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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 966/2021
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice CO De PE, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 966 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 vertente
T R A
), con gli Avv.ti FRANCESCO CAVALIERI e Parte_1 P.IVA_1
BI RA, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
), con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
GE RG, giusta procura in calce al ricorso monitorio
CONVENUTA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Fermo adito, contrariis reiectis, per le circostanze in fatto ed i motivi in diritto di cui in parte narrativa: in via pregiudiziale e/o preliminare: ritenere e dichiarare, per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e rimettere le parti avanti al giudice competente ovvero al Tribunale
Civile di Urbino o al Tribunale Civile di Macerata, e per l'effetto dichiarare nullo, e/o annullare, e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 308/2021 (RG N. 675/2021) emesso dal Tribunale di
Fermo; nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che il compenso ingiunto dal Dott. non è dovuto dalla società attrice e CP_1
comunque non è dovuto nella misura richiesta dal convenuto opposto essendo la quota di compenso a questi spettante, per la redazione del piano di risanamento ed attività ad esse correlate, stata predeterminata prima del conferimento dell'incarico da parte dell'Avv. Walter AS in Euro
18.000,00 (Euro 36.000 complessivi da dividersi tra il Dott. ed il CP_1
Dott. e, per l'effetto dichiarare nullo, e/o annullare, e/o revocare Per_1
con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 308/2021 (RG N.
675/2021), emesso dal Tribunale di Fermo e respingere tutte le domande ex adverso proposte;
in subordine: nelle denegata e non creduta ipotesi, in cui il compenso del Dott. per l'attività svolta tra la fine Controparte_1
dell'anno 2019 e l'inizio dell'anno 2020, non venga ritenuto già predeterminato tra le parti nella somma di Euro 36.000,00 (Euro 18.000,00 per ciascun professionista incaricato), Voglia rideterminare i compensi pretesi da parte opposta, nella diversa minor somma che risulterà ad istruttoria esperita, con applicazione, se del caso, dei parametri delle vigenti tariffe professionali, nella misura minima, stante la carenza del preventivo in forma scritta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di lite”
Per il convenuto: “Il sottoscritto Avv. Angelo Murgese, difensore del convenuto opposto , reiterando le richieste ed Controparte_2
eccezioni istruttorie formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183,6
c.p.c., laddove non ammesse e quivi da intendersi integralmente trascritte, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'On.le Tribunale adito: - nel merito, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto infondata;
- sempre nel merito, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata;
- subordinatamente nel merito, respingere l'opposizione de qua, per gli stessi motivi e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore del Parte_1
dott. della complessiva somma di € 320.960,64 o di Controparte_1
quella minore che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dalla domanda monitoria al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE domandava ed otteneva dall'intestato Tribunale Controparte_1
ingiunzione di pagamento di € 320.960,64 avverso per il Pt_1
pagamento dei compensi che lo stesso deduceva essergli dovuti dalla resistente per l'attività da esso prestata in favore della stessa dall'inizio del 2019 e sino alla fine del 2020, in team con altri professionisti tra legali e commercialisti, attività sostanziatasi nell'intavolare trattative con gli istituti bancari creditori della resistente e funzionale ad una definizione transattiva con tale ceto creditorio. L'ingiungente, in particolare, deduceva nel ricorso monitorio di aver partecipato a interlocuzioni con le parti coinvolte, fornito chiarimenti, illustrazioni tecniche e ipotesi di accordo nonché, nella sua qualità di advisor finanziario, elaborato un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma III, lett. d) l.f.
Con atto di citazione proponeva tempestiva e rituale opposizione Pt_1
al decreto ingiuntivo. Nel medesimo atto, dopo aver ripercorso la storia dei rapporti professionali intercorsi tra la stessa ed il (risalenti al CP_1
2010 - allorquando era stato predisposto, sempre in team tra più professionisti, un primo piano attestato - e proseguiti nel 2014, periodo in cui sorse la necessità di un aggiornamento del piano), rappresentava che,
a seguito della possibile riapertura all'inizio del 2019 delle trattative con il ceto bancario, in una riunione tenutasi in data 24.09.2019 tra personale della società, l'avvocato della stessa (Avv. Walter AS) e i commercialisti e si “concordava di conferire ai due Per_1 CP_1
commercialisti l'incarico di aggiornamento del piano di risanamento e consulenza ed assistenza negoziale e si concordava il compenso per tale attività in complessivi Euro 36.000,00; importo che veniva messo a carico esclusivo dell'Avv. Walter AS”; ciò, a detta della società attrice, era comprovato dalla scrittura intercorsa in data 24.10.2019 tra essa ed il
AS, nella quale quest'ultimo si era assunto i costi del pagamento dei due commercialisti per la redazione del piano, che venivano dichiarati nella scrittura essere stati “prima d'ora determinati in € 36.000,00 complessivi”.
L'attrice, quindi, deduceva ancora che era in ragione delle suddette convenzioni che non era stata neppure formalizzata una scrittura specifica tra la società e il per le attività oggetto di causa, diversamente da CP_1
quanto invece avvenuto in passato. Il aveva invece richiesto ad CP_1
essa società – la quale aveva provveduto al relativo pagamento - per l'attività oggetto di causa, soltanto il rimborso delle spese (quantificate in
€ 2500,00 oltre accessori) per “viaggi che lo stesso aveva compiuto all'inizio dell'anno 2019 per proseguire le relazioni con gli istituti di credito”.
L'attrice, infine, rappresentava che nel 2020 le trattative con le banche avevano subito una battuta d'arresto, e che il piano di risanamento predisposto non veniva mai completato né asseverato.
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, rappresentato e dedotto quanto sopra, l'attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo atteso che: 1) essa aveva sede in Provincia di Pesaro e Urbino;
2) l'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto illiquida, era pagabile al domicilio di essa debitrice;
3) il domicilio del creditore ad ogni modo, era in Civitanova CP_1
Marche (MC).
Nel merito, l'attrice sosteneva l'erroneità della quantificazione del compenso effettuata dal in quanto: 1) il compenso era stato CP_1
predeterminato in complessivi € 36.000,00 (da dividersi tra il e CP_1
l'altro commercialista) con l'avv.to AS;
2) la quantificazione era comunque incongrua ed illogica, oltre che contraria alle tariffe professionali, in quanto l'attività prestata dal qualificabile quale CP_1
“perizia di parte”, era consistita in un semplice aggiornamento dei precedenti piani di risanamento predisposti - per i quali erano stati peraltro concordati compensi di molto inferiori a quello da ultimo richiesto, parificabili a quello di cui all'accordo col AS - e, oltre a non essere confluita in un piano attestato, non aveva neppure portato ad alcuna decurtazione del debito con le banche, essendo ancora pendente il relativo contenzioso;
3) infine, ad ogni modo la quantificazione non teneva conto della mancata predisposizione del preventivo da parte del CP_1
“elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
L'attrice, quindi, concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale nonché, nel merito in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo per essere stato il compenso del CP_1
predeterminato in euro € 18.000,00, e dunque ridurre lo stesso a tale somma, ulteriormente ridotta in ragione della mancata attestazione del piano di risanamento, nonché, in via subordinata, rideterminarsi i compensi del con applicazione dei parametri di legge, al minimo CP_1
per carenza di preventivo in forma scritta.
Resisteva in giudizio il quale, contestando in fatto e in Controparte_1
diritto l'eccezione di incompetenza, ribadiva la ricostruzione della vicenda per come da esso descritta nel ricorso monitorio. In aggiunta, il CP_1
rappresentava l'inopponibilità allo stesso, per non avervi preso parte, della scrittura con la quale il AS si accollava e quantificava i suoi oneri professionali. Contestava, ancora, il fatto che la propria prestazione si fosse risolta in un semplice aggiornamento dei precedenti piani di risanamento (atteso che, mentre i precedenti piani prevedevano un riscadenzamento del debito, quello per cui era causa aveva ad oggetto una falcidia del debito del 50 %), nonché che si fosse sostanziata nella predisposizione di una “brochure”. Infatti – deduceva il - alla CP_1
propria prestazione era stata sottesa una imponente attività tecnica - che avrebbe potuto essere meglio valutata da un ausiliario del magistrato -, consistente nello studio della situazione economica, patrimoniale e finanziarie della debitrice, nella scelta dello strumento e del percorso giuridico da adottare e da implementare nei fatti, nell'assistenza e nella consulenza, contrattuale ed extra-contrattuale, nei rapporti con tutti i creditori (soprattutto quelli qualificati e professionali) e nell'ambito delle procedure concorsuali, attività che non poteva ritenersi essersi risolta nell'opera di un perito o un consulente ordinario. Il infine, CP_1
rappresentava che, pur in assenza del preventivo scritto, sorgeva comunque l'obbligo di pagamento in suo favore, con valutazione equitativa del compenso ad opera del giudice. Il convenuto, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto infondata;
3) sempre nel merito, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare
l'opposizione avversaria, in quanto infondata;
4) subordinatamente nel merito, respingere l'opposizione de qua, per gli stessi motivi e, per
l'effetto, condannare la al pagamento, in favore del dott. Parte_1
della complessiva somma di € 320.960,64 o di quella Controparte_1
minore che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dalla domanda monitoria al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
In data 18.11.2024 si teneva la prima udienza in modalità cartolare, all'esito della quale il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Le parti procedevano quindi al deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c.
Con ordinanza del 15.05.2023 il giudice formulava proposta conciliativa, accettata dall'attrice e rifiutata dal convenuto, consistente nel pagamento da parte dell'attrice della somma di € 45.000.
Alle successive udienze veniva assunto l'interrogatorio formale del convenuto nonché le testimonianze dei testimoni ammessi di parte attrice.
Con ordinanza del 29.05.2025 il giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
***
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'attrice atteso che la stessa, mentre ha contestato la competenza territoriale di questo Giudice con riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione nonché al foro generale delle persone giuridiche, nulla ha dedotto con riferimento all'ulteriore criterio idoneo a radicare la competenza territoriale in materia di diritti di obbligazione, rappresentato dal luogo in cui è sorta l'obbligazione (cfr. Cass. SS.UU.
248/1999, già richiamata nell'ordinanza del 26.04.2022).
Nel merito, si osserva quanto segue.
L'attrice sostiene, in via principale, che nessun compenso sia da essa dovuto al per l'attività di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1
atteso che l'incarico professionale per la suddetta attività sarebbe stato conferito nel settembre/ottobre del 2019 al non già da essa attrice CP_1
bensì dall'ex legale della stessa AS, sul quale dunque solo graverebbe l'obbligazione di pagamento del professionista.
Tuttavia, osserva il Giudice come sia documentalmente provato (cfr. corrispondenza email depositata dalle parti, e non contestata) che, sin dall'inizio del 2019, iniziarono tra la società attrice, il legale AS e i commercialisti i contatti, seguiti dall'espletamento CP_3 Per_1
di precipue attività da parte di tutti i professionisti per quanto di propria competenza, finalizzati, previa analisi e valutazione della strategia da adottare, a giungere ad una transazione, mediante la predisposizione di un piano attestato, con le banche creditrici della società attrice. Per contro, la riunione nella quale secondo la prospettazione dell'attrice si sarebbe concordato di conferire al l'incarico professionale - per mezzo CP_1
del AS - relativo alla predisposizione del piano attestato si era svolta soltanto nel settembre del 2019. Ebbene, ritiene il Giudice come, a quella data, non potesse non ritenersi già sorto, sia pure solo per fatti concludenti, il rapporto professionale tra la società attrice ed il per l'assistenza CP_1
finanziaria nell'ambito dell'operazione volta all'ottenimento di una transazione con il ceto bancario per mezzo della predisposizione di un piano attestato. Ed infatti, come si è detto, la società già all'inizio del 2019 aveva coinvolto i professionisti che ebbero a collaborare all'operazione, come risulta incontestabilmente dalla fitta corrispondenza prodotta agli atti. Ebbene, deve allora ritenersi che, tra la società attrice e il professionista fosse sorto un rapporto contrattuale di prestazione CP_1
d'opera professionale, in forza del quale mentre il era obbligato CP_1
a prestare la propria opera professionale a favore dell'attrice, su quest'ultima gravava invece il relativo obbligo di pagamento. Ciò, peraltro, è pure coerente con i pregressi rapporti tra la società ed il atteso infatti che lo stesso, più volte, era stato direttamente CP_1
incaricato dalla società, dietro compenso, di prestare a favore di essa la propria attività professionale. Né rileva, invece, il fatto che, a differenza dei precedenti rapporti tra le parti, nessuna scrittura formale di conferimento di incarico fosse stata redatta per l'attività oggetto di causa, atteso che il contratto d'opera professionale non richiede la forma scritta ad substantiam. Per contro, deve essere escluso che sarebbe stato il legale dell'attrice ad incaricare il per l'assistenza finanziaria della CP_1
società atteso, da un lato, che, come si è visto, la riunione in cui detto conferimento di incarico sarebbe avvenuto, era di diversi mesi successiva ai contatti professionali che la società attrice aveva già direttamente ripreso verso il da altro lato, che tale modalità si scontrava in CP_1
modo evidente con il fatto che il già da tempo, collaborava in CP_1
modo diretto con l'attrice. Peraltro, la stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice non può in alcun modo condurre a ritenere che l'obbligo di pagamento delle prestazioni svolte dal a favore della società gravi CP_1
sul AS atteso che, in via di allegazione, non viene mai rappresentato l'episodio in cui si giunse formalmente all'accordo, anche con il CP_1
in ordine all'ammontare del compenso nonché al fatto che sarebbe stato il
AS a pagare lo stesso, atteso che, relativamente alla riunione del settembre del 2019, viene solo rappresentato che si concordò in via programmatica di far conferire l'incarico al da parte del CP_1
AS, intento programmatico pure desumibile dalle successive scritture intercorse tra il AS e l'attrice, senza che si possa invece ritenere che le suddette intenzioni furono poi concretizzate nella stipulazione di accordi con il CP_1
Alla luce di quanto detto, deve dunque ritenersi che tra l'attrice e il con riferimento all'operazione volta all'ottenimento di una CP_1
transazione con le banche creditrici mediante la predisposizione di un piano attestato, era sorto un contratto d'opera professionale, che vedeva il quale advisor finanziario della società, con la conseguenza che è CP_1
sull'attrice che grava l'obbligo di pagamento per le prestazioni svolte in suo favore dal dovendo per contro escludersi la sussistenza di CP_1
qualsiasi accordo sul compenso intercorso col nonché la CP_1
sussistenza di un accordo tra l'attrice e il in forza del quale il CP_1
AS si sarebbe accollato le sue competenze.
Quanto all'attività prestata dal a favore dell'attrice, la stessa è CP_1
consistita (cfr. corrispondenza email agli atti tra il e gli CP_1 Pt_1
ulteriori professionisti interessati), nell'assistenza, in qualità di advisor finanziario (come peraltro più volte dedotto dal in atti), con CP_1
riferimento all'operazione, iniziata nei primi mesi del 2019 e terminata, senza concretizzazione, nell'ottobre/novembre del 2020, finalizzata all'ottenimento da parte della società attrice, mediante e previa redazione di un piano attestato da un professionista indipendente (che fu poi effettivamente predisposto, anche se non attestato), di una transazione con i propri creditori bancari.
Ebbene, con riferimento alla predetta attività svolta, il in assenza CP_1
di accordo sul compenso con la società attrice, ha unilateralmente quantificato, dapprima peraltro in modo neppure trasparente (sino alla seconda memoria istruttoria, invero, il non ha infatti mai bene CP_1
esplicato le basi di calcolo, anche legali, del proprio compenso), le proprie competenze in € 320.960,64, ritenendo che la prestazione dello stesso andasse qualificata, ai sensi del decreto 20 luglio 2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal
Ministero della giustizia, quale attività di “consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico/finanziaria” (art. 26 decreto cit.) nonché di “assistenza in procedure concorsuali” (art. 27 decreto cit.), con applicazione delle percentuali massime per le predette attività e successivo aumento del 100 % ai sensi dell'art. 18 del citato decreto.
La predetta quantificazione, tuttavia, non può essere condivisa.
Innanzitutto si osserva che l'attività per cui è causa prestata dal CP_1
non può ricondursi ad attività di assistenza in procedure concorsuali, atteso che, come innanzi detto, lo stesso aveva affiancato la società attrice, in qualità di advisor finanziario, in un'operazione di transazione da raggiungere con le banche creditrici mediante la redazione di un piano attestato, e dunque svolto attività di assistenza con riferimento soltanto ad alcuni creditori sociali (banche), e nell'ambito di un'operazione affatto negoziale (transazione), non ricorrendo pertanto i presupposti delle più complesse attività di assistenza in procedure concorsuali, nell'ambito delle quali il contesto si caratterizza, oltre che per la gravità della crisi o dall'imminenza dell'insolvenza, per definizione, anche dall'indefettibile coinvolgimento della generalità dei creditori, nonché, infine, dal coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, caratteristiche tutte assenti nel caso di specie.
Per contro, essendo stata l'attività del in qualità di advisor CP_1
finanziario (come dallo stesso più volte dedotto), finalizzata al perfezionamento della fattispecie transattiva tra l'attrice e le banche sue creditrici, e dunque alla stipulazione di accordi e di atti, tale attività di advisor finanziario deve essere qualificata quale “consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria”, descritta dall'art. 26 del citato decreto quale attività di “consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private”, attività rispetto alle quali il valore della pratica, liquidato secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C allegata al citato decreto (sul corrispettivo pattuito: fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%, oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%), “è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario”, corrispettivo che, nel caso di specie, ammonta a € 7,5 milioni, somma prevista quale stralcio del debito nei confronti delle banche.
Va, poi, ulteriormente osservato, che non può essere condiviso quanto sostenuto dall'attrice secondo cui, da un lato, l'attività svolta dal professionista debba ritenersi “non conclusa” per non essere stato il piano attestato da un professionista ovvero per non essere giunti alla transazione, da altro lato, che debba tenersi conto del fatto che l'incarico prestato costituisse prosecuzione di precedenti incarichi.
Quanto al primo rilievo, infatti, si osserva che la circostanza per cui il piano di risanamento non venne attestato né la transazione conclusa, non può ritenersi riconducibile ad una mancata conclusione dell'incarico di assistenza da parte del professionista, non essendo stata tale circostanza neppure allegata e, a fortiori, provata;
quanto al secondo rilievo, invece, osserva il giudice che l'operazione transattiva per la quale fu prestata assistenza dal professionista era nuova, e diversa, rispetto ai precedenti incarichi, i quali prevedevano infatti la redazione di piani di risanamento attestati diversi rispetto a quello da ultimo predisposto. Per contro, deve essere condiviso l'ulteriore rilievo dell'attrice secondo il quale per la liquidazione del compenso al vadano applicate le CP_1
percentuali di legge minime, in considerazione della mancata predisposizione del preventivo da parte del professionista e, ciò, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del citato decreto, secondo cui la mancata predisposizione del preventivo (circostanza, come pacifico, ricorrente nel caso di specie) “costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Ebbene, alla luce delle suddette considerazioni, l'importo liquidabile al per la prestazione svolta ammonta ad € 42.500,00. Peraltro questo CP_1
giudice, in ragione del fatto che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si evince che l'attività prestata dal è stata compiuta in condizioni CP_1
di urgenza, emergendo dalla corrispondenza che la società aveva interesse,
e sollecitava i professionisti in tal senso, a chiudere l'operazione, ritiene di applicare la maggiorazione di cui all'art. 18 del citato decreto, secondo la quale al compenso altrimenti liquidabile può essere applicata una maggiorazione fino al 100 % per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, maggiorazione che si ritiene applicabile nel caso di specie nel 30 %, con conseguente aumento del compenso ad € 55.250, 00, oltre accessori dovuti per legge ed interessi legali, come da domanda.
Per tutte le anzidette ragioni, va revocato il decreto ingiuntivo n. 308 del
2021 emesso dal Tribunale di Fermo, e l'attrice va condannata al pagamento, a favore del convenuto, della somma di € 55.250, 00, oltre accessori dovuti per legge ed interessi legali, come da domanda.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, devono essere interamente compensate.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 308 del 2021 emesso dal
Tribunale di Fermo e condanna al pagamento, in favore Pt_1
di della somma di € 55.250, 00, oltre accessori Controparte_1
dovuti per legge ed interessi legali come da domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
10/11/2025 Il Giudice
CO De PE