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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. LEONI FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv.
LEONI FABIO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024 la Sig.ra (nata a [...] il Parte_1
11.08.1969) e il Sig. (nato a [...] il [...]) proponevano ricorso cumulativo CP_1 per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.07.1991 presso il Comune di LE di RE (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto al n. 59-2, S. A, anno 1991 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (nato a [...], Romania, il 06.11.1998, maggiorenne, economicamente Per_1 autosufficiente e, sebbene formalmente residente presso i genitori, è nei fatti domiciliato in
Granaglione presso la compagna con cui convive). pagina 1 di 3 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
L'udienza cartolare veniva fissata per il 28.03.2025.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
▪ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a LE di RE
(BO) il giorno 28 luglio 1991 tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
Bologna il 25/10/1966 (atto di matrimonio n. 2, p. 2, s.B, anno 1991 );
▪ ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE di RE (BO) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ulteriori incombenti;
▪ dare atto e dichiarare che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico-patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
pagina 2 di 3 (nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 28.07.1991 presso il Comune di LE di RE (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto al n. 59-2, S. A, anno 1991 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico-patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo. dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. LEONI FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv.
LEONI FABIO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024 la Sig.ra (nata a [...] il Parte_1
11.08.1969) e il Sig. (nato a [...] il [...]) proponevano ricorso cumulativo CP_1 per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.07.1991 presso il Comune di LE di RE (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto al n. 59-2, S. A, anno 1991 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (nato a [...], Romania, il 06.11.1998, maggiorenne, economicamente Per_1 autosufficiente e, sebbene formalmente residente presso i genitori, è nei fatti domiciliato in
Granaglione presso la compagna con cui convive). pagina 1 di 3 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
L'udienza cartolare veniva fissata per il 28.03.2025.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
▪ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a LE di RE
(BO) il giorno 28 luglio 1991 tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
Bologna il 25/10/1966 (atto di matrimonio n. 2, p. 2, s.B, anno 1991 );
▪ ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE di RE (BO) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ulteriori incombenti;
▪ dare atto e dichiarare che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico-patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
pagina 2 di 3 (nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 28.07.1991 presso il Comune di LE di RE (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto al n. 59-2, S. A, anno 1991 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che, in vista e per lo scioglimento del loro matrimonio, le parti hanno concordemente confermato le condizioni della separazione sopra scritte riconoscendo e dichiarando di aver regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico-patrimoniale e altresì di nulla doversi reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo. dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3