Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6183/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LESCA GIACOMO e dall'avv. BOLDRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in Torino,
piazza Cavour 3, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: liquidazione definitiva trattamento pensionistico
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente , con ricorso depositato in data 11/7/2024, ha Parte_1
allegato:
- di avere ottenuto dall' , in data 5/10/2023, liquidazione provvisoria della pensione cat. CP_1
SO 003810626062209 con decorrenza 1/9/2023, per euro 794,31 mensili lordi;
pensione riconosciuta sulla base della contribuzione versata dal coniuge deceduto della ricorrente,
[...]
Pt_2
- di non avere ancora ricevuto, alla data di presentazione della domanda giudiziale,
provvedimento di liquidazione definitiva del trattamento, nonostante il decorso del termine di
55 giorni, previsto dal Regolamento dell'Istituto n. 111 del 21/12/2020;
la ha l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la rideterminazione in via definitiva Pt_1
del trattamento pensionistico;
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, eccependo: - il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario in relazione alla domanda formulata;
- il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente;
- che la liquidazione definitiva del trattamento pensionistico è intervenuta in data 7/11/2024;
3. RILEVATO che all'odierna udienza parte ricorrente ha formulato richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo però la rifusione delle spese processuali e che parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni formulate;
4. RITENUTO che, in ragione dell'intervento del provvedimento di liquidazione definitiva,
2 debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla parte ricorrente;
e che debba quindi emettersi pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d.
“soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO quindi che:
- l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta è infondata, avendo la parte ricorrente chiesto mero accertamento del proprio diritto di natura previdenziale, e non la condanna dell' ad un facere infungibile, come invece sostenuto dall' ; CP_2 CP_2
- anche l'eccezione di difetto di interesse ad agire risulta infondata;
ha osservato la Suprema
Corte di Cassazione, su tale tema, che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento
di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato
utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o
accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche”
(Cass. n. 27151/2009); nonché: “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una
situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il
processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli
per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via
incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla
prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass.
n. 28405/2008); nel caso di specie, l'interesse ad agire della ricorrente consiste nell'ottenere l'eliminazione dello stato di incertezza, derivante dalla liquidazione solo provvisoria del trattamento previdenziale, situazione che l'avrebbe esposta, sino al provvedimento di liquidazione definitiva e quindi di certa declaratoria della consistenza del trattamento, ad una
3 lesione concreta dei suoi diritti, che avrebbe potuto tradursi in un credito, laddove la liquidazione definitiva avesse determinato un importo del rateo mensile superiore a quello risultante dalla liquidazione provvisoria, o nel percepimento di un indebito, nel caso contrario;
nessuna delle due ipotesi è risultata sussistere nel caso di specie, ma lo stato di incertezza deve essere rilevato e valutato con riferimento alla data di proposizione della domanda giudiziale, ed esso, nel luglio del 2024, sicuramente sussisteva;
- nel merito, la domanda della ricorrente era fondata solo in termini meramente astratti;
infatti,
il Regolamento 111/2020 dell' prevede effettivamente un termine massimo di 55 giorni CP_2
dalla presentazione dell'istanza amministrativa per la definizione dei procedimenti in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti, termine che al luglio del 2024 era abbondantemente spirato;
ma occorre considerare che, come rappresentato dall' , prima di procedere a CP_1
liquidazione definitiva, dovevano essere verificati i requisiti reddituali della ricorrente per l'anno di prima erogazione (il 2023), dati che sono stati disponibili solo dall'estate del 2024
(con necessità di riservare uno spazio di tolleranza temporale, peraltro, posto che sino all'autunno può essere presentata dichiarazione di redditi integrativa); del tutto fisiologica,
pertanto, risulta l'adozione del provvedimento di liquidazione definitiva del trattamento nel novembre scorso, in quanto trattasi di tempistica che in concreto risulta del tutto congrua;
le considerazioni appena sopra svolte impongono la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 92 cpc, compensa le spese processuali.
Torino, 24/1/2025
4 Il Giudice
dott. Simone Romito
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