tortona via Bruno
Buozzi n. 8;
dispone che pagina 3 di 4 il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , Per_1
essendo la figlia maggiorenne e autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, Persona_3
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quali quelle individuate nel Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio, adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016, con le modalità di corresponsione ivi previste. Tale somma verrà versata fino al conseguimento del diploma da parte del figlio e conseguente reperimento di occupazione lavorativa. Ove il figlio prosegua gli studi, il suddetto contributo verrà nuovamente concordato dai coniugi.
Il Tribunale prende atto che i coniugi conferiscono il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024,
Il Giudice Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Dott.ssa Antonella Dragotto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1432/2024 in materia di divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...], con l'Avv. Oriana Colla ( ) C.F._2
- ricorrente -
E
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], con l'Avv. Oriana Colla ( ) C.F._2
- ricorrente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“a) i coniugi, economicamente autosufficienti, in quanto la moglie convive con il suo compagno, che provvede integralmente al suo mantenimento, e svolge saltuarie attività lavorative, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e dichiarano di aver regolato ogni
pagina 1 di 4 rapporto di natura patrimoniale. La signora si obbliga a lasciare l'appartamento coniugale, Pt_1
salvo subentro nel contratto di locazione intestato al marito, allorché avrà reperito altra idonea abitazione;
“Affidamento del figlio minore nato ad Alessandria il [...] ad [...] i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre ove manterrà la residenza in Tortona via
Bruno Buozzi n. 8 (modifica apportata congiuntamente dalle parti nel corso dell'udienza del 28 novembre 2024);
b) il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, essendo la figlia maggiorenne e autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quali quelle individuate nel Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio, adottato dal
Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016, con le modalità di corresponsione ivi previste. Tale somma verrà versata fino al conseguimento del diploma da parte del figlio e conseguente reperimento di occupazione lavorativa. Ove il figlio prosegua gli studi, il suddetto contributo verrà nuovamente concordato dai coniugi;
c) i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti sig.ri e a Epureni (Romania), in data 11.02.2005 ed ivi Parte_1 Controparte_1 registrato, alle condizioni sopra esposte”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 26 giugno 2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 28 novembre 2024, le parti hanno meglio precisato le conclusioni prevedendo anche il regine di affidamento del figlio minore, e confermato nel resto le conclusioni formulate nel ricorso e all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
*****
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli. Il contributo al mantenimento del figlio minore quantificato in euro 500,00 mensili appare adeguato al reddito dei pagina 2 di 4 genitori e ad assicurare uno standard di vita coerente con le esigenze del minore. La figlia Per_2
è maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
***
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui al Regolamento UE 1259/2010, cd. Roma III “relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”, ai sensi del quale i ricorrenti hanno di comune accordo convenuto di applicare la legge romena al presente procedimento che consente loro di ottenere il divorzio immediato, senza alcuna preventiva separazione.
In particolare, la legge rumena (reperibile sulla banca dati Aldricus del Ministero della Giustizia) prevede agli artt. 373 ss. del c.d. Nuovo Codice Civile, approvato con Legea n. 287/2009 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2011 il divorzio c.d. diretto (senza previa separazione legale). Dunque, nel presente caso, stante la richiesta congiunta in tal senso delle parti, va pronunciato il divorzio delle parti ai sensi degli art. 373 a) e 374 del codice civile rumeno.
Occorre, infine, aggiungere che le parti in sede di udienza hanno escluso qualsivoglia possibilità di riconciliazione, circostanza che conferma l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. Deve, dunque, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Sig.ri e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
celebrato matrimonio, a Epureni (Romania), il 11/02/2005;
ordina all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della sentenza;
dispone l'affidamento del figlio minore nato ad Alessandria il [...] ad [...] i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre ove manterrà la residenza in Tortona via Bruno
Buozzi n. 8;
dispone che pagina 3 di 4 il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , Per_1
essendo la figlia maggiorenne e autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, Persona_3
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quali quelle individuate nel Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio, adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016, con le modalità di corresponsione ivi previste. Tale somma verrà versata fino al conseguimento del diploma da parte del figlio e conseguente reperimento di occupazione lavorativa. Ove il figlio prosegua gli studi, il suddetto contributo verrà nuovamente concordato dai coniugi.
Il Tribunale prende atto che i coniugi conferiscono il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024,
Il Giudice Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Dott.ssa Antonella Dragotto
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