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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 488/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dagli avv. Antonino Marra e dall'avv. Odilia Daniele) a mezzo ricorso depositato il 24/4/2023
contro
CP_1
(avv. CP_2
propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 58/2023 (n. 289/2023 rgl), provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 13/3/2023, contenente ingiunzione di pagamento di € 26.515,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e spese processuali, a titolo di differenze retributive, chiedendo (conclusioni: ricorso, pp. 6-7, letterali).
“respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma provvisoriamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n. 58/2023 D.I. (proc. n. 289/2023 R.G.), pubblicato il 13 marzo 2023 notificato il 16 marzo 2023, concesso dal Tribunale Ordinario di Siena Nel merito;
1. Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiarare che nulla è dovuto a da parte delle CP_1 società opponente;
3. in subordine, rideterminare la pretesa retributiva per i mesi in cui non vi è stata in tutto o in parte prestazione lavorativa coperta
1 dal f.i.s., ossia nei mesi di marzo, luglio, agosto 2020 nonché gennaio e febbraio 2021; 4. vinte le spese di lite. In via istruttoria (…)”.
L'opposto si costituiva in giudizio – in corso di CP_1 causa (deposito del 18/6/2025) - contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 5, letterali):
“in via preliminare: dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dalla per omessa notificazione del Parte_1 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art 415, commi 4° e 5° c.p.c.; per l'effetto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed il passaggio in giudicato dello stesso. In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita, per la cui liquidazione l'opposto si rimette al Giudice”.
*
All'udienza 20/10/2023, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi per la opponente, l'avv. Antonino Parte_1
Marra. Nessuno compare per , non costituito. CP_1
Presente, invero, l'avv. con mandato conferito CP_2 nella fase monitoria, che rappresenta di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso e del decreto, deducendo l'improcedibilità dell'opposizione ex Cass. Sez. Un. 30/7/2008, n. 20604, opponendosi ad eventuale richiesta di rimessione in termini per rinnovare la notificazione, e di avere appreso dell'odierna udienza solo indirettamente a mezzo produzione documentale del ricorso e del decreto in altra causa.
L'avv. Marra chiede rinvio per verificare la regolarità della notificazione o in difetto termine per sua rinnovazione.
Il giudice, per verifica della regolarità del contraddittorio, aggiorna la causa all'1/12/2023, ore 13:30.
2 All'udienza di rinvio (ordinanza 6/12/2023) del 1/3/2024, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi per la Parte_1 opponente, l'avv. Antonino Marra, da remoto ex art. 127-bis cpc;
nessuno compare per , non costituito. CP_1
Presente, invero, l'avv. con mandato per CP_2
l'opposizione conferito nella fase monitoria, che rappresenta nuovamente di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso e del decreto ex art. 415 co. 4 e 5 cpc, deducendo l'improcedibilità dell'opposizione ex Cass. Sez. Un. 30/7/2008, n. 20604, opponendosi ad eventuale richiesta di rimessione in termini per rinnovare la notificazione, e conferma di avere appreso dell'originaria udienza di comparizione delle parti solo indirettamente a mezzo produzione documentale del ricorso e del decreto in altra causa e dell'udienza odierna solo in base alla partecipazione alla precedente.
Congedato l'avv. presente per parte non costituita, il CP_2 giudice dà atto che l'avv. Antonino Marra, anche per l'avv. Odilia Daniele, espone che all'udienza del 20/10/2023 il giudice ha rinviato il procedimento all'udienza odierna per la verifica della notifica del ricorso;
si ritiene che l'opposto sia venuto comunque a conoscenza del procedimento come dichiarato in udienza dall'avv. munito CP_2 di procura anche per la fase di opposizione e pertanto, con tale comportamento sia intervenuta sanatoria di eventuale nullità della notificazione. In subordine, questa difesa fa presente di aver eseguito una notifica ex l. 1994/n. 53 all'avv. il 29/5/2023, CP_2 contenente tuttavia, per errore, solo documenti informatici di altro procedimento;
stante ciò, si chiede di essere autorizzati alla rinnovazione della notifica del ricorso e atti successivi. Si richiama alla produzione del 30/11/2023 delle ricevute di accettazione consegna pec notifica del 29-5-2023.
Il giudice si riserva.
*
Sciolta con ordinanza del 12/5/2025, la riserva assunta nella causa n. 488/2023 rgl;
esaminati gli atti e i documenti;
3 il giudice fissava per la discussione l'udienza del 12/9/2025, ore 11:30, autorizzando note entro il 2/9.
Il solo lavoratore opposto, , si avvaleva il CP_1
2/9/2025 della facoltà di trattazion
All'udienza 12/9/2025, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per la opponente, l'avv. Antonino Marra;
Parte_1 per CP_1 CP_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Per approfondimento di alcuni profili il giudice aggiorna la discussione, stessa modalità, al 15/9/2025, ore 9:15.
All'udienza 15/9/2025, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per la opponente, l'avv. Antonino Marra;
Parte_1 per , l'avv. CP_1 CP_2
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Regolarità del contraddittorio. Insussistenza.
4 E' nota la prescrizione normativa posta dall'art. 415 cpc (“Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza”).
“Il ricorso è depositato ((...)) insieme con i documenti in esso indicati. ((178)) Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio”.
Nel caso concreto non si è completamente perfezionata la fattispecie processuale a formazione progressiva, essendosi compiuta quella descritta nel co. 1, nel co. 2 come nel co. 3, ma non la componente successiva del co. 4 (la notificazione), rendendoi irrealizzata la fattispecie interessata.
Infatti, ha dato atto l'opponente con memoria del 30/11/2023
– dopo che all'udienza 20/10/2023, nessuno è comparso per l'opposto , non costituito, essendosi rinviata la causa CP_1 per verifi ità del contraddittorio all'udienza 1/12/2023
– che il 29/5/2023 è stata eseguita notificazione al procuratore dell'opposto nella fase monitoria con procura anche per la fase di opposizione, notificazione “contenente tuttavia per errore solo
5 documenti informativi di altro procedimento”, dando luogo pertanto ad una vera e propria inesistenza, piuttosto che ad una nullità sanabile del vizio processuale.
Come dichiarato all'udienza del 20/10/2023, dall'avv. CP_2 al tempo non costituitosi ma irritualmente presente, egli
[...] sarebbe venuto comunque a conoscenza dell'attuale procedimento (avendo appreso dell'odierna udienza solo indirettamente a mezzo produzione documentale del ricorso e del decreto in altra causa).
*
§ 2. Sanzione.
Sebbene il processo debba tendenzialmente essere orientato ad una pronuncia di merito, che risolva in via giurisdizionale la crisi di cooperazione sostanziale tra le parti, tradottasi in lite (esigenza di ordine pubblico – ne cives ad arma veniant - che ci parrebbe non recessiva a fronte del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., violata in simili casi in misura del tutto residuale) e sebbene il co. 3 dell'art. 156 cpc impedisca la pronuncia della nullità se l'atto, in questo caso la notificazione (cfr. art. 160 cpc), abbia raggiunto il suo scopo - come confermato dalla irrituale partecipazione a udienza dell'avv. CP_2 procuratore del lavoratore opposto in caso di opposizione, infine anche formalmente costituitosi - la giurisprudenza di legittimità appare di diverso avviso, che sarebbe privo di costrutto contrastare.
In tal senso, Cass. SS.UU., sent. 2008/n. 20604
“7.1. Tale soluzione ha determinato riserve in parte della dottrina che ha evidenziato come sarebbe saggio ritornare al più antico insegnamento della Corte di cassazione e ad alcune posizioni scientifiche e ritenere, quindi, che l'omessa e/o inesistente notificazione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nelle controversie ex artt. 409 e 447 bis c.p.c., produca la necessaria definizione in rito della fase a contraddittorio pieno e la conseguente esecutorietà - definitività della condanna monitoria, con la sola eccezione - da far valere attraverso il disposto dell'art. 184 bis c.p.c.
- in cui l'opponente dimostri di essere incorso nell'omissione per una causa a lui non imputabile.
6 8.3. A riprova degli elementi unificanti - in termini di tutela dei valori in precedenza richiamati - dei dieta giurisprudenziali è sufficiente richiamare tra le tante e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, le decisioni riguardanti: l'esistenza nel processo del lavoro di un onere di contestazione dei dati fattuali esplicitati dalla controparte, evincendosi tale onere non da norme specifiche, ma dalla funzione acceleratoria del complesso sistemico del suddetto rito (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761); la sanabilità della nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., per carenza degli elementi di cui al numero 4 (sanabilità subordinata alla mancata fissazione ex art. 164 cod. proc. civ., comma 5, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso stesso o per l'integrazione della domanda;
ed alla non tempestiva eccezione di nullità del ricorso da parte del convenuto) e la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri probatori (cfr. Cass. 17 giugno 2004 n. 11353); l'assoggettamento delle prove costituite (quale quella documentale) e di quelle costituende(quale la prova testimoniale) alle stesse regole per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali ed alle prescrizioni relative alla loro ammissibilità in appello (cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, riguardante il rito del lavoro nonchè Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 2005 n. 8203, riguardante il rito ordinario); il principio di concentrazione delle tutele insito nell'art. 111 Cost., che impone di ritenere che il giudice amministrativo, avente giurisdizione sulla domanda principale, possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta"(cfr. Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636).
9.1. Le decisioni di queste Sezioni Unite n. 6841 e n. 9331 del 1996, dopo avere evidenziato per quanto attiene al rito del lavoro l'autonomia della fase dell'editio actionis e di quella della vocatio in ius, hanno statuito, come si è visto, l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. non solo a tutte le ipotesi di nullità della notifica dell'atto di impugnazione ma anche ai casi di inesistenza (giuridica o di fatto) di detta notifica. Statuizione questa che ha trovato riscontro anche in numerose successive decisioni (cfr. al riguardo: Cass. 1° luglio 2005 n 14085, che ha reputato applicabile il disposto dell'art. 291 c.p.c. - senza alcuna distinzione tra controversie assoggettate al rito del lavoro e controversie sottoposte al rito ordinario - nelle fattispecie di riassunzione effettuate ex artt. 303 e 305 c.p.c., per non assumere alcun rilievo la mancata notificazione del ricorso e del decreto di
7 fissazione dell'udienza alla controparte dovendo il giudice assegnare alle parti - in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. - previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione;
nonché - ed in relazione al rito del lavoro - tra le tante applicative dell'art. 291 c.p.c., anche alle notifiche inesistenti: Cass. 8 maggio 2003 n. 14085; Cass. 3 gennaio 2001 n. 37).
9.3. Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale risulta condiviso di recente da queste Sezioni Unite che hanno infatti riaffermato in tema di contenzioso tributario - ma con argomentazioni giuridiche esaustive che per assumere valenza generale risultano estensibili anche alla fattispecie in oggetto - che è nulla e non esistente e, quindi rinnovabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato qualora nel giudizio di merito l non sia stata rappresentata Controparte_3 da detta Avvocatura, non potendosi escludere un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa in considerazione della facoltà concessa all dal CP_3
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 30, art. 72, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura (cfr. Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007 n. 22641). In detta decisione i giudici hanno posto in evidenza la soglia che divide l'area della nullità della notifica da quella della sua inesistenza (da intendersi - è bene precisarlo - come inesistenza giuridica) e l'hanno individuata nella accertata esistenza di un collegamento tra il luogo(o la persona) nel quale (o alla quale) sia stata eseguita la notifica ed il soggetto passivo che della notifica è destinatario, ed hanno poi precisato che tale regola è la risultante di una interpretazione "costituzionalmente orientata" del dato normativo, che impone un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e con esso il rispetto di una tutela effettiva (e non formale) dell'"esercizio di difesa (art. 24 Cost.), che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2)" (cfr. in motivazione punto 6 di Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007 n. 22641 cit.).
10. L'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonchè la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche
8 nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza(così invece: Cass., Sez. Un., 29 luglio 1996 e 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9931 citt.).
10.1. La mancata tenuta dell'orientamento ora ricordato emerge solo che si consideri che la novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che né l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
9 10.2. Inconvenienti questi che - come attesta la fattispecie in esame - risultano ancora più evidenti nei casi di estensione dei principi adottati con riferimento alla notifica del ricorso d'appello alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. invece in questi sensi: Cass. 24 marzo 2001 n. 4291 cit.), in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della "ragionevole durata" si finisce per snaturare un procedimento, quale quello ingiuntivo, che si caratterizza proprio per una sua specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti, di cui ai documenti che ne legittimano la praticabilità, tanto che la maggior parte della dottrina giustifica la rigorosa applicazione della sanzione dell'improcedibilità al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., con una esigenza di tutela rafforzata al creditore.
10.3. Nè per andare in contrario avviso ed avallare una penalizzazione, in termini di durata del processo del lavoro rispetto al rito ordinario, vale il richiamo alla duplice fase della editio actionis e della vocatio in ius, per sostenerne la reciproca autonomia nonchè l'insensibilità degli atti della prima fase, una volta perfezionatisi, rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda. Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacchè non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
10.4. Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile (per una definizione del processo con una sentenza di mero rito cfr.: Cass., Sez. Un., 1 marzo 1988 n. 2166, secondo cui nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un
10 "complesso atto unitario di introduzione del processo", cui adde per l'improcedibilità dell'appello: Cass. 1° febbraio 1994 n. 989 e Cass. 11 agosto 1981 n. 4899). Soluzione questa confortata anche da uno dei tratti, che si sono ritenuti caratterizzare il procedimento monitorio, quello cioè di caricare sull'opponente le disfunzioni processuali che impediscono di giungere alla sentenza, come è dimostrato tra l'altro dell'art. 653 c.p.c., comma 1, secondo cui l'estinzione del processo con il determinare l'esecutività del decreto grava del rischio che alla sentenza non si pervenga l'ingiunto- opponente, che pure resiste alla domanda altrui e che pure non ha potuto interloquire nella fase processuale in cui quella domanda è stata provvisoriamente accolta, e che viene in tal modo per essere impropriamente trattato - come è stato puntualmente rilevato - come un qualsiasi attore di un ordinario giudizio cognitivo.
10.5. Per concludere sul punto va ribadito che l'orientamento che queste Sezioni Unite intendono seguire, oltre a trovare un ulteriore conforto in una scissione degli effetti tra fase di deposito dell'atto di impugnazione (o dell'opposizione al decreto ingiuntivo) e fase di notificazione del ricorso-decreto - che ricalca, in qualche misura e con le dovute differenze stante le fattispecie a confronto, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il suo destinatario, correlata dal giudice delle leggi al principio di ragionevolezza ed al rispetto dei rispettivi interessi (cfr. Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477) - risulta obbligato, è bene ribadirlo ancora una volta, in ragione di una doverosa interpretazione "costituzionalmente orientata del dato normativo", in applicazione del dictum di queste stesse Sezioni Unite, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, "deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (cfr. sul punto in motivazione: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636 cit.).
L'articolato pensiero delle Sezioni Unite trova in seguito riscontro ad es. in Cass. ord. 2022/n. 30044: “In tema di notificazione, perché la noti possa ritenersi esistente è necessario
11 che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello).
Ancora, ad es. Cass. S2, ord. 2024/n. 2408: “nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Infine, Cass. SL, ordinanza 2024/n. 3145:
“Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare”.
L'omessa notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo rende pertanto l'opposizione improcedibile, confermandosi che tale vizio non è sanabile per effetto della
12 costituzione del convenuto, avvenuta come nel caso di specie esclusivamente al fine di eccepire tale improcedibilità.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 58/2023 (n. 289/2023 Parte_1 rgl), provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 13/3/2023, contenente ingiunzione di pagamento di € 26.515,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e spese processuali, a titolo di differenze retributive in favore di , dichiarando la CP_1 conseguente esecutività e definitività del decreto opposto. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.629,00 (scaglione di valore, parametro minimo per le quattro fasi), oltre 15%, IVA e CP come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 15/9/2025
il giudice Delio Cammarosano
13
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 488/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dagli avv. Antonino Marra e dall'avv. Odilia Daniele) a mezzo ricorso depositato il 24/4/2023
contro
CP_1
(avv. CP_2
propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 58/2023 (n. 289/2023 rgl), provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 13/3/2023, contenente ingiunzione di pagamento di € 26.515,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e spese processuali, a titolo di differenze retributive, chiedendo (conclusioni: ricorso, pp. 6-7, letterali).
“respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma provvisoriamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n. 58/2023 D.I. (proc. n. 289/2023 R.G.), pubblicato il 13 marzo 2023 notificato il 16 marzo 2023, concesso dal Tribunale Ordinario di Siena Nel merito;
1. Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiarare che nulla è dovuto a da parte delle CP_1 società opponente;
3. in subordine, rideterminare la pretesa retributiva per i mesi in cui non vi è stata in tutto o in parte prestazione lavorativa coperta
1 dal f.i.s., ossia nei mesi di marzo, luglio, agosto 2020 nonché gennaio e febbraio 2021; 4. vinte le spese di lite. In via istruttoria (…)”.
L'opposto si costituiva in giudizio – in corso di CP_1 causa (deposito del 18/6/2025) - contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 5, letterali):
“in via preliminare: dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dalla per omessa notificazione del Parte_1 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art 415, commi 4° e 5° c.p.c.; per l'effetto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed il passaggio in giudicato dello stesso. In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita, per la cui liquidazione l'opposto si rimette al Giudice”.
*
All'udienza 20/10/2023, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi per la opponente, l'avv. Antonino Parte_1
Marra. Nessuno compare per , non costituito. CP_1
Presente, invero, l'avv. con mandato conferito CP_2 nella fase monitoria, che rappresenta di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso e del decreto, deducendo l'improcedibilità dell'opposizione ex Cass. Sez. Un. 30/7/2008, n. 20604, opponendosi ad eventuale richiesta di rimessione in termini per rinnovare la notificazione, e di avere appreso dell'odierna udienza solo indirettamente a mezzo produzione documentale del ricorso e del decreto in altra causa.
L'avv. Marra chiede rinvio per verificare la regolarità della notificazione o in difetto termine per sua rinnovazione.
Il giudice, per verifica della regolarità del contraddittorio, aggiorna la causa all'1/12/2023, ore 13:30.
2 All'udienza di rinvio (ordinanza 6/12/2023) del 1/3/2024, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi per la Parte_1 opponente, l'avv. Antonino Marra, da remoto ex art. 127-bis cpc;
nessuno compare per , non costituito. CP_1
Presente, invero, l'avv. con mandato per CP_2
l'opposizione conferito nella fase monitoria, che rappresenta nuovamente di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso e del decreto ex art. 415 co. 4 e 5 cpc, deducendo l'improcedibilità dell'opposizione ex Cass. Sez. Un. 30/7/2008, n. 20604, opponendosi ad eventuale richiesta di rimessione in termini per rinnovare la notificazione, e conferma di avere appreso dell'originaria udienza di comparizione delle parti solo indirettamente a mezzo produzione documentale del ricorso e del decreto in altra causa e dell'udienza odierna solo in base alla partecipazione alla precedente.
Congedato l'avv. presente per parte non costituita, il CP_2 giudice dà atto che l'avv. Antonino Marra, anche per l'avv. Odilia Daniele, espone che all'udienza del 20/10/2023 il giudice ha rinviato il procedimento all'udienza odierna per la verifica della notifica del ricorso;
si ritiene che l'opposto sia venuto comunque a conoscenza del procedimento come dichiarato in udienza dall'avv. munito CP_2 di procura anche per la fase di opposizione e pertanto, con tale comportamento sia intervenuta sanatoria di eventuale nullità della notificazione. In subordine, questa difesa fa presente di aver eseguito una notifica ex l. 1994/n. 53 all'avv. il 29/5/2023, CP_2 contenente tuttavia, per errore, solo documenti informatici di altro procedimento;
stante ciò, si chiede di essere autorizzati alla rinnovazione della notifica del ricorso e atti successivi. Si richiama alla produzione del 30/11/2023 delle ricevute di accettazione consegna pec notifica del 29-5-2023.
Il giudice si riserva.
*
Sciolta con ordinanza del 12/5/2025, la riserva assunta nella causa n. 488/2023 rgl;
esaminati gli atti e i documenti;
3 il giudice fissava per la discussione l'udienza del 12/9/2025, ore 11:30, autorizzando note entro il 2/9.
Il solo lavoratore opposto, , si avvaleva il CP_1
2/9/2025 della facoltà di trattazion
All'udienza 12/9/2025, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per la opponente, l'avv. Antonino Marra;
Parte_1 per CP_1 CP_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Per approfondimento di alcuni profili il giudice aggiorna la discussione, stessa modalità, al 15/9/2025, ore 9:15.
All'udienza 15/9/2025, nella causa n. 488/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per la opponente, l'avv. Antonino Marra;
Parte_1 per , l'avv. CP_1 CP_2
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Regolarità del contraddittorio. Insussistenza.
4 E' nota la prescrizione normativa posta dall'art. 415 cpc (“Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza”).
“Il ricorso è depositato ((...)) insieme con i documenti in esso indicati. ((178)) Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio”.
Nel caso concreto non si è completamente perfezionata la fattispecie processuale a formazione progressiva, essendosi compiuta quella descritta nel co. 1, nel co. 2 come nel co. 3, ma non la componente successiva del co. 4 (la notificazione), rendendoi irrealizzata la fattispecie interessata.
Infatti, ha dato atto l'opponente con memoria del 30/11/2023
– dopo che all'udienza 20/10/2023, nessuno è comparso per l'opposto , non costituito, essendosi rinviata la causa CP_1 per verifi ità del contraddittorio all'udienza 1/12/2023
– che il 29/5/2023 è stata eseguita notificazione al procuratore dell'opposto nella fase monitoria con procura anche per la fase di opposizione, notificazione “contenente tuttavia per errore solo
5 documenti informativi di altro procedimento”, dando luogo pertanto ad una vera e propria inesistenza, piuttosto che ad una nullità sanabile del vizio processuale.
Come dichiarato all'udienza del 20/10/2023, dall'avv. CP_2 al tempo non costituitosi ma irritualmente presente, egli
[...] sarebbe venuto comunque a conoscenza dell'attuale procedimento (avendo appreso dell'odierna udienza solo indirettamente a mezzo produzione documentale del ricorso e del decreto in altra causa).
*
§ 2. Sanzione.
Sebbene il processo debba tendenzialmente essere orientato ad una pronuncia di merito, che risolva in via giurisdizionale la crisi di cooperazione sostanziale tra le parti, tradottasi in lite (esigenza di ordine pubblico – ne cives ad arma veniant - che ci parrebbe non recessiva a fronte del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., violata in simili casi in misura del tutto residuale) e sebbene il co. 3 dell'art. 156 cpc impedisca la pronuncia della nullità se l'atto, in questo caso la notificazione (cfr. art. 160 cpc), abbia raggiunto il suo scopo - come confermato dalla irrituale partecipazione a udienza dell'avv. CP_2 procuratore del lavoratore opposto in caso di opposizione, infine anche formalmente costituitosi - la giurisprudenza di legittimità appare di diverso avviso, che sarebbe privo di costrutto contrastare.
In tal senso, Cass. SS.UU., sent. 2008/n. 20604
“7.1. Tale soluzione ha determinato riserve in parte della dottrina che ha evidenziato come sarebbe saggio ritornare al più antico insegnamento della Corte di cassazione e ad alcune posizioni scientifiche e ritenere, quindi, che l'omessa e/o inesistente notificazione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nelle controversie ex artt. 409 e 447 bis c.p.c., produca la necessaria definizione in rito della fase a contraddittorio pieno e la conseguente esecutorietà - definitività della condanna monitoria, con la sola eccezione - da far valere attraverso il disposto dell'art. 184 bis c.p.c.
- in cui l'opponente dimostri di essere incorso nell'omissione per una causa a lui non imputabile.
6 8.3. A riprova degli elementi unificanti - in termini di tutela dei valori in precedenza richiamati - dei dieta giurisprudenziali è sufficiente richiamare tra le tante e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, le decisioni riguardanti: l'esistenza nel processo del lavoro di un onere di contestazione dei dati fattuali esplicitati dalla controparte, evincendosi tale onere non da norme specifiche, ma dalla funzione acceleratoria del complesso sistemico del suddetto rito (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761); la sanabilità della nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., per carenza degli elementi di cui al numero 4 (sanabilità subordinata alla mancata fissazione ex art. 164 cod. proc. civ., comma 5, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso stesso o per l'integrazione della domanda;
ed alla non tempestiva eccezione di nullità del ricorso da parte del convenuto) e la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri probatori (cfr. Cass. 17 giugno 2004 n. 11353); l'assoggettamento delle prove costituite (quale quella documentale) e di quelle costituende(quale la prova testimoniale) alle stesse regole per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali ed alle prescrizioni relative alla loro ammissibilità in appello (cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, riguardante il rito del lavoro nonchè Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 2005 n. 8203, riguardante il rito ordinario); il principio di concentrazione delle tutele insito nell'art. 111 Cost., che impone di ritenere che il giudice amministrativo, avente giurisdizione sulla domanda principale, possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta"(cfr. Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636).
9.1. Le decisioni di queste Sezioni Unite n. 6841 e n. 9331 del 1996, dopo avere evidenziato per quanto attiene al rito del lavoro l'autonomia della fase dell'editio actionis e di quella della vocatio in ius, hanno statuito, come si è visto, l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. non solo a tutte le ipotesi di nullità della notifica dell'atto di impugnazione ma anche ai casi di inesistenza (giuridica o di fatto) di detta notifica. Statuizione questa che ha trovato riscontro anche in numerose successive decisioni (cfr. al riguardo: Cass. 1° luglio 2005 n 14085, che ha reputato applicabile il disposto dell'art. 291 c.p.c. - senza alcuna distinzione tra controversie assoggettate al rito del lavoro e controversie sottoposte al rito ordinario - nelle fattispecie di riassunzione effettuate ex artt. 303 e 305 c.p.c., per non assumere alcun rilievo la mancata notificazione del ricorso e del decreto di
7 fissazione dell'udienza alla controparte dovendo il giudice assegnare alle parti - in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. - previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione;
nonché - ed in relazione al rito del lavoro - tra le tante applicative dell'art. 291 c.p.c., anche alle notifiche inesistenti: Cass. 8 maggio 2003 n. 14085; Cass. 3 gennaio 2001 n. 37).
9.3. Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale risulta condiviso di recente da queste Sezioni Unite che hanno infatti riaffermato in tema di contenzioso tributario - ma con argomentazioni giuridiche esaustive che per assumere valenza generale risultano estensibili anche alla fattispecie in oggetto - che è nulla e non esistente e, quindi rinnovabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato qualora nel giudizio di merito l non sia stata rappresentata Controparte_3 da detta Avvocatura, non potendosi escludere un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa in considerazione della facoltà concessa all dal CP_3
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 30, art. 72, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura (cfr. Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007 n. 22641). In detta decisione i giudici hanno posto in evidenza la soglia che divide l'area della nullità della notifica da quella della sua inesistenza (da intendersi - è bene precisarlo - come inesistenza giuridica) e l'hanno individuata nella accertata esistenza di un collegamento tra il luogo(o la persona) nel quale (o alla quale) sia stata eseguita la notifica ed il soggetto passivo che della notifica è destinatario, ed hanno poi precisato che tale regola è la risultante di una interpretazione "costituzionalmente orientata" del dato normativo, che impone un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e con esso il rispetto di una tutela effettiva (e non formale) dell'"esercizio di difesa (art. 24 Cost.), che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2)" (cfr. in motivazione punto 6 di Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007 n. 22641 cit.).
10. L'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonchè la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche
8 nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza(così invece: Cass., Sez. Un., 29 luglio 1996 e 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9931 citt.).
10.1. La mancata tenuta dell'orientamento ora ricordato emerge solo che si consideri che la novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che né l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
9 10.2. Inconvenienti questi che - come attesta la fattispecie in esame - risultano ancora più evidenti nei casi di estensione dei principi adottati con riferimento alla notifica del ricorso d'appello alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. invece in questi sensi: Cass. 24 marzo 2001 n. 4291 cit.), in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della "ragionevole durata" si finisce per snaturare un procedimento, quale quello ingiuntivo, che si caratterizza proprio per una sua specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti, di cui ai documenti che ne legittimano la praticabilità, tanto che la maggior parte della dottrina giustifica la rigorosa applicazione della sanzione dell'improcedibilità al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., con una esigenza di tutela rafforzata al creditore.
10.3. Nè per andare in contrario avviso ed avallare una penalizzazione, in termini di durata del processo del lavoro rispetto al rito ordinario, vale il richiamo alla duplice fase della editio actionis e della vocatio in ius, per sostenerne la reciproca autonomia nonchè l'insensibilità degli atti della prima fase, una volta perfezionatisi, rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda. Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacchè non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
10.4. Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile (per una definizione del processo con una sentenza di mero rito cfr.: Cass., Sez. Un., 1 marzo 1988 n. 2166, secondo cui nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un
10 "complesso atto unitario di introduzione del processo", cui adde per l'improcedibilità dell'appello: Cass. 1° febbraio 1994 n. 989 e Cass. 11 agosto 1981 n. 4899). Soluzione questa confortata anche da uno dei tratti, che si sono ritenuti caratterizzare il procedimento monitorio, quello cioè di caricare sull'opponente le disfunzioni processuali che impediscono di giungere alla sentenza, come è dimostrato tra l'altro dell'art. 653 c.p.c., comma 1, secondo cui l'estinzione del processo con il determinare l'esecutività del decreto grava del rischio che alla sentenza non si pervenga l'ingiunto- opponente, che pure resiste alla domanda altrui e che pure non ha potuto interloquire nella fase processuale in cui quella domanda è stata provvisoriamente accolta, e che viene in tal modo per essere impropriamente trattato - come è stato puntualmente rilevato - come un qualsiasi attore di un ordinario giudizio cognitivo.
10.5. Per concludere sul punto va ribadito che l'orientamento che queste Sezioni Unite intendono seguire, oltre a trovare un ulteriore conforto in una scissione degli effetti tra fase di deposito dell'atto di impugnazione (o dell'opposizione al decreto ingiuntivo) e fase di notificazione del ricorso-decreto - che ricalca, in qualche misura e con le dovute differenze stante le fattispecie a confronto, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il suo destinatario, correlata dal giudice delle leggi al principio di ragionevolezza ed al rispetto dei rispettivi interessi (cfr. Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477) - risulta obbligato, è bene ribadirlo ancora una volta, in ragione di una doverosa interpretazione "costituzionalmente orientata del dato normativo", in applicazione del dictum di queste stesse Sezioni Unite, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, "deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (cfr. sul punto in motivazione: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636 cit.).
L'articolato pensiero delle Sezioni Unite trova in seguito riscontro ad es. in Cass. ord. 2022/n. 30044: “In tema di notificazione, perché la noti possa ritenersi esistente è necessario
11 che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello).
Ancora, ad es. Cass. S2, ord. 2024/n. 2408: “nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Infine, Cass. SL, ordinanza 2024/n. 3145:
“Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare”.
L'omessa notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo rende pertanto l'opposizione improcedibile, confermandosi che tale vizio non è sanabile per effetto della
12 costituzione del convenuto, avvenuta come nel caso di specie esclusivamente al fine di eccepire tale improcedibilità.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 58/2023 (n. 289/2023 Parte_1 rgl), provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 13/3/2023, contenente ingiunzione di pagamento di € 26.515,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e spese processuali, a titolo di differenze retributive in favore di , dichiarando la CP_1 conseguente esecutività e definitività del decreto opposto. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.629,00 (scaglione di valore, parametro minimo per le quattro fasi), oltre 15%, IVA e CP come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 15/9/2025
il giudice Delio Cammarosano
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