Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata a Caltanissetta in via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'avv. Andrea Di Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso di primo grado.
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val D'Aosta 14d presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano
Dolce e Carmelo Russo per procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2022, Parte_1 deduceva di avere presentato all' domanda NASPI in data CP_1
15.1.2020, che veniva rigettata il 24/01/2020 con la motivazione:
1
Dedotto di avere presentato ricorso amministrativo avverso il detto diniego, senza alcun esito, domandava condannarsi parte resistente a versare le somme dovute a titolo di NASpI in base alla domanda presentata, per il periodo dal 15.1.2020 e dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di diniego, ex l. 241/1190, per falsa ed errata applicazione dell'art. 27 del Regio D. L. n. 636 /1939 così come modificato dall'art. 40 della L. 153/'69.
In punto di fatto, la ricorrente rappresentava di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1.9.2001 al 8.1.2020 (data delle dimissioni per giusta causa) alle dipendenze della Ditta Individuale
Amorelli Salvatore Michele, con la qualifica di segretaria, livello D, come da CCNL di riferimento, come risulterebbe dalla lettera di assunzione e modulo di recesso.
Chiedeva, a supporto della domanda, l'applicazione del “principio dell'automaticità delle prestazioni , di cui agli art. 2116 c.c. e 27 CP_1 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 così come modificato dall'art. 40 della Legge 153/69.
Si costituiva in giudizio l' contestando nel merito il ricorso, di cui CP_1 chiedeva il rigetto. L , in particolare, contestava la sussistenza CP_2 di adeguata dimostrazione in ordine all'esistenza del rapporto lavorativo sotteso alla richiesta di indennità NASPI, sia poiché non risultava il versamento di alcun contributo previdenziale per il periodo dal 2013 al 2020, sia poiché l'asserita assunzione della lavoratrice, e la successiva cessazione del rapporto di lavoro, non era mai stata denunciata all' tramite modello UNILAV. Evidenziava, CP_1 inoltre, come le due matricole intestate alla ditta Amorelli fossero cessate, rispettivamente nel 2003 e nel 2014.
Con sentenza n. 80/2024, pubblicata in data 15.02.2024, l'adito
Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro, ritenute fondate le difese di merito opposte dall' , rigettava il ricorso, CP_1 condannando la ricorrente alle spese.
Argomentava, in buona sostanza, il primo giudice, che, disconosciuto dall' il rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso CP_1 tra la sig.ra e la ditta Amorelli dal 2013 al 2020 e gravando Parte_1 in capo alla creditrice l'onere di fornire la dimostrazione della
2 sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della previdenza oggetto di causa, non avesse nella specie la ricorrente fornito la prova della stessa sussistenza del rapporto lavoro dedotto in giudizio, chiedendo l'applicazione di un principio, quello della c.d. automaticità delle prestazioni di cui agli art. 2116 c.c. e 27 del CP_1 regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che invece quella prova richiede.
Avverso detta sentenza propone appello , per i Parte_1 motivi che saranno appresso esaminati, chiedendone la riforma, con integrale accoglimento delle domande avanzate nel primo grado del giudizio.
L , costituitosi, resiste al gravame, eccependo preliminarmente CP_1 anche la decadenza dalla domanda ex art. 47, comma 3, D.p.r.
639/70
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L'appello non può trovare accoglimento, sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo decidente che rinvengono il loro fondamento nella decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47, comma 3, D.p.r. 639/70, nel testo modificato dall'art. 4, D.L.
384/92, conv. con L. 438/92, che, come noto, può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le tante,
Cass. 9622/15), disposizione che sancisce che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88 - tra le quali rientra anche l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria - l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma, ossia esauriti i ricorsi in via amministrativa.
Nel caso di specie, sì come rilevato anche dall' è pacifico che la CP_1 domanda di Naspi è stata presentata dalla sig.ra il Parte_1
15.1.2020 e che il provvedimento di rigetto dell' è stato emesso CP_1 in data 24.1.2020.
È altrettanto pacifico che avverso tale provvedimento di rigetto l'originaria ricorrente propose ricorso amministrativo in data
5.2.2020, definito attraverso il meccanismo del silenzio rigetto ex 46, comma 6, L. 88/89, che maturava, decorsi i novanta giorni ivi previsti, il 5.5.2020, termine che veniva sospeso dal 23.2.2020 al
3 15.5.2020 ai sensi dell'art. 103 DL 18/20 e successive modifiche e integrazioni e veniva quindi a maturazione effettiva alla data del
28.7.2020 (17 giorni decorsi dal 5.2.2020 al 22.2.2020, oltre i 73 per la sospensione-Covid dal 23.2 al 15.5.2020).
Pertanto, il procedimento amministrativo conseguente alla domanda del 15.1.2020 si era definito in sede amministrativa il 28.7.2020, con il rigetto della stessa, con la conseguenza che il ricorso giudiziario, per non incorrere nella predetta decadenza annuale, doveva essere depositato entro il 28.7.2021.
Essendo invece esso stato depositato soltanto il 26.7.2022, tale ricorso e le relative domande sono tardive e dunque inammissibili ai sensi del sopra citato art. 47, comma 3, d.p.r. 639/70.
Non può trovare accoglimento neanche il motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo decidente.
L'appellante richiama all'uopo la sentenza della Corte Costituzionale
n. 77 del 19 aprile 2018, nella parte in cui ha affermato che il giudice civile, nel caso di soccombenza di una parte, può compensare le spese di giudizio, in parte o per intero, non soltanto in caso di novità della questione trattata o di mutamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, individuate queste ultime nel fatto che “il lavoratore…. si è trovata non soltanto a vedersi disconosciuto un proprio diritto ma, ancor peggio, a vedersi condannata a dover rifondere spese processuali in favore dell' CP_2 che avrebbe dovuto garantirla e tutelarla…”.
Se è infatti vero che Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti non solo nelle ipotesi ivi tipizzate, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, è anche vero che l'appellante non ha in alcun modo chiarito in cosa, nella specie, consisterebbero le ragioni, che devono essere gravi ed eccezionali, idonee a giustificare l'invocata compensazione integrale delle spese di lite, non vedendosi come possa all'uopo rilevare la soggettività dell'ente che della refusione delle spese beneficia, non essendo del resto neanche vero che l' ha quale fine istituzionale quello di garantire e tutelare i CP_1
4 lavoratori richiedenti benefici assistenziali, trattandosi in realtà di un ente pagatore attribuisce le previdenze previste dalla legge una volta accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, essendo quindi del tutto ovvio e conseguenziale che all'accertamento negativo di tali presupposti consegua il rigetto della domanda.
In forza delle esposte motivazioni, dunque, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, sia pure per le diverse ragioni in menzione.
Le spese di lite afferenti al presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non ricorrendo, come detto, nella specie, “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarle.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
- conferma la sentenza n. 80/2024, pubblicata in data 15.02.2024, del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro;
- condanna a rifondere all' le spese di lite Parte_1 CP_1 afferenti al presente grado, che si liquidano in complessivi euro
2,938,00, oltre spese generali, IVA e cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n.
28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 08.01.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
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