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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4209/2017 R.G., avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extra-contrattuale”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 10.4.2024, tra:
- (C.F.: rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Raffaele Di Monda (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Maione (C.F.:
) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli conveniva in giudizio la Parte_1
lamentando la violazione delle disposizioni in materia di Controparte_1
1 pubblicazione delle intercettazioni telefoniche e la lesione dei suoi diritti alla persona come conseguenza della pubblicazione, sul quotidiano Corriere del mezzogiorno, di due articoli,
in data 28.2.2009 ed in data 7.4.2009; chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma dl euro 200.000,00.
Con sentenza n° 6719/2017, pubblicata in data 9.6.2017, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , deducendo tre motivi di impugnazione Pt_1
e rinnovando la sua richiesta di condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni, quantificati in euro 200.000,00.
Quest'ultima si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
10.4.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Oggetto del processo sono due articoli di giornale, pubblicati sul Corriere del mezzogiorno, riguardanti l'imprenditore e l'odierna appellante , l'uno CP_2 Parte_1
pubblicato in data 28.2.2009 e l'altro pubblicato in data 7.4.2009.
Il primo articolo, comparso in data 28.2.2009, aveva il titolo: “Quel giornalista mi odia, non dargli notizie – chiedeva alla sua addetto-stampa di punire il direttore di un giornale”. CP_2
Nell'articolo si spiegava che il detestava - direttore del quotidiano CP_2 Persona_1
“La verità”, il quale aveva rilevato la stranezza che i lavori di restauro della galleria Principe di Napoli erano stati aggiudicati ad una impresa di servizi (quella, appunto, del - ed CP_2
aveva quindi cercato di far cambiare orientamento al attraverso la , sua Per_1 Pt_1
addetta-stampa; in proposito l'articolo, dopo aver precisato che la “si è limitata a Pt_1
svolgere il proprio lavoro di consulenza ed è estranea alla vicenda giudiziaria”, riportava il testo integrale dell'intercettazione di una conversazione telefonica svoltasi in data 14.3.2007
2 tra il e la , dove il primo esordiva dicendo alla seconda: “Volevo dirti, vedi un CP_2 Pt_1
po' di far smettere questi qui di quel giornalaccio, dai”; e poi, nel corso della medesima conversazione, la incitava a “bruciare” le notizie al perché ritenuto scorretto (“…tu Per_1
a questo lo tieni proprio ignorato e a questo punto lui impara e gli bruci a lui tutte le notizie…lo sai che è uno scorretto…E allora non gli mandare niente, tienilo ignorato, fallo spiazzare dagli altri giornali che parleranno sicuramente correttamente di questa cosa…”).
Nella prima parte del primo motivo di appello e con l'intero secondo motivo di appello, che
è interamente dedicato alla questione, l'appellante ripropone la questione della violazione degli artt. 114 c.p.p., 329 c.p.p. e 684 c.p.: si sostiene, infatti, che l'intercettazione in questione era ancora coperta dal segreto istruttorio e, comunque, dal divieto di pubblicazione, non essendosi all'epoca dei fatti ancora celebrata, nei confronti del CP_2
l'udienza preliminare per i reati oggetto di indagine.
Il primo giudice ha, in proposito, rigettato le richieste risarcitorie della evidenziando: Pt_1
“Invero, con la sentenza n. 3727/2016, condivisa dalla scrivente, le S.U. della Suprema
Corte sono intervenute a dirimere il contrasto interpretativo emerso in ordine alla natura dell'illecito di cui all'art. 684 c.p. nonché a chiarire alcuni presupposti dell'azione di risarcimento dei danni per le ipotesi di abuso nell'esercizio della libertà di informazione relativa a processi penali ed hanno affermato che la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., costituisce un reato monoffensivo, in quanto la norma, lungi dal tutelare la riservatezza ed altri interessi della personalità, persegue
l'obiettivo di non compromettere il buon andamento delle indagini preliminari e, dopo la conclusione delle stesse, di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;
di
conseguenza, la semplice violazione della norma, indipendentemente dalla prova della lesione di altri interessi protetti dall'ordinamento, non dà luogo ad azione risarcitoria. La violazione dell'art. 114 c.p.p., pertanto, non integra automaticamente la violazione dell'art.
595 c.p.p., che richiede presupposti diversi”.
Sostiene l'appellante, nel primo motivo di appello, che sulla base delle richiamate Sezioni
Unite sono i soggetti coinvolti nel procedimento penale che non possono avanzare richieste risarcitorie per il solo fatto della violazione del precetto penale, non certo anche i soggetti estranei all'indagine, come lo era la;
nel secondo motivo di appello, interamente Pt_1
dedicato alla questione, si spiegano le ragioni per le quali l'intercettazione dovesse
3 considerarsi, quand'anche non più coperta da segreto istruttorio ex artt. 329 e 114 comma
1 c.p.p., quanto meno coperta dal divieto di pubblicazione ex art. 114 comma 2 c.p.p., a norma del quale “E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare”; e si insiste sulla tesi che sono i soggetti coinvolti nel procedimento penale che non possono avanzare richieste risarcitorie per il solo fatto della violazione del precetto penale, non certo anche i soggetti estranei all'indagine, come lo era la;
e si Pt_1
aggiunge che, ad ogni buon conto, la non si duole per la mera pubblicazione in sé Pt_1
dell'intercettazione, ma del fatto che la testuale trasposizione di quest'ultima nell'articolo di giornale le ha arrecato un grave danno all'immagine, all'onorabilità ed alla riservatezza.
Il motivo è totalmente infondato.
La sentenza delle Sezioni Unite n° 3727 del 25/02/2016 ha stabilito il principio che la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del privato, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;
ne consegue che nessuna autonoma pretesa risarcitoria può
essere avanzata per il solo fatto che sia stata violata la norma incriminatrice in oggetto, dovendosi invece dimostrare che dalla pubblicazione dell'atto di indagine in violazione del relativo divieto sia derivata anche la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento.
Orbene, anche se nella massima ufficiale della sentenza delle Sezioni Unite si dice che:
“nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo” ed anche se alla “parte coinvolta nel processo” si fa riferimento anche alla pagina
16 della motivazione, è però anche vero che in altre parti della motivazione stessa si fa più
generale riferimento alla mancanza di legittimazione del privato (e non solo della parte coinvolta nel processo) a far valere una pretesa risarcitoria in dipendenza della sola violazione della predetta norma (cfr. pagine 11 e 13): ciò è tanto vero che le Sezioni Unite, all'esito della loro disamina, hanno rigettato una richiesta risarcitoria avanzata dalla società
non invece da soggetti indagati o imputati nel processo penale di cui si discuteva. CP_3
4 D'altronde, se la ratio della decisione è che la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del privato, non si vede perché sarebbe poi solo l'indagato o l'imputato a non poter avanzare alcuna autonoma pretesa risarcitoria per il fatto in sé della pubblicazione dell'atto di indagine in violazione del relativo divieto, mentre tale autonoma pretesa risarcitoria potrebbe essere avanzata dal terzo coinvolto nell'atto pubblicato ma non nell'indagine.
Quanto all'affermazione che, ad ogni buon conto, la non si duole per la mera Pt_1
pubblicazione in sé dell'intercettazione, ma del fatto che la testuale trasposizione dell'intercettazione stessa nell'articolo di giornale le avrebbe arrecato un grave danno all'immagine, all'onorabilità ed alla riservatezza, appare evidente che si tratta di una mera affermazione apodittica e, comunque, priva di fondamento, atteso che:
- dalla intercettazione pubblicata emerge che è il ad avanzare alla la CP_2 Pt_1
richiesta di “bruciare” le notizie al : non si vede, pertanto, perché la circostanza di Per_1
essere mera destinataria di tali richieste possa ledere la reputazione, l'immagine, il nome e l'onorabilità della , tanto più che, come evidenzia anche il primo giudice (seppure per Pt_1
risolvere altre doglianze), l'autrice dell'articolo incriminato ben precisa, nel corpo dell'articolo stesso, che la “si è limitata a svolgere il proprio lavoro di consulenza ed è estranea Pt_1
alla vicenda giudiziaria”;
- il diritto alla riservatezza “consiste nella tutela di situazioni e vicende strettamente personali
e familiari, ancorché verificatesi fuori del domicilio domestico, da ingerenze che, sia pur
compiute con mezzi leciti e senza arrecare danno all'onore, al decoro o alla reputazione, non siano tuttavia giustificate da un interesse pubblico preminente” (cfr. Cass., sez. 1, n°
2129 del 27/05/1975; Cass., sez. 3, n° 5658 del 09/06/1998; Cass., sez. 1, n°
4366 del 25/03/2003): orbene, non si vede come la pubblicazione dell'intercettazione in questione possa aver leso il diritto alla riservatezza della , posto che la Pt_1
conversazione intercettata e pubblicata non atteneva a sue vicende strettamente personali e familiari, quanto piuttosto a vicende che riguardavano il e la sua attività CP_2
imprenditoriale, peraltro anche di rilievo pubblico, visto che le vicende in questione riguardavano lavori pubblici ed eventuali irregolarità nella loro assegnazione.
5 …
Anche le altre questioni di merito, tutte sviluppate nel primo motivo di appello, sono la riproposizione di questioni già condivisibilmente risolte dal primo giudice.
Valgono, invero, le considerazioni che seguono.
Si sostiene, sempre in relazione all'articolo del 28.2.2009:
- che il sottotitolo (“ chiedeva alla sua addetto-stampa di punire il direttore di un CP_2
giornale”) è bugiardo perché dalla lettura del testo dell'intercettazione si evince che giammai il ha chiesto alla ON di punire chicchessia;
CP_2
- che l'articolo è accompagnato dalla foto grande della a centro pagina, mentre la Pt_1
foto del è in formato piccolo, relegata in alto a destra: il che induce a pensare che CP_2
anche la fosse coinvolta nell'indagine; Pt_1
- che anche nel corpo dell'articolo l'informazione che la ON non è indagata è relegata alla fine dell'articolo stesso.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Va innanzitutto osservato che l'uso del verbo “punire” appare piuttosto pertinente con la richiesta avanzata dal alla , nel corso della conversazione intercettata, di non CP_2 Pt_1
fornire più notizie al (“…tu a questo lo tieni proprio ignorato e a questo punto lui Per_2
impara e gli bruci a lui tutte le notizie…lo sai che è uno scorretto…E allora non gli mandare niente, tienilo ignorato, fallo spiazzare dagli altri giornali che parleranno sicuramente correttamente di questa cosa…”), tenuto conto che per un direttore di giornale l'essere tenuto all'oscuro di notizie di rilievo appare effettivamente una forma di “punizione” professionale.
Ad ogni buon conto, resta comunque la considerazione, già condivisibilmente operata dal primo giudice, che l'eventuale carattere diffamatorio del sottotitolo potrebbe essere lamentato dal ma non certo dalla , posto, come si desume dallo stesso CP_2 Pt_1
sottotitolo incriminato, è il ad avanzare alla ON la richiesta di “punire” il CP_2
e non si fa alcun riferimento ad una accondiscendenza della ON a tale Per_1
richiesta.
E' vero, poi, che l'articolo è accompagnato dalla foto grande della a centro pagina, Pt_1
ma, come osserva il primo giudice, è anche vero che la foto stessa è a sua volta accompagnata dalla didascalia (le sottolineature sono di questa Corte) “ , Parte_1
6 giornalista napoletana, ha lavorato per curandone la comunicazione. E' CP_2
estranea all'inchiesta Global Service”: non si vede, quindi, come tale foto possa indurre a pensare che anche la fosse coinvolta nell'indagine, visto che, in uno con la foto Pt_1
stessa, ne viene espressamente escluso qualsivoglia coinvolgimento.
Totalmente destituita di fondamento è, infine, l'affermazione che nel corpo dell'articolo l'informazione che la non fosse indagata era relegata alla fine dell'articolo stesso: al Pt_1
contrario, dalla semplice lettura dell'articolo emerge che già alla fine del primo capoverso, e subito prima di riportare il testo dell'intercettazione, si precisa che la “si è limitata a Pt_1
svolgere il proprio lavoro di consulenza ed è estranea alla vicenda giudiziaria” (ed inoltre, come si è appena detto, l'informazione che la fosse estranea all'indagine è già Pt_1
fornita al di fuori dell'articolo, accanto alla foto).
Le restanti doglianze del primo motivo di appello riguardano, invece, il diverso articolo pubblicato in data 7.4.2009, dove si definisce la ON “addetta stampa occulta” del CP_2
(“L'immobiliarista ha scelto una nuova addetta ai rapporti con la stampa: è , Parte_2
che sostituisce e . L'una responsabile delle pr per la Persona_3 Parte_1
l'altra addetta stampa occulta dell'imputato, erano state entrambe interrogate come CP_2
persone informate dei fatti”).
In sostanza l'appellante si duole dell'utilizzazione dell'aggettivo “occulta”, che a suo dire, collegato al sintagma “dell'imputato”, non potrebbe che generare un giudizio negativo nel lettore, trasmettendo l'idea che la operasse in maniera occulta per conto del Pt_1 CP_2
cercando di imbavagliare i giornalisti, con conseguente lesione della sua reputazione, della sua immagine e, quanto meno, del suo diritto alla riservatezza.
Va al contrario rilevato che, come già correttamente osservato dal primo giudice, l'articolo non ha alcun contenuto diffamatorio nei confronti della , né insinua alcunché: esso Pt_1
infatti, dopo aver effettuato un resoconto dell'udienza di giudizio abbreviato che era stata celebrata il giorno precedente, riferendo che erano state ascoltate in aula le telefonate di con i politici, fornisce in maniera asettica la notizia che “L'immobiliarista (e cioè il CP_2
ha scelto una nuova addetta ai rapporti con la stampa: è , che CP_2 Parte_2
sostituisce e ”, aggiungendo che, mentre la Persona_3 Persona_4 Per_3
era “responsabile delle pr per la , la era invece “addetta stampa occulta CP_2 Pt_1
dell'imputato”: l'articolo, quindi, non solo non fa alcuna allusione alla circostanza che, nella
7 sua qualità di addetta stampa occulta, la avrebbe cercato di imbavagliare i giornalisti Pt_1
ostili al ma precisa anche che sia la he la ON erano state “interrogate CP_2 Per_3
come persone informate dei fatti”, rendendo quindi ben chiaro che esse non erano in alcun modo coinvolte nella vicenda come indagate/imputate.
Né si può attribuire alcuna connotazione in sé negativa all'aggettivo “occulta”, atteso che, come ben ha evidenziato il primo giudice (pagina 8 della sentenza), in proposito l'articolo non ha fatto altro che fare riferimento ad una circostanza di fatto riferita dalla stessa Pt_1
in sede di indagini preliminari, e cioè di avere firmato un contratto di collaborazione con il che, però, era stato tenuto segreto per volere del stesso, il quale già CP_2 CP_2
disponeva di addetti ufficiali alle pubbliche relazioni.
Nemmeno si può sostenere che l'articolo in questione abbia quanto meno violato il diritto alla riservatezza della , dovendosi al contrario ritenere che l'informazione relativa alla Pt_1
sua qualifica di addetta stampa (per quanto occulta) di un noto imprenditore locale, in quel periodo coinvolto in un processo di interesse pubblico (in quanto relativo a presunti reati commessi nell'ambito di pubblici appalti), fuoriesca dal perimetro, coperto dal diritto alla riservatezza, di quelle “vicende strettamente personali e familiari” che, pur non influendo sulla reputazione, devono tuttavia restare riservati.
Nella sua confusa esposizione delle doglianze l'appellante sembra fare riferimento anche al fatto in sé della violazione del diritto alla privacy ex artt. 11 e 15 del d.lgs. n° 196/2003 (nella formulazione all'epoca dei fatti vigente).
Sennonché, al di là del fatto che per la violazione del d.lgs. n° 196 del 2003 e per le relative richieste risarcitorie si applica il relativo rito speciale, che non prevede l'appellabilità della decisione, va in ogni caso evidenziato che: “In tema di illecito trattamento dei dati personali,
l'esclusione del principio del danno "in re ipsa" presuppone la prova della serietà della
lesione conseguente al trattamento. Ne consegue che può non determinare il danno la mera
violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre
al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza” (cfr. Cass., sez. 1, n° 13073 del 12/05/2023; conforme Cass., sez. 6, n°
17383 del 20/08/2020: “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.
196 del 2003, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione
dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla
8 verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale
diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di
tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione
ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice
della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito”; conforme, ancora, Cass., sez. 6, n° 18812 del 05/09/2014: “L'illecito trattamento di dati personali giustifica l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, solo a condizione che sia dimostrata dall'interessato l'esistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto in sua conseguenza”).
Orbene, nel caso di specie non si comprende in che cosa consisterebbe la serietà del danno che sarebbe conseguito alla dalla pubblicazione del dato personale che qui ci Pt_1
occupa (il suo rapporto di lavoro con il . CP_2
A tal ultimo proposito va fatta una ultima considerazione.
Nell'atto di appello si sostiene che dalla pubblicazione degli articoli del 28.2.2009 e del
7.4.2009 sarebbe derivata un'azione disciplinare nei confronti della . Pt_1
Sennonché, non solo non viene documentato alcunché rispetto a tale procedimento disciplinare (quali sarebbero le incolpazioni in concreto mosse alla ON ? Come si sarebbe concluso il procedimento disciplinare ?), ma addirittura nel fascicolo di primo grado della stessa si rinvengono due attestazioni dell'ordine dei giornalisti, una datata Pt_1
15.7.2009 e l'altra datata 11.2.2010, in cui si attesta che “nessun procedimento disciplinare
è aperto nei confronti della giornalista ”. Parte_1
…
Con il terzo motivo di appello (il secondo, come si ricorderà, è interamente dedicato alla violazione degli artt. 114 c.p.p., 329 c.p.p. e 684 c.p., ed è stato più sopra già esaminato) ci si duole, invece, della condanna alle spese pronunciata dal primo giudice nei confronti dell'appellante, sostenendosi che sarebbe stata invece più corretta una pronuncia di compensazione delle stesse, tenuto conto che la sentenza delle Sezioni Unite n°
3727 del 25/02/2016 è stata pronunciata allorquando il giudizio già era stato introdotto.
Il motivo è manifestamente infondato, se non altro perché le richieste risarcitorie della non erano basate esclusivamente sulla presunta pubblicazione arbitraria di atti di Pt_1
9 un procedimento penale, bensì anche su di una pluralità di altre ragioni asseritamente integranti violazioni del diritto alla reputazione, all'onore ed alla riservatezza, tutte completamente infondate.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere, tenuto conto del grado di difficoltà medio-
basso della controversia, a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della somma richiesta).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 6719/2017, pubblicata Parte_1
in data 9.6.2017 dal Tribunale di Napoli;
10 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_1
e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio,
[...]
liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4209/2017 R.G., avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extra-contrattuale”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 10.4.2024, tra:
- (C.F.: rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Raffaele Di Monda (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Maione (C.F.:
) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli conveniva in giudizio la Parte_1
lamentando la violazione delle disposizioni in materia di Controparte_1
1 pubblicazione delle intercettazioni telefoniche e la lesione dei suoi diritti alla persona come conseguenza della pubblicazione, sul quotidiano Corriere del mezzogiorno, di due articoli,
in data 28.2.2009 ed in data 7.4.2009; chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma dl euro 200.000,00.
Con sentenza n° 6719/2017, pubblicata in data 9.6.2017, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , deducendo tre motivi di impugnazione Pt_1
e rinnovando la sua richiesta di condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni, quantificati in euro 200.000,00.
Quest'ultima si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
10.4.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è infondato.
Oggetto del processo sono due articoli di giornale, pubblicati sul Corriere del mezzogiorno, riguardanti l'imprenditore e l'odierna appellante , l'uno CP_2 Parte_1
pubblicato in data 28.2.2009 e l'altro pubblicato in data 7.4.2009.
Il primo articolo, comparso in data 28.2.2009, aveva il titolo: “Quel giornalista mi odia, non dargli notizie – chiedeva alla sua addetto-stampa di punire il direttore di un giornale”. CP_2
Nell'articolo si spiegava che il detestava - direttore del quotidiano CP_2 Persona_1
“La verità”, il quale aveva rilevato la stranezza che i lavori di restauro della galleria Principe di Napoli erano stati aggiudicati ad una impresa di servizi (quella, appunto, del - ed CP_2
aveva quindi cercato di far cambiare orientamento al attraverso la , sua Per_1 Pt_1
addetta-stampa; in proposito l'articolo, dopo aver precisato che la “si è limitata a Pt_1
svolgere il proprio lavoro di consulenza ed è estranea alla vicenda giudiziaria”, riportava il testo integrale dell'intercettazione di una conversazione telefonica svoltasi in data 14.3.2007
2 tra il e la , dove il primo esordiva dicendo alla seconda: “Volevo dirti, vedi un CP_2 Pt_1
po' di far smettere questi qui di quel giornalaccio, dai”; e poi, nel corso della medesima conversazione, la incitava a “bruciare” le notizie al perché ritenuto scorretto (“…tu Per_1
a questo lo tieni proprio ignorato e a questo punto lui impara e gli bruci a lui tutte le notizie…lo sai che è uno scorretto…E allora non gli mandare niente, tienilo ignorato, fallo spiazzare dagli altri giornali che parleranno sicuramente correttamente di questa cosa…”).
Nella prima parte del primo motivo di appello e con l'intero secondo motivo di appello, che
è interamente dedicato alla questione, l'appellante ripropone la questione della violazione degli artt. 114 c.p.p., 329 c.p.p. e 684 c.p.: si sostiene, infatti, che l'intercettazione in questione era ancora coperta dal segreto istruttorio e, comunque, dal divieto di pubblicazione, non essendosi all'epoca dei fatti ancora celebrata, nei confronti del CP_2
l'udienza preliminare per i reati oggetto di indagine.
Il primo giudice ha, in proposito, rigettato le richieste risarcitorie della evidenziando: Pt_1
“Invero, con la sentenza n. 3727/2016, condivisa dalla scrivente, le S.U. della Suprema
Corte sono intervenute a dirimere il contrasto interpretativo emerso in ordine alla natura dell'illecito di cui all'art. 684 c.p. nonché a chiarire alcuni presupposti dell'azione di risarcimento dei danni per le ipotesi di abuso nell'esercizio della libertà di informazione relativa a processi penali ed hanno affermato che la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., costituisce un reato monoffensivo, in quanto la norma, lungi dal tutelare la riservatezza ed altri interessi della personalità, persegue
l'obiettivo di non compromettere il buon andamento delle indagini preliminari e, dopo la conclusione delle stesse, di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;
di
conseguenza, la semplice violazione della norma, indipendentemente dalla prova della lesione di altri interessi protetti dall'ordinamento, non dà luogo ad azione risarcitoria. La violazione dell'art. 114 c.p.p., pertanto, non integra automaticamente la violazione dell'art.
595 c.p.p., che richiede presupposti diversi”.
Sostiene l'appellante, nel primo motivo di appello, che sulla base delle richiamate Sezioni
Unite sono i soggetti coinvolti nel procedimento penale che non possono avanzare richieste risarcitorie per il solo fatto della violazione del precetto penale, non certo anche i soggetti estranei all'indagine, come lo era la;
nel secondo motivo di appello, interamente Pt_1
dedicato alla questione, si spiegano le ragioni per le quali l'intercettazione dovesse
3 considerarsi, quand'anche non più coperta da segreto istruttorio ex artt. 329 e 114 comma
1 c.p.p., quanto meno coperta dal divieto di pubblicazione ex art. 114 comma 2 c.p.p., a norma del quale “E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare”; e si insiste sulla tesi che sono i soggetti coinvolti nel procedimento penale che non possono avanzare richieste risarcitorie per il solo fatto della violazione del precetto penale, non certo anche i soggetti estranei all'indagine, come lo era la;
e si Pt_1
aggiunge che, ad ogni buon conto, la non si duole per la mera pubblicazione in sé Pt_1
dell'intercettazione, ma del fatto che la testuale trasposizione di quest'ultima nell'articolo di giornale le ha arrecato un grave danno all'immagine, all'onorabilità ed alla riservatezza.
Il motivo è totalmente infondato.
La sentenza delle Sezioni Unite n° 3727 del 25/02/2016 ha stabilito il principio che la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del privato, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;
ne consegue che nessuna autonoma pretesa risarcitoria può
essere avanzata per il solo fatto che sia stata violata la norma incriminatrice in oggetto, dovendosi invece dimostrare che dalla pubblicazione dell'atto di indagine in violazione del relativo divieto sia derivata anche la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento.
Orbene, anche se nella massima ufficiale della sentenza delle Sezioni Unite si dice che:
“nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo” ed anche se alla “parte coinvolta nel processo” si fa riferimento anche alla pagina
16 della motivazione, è però anche vero che in altre parti della motivazione stessa si fa più
generale riferimento alla mancanza di legittimazione del privato (e non solo della parte coinvolta nel processo) a far valere una pretesa risarcitoria in dipendenza della sola violazione della predetta norma (cfr. pagine 11 e 13): ciò è tanto vero che le Sezioni Unite, all'esito della loro disamina, hanno rigettato una richiesta risarcitoria avanzata dalla società
non invece da soggetti indagati o imputati nel processo penale di cui si discuteva. CP_3
4 D'altronde, se la ratio della decisione è che la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del privato, non si vede perché sarebbe poi solo l'indagato o l'imputato a non poter avanzare alcuna autonoma pretesa risarcitoria per il fatto in sé della pubblicazione dell'atto di indagine in violazione del relativo divieto, mentre tale autonoma pretesa risarcitoria potrebbe essere avanzata dal terzo coinvolto nell'atto pubblicato ma non nell'indagine.
Quanto all'affermazione che, ad ogni buon conto, la non si duole per la mera Pt_1
pubblicazione in sé dell'intercettazione, ma del fatto che la testuale trasposizione dell'intercettazione stessa nell'articolo di giornale le avrebbe arrecato un grave danno all'immagine, all'onorabilità ed alla riservatezza, appare evidente che si tratta di una mera affermazione apodittica e, comunque, priva di fondamento, atteso che:
- dalla intercettazione pubblicata emerge che è il ad avanzare alla la CP_2 Pt_1
richiesta di “bruciare” le notizie al : non si vede, pertanto, perché la circostanza di Per_1
essere mera destinataria di tali richieste possa ledere la reputazione, l'immagine, il nome e l'onorabilità della , tanto più che, come evidenzia anche il primo giudice (seppure per Pt_1
risolvere altre doglianze), l'autrice dell'articolo incriminato ben precisa, nel corpo dell'articolo stesso, che la “si è limitata a svolgere il proprio lavoro di consulenza ed è estranea Pt_1
alla vicenda giudiziaria”;
- il diritto alla riservatezza “consiste nella tutela di situazioni e vicende strettamente personali
e familiari, ancorché verificatesi fuori del domicilio domestico, da ingerenze che, sia pur
compiute con mezzi leciti e senza arrecare danno all'onore, al decoro o alla reputazione, non siano tuttavia giustificate da un interesse pubblico preminente” (cfr. Cass., sez. 1, n°
2129 del 27/05/1975; Cass., sez. 3, n° 5658 del 09/06/1998; Cass., sez. 1, n°
4366 del 25/03/2003): orbene, non si vede come la pubblicazione dell'intercettazione in questione possa aver leso il diritto alla riservatezza della , posto che la Pt_1
conversazione intercettata e pubblicata non atteneva a sue vicende strettamente personali e familiari, quanto piuttosto a vicende che riguardavano il e la sua attività CP_2
imprenditoriale, peraltro anche di rilievo pubblico, visto che le vicende in questione riguardavano lavori pubblici ed eventuali irregolarità nella loro assegnazione.
5 …
Anche le altre questioni di merito, tutte sviluppate nel primo motivo di appello, sono la riproposizione di questioni già condivisibilmente risolte dal primo giudice.
Valgono, invero, le considerazioni che seguono.
Si sostiene, sempre in relazione all'articolo del 28.2.2009:
- che il sottotitolo (“ chiedeva alla sua addetto-stampa di punire il direttore di un CP_2
giornale”) è bugiardo perché dalla lettura del testo dell'intercettazione si evince che giammai il ha chiesto alla ON di punire chicchessia;
CP_2
- che l'articolo è accompagnato dalla foto grande della a centro pagina, mentre la Pt_1
foto del è in formato piccolo, relegata in alto a destra: il che induce a pensare che CP_2
anche la fosse coinvolta nell'indagine; Pt_1
- che anche nel corpo dell'articolo l'informazione che la ON non è indagata è relegata alla fine dell'articolo stesso.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Va innanzitutto osservato che l'uso del verbo “punire” appare piuttosto pertinente con la richiesta avanzata dal alla , nel corso della conversazione intercettata, di non CP_2 Pt_1
fornire più notizie al (“…tu a questo lo tieni proprio ignorato e a questo punto lui Per_2
impara e gli bruci a lui tutte le notizie…lo sai che è uno scorretto…E allora non gli mandare niente, tienilo ignorato, fallo spiazzare dagli altri giornali che parleranno sicuramente correttamente di questa cosa…”), tenuto conto che per un direttore di giornale l'essere tenuto all'oscuro di notizie di rilievo appare effettivamente una forma di “punizione” professionale.
Ad ogni buon conto, resta comunque la considerazione, già condivisibilmente operata dal primo giudice, che l'eventuale carattere diffamatorio del sottotitolo potrebbe essere lamentato dal ma non certo dalla , posto, come si desume dallo stesso CP_2 Pt_1
sottotitolo incriminato, è il ad avanzare alla ON la richiesta di “punire” il CP_2
e non si fa alcun riferimento ad una accondiscendenza della ON a tale Per_1
richiesta.
E' vero, poi, che l'articolo è accompagnato dalla foto grande della a centro pagina, Pt_1
ma, come osserva il primo giudice, è anche vero che la foto stessa è a sua volta accompagnata dalla didascalia (le sottolineature sono di questa Corte) “ , Parte_1
6 giornalista napoletana, ha lavorato per curandone la comunicazione. E' CP_2
estranea all'inchiesta Global Service”: non si vede, quindi, come tale foto possa indurre a pensare che anche la fosse coinvolta nell'indagine, visto che, in uno con la foto Pt_1
stessa, ne viene espressamente escluso qualsivoglia coinvolgimento.
Totalmente destituita di fondamento è, infine, l'affermazione che nel corpo dell'articolo l'informazione che la non fosse indagata era relegata alla fine dell'articolo stesso: al Pt_1
contrario, dalla semplice lettura dell'articolo emerge che già alla fine del primo capoverso, e subito prima di riportare il testo dell'intercettazione, si precisa che la “si è limitata a Pt_1
svolgere il proprio lavoro di consulenza ed è estranea alla vicenda giudiziaria” (ed inoltre, come si è appena detto, l'informazione che la fosse estranea all'indagine è già Pt_1
fornita al di fuori dell'articolo, accanto alla foto).
Le restanti doglianze del primo motivo di appello riguardano, invece, il diverso articolo pubblicato in data 7.4.2009, dove si definisce la ON “addetta stampa occulta” del CP_2
(“L'immobiliarista ha scelto una nuova addetta ai rapporti con la stampa: è , Parte_2
che sostituisce e . L'una responsabile delle pr per la Persona_3 Parte_1
l'altra addetta stampa occulta dell'imputato, erano state entrambe interrogate come CP_2
persone informate dei fatti”).
In sostanza l'appellante si duole dell'utilizzazione dell'aggettivo “occulta”, che a suo dire, collegato al sintagma “dell'imputato”, non potrebbe che generare un giudizio negativo nel lettore, trasmettendo l'idea che la operasse in maniera occulta per conto del Pt_1 CP_2
cercando di imbavagliare i giornalisti, con conseguente lesione della sua reputazione, della sua immagine e, quanto meno, del suo diritto alla riservatezza.
Va al contrario rilevato che, come già correttamente osservato dal primo giudice, l'articolo non ha alcun contenuto diffamatorio nei confronti della , né insinua alcunché: esso Pt_1
infatti, dopo aver effettuato un resoconto dell'udienza di giudizio abbreviato che era stata celebrata il giorno precedente, riferendo che erano state ascoltate in aula le telefonate di con i politici, fornisce in maniera asettica la notizia che “L'immobiliarista (e cioè il CP_2
ha scelto una nuova addetta ai rapporti con la stampa: è , che CP_2 Parte_2
sostituisce e ”, aggiungendo che, mentre la Persona_3 Persona_4 Per_3
era “responsabile delle pr per la , la era invece “addetta stampa occulta CP_2 Pt_1
dell'imputato”: l'articolo, quindi, non solo non fa alcuna allusione alla circostanza che, nella
7 sua qualità di addetta stampa occulta, la avrebbe cercato di imbavagliare i giornalisti Pt_1
ostili al ma precisa anche che sia la he la ON erano state “interrogate CP_2 Per_3
come persone informate dei fatti”, rendendo quindi ben chiaro che esse non erano in alcun modo coinvolte nella vicenda come indagate/imputate.
Né si può attribuire alcuna connotazione in sé negativa all'aggettivo “occulta”, atteso che, come ben ha evidenziato il primo giudice (pagina 8 della sentenza), in proposito l'articolo non ha fatto altro che fare riferimento ad una circostanza di fatto riferita dalla stessa Pt_1
in sede di indagini preliminari, e cioè di avere firmato un contratto di collaborazione con il che, però, era stato tenuto segreto per volere del stesso, il quale già CP_2 CP_2
disponeva di addetti ufficiali alle pubbliche relazioni.
Nemmeno si può sostenere che l'articolo in questione abbia quanto meno violato il diritto alla riservatezza della , dovendosi al contrario ritenere che l'informazione relativa alla Pt_1
sua qualifica di addetta stampa (per quanto occulta) di un noto imprenditore locale, in quel periodo coinvolto in un processo di interesse pubblico (in quanto relativo a presunti reati commessi nell'ambito di pubblici appalti), fuoriesca dal perimetro, coperto dal diritto alla riservatezza, di quelle “vicende strettamente personali e familiari” che, pur non influendo sulla reputazione, devono tuttavia restare riservati.
Nella sua confusa esposizione delle doglianze l'appellante sembra fare riferimento anche al fatto in sé della violazione del diritto alla privacy ex artt. 11 e 15 del d.lgs. n° 196/2003 (nella formulazione all'epoca dei fatti vigente).
Sennonché, al di là del fatto che per la violazione del d.lgs. n° 196 del 2003 e per le relative richieste risarcitorie si applica il relativo rito speciale, che non prevede l'appellabilità della decisione, va in ogni caso evidenziato che: “In tema di illecito trattamento dei dati personali,
l'esclusione del principio del danno "in re ipsa" presuppone la prova della serietà della
lesione conseguente al trattamento. Ne consegue che può non determinare il danno la mera
violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre
al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza” (cfr. Cass., sez. 1, n° 13073 del 12/05/2023; conforme Cass., sez. 6, n°
17383 del 20/08/2020: “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.
196 del 2003, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione
dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla
8 verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale
diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di
tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione
ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice
della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito”; conforme, ancora, Cass., sez. 6, n° 18812 del 05/09/2014: “L'illecito trattamento di dati personali giustifica l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, solo a condizione che sia dimostrata dall'interessato l'esistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto in sua conseguenza”).
Orbene, nel caso di specie non si comprende in che cosa consisterebbe la serietà del danno che sarebbe conseguito alla dalla pubblicazione del dato personale che qui ci Pt_1
occupa (il suo rapporto di lavoro con il . CP_2
A tal ultimo proposito va fatta una ultima considerazione.
Nell'atto di appello si sostiene che dalla pubblicazione degli articoli del 28.2.2009 e del
7.4.2009 sarebbe derivata un'azione disciplinare nei confronti della . Pt_1
Sennonché, non solo non viene documentato alcunché rispetto a tale procedimento disciplinare (quali sarebbero le incolpazioni in concreto mosse alla ON ? Come si sarebbe concluso il procedimento disciplinare ?), ma addirittura nel fascicolo di primo grado della stessa si rinvengono due attestazioni dell'ordine dei giornalisti, una datata Pt_1
15.7.2009 e l'altra datata 11.2.2010, in cui si attesta che “nessun procedimento disciplinare
è aperto nei confronti della giornalista ”. Parte_1
…
Con il terzo motivo di appello (il secondo, come si ricorderà, è interamente dedicato alla violazione degli artt. 114 c.p.p., 329 c.p.p. e 684 c.p., ed è stato più sopra già esaminato) ci si duole, invece, della condanna alle spese pronunciata dal primo giudice nei confronti dell'appellante, sostenendosi che sarebbe stata invece più corretta una pronuncia di compensazione delle stesse, tenuto conto che la sentenza delle Sezioni Unite n°
3727 del 25/02/2016 è stata pronunciata allorquando il giudizio già era stato introdotto.
Il motivo è manifestamente infondato, se non altro perché le richieste risarcitorie della non erano basate esclusivamente sulla presunta pubblicazione arbitraria di atti di Pt_1
9 un procedimento penale, bensì anche su di una pluralità di altre ragioni asseritamente integranti violazioni del diritto alla reputazione, all'onore ed alla riservatezza, tutte completamente infondate.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere, tenuto conto del grado di difficoltà medio-
basso della controversia, a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della somma richiesta).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 6719/2017, pubblicata Parte_1
in data 9.6.2017 dal Tribunale di Napoli;
10 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_1
e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio,
[...]
liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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