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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 476/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 667/2023, Tribunale di Bari, pubblicata in data 23 febbraio 2023, emessa nel giudizio n. 8029/2014 R.G.), iscritta al n. 476/2023 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione, tra:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dell'avv. Fabio Pozzi ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 16 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), previamente assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 61/2015, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Bari ingiungeva a di pagare ad Controparte_2 CP_1
l'importo di euro 39.366,84, oltre interessi, credito comprovato da
[...] quattro fatture commerciali, emesse dalla creditrice in forza del contratto di somministrazione di gas naturale, intercorrente tra le parti. Proposta opposizione dall'ingiunta (che riteneva non provato il credito, perché basato solo su fatture commerciali, senza il corredo delle scritture contabili e comunque l'illegittimità della documentazione, in quanto basata su un errato calcolo dei consumi, stimati e non rilevati dal contatore, oltre che indebitamente maggiorati di IVA calcolata anche sulle accise e sulle addizionali regionali), costituitasi in giudizio la società opposta (che chiedeva il rigetto dell'opposizione), rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio, con la sentenza impugnata venivano rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, quindi, confermato il decreto ingiuntivo;
infine, la società opponente veniva condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla opposta. Avverso la decisione ha proposto appello , chiedendo Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 667/2023, resa inter partes dal Tribunale Civile di Bari, in persona del Giudice Unico Dott. Marisa Attollino, R.G. n. 3824/2015 pubblicata il 23 febbraio 2023, notificata a mezzo PEC per legale scienza al procuratore della parte soccombente il 06.03.2023, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto del decreto ingiuntivo n. 61/2015 per l'importo di €. 39.366,84 e per l'effetto revocarlo, con conseguente annullamento della sentenza confermativa appellata;
2) Condannare l'appellata CP_1 in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello, con vittoria delle spese di lite. Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., all'esito della udienza del 16 maggio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
°°°°°°°°°°
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello la società appellante ha lamentato che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto provato il debito, sulla base pag. 2/10 del solo atto con il quale essa società aveva chiesto la rateizzazione del debito, atto che questo atto non varrebbe anche come ricognizione della esposizione debitoria. Il motivo è infondato. Dunque, in via preliminare, va dato per noto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006). Nel caso di specie, il creditore, a mezzo della produzione della ricognizione di debito (ex art. 1988 c.c.) ha dato piena prova della esistenza del credito in suo favore, mentre l'opponente, oggi appellante, nulla ha provato in ordine alla pretesa esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito. E' noto che con la promessa di pagamento (di cui all'art. 1988 c.c.) il debitore manifesta la sua intenzione di effettuare un pagamento, in favore di una persona, riconoscendo l'esistenza di un debito a suo carico ed a favore dell'altro. L'istituto non ha alcun effetto sostanziale, perché non fa sorgere un credito che è, in realtà, già esistente, ma ha rilevanza sul piano processuale, nel senso che crea la liberazione del creditore dall'onere (ex art. 2697 c.c.) di dover provare il suo credito, ossia il rapporto sottostante a quella dichiarazione ricognitiva (come statuito da Corte di cassazione, n. 7682/2023). La ricognizione può essere “pura”, ovvero semplicemente esplicitare la consapevolezza del debitore di dover effettuare un pagamento nell'interesse del creditore;
ovvero “titolata”, allorquando il debitore richiami nella promessa il rapporto sottostante. Ora, la dichiarazione dell'11 dicembre 2013 reca non solo la ricognizione di debito (effettuata dalla società debitrice), ma anche il riferimento espresso alle causali della obbligazione (risultando richiamate tutte le fatture non ancora pagate). Sotto il primo profilo è il caso di rilevare che le espressioni utilizzate dall'appellante non lasciano alcun dubbio in ordine all'espresso riconoscimento del debito altrui. Viene infatti riferito quanto segue:
pag. 3/10 “Facciamo seguito agli incontri avvenuti presso la Vostra sede aventi come oggetto l'esposizione in epigrafe e Vi ringraziamo per averci manifestato ampia disponibilità. Riservandoci di effettuare le opportune verifiche contabili, con la presente sottoponiamo alla Vostra attenzione il profilo temporale dei pagamenti di seguito riportato”. Dunque, la dichiarazione, oltre che proveniente da chi aveva la disponibilità del diritto, contiene una tacita accettazione dello stesso, visto che, se pur gli opponenti appellanti non escludono la possibilità di effettuare verifiche contabili, manifestano la loro intenzione di procedere al pagamento delle somme, finanche ringraziando i creditori della disponibilità accordata. Del resto, la giurisprudenza si è da tempo espressa in questi termini (cfr., per tutte, Cass. Sent. n. 10327/2017: “la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”). Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “… con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente
pag. 4/10 interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle….Pertanto, ogni questione in ordine alla tardività della notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, risulta assorbita” (Cass. n. 6160/2022). Sicché, ritenuto che il debito sia stato riconosciuto, per ottenere la liberazione dalla obbligazione riconosciuta, l'apppenate avreebbe dovuto dimostrare l'inesistenza dei rapporti riconducibili a quelli menzionati nella dichiarazione (cfr. Corte di cassazione, n. 11766/2018), il che non è avvenuto, né nel giudizio di primo grado, né in questo giudizio. Ed anzi, alcun mezzo di prova è stato assunto a tal proposito. Con il secondo motivo di appello la società appellante ha lamentato che il primo Giudice non ha preso in considerazione tutte le sue doglianze in punto di effettiva sussistenza del debito (in punto di mancata lettura del contatore, mancata specificità delle voci che compongono le fatture a fondamento della ingiunzione, consegna delle fatture, mancata applicazione del coefficiente C): non risulta quindi rispettato l'onere della prova che ricade sulla società di somministrazione con riferimento al corretto funzionamento del contatore e di effettivi consumi. Errata è poi l'applicazione dell'IVA, calcolata sull'intero servizio, ivi comprese le accise che, di per sé, costituiscono già un'imposta, sicché si avvererebbe il calcolo di una imposta su un'altra imposta. Anche questo motivo di appello va respinto, perché non fondato.
pag. 5/10 In via preliminare, deve considerarsi che nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di affermare, che questi contratti hanno la struttura del contratto per adesione di stampo privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale), che riconoscono al sistema di lettura a contatore il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. In particolare, si è ritenuto con specifico riguardo al rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è richiamabile a proposito dell'utenza in questione) che lo stesso costituisce, secondo i dettami della Corte Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede. Il contratto di somministrazione in questione è stato quindi qualificato come contratto per adesione di natura privata, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), le quali non impediscono all'utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile;
ne' l'obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione del traffico telefonico relativo all'utenza, mentre l'utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo (come avviene nel caso di domestici infedeli)(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17041 del 02/12/2002). E' stato poi ribadito, in tema di riparto dell'onere probatorio, che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni pag. 6/10 del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, influenza la scelta dell'utente di non chiedere il controllo della fornitura, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10313, del 28/05/2004). Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi. Incombe quindi sul somministrante la prova del regolare funzionamento del contatore stesso (o del suo malfunzionamento che ne ha reso necessaria la sostituzione) in caso di contestazione, laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà ed a lui non imputabili. A ciò si aggiunga che laddove la prova tecnica di funzionamento non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, impedendo ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti. In una situazione in cui il ricalcolo dei consumi sia avvenuto, da parte dell'azienda somministrante, dopo la sostituzione di un contatore avvenuta al di fuori del contraddittorio e del quale la stessa non dispone più e quindi sul cui corretto funzionamento o meno non possa più essere svolto alcun accertamento (seppur richiesto dalla società ricorrente) ed in cui il contenuto della prova liberatoria non concerna la mancata fruizione della prestazione, o la sorveglianza esercitata sull'immobile ove veniva erogata la prestazione, ovvero la prova che la stessa non fosse stata fruita da terzi nel pag. 7/10 periodo in discussione, bensì la prova del funzionamento dell'impianto di verifica e controlli dei consumi, non può ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito ( e quindi dei consumi originariamente rilevati) perché la stessa non è più fornibile per fatto stesso di chi su questa prova aveva la facoltà di controllo, ovvero del somministrante: “L'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23699, del 22/11/2016). Nel caso di specie, va detto che gli opponenti/appellanti non hanno mai specificamente contestato il funzionamento del contatore, quanto la mancata corrispondenza dei dati riportati nella bolletta rispetto a quelli relativi al consumo effettivo (cfr. pagg. 10 e 12 dell'atto di appello). Ora, in disparte la circostanza che la contestazione su questa questione risulta essere del tutto generica e di fatto riproducente le doglianze già espresse nel primo grado del giudizio (senza, quindi, rappresentare una critica al ragionamento del primo Giudice con la indicazione di un ragionamento controfattuale), v'è che correttamente è stato evidenziato, nella sentenza impugnata, che è del tutto provato il credito come CP_1 risultante, peraltro, dalla stessa deposizione del teste . Testimone_1
Questi, è bene precisare, non si è affatto limitato a confermare il documento n. 9 (ossia quello relativo alla lettura del contatore effettuata da Italgas, a tanto deputata), ma ha specificato che in quel documento sono riportate tutte le letture, svolte periodo per periodo, inserite poi nel portale Italgas e destinate, infine, ad essere riportate nella bolletta Così CP_1 facendo, quindi, ha evidenziato la corrispondenza di quanto emerso dalla lettura del contatore (che altro non è che la rilevazione dei consumi), poi riportato in bolletta. Non è peraltro affatto chiaro quale ulteriore onere probatorio avrebbe dovuto richiedersi all' oltre tutto quello già emerso nel corso del CP_1 giudizio. La censura è quindi infondata.
pag. 8/10 E' da ritenersi infondata anche l'ulteriore doglianza dell'appellante in relazione, ancora, al quantum indicato in bolletta, ritenendo che l'IVA sia stata erroneamente calcolata, perché il calcolo ha tenuto presente non solo l'intero servizio, ma anche le accise che costituiscono una imposta, ciò, quindi, in spregio a quanto indicato da Cassazione SSUU n. 3671/1997. Dunque, va detto che l'art. 13, comma 1, d.P.R. 633/1972 dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente o dal prestatore secondo le condizioni contrattuali, ivi compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso i terzi, accollati al cessionario o committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Ne deriva, quindi, che la base imponibile Iva, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla controparte secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri verso terzi accollati al cessionario o committente. Perciò, nell'ammontare dei corrispettivi figurano anche l'imposta di consumo delle forniture di gas metano, nonché le accise sulle forniture di energia elettrica, comprese le relative addizionali, in quanto, pur se dovute per legge dal cedente, di esse viene esercitata la rivalsa e, quindi, l'addebito del relativo onere agli utenti delle forniture. Tale interpretazione –come ritenuto dall' CP_3
– si pone in linea con le specifiche disposizioni impartite dalle
[...] direttive comunitarie. Ci si riferisce alla direttiva UE n. 112 del 28 dicembre 2008, che, all'art. 78, comma 1, lett. a), stabilisce che l'accisa, le imposte di consumo e le relative addizionali devono essere contenute nella base imponibile (testualmente: “nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa Iva”). In definitiva, l'appello va rigettato. Quanto alle spese, esse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, di quanto indicato dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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pag. 9/10 La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 476/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari, n. 667/2023, pubblicata in data 23 febbraio 2023, resa nel procedimento n. 3824/2015 R.G.;
2) condanna in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, delle spese di lite sostenute da che quantifica in euro 9.991,00, oltre al CP_1 rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi intestatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 476/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 667/2023, Tribunale di Bari, pubblicata in data 23 febbraio 2023, emessa nel giudizio n. 8029/2014 R.G.), iscritta al n. 476/2023 R.G., avente ad oggetto: Somministrazione, tra:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dell'avv. Fabio Pozzi ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 16 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), previamente assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 61/2015, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Bari ingiungeva a di pagare ad Controparte_2 CP_1
l'importo di euro 39.366,84, oltre interessi, credito comprovato da
[...] quattro fatture commerciali, emesse dalla creditrice in forza del contratto di somministrazione di gas naturale, intercorrente tra le parti. Proposta opposizione dall'ingiunta (che riteneva non provato il credito, perché basato solo su fatture commerciali, senza il corredo delle scritture contabili e comunque l'illegittimità della documentazione, in quanto basata su un errato calcolo dei consumi, stimati e non rilevati dal contatore, oltre che indebitamente maggiorati di IVA calcolata anche sulle accise e sulle addizionali regionali), costituitasi in giudizio la società opposta (che chiedeva il rigetto dell'opposizione), rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio, con la sentenza impugnata venivano rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, quindi, confermato il decreto ingiuntivo;
infine, la società opponente veniva condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla opposta. Avverso la decisione ha proposto appello , chiedendo Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 667/2023, resa inter partes dal Tribunale Civile di Bari, in persona del Giudice Unico Dott. Marisa Attollino, R.G. n. 3824/2015 pubblicata il 23 febbraio 2023, notificata a mezzo PEC per legale scienza al procuratore della parte soccombente il 06.03.2023, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto del decreto ingiuntivo n. 61/2015 per l'importo di €. 39.366,84 e per l'effetto revocarlo, con conseguente annullamento della sentenza confermativa appellata;
2) Condannare l'appellata CP_1 in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello, con vittoria delle spese di lite. Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., all'esito della udienza del 16 maggio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello la società appellante ha lamentato che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto provato il debito, sulla base pag. 2/10 del solo atto con il quale essa società aveva chiesto la rateizzazione del debito, atto che questo atto non varrebbe anche come ricognizione della esposizione debitoria. Il motivo è infondato. Dunque, in via preliminare, va dato per noto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006). Nel caso di specie, il creditore, a mezzo della produzione della ricognizione di debito (ex art. 1988 c.c.) ha dato piena prova della esistenza del credito in suo favore, mentre l'opponente, oggi appellante, nulla ha provato in ordine alla pretesa esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito. E' noto che con la promessa di pagamento (di cui all'art. 1988 c.c.) il debitore manifesta la sua intenzione di effettuare un pagamento, in favore di una persona, riconoscendo l'esistenza di un debito a suo carico ed a favore dell'altro. L'istituto non ha alcun effetto sostanziale, perché non fa sorgere un credito che è, in realtà, già esistente, ma ha rilevanza sul piano processuale, nel senso che crea la liberazione del creditore dall'onere (ex art. 2697 c.c.) di dover provare il suo credito, ossia il rapporto sottostante a quella dichiarazione ricognitiva (come statuito da Corte di cassazione, n. 7682/2023). La ricognizione può essere “pura”, ovvero semplicemente esplicitare la consapevolezza del debitore di dover effettuare un pagamento nell'interesse del creditore;
ovvero “titolata”, allorquando il debitore richiami nella promessa il rapporto sottostante. Ora, la dichiarazione dell'11 dicembre 2013 reca non solo la ricognizione di debito (effettuata dalla società debitrice), ma anche il riferimento espresso alle causali della obbligazione (risultando richiamate tutte le fatture non ancora pagate). Sotto il primo profilo è il caso di rilevare che le espressioni utilizzate dall'appellante non lasciano alcun dubbio in ordine all'espresso riconoscimento del debito altrui. Viene infatti riferito quanto segue:
pag. 3/10 “Facciamo seguito agli incontri avvenuti presso la Vostra sede aventi come oggetto l'esposizione in epigrafe e Vi ringraziamo per averci manifestato ampia disponibilità. Riservandoci di effettuare le opportune verifiche contabili, con la presente sottoponiamo alla Vostra attenzione il profilo temporale dei pagamenti di seguito riportato”. Dunque, la dichiarazione, oltre che proveniente da chi aveva la disponibilità del diritto, contiene una tacita accettazione dello stesso, visto che, se pur gli opponenti appellanti non escludono la possibilità di effettuare verifiche contabili, manifestano la loro intenzione di procedere al pagamento delle somme, finanche ringraziando i creditori della disponibilità accordata. Del resto, la giurisprudenza si è da tempo espressa in questi termini (cfr., per tutte, Cass. Sent. n. 10327/2017: “la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”). Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “… con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente
pag. 4/10 interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle….Pertanto, ogni questione in ordine alla tardività della notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, risulta assorbita” (Cass. n. 6160/2022). Sicché, ritenuto che il debito sia stato riconosciuto, per ottenere la liberazione dalla obbligazione riconosciuta, l'apppenate avreebbe dovuto dimostrare l'inesistenza dei rapporti riconducibili a quelli menzionati nella dichiarazione (cfr. Corte di cassazione, n. 11766/2018), il che non è avvenuto, né nel giudizio di primo grado, né in questo giudizio. Ed anzi, alcun mezzo di prova è stato assunto a tal proposito. Con il secondo motivo di appello la società appellante ha lamentato che il primo Giudice non ha preso in considerazione tutte le sue doglianze in punto di effettiva sussistenza del debito (in punto di mancata lettura del contatore, mancata specificità delle voci che compongono le fatture a fondamento della ingiunzione, consegna delle fatture, mancata applicazione del coefficiente C): non risulta quindi rispettato l'onere della prova che ricade sulla società di somministrazione con riferimento al corretto funzionamento del contatore e di effettivi consumi. Errata è poi l'applicazione dell'IVA, calcolata sull'intero servizio, ivi comprese le accise che, di per sé, costituiscono già un'imposta, sicché si avvererebbe il calcolo di una imposta su un'altra imposta. Anche questo motivo di appello va respinto, perché non fondato.
pag. 5/10 In via preliminare, deve considerarsi che nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di affermare, che questi contratti hanno la struttura del contratto per adesione di stampo privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale), che riconoscono al sistema di lettura a contatore il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. In particolare, si è ritenuto con specifico riguardo al rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è richiamabile a proposito dell'utenza in questione) che lo stesso costituisce, secondo i dettami della Corte Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede. Il contratto di somministrazione in questione è stato quindi qualificato come contratto per adesione di natura privata, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), le quali non impediscono all'utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile;
ne' l'obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione del traffico telefonico relativo all'utenza, mentre l'utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo (come avviene nel caso di domestici infedeli)(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17041 del 02/12/2002). E' stato poi ribadito, in tema di riparto dell'onere probatorio, che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni pag. 6/10 del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, influenza la scelta dell'utente di non chiedere il controllo della fornitura, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10313, del 28/05/2004). Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi. Incombe quindi sul somministrante la prova del regolare funzionamento del contatore stesso (o del suo malfunzionamento che ne ha reso necessaria la sostituzione) in caso di contestazione, laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà ed a lui non imputabili. A ciò si aggiunga che laddove la prova tecnica di funzionamento non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, impedendo ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti. In una situazione in cui il ricalcolo dei consumi sia avvenuto, da parte dell'azienda somministrante, dopo la sostituzione di un contatore avvenuta al di fuori del contraddittorio e del quale la stessa non dispone più e quindi sul cui corretto funzionamento o meno non possa più essere svolto alcun accertamento (seppur richiesto dalla società ricorrente) ed in cui il contenuto della prova liberatoria non concerna la mancata fruizione della prestazione, o la sorveglianza esercitata sull'immobile ove veniva erogata la prestazione, ovvero la prova che la stessa non fosse stata fruita da terzi nel pag. 7/10 periodo in discussione, bensì la prova del funzionamento dell'impianto di verifica e controlli dei consumi, non può ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito ( e quindi dei consumi originariamente rilevati) perché la stessa non è più fornibile per fatto stesso di chi su questa prova aveva la facoltà di controllo, ovvero del somministrante: “L'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23699, del 22/11/2016). Nel caso di specie, va detto che gli opponenti/appellanti non hanno mai specificamente contestato il funzionamento del contatore, quanto la mancata corrispondenza dei dati riportati nella bolletta rispetto a quelli relativi al consumo effettivo (cfr. pagg. 10 e 12 dell'atto di appello). Ora, in disparte la circostanza che la contestazione su questa questione risulta essere del tutto generica e di fatto riproducente le doglianze già espresse nel primo grado del giudizio (senza, quindi, rappresentare una critica al ragionamento del primo Giudice con la indicazione di un ragionamento controfattuale), v'è che correttamente è stato evidenziato, nella sentenza impugnata, che è del tutto provato il credito come CP_1 risultante, peraltro, dalla stessa deposizione del teste . Testimone_1
Questi, è bene precisare, non si è affatto limitato a confermare il documento n. 9 (ossia quello relativo alla lettura del contatore effettuata da Italgas, a tanto deputata), ma ha specificato che in quel documento sono riportate tutte le letture, svolte periodo per periodo, inserite poi nel portale Italgas e destinate, infine, ad essere riportate nella bolletta Così CP_1 facendo, quindi, ha evidenziato la corrispondenza di quanto emerso dalla lettura del contatore (che altro non è che la rilevazione dei consumi), poi riportato in bolletta. Non è peraltro affatto chiaro quale ulteriore onere probatorio avrebbe dovuto richiedersi all' oltre tutto quello già emerso nel corso del CP_1 giudizio. La censura è quindi infondata.
pag. 8/10 E' da ritenersi infondata anche l'ulteriore doglianza dell'appellante in relazione, ancora, al quantum indicato in bolletta, ritenendo che l'IVA sia stata erroneamente calcolata, perché il calcolo ha tenuto presente non solo l'intero servizio, ma anche le accise che costituiscono una imposta, ciò, quindi, in spregio a quanto indicato da Cassazione SSUU n. 3671/1997. Dunque, va detto che l'art. 13, comma 1, d.P.R. 633/1972 dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente o dal prestatore secondo le condizioni contrattuali, ivi compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso i terzi, accollati al cessionario o committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Ne deriva, quindi, che la base imponibile Iva, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla controparte secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri verso terzi accollati al cessionario o committente. Perciò, nell'ammontare dei corrispettivi figurano anche l'imposta di consumo delle forniture di gas metano, nonché le accise sulle forniture di energia elettrica, comprese le relative addizionali, in quanto, pur se dovute per legge dal cedente, di esse viene esercitata la rivalsa e, quindi, l'addebito del relativo onere agli utenti delle forniture. Tale interpretazione –come ritenuto dall' CP_3
– si pone in linea con le specifiche disposizioni impartite dalle
[...] direttive comunitarie. Ci si riferisce alla direttiva UE n. 112 del 28 dicembre 2008, che, all'art. 78, comma 1, lett. a), stabilisce che l'accisa, le imposte di consumo e le relative addizionali devono essere contenute nella base imponibile (testualmente: “nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa Iva”). In definitiva, l'appello va rigettato. Quanto alle spese, esse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, di quanto indicato dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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pag. 9/10 La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 476/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari, n. 667/2023, pubblicata in data 23 febbraio 2023, resa nel procedimento n. 3824/2015 R.G.;
2) condanna in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, delle spese di lite sostenute da che quantifica in euro 9.991,00, oltre al CP_1 rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi intestatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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