Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 758/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Marinelli Giuseppina e dall'Avvocato Mariano Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Sarda Livia ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente congiuntamente, come da precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del 24.1.2025: Per_
1. i figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]) saranno affidati congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori;
Per_
2. rimarrà collocata presso il padre e presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Per_2
3. quanto alle frequentazioni tra il padre e : il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana Per_2 alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompaganmento a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale (il giovedì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
l'intero periodo natalizio (dal 25 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, per almeno
15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
Per_ 4. quanto alle frequentazioni tra la madre ed : la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando il padre verrà a riprenderla dopo cena ed il lunedì dall'uscita da scuola fino alla sera, quando il padre verrà a riprenderla dopo cena e, nelle settimane con weekend di pertinenza paterna, dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al martedì sera, quando il padre verrà a riprenderla dopo cena;
l'intero periodo natalizio (dal 25 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con il padre entro il 30 maggio di ogni anno;
5. in punto di calendario, sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze dei figli. I genitori, inoltre, garantiranno le frequentazioni tra fratelli nei rispettivi periodi di frequentazione;
6. assegnazione della casa coniugale alla madre;
7. impegno dei genitori a intraprendere il percorso di mediazione suggerito dai Servizi Sociali;
8. i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Veniano e Lomazzo, ciascuno per la parte di rispettiva competenza provvederanno a:
- verificare la serenità e la regolarità delle frequentazioni genitori-figli, secondo i calendari disposti;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse dei minori stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori ed in particolare, l'avvio del percorso di mediazione suggerito, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
9. il GN , con decorrenza da febbraio 2025, contribuirà al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_ minori e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente mediante versamento alla GNa
, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 350, importo Parte_1 annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
10. assegno unico per i figli al 50% tra i genitori, atteso l'affido condiviso, come per legge;
11. i genitori divideranno, al 50 %, le spese extra assegno per i tre figli di cui al Protocollo del Tribunale di
Como; 12. spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 21.2.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , sposato in Bacoli in data 3.9.2004, nonché Controparte_1 Per_ Per_ di disporre l'affido condiviso dei figli, all'epoca tutti minorenni, (nata l'[...]), (nata il
12.4.2009) e (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, di regolamentare Per_2 le frequentazioni tra il padre ed i figli come dalla stessa proposto, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di € 1.200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Con memoria difensiva, depositata in data 15.3.2023, si è costituito , aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione. Ha chiesto altresì di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, Per_ Per_ con collocamento presso di sé di e presso la madre di e di regolamentare le frequentazioni Per_2 tra i genitori ed i figli come dallo stesso proposto, nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento per i figli di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
All'udienza presidenziale del 21.6.2023, sentita le parti, che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare e raggiunto un accordo provvisorio sotto il profilo della gestione della responsabilità genitoriale, nelle more degli accertamenti disposti dal Tribunale, il Presidente delegato si è riservato e, con separata ordinanza, ha così disposto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio in quanto volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza presidenziale del 21.6.2023, all'esito della quale, le parti hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio in punto di gestione della responsabilità genitoriale, nelle more del completamento dell'indagine delegata ai Servizi Sociali, senza riuscire a trovare un accordo sotto il profilo economico:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ Per_
2. i figli minori (nata il [...]), (nata l'[...]), (nato il [...]) saranno affidati Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_ Per_
3. rimarrà collocata presso il padre e e presso la madre, anche ai fini della residenza Per_2 anagrafica;
Per_
4. quanto alle frequentazioni tra il padre e e : il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a Per_2 fine settimana alternati, dal venerdì dopo cena (h. 20-20.30) scuola fino al lunedì mattina con riaccompaganmento a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale (il giovedì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, per il 2023, dal 13 al 27 agosto 2023 (mentre staranno con la madre dal 19 al 31 luglio 2023 e dal 1 all'8 settembre 2023); Per_
5. le frequentazioni tra la madre ed saranno regolamentate dai Servizi Sociali, che attiveranno tutti gli interventi necessari al ravvicinamento , prevedendo che, laddove vi siano le condizioni, tenuto Parte_2 Per_ conto della situazione psicoemotiva della minore, trascorrerà le vacanze estive 2023 insieme ai fratelli, nei periodi di spettanza con ciascun genitore;
6. assegnazione della casa coniugale alla madre;
RITENUTO che, allo stato, nel contesto degli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali competenti e di seguito integrati, pur essendo emersa una certa conflittualità tra i coniugi ma anche una forte volontà di superare le criticità, può essere recepito il contenuto degli accordi in punto di gestione della responsabilità genitoriale soprariportato, non essendovi al momento elementi univoci per derogare al regime ordinario previsto dal legislatore a tutela del superiore interesse dei minori alla c.d. bigenitorialità, non emergendo profili di accertata incapacità o inadeguatezza genitoriale, avendo peraltro i coniugi dimostrato, anche con l'accordo raggiunto, di volere assumere decisioni condivise nell'interesse dei figli, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti delegati.
RITENUTO altresì che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e di quanto riferito dai Servizi (cfr. Per_ relazione dei Servizi Sociali del Comune di Lomazzo dell'8.6.2023: ha mostrato una profonda sofferenza emotiva. L'impressione che la relazione con la madre sia condizionata da difficoltà anche pregressi alla Per_ separazione dei genitori poi amplificate dai rari momenti in cui la diade si incontra), e debbano Per_2 Per_ rimanere collocati presso la madre ed presso il padre, con i quali attualmente vivono;
RITENUTO altresì che -attese le difficoltà relazionali tra la madre ed appare necessario integrare gli Per_1 incarichi già conferiti ai Servizi Sociali e Specialistici competenti, come in dispositivo indicato, con specifica Per_ delega nel rispristino della relazione e nella regolamentazione delle frequentazioni tra la madre ed , attivando altresì tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per la minore stessa, nonché tutti gli interventi di sostegno psicologico e alla genitorialità per i coniugi, al fine di aiutarli a dirimere auspicabilmente la conflittualità e a maturare in un ruolo genitoriale più sereno e condiviso;
OSSERVATO che la casa coniugale, come da accordo delle parti, deve essere assegnata alla GNa Per_
che ivi è rimasta a vivere con i figli minori, e e che ne è peraltro esclusiva Parte_1 Per_2 proprietaria e ciò al fine di preservare, in favore dei figli, l'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare;
RILEVATO che, secondo quanto dichiarato in udienza, la GNa lavora come impiegata Parte_1 part-time presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, guadagnando circa € 1.600 mensili netti su 13 mensilità, cui si possono aggiungere, a fine anno, dei premi in relazione agli obiettivi raggiunti (cfr. verbale udienza del 21.6.2023: quello dell'anno scorso si poteva aggirare sui 2.000 € anche se non ricordo di preciso).
Le ultime buste paga prodotte, relative al 2023, riportano una retribuzione media mensile pari a circa €
1.600/1.700. Dalla documentazione fiscale, risulta aver percepito un reddito netto mensile, calcolato su 12 mensilità, per l'anno di imposta 2022 (CU 2023) di circa € 1.920, per l'anno di imposta 2021 (CU 2022) di circa € 2.023, dato confermato dal Mod. 730/2022 per l'anno 2021 depositato, da cui risulta una retribuzione media mensile netta, calcolata su 12 mensilità, pari a circa € 2.049. Percepisce inoltre il 50% dell'assegno Per_ unico per i figli, che ammonta a circa € 378 mensili pro quota. Vive con i figli e nella casa Per_2 coniugale, di sua esclusiva proprietà, senza sostenere spese per mutui o finanziamenti. Il GN CP_1 invece, secondo quanto dichiarato, lavora come insegnante di musica in Svizzera (Locarno) con uno stipendio mensile di circa 1.600 CHF su 12 mensilità, cui si aggiungono € 450 mensili circa, su 10 mensilità, per le prestazioni occasionali rese in scuole di musica italiane (cfr. verbale udienza presidenziale), oltre a € 378 mensili circa di assegno unico. Il contratto di lavoro in atti indica una retribuzione lorda oraria di 53 CHF e le buste paga 2023 (gennaio-maggio 2023) ammontano a 1.649 CHF netti, cui si aggiungono circa € 450 netti mensili percepiti dall'Associazione Nuova Scuola di Musica. Dalla documentazione economica prodotta, risulta aver percepito, nel 2022, CHF 21.826 netti annui (Mod. 4 A 2022), cui si aggiungono € 2.770 netti circa (C.U. 2023) e, nel 2021, 27.210 CHF netti (Mod. 4 A 2021), cui si aggiungono € 3.062 netti (PF 2022). Per_ Vive con la figlia in una casa in locazione con canone di € 600 mensili ed è gravato da un finanziamento di € 154 mensili per l'acquisto di uno strumento musicale, che terminerà ad agosto 2023;
RITENUTO quindi -alla luce della rispettiva situazione lavorativa, economica ed abitativa delle parti, valutate le esigenze dei figli in considerazione dell'età, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore- equo e congruo porre a carico del GN € 250 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 indiretto dei figli, con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese extra assegno riferibili ai figli, secondo il
Protocollo del Tribunale di Como;
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 21.6.2023):
1) RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti in udienza e sopra riportato, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici ASST del , in collaborazione con i Servizi Controparte_3
Sociali e Specialistici ASST del , ciascuno per la parte di rispettiva competenza, Controparte_4 provvedano a: - completare l'accertamento psicosociale ed eventualmente psicodiagnostico sul nucleo familiare (estendendo l'indagine ai nonni paterni) già delegato con precedente provvedimento del 20.3.2023, diretto a verificare le condizioni psicofisiche di entrambi i genitori nell'attualità, le competenze genitoriali di entrambi i genitori (accudimento primario, comprensione dei bisogni emotivi ed evolutivi dei figli, accesso all'altra figura genitoriale), la situazione psicofisica dei minori, la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per verificare se l'assetto disposto (affido Per_ Per_ condiviso e collocamento di presso il padre e di e presso la madre) sia rispondente Per_2 all'interesse dei minori o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite;
- regolamentare le Per_ frequentazioni tra la madre ed secondo tempi e modalità ritenuti rispondenti alle esigenze ed ai bisogni Per_ di (con la predisposizione di un apposito calendario), attivando tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per garantire alla minore un nuovo sereno accesso alla figura genitoriale;
- verificare la serenità e la regolarità delle frequentazioni padre-figli, secondo il calendario disposto, con potere di intervento, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni dei minori stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali, nonché percorsi di psicoterapia individuale, che possano aiutare i genitori ad elaborare i propri nuclei problematici;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'intero nucleo familiare e sui minori, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di pregiudizio per i minori;
- trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una relazione in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre il 11.3.2024;
4. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
5. AVVISA entrambi i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi
Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
6. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante Controparte_1 versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023, dell'importo mensile di € 250, importo annualmente rivalutabile con indici Istat;
7. PONE a carico di entrambi i genitori, al 50 %, le spese extra assegno per i tre figli di cui al Protocollo del
Tribunale di Como.
Ha nominato sé stessa Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 21.3.2024, successivamente rinviata.
All'udienza del 24.1.2025, le parti hanno raggiunto un accordo definitivo a chiusura della vertenza e precisato congiuntamente le conclusioni, il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
La documentazione in atti quanto alle condizioni reddituali dei coniugi nell'attualità consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale Per_ L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli e (in quanto Per_2 Per_ Per_ è ormai divenuta maggiorenne) ad entrambi i genitori, con collocamento di presso il padre e Per_2 presso la madre, tempi di frequentazione genitori-figli che tengono conto delle loro esigenze, come evidenziate dai genitori ed emerse dagli accertamenti disposti tramite i Servizi Sociali nel corso del giudizio, nonché della necessità di reciproca frequentazione tra fratelli-, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi.
Date le criticità emerse e al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento dei figli appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a Per_ Per_ garantire le esigenze di vita dei figli, tenuto conto che e vivono con la madre e con il padre Per_2
e può dunque essere recepito. Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale di limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le statuizioni accessorie relative ai figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in Bacoli, in data 3.9.2004 (atto trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello stato civile del Comune di Bacoli - atto n. 56, parte II, serie A, anno 2004);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del 24.1.2024, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST dei Comuni di Veniano e Lomazzo, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- verificare la serenità e la regolarità delle frequentazioni genitori-figli, secondo i calendari disposti;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse dei minori stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori ed in particolare,
l'avvio del percorso di mediazione suggerito, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei
Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
4. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché ai Servizi Sociali dei Comuni di Veniano e Lomazzo.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 24.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao