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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4847 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, ex ruolo-TRITTO, promossa DA
, n in GRAGNANO e residente in Parte_1
F.: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
GRAGNANO alla p.zza AU dell'avv. Ciro ESPOSITO che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
in persona del legale Controparte_1
LLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.1/8, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Sergio SICA RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 03.05.2022 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della Parte_1 fase “amministrativ ice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali alla
1 pensione o all'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il CP_1 cui responso veniva co alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 27 luglio 2023 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto pe infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia inc 45, 6° comma, C.P.C., sulla base dei chiarimenti richiesti al dr. . Parte_2
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.06.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante la pensione o, in subordine, l'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni. Si evince, infatti, dalla progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 30.06.2023 a fronte del decreto di “avviso” datato 28.06.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 27.07.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente
“sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che
“consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti
3 del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
qua il dr. ha accertato, a carico della Parte_2 sig.ra , una con osì sintetizzata: cardiopatia Parte_1 iperte pregresso IMA antero-settale) trattata con rivascolarizzazione (PTCA+stent); rene destro grinzo con normofunzionalità del controlaterale;
artrosi polidistrettuale senza rilevante impegno funzionale. Il perito annette(va) a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari al 67%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il requisito sanitario evocato dall'interessato.
I rilievi attorei restano incentrati sull'asserito mancato apprezzamento di alcune patologie asseritamente non diagnosticate dal C.T.U. nonostante di esse vi fosse visibile traccia documentale e, più in generale, sulla errata valutazione del quadro menomativo complessivo. Si legge nell'at icorso “post-dissenso”. La ricorrente , sulla scorta delle contestazioni/osservazioni Parte_1 inoltrate avver U., e della documentazione medica allegata, contesta l'elaborato peritale depositato dal C.T.U. Dott. in data Parte_2
20/06/2023, che ha valutato erroneamente, superficial tà delle patologie sofferte dalla ricorrente, inoltre il C.T.U. ha omesso di considerare la documentazione medica prodotta dalla ricorrente e quindi ha omesso di considerare diversi aspetti patologici: obesità, sindrome ansioso depressiva endoreattiva e anchilosi rachide lombare, patologie (sindrome ansioso depressiva endoreattiva e anchilosi rachide lombare) già riconosciute dalla di Gra medico legale del 13/09/2021. A Controparte_2
Dott. , il C.T.U. nel proprio elaborato Persona_1 peritale nell'esame obiettivo scheletrico e psichico, non ha adeguatamente valutato le menomazioni osteomioarticolari (in specie del rachide e delle
4 ginocchia vare) in un soggetto obeso (74 Kg., 145 cm., BMI =35=obesità di primo grado) e il disturbo depressivo riscontrato in sede di primo accesso (visita del 13/09/2021), patologie che se adeguatamente valutate avrebbero riconosciuto alla ricorrente il diritto alla pensione di invalidità civile o in subordine il diritto all'as i riserva di depositare nel corso del giudizio C.T.P. del Dott. ).> Persona_1
(5)
Ora, evidente si manifesta il limite intrinseco di tipo sistemico che vulnera una tale impostazione della questione medico-legale, lasciata al solo apprezzamento del dato cartolare, peraltro non direttamente “illustrato” dalle osservazione dell'esperto di parte e, quindi, privo di una chiave di lettura, anche a derivazione percentile, idonea a disvelare pure algebricamente l'evocato raggiungimento della soglia invalidante necessaria per accedere alle prestazioni assistenziali rivendicate. Specularmente, deve aggiungersi che l'iter logico-argomentativo seguito dal dr.
si lascia apprezzare per la sua piena adesione alla progressione Parte_2 he deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Basata sull'esame complessivo e comparato del dato documentale, analizzato anche in chiave anamnestica, e del dato clinico. La sola valorizzazione del primo non esaurisce, per ragioni su cui nemmeno mette conto di soffermarsi, l'approfondimento “tecnico” richiesto al perito.
Nel caso di specie, i rilievi del ricorrente, a quanto è dato desumere dalla lettura degli stessi, si basano sulla sola cartolare, peraltro analizzata in maniera “parzia a che la sig.ra muova alcuna critica mirata Pt_1 all'operato del dr. sul versante d genze cliniche, ivi comprese Pt_2 quelle anamnestiche. Insomma, l'istante si limita a sostenere che la gravità del quadro patologico non sarebbe stata apprezzata dal C.T.U. nei reali termini che emergerebbero dalla documentazione in atti versata. A prescindere dal dato clinico e da quello anamnestico. Il che costituisce un vulnus di per sé dirimente alla prospettazione attorea. (6)
Deve, al riguardo, osservarsi che il dr. ha perimetrato il quadro Pt_2 patologico accertato nei seguenti termini. Trattasi di valutare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla Legge n. 118/71. Tali affezioni sono state denunciate nella domanda. Tra queste patologie in particolare, si considerano quelle che maggiormente incidono sulla
del caso di specie. In merito alla
[...]
v'è da dire che nonostante la rivas Parte_3 miocardica (2016), permaneva una cardiopatia ascrivibile alla II classe NYHA. Per tale realtà clinica il riferimento tabellare non potrà che essere quella
5 “coronaropatia moderata (II classe NYHA) ”, che riconosce una valutazione compresa tra il 41 ed il 50% che noi riconosceremmo a ragione della contestuale ipertensione arteriosa. Per il , Parte_4 con sostanziale normofunzionalità del controlaterale che al più si presenta modicamente ipertrofico per compensazione, esprimo l'assoluta tollerabilità del soggetto alla condizione di sostanziale monorene e nel contempo lasciano escludere una compromissione della efficienza della funzione emuntoria che è assicurata dal rene sinistro. In tema di valutazioni v'è da dire che considerata la valutazione funzionale clinica, alla e di cui al D.M. del 05/02/92, l'incidenza menomativa è valutabile con il Parte_4
25% di invalidità così come espressamente previsto per analogia con tasso fisso al cod. 6462 “nefrectomia con rene superstite integro 25%”. Tale valutazione è giustificata dalla limitazione che impone la qualità di vita incidendo negativamente sulla capacità lavorativa (astenia, ridotta tolleranza agli sforzi, necessità di una dieta ipoproteica). Per quanto attiene la valutazione dell'incidenza menomante connessa alla artrosi polidistrettuale questa è caratterizzata dalla sintomatologia dolorosa diffusa al rachide e soprattutto al ginocchio destro. In merito v'è da dire che conterremmo il tasso menomante nell'ordine del 10% laddove in assenza di uno specifico riferimento tabellare si è proceduto per via analogica con le voci riportate Alla luce di quanto esposto, anche dopo aver applicato il Calcolo riduzionistico a scalare di AL (Calcolo delle menomazioni plurime coesistenti), una Invalidità complessiva è valutabile al 67%.>
Tutto ciò muovendo da un esame obiettivo, rimasto impermeabile a qualsivoglia obiezione attorea, così descritto (per quanto rileva alla luce delle contestazioni in disamina):
<soggetto in sovrappeso (peso kg. 73 altezza cm 148) discrete condizioni < i>
generali. Muscolatura normotonotrofica per l'età. Non angor, non dispnea a riposo. Facies normomimica. … Addome: adipe ben rappresentato, trattabile e indolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato e milza in sede, di volume normale. Non masse patologiche endo-addominali. M Giordano negativa. Torace: normoconformato. Basi mobili. CP_3
F.V.T. ed MV normotrasmessi. Assenza di rumori patologici. SpO2
[...] parato scheletrico: deambulazione nella norma, passaggi posturali autonomi. Flessione limitata del ginocchio destro a 90° con scrosci articolari. Piede cavo bilaterale. Sistema nervoso: pupille eucicliche ed isocoriche, normoreagenti alla stimolazione luminosa;
non nistagmo né motilità preternaturali;
deambulazione normale, senza oscillazioni e deviazioni abnormi;
R.O.T normoelicitabili. Psiche: all'esame psichico, condotto con la metodologia del libero colloquio il paziente appare orientato nel tempo e nello spazio,
6 risponde alle domande poste in maniera congrua ma si apprezza lieve abbassamento del tono umore.>
L'iter argomentativo privilegiato dal C.T.U., non messo in discussione dall'istante da una prospettiva “tecnica”, cela a ben vedere un passaggio rivelatore della ulteriore inconsistenza che affligge le tesi attoree. Ed invero, dovrebbe costituire dato ormai definitivamente acquisito alla perimetrazione di ogni vicenda “sanitaria” quello secondo cui non ogni menomazione riscontrata è apprezzabile automaticamente quale vulnus invalidante in una prospettiva squisitamente medico-legale. Il che a maggior ragione implica la necessità di veicolare contestazioni all'operato del perito dotate di pregnanza tecnica individualizzante. Cosa non avvenuta nel caso di specie. (7)
Va, poi, segnalata una ulteriore problematica. Le obiezioni attoree poste a fondamento del ricorso “post-dissenso” che denunciano le richiamate lacune diagnostiche ricalcano, in realtà, quelle intraconsulenziali veicolate al perito dura e preventiva. Come puntualmente segnalato dal dr. in risposta alla richiesta di Pt_2 chiarimenti, rivelatasi, per vero, di scarsa utilità ai fini decisionali. Ciò in quanto il perito aveva doverosamente risposto alle obiezioni concernenti la bozza trasmessa alle parti. Con precisazioni, evidentemente, riprese, seppure in estensione, nei chiarimenti trasmessi ad evasione dell'ordinanza istruttoria del 31 gennaio 2025. Questi i passaggi salienti dell'approfondimento consulenziale.
già espresso nei chiarimenti formulati in data 20/6/2023. In altri termini, per ciò che concerne il riverbero sulla funzionalità articolare della ricorrente, deve dirsi che l'obiettività clinica è risultata nei limiti della norma, con assenza di rilevanti limitazioni funzionali a carico del rachide, potendosi quindi escludere la sussistenza di un'anchilosi del rachide l . Per ciò che concerne la presenza di obesità, è pacifico che la Sig.ra presenti un indice di massa Pt_1 corporea superiore a 30, così come indicato nella relazione di ATP. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza di un riverbero funzionale apprezzabile clinicamente in termini di complicanze artrosiche (elemento questo non contestato peraltro dal procuratore legale di parte ricorrente), la sussistenza di obesità risulta già assorbita nella valutazione del 10-15% ascritta all'artrosi polidistrettuale in sé considerata. Peraltro, a differenza della specifica voce tabellare: obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche, nel caso di specie, oltre a mancare le complicanze artrosiche, l'indice di massa corporea è pari a 33, quindi inferiore al cut-off di 35. In altri termini, adottando
7 un criterio analogico-proporzionale, la menomazione dell'apparato osteo- articolare globalmente presentata dalla ricorrente può essere valutata al più nella misura del 15%. Ancora, in riferimento alla lamentata sussistenza di una sindrome ansioso-depressiva, deve affermarsi che il lieve abbassamento del tono dell'umore riscontrato in occasione degli accertamenti peritali non configura in alcun modo la predetta entità nosografica. Peraltro, non risulta che la ricorrente sia in terapia con farmaci ansiolitici o anti-depressivi, a conferma dell'assenza di un definito inquadramento diagnostico. Sicché, in riferimento alle voci tabellari di cui al DM 5/2/92 alla sindrome depressiva endoreattiva lieve (codice 2204) è riconosciuta una percentuale invalidante del 10%. Nel caso di specie, tale valutazione, adottando ovviamente un criterio analogico- proporzionale, deve essere considerata intuitivamente di grado inferiore, non essendo né sufficientemente documentata in atti, né bisognevole di terapia. In altri termini, il riverbero sulla psiche, nel grado presentato, non raggiunge la soglia minima del 10% per poter rientrare nell'alveo valutativo, trattandosi peraltro di infermità coesistente con le altre già descritte in precedenza. Sicché, in definitiva, tali sono i gli aspetti medico-legale che portano alla valutazione globale del 67% di ridotta capacità lavorativa.> Se non che -ripetesi- tali precisazioni erano già state formalizzate durante la fase preventiva in ossequio al nuovo sub-procedimento consulenziale previsto dal codice di rito.
E' del tutto evidente che la mera riproposizione, nella diversa fase processuale del “post-dissenso”, delle identiche obiezioni già scrutinate dal C.T.U., accompagnata da un vaglio critico meramente ripropositivo circa i chiarimenti nelle more inoltrati, non legittima alcuna pretesa di superamento delle conclusioni peritali e/o di ulteriore approfondimento medico-legale. Laddove, naturalmente, non sia il Giudice a ritenere insufficiente, nel suo complesso, l'indagine peritale. Scenario che non ricorre nel caso di specie. Anche perché -deve necessariamente ribadirsi- quelle obiezioni non rimandano ad alcuna premessa “tecnica” valutabile nel confronto con le spiegazioni del perito.
In ottica processuale, a ben vedere, le risultanze della fase preventiva non sono state contestate, atteso che il responso finale licenziato dal dr. è Pt_2 quello inclusivo delle risposte alle obiezioni veicolate sulle “bozz e responso il ricorrente nulla ha opposto in quanto i rilievi planano senza eccezione alcuna su quelli “intraconsulenziali”. Non vi sono, cioè, contestazioni alla versione definitiva della relazione peritale. Il che, a stretto rigore, rende il ricorso “post dissenso” inammissibile. (8)
Non residuano, in definitva, margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice
8 l'istante non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento del requisito sanitario per cui è causa.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese inerenti la consulenza CP_1 tecnica espletata durante la fase preventiva, liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 30/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4847 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, ex ruolo-TRITTO, promossa DA
, n in GRAGNANO e residente in Parte_1
F.: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
GRAGNANO alla p.zza AU dell'avv. Ciro ESPOSITO che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
in persona del legale Controparte_1
LLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.1/8, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Sergio SICA RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 03.05.2022 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della Parte_1 fase “amministrativ ice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali alla
1 pensione o all'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il CP_1 cui responso veniva co alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 27 luglio 2023 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto pe infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia inc 45, 6° comma, C.P.C., sulla base dei chiarimenti richiesti al dr. . Parte_2
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.06.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante la pensione o, in subordine, l'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni. Si evince, infatti, dalla progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 30.06.2023 a fronte del decreto di “avviso” datato 28.06.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 27.07.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente
“sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che
“consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti
3 del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
qua il dr. ha accertato, a carico della Parte_2 sig.ra , una con osì sintetizzata: cardiopatia Parte_1 iperte pregresso IMA antero-settale) trattata con rivascolarizzazione (PTCA+stent); rene destro grinzo con normofunzionalità del controlaterale;
artrosi polidistrettuale senza rilevante impegno funzionale. Il perito annette(va) a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari al 67%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il requisito sanitario evocato dall'interessato.
I rilievi attorei restano incentrati sull'asserito mancato apprezzamento di alcune patologie asseritamente non diagnosticate dal C.T.U. nonostante di esse vi fosse visibile traccia documentale e, più in generale, sulla errata valutazione del quadro menomativo complessivo. Si legge nell'at icorso “post-dissenso”. La ricorrente , sulla scorta delle contestazioni/osservazioni Parte_1 inoltrate avver U., e della documentazione medica allegata, contesta l'elaborato peritale depositato dal C.T.U. Dott. in data Parte_2
20/06/2023, che ha valutato erroneamente, superficial tà delle patologie sofferte dalla ricorrente, inoltre il C.T.U. ha omesso di considerare la documentazione medica prodotta dalla ricorrente e quindi ha omesso di considerare diversi aspetti patologici: obesità, sindrome ansioso depressiva endoreattiva e anchilosi rachide lombare, patologie (sindrome ansioso depressiva endoreattiva e anchilosi rachide lombare) già riconosciute dalla di Gra medico legale del 13/09/2021. A Controparte_2
Dott. , il C.T.U. nel proprio elaborato Persona_1 peritale nell'esame obiettivo scheletrico e psichico, non ha adeguatamente valutato le menomazioni osteomioarticolari (in specie del rachide e delle
4 ginocchia vare) in un soggetto obeso (74 Kg., 145 cm., BMI =35=obesità di primo grado) e il disturbo depressivo riscontrato in sede di primo accesso (visita del 13/09/2021), patologie che se adeguatamente valutate avrebbero riconosciuto alla ricorrente il diritto alla pensione di invalidità civile o in subordine il diritto all'as i riserva di depositare nel corso del giudizio C.T.P. del Dott. ).> Persona_1
(5)
Ora, evidente si manifesta il limite intrinseco di tipo sistemico che vulnera una tale impostazione della questione medico-legale, lasciata al solo apprezzamento del dato cartolare, peraltro non direttamente “illustrato” dalle osservazione dell'esperto di parte e, quindi, privo di una chiave di lettura, anche a derivazione percentile, idonea a disvelare pure algebricamente l'evocato raggiungimento della soglia invalidante necessaria per accedere alle prestazioni assistenziali rivendicate. Specularmente, deve aggiungersi che l'iter logico-argomentativo seguito dal dr.
si lascia apprezzare per la sua piena adesione alla progressione Parte_2 he deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Basata sull'esame complessivo e comparato del dato documentale, analizzato anche in chiave anamnestica, e del dato clinico. La sola valorizzazione del primo non esaurisce, per ragioni su cui nemmeno mette conto di soffermarsi, l'approfondimento “tecnico” richiesto al perito.
Nel caso di specie, i rilievi del ricorrente, a quanto è dato desumere dalla lettura degli stessi, si basano sulla sola cartolare, peraltro analizzata in maniera “parzia a che la sig.ra muova alcuna critica mirata Pt_1 all'operato del dr. sul versante d genze cliniche, ivi comprese Pt_2 quelle anamnestiche. Insomma, l'istante si limita a sostenere che la gravità del quadro patologico non sarebbe stata apprezzata dal C.T.U. nei reali termini che emergerebbero dalla documentazione in atti versata. A prescindere dal dato clinico e da quello anamnestico. Il che costituisce un vulnus di per sé dirimente alla prospettazione attorea. (6)
Deve, al riguardo, osservarsi che il dr. ha perimetrato il quadro Pt_2 patologico accertato nei seguenti termini. Trattasi di valutare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla Legge n. 118/71. Tali affezioni sono state denunciate nella domanda. Tra queste patologie in particolare, si considerano quelle che maggiormente incidono sulla
del caso di specie. In merito alla
[...]
v'è da dire che nonostante la rivas Parte_3 miocardica (2016), permaneva una cardiopatia ascrivibile alla II classe NYHA. Per tale realtà clinica il riferimento tabellare non potrà che essere quella
5 “coronaropatia moderata (II classe NYHA) ”, che riconosce una valutazione compresa tra il 41 ed il 50% che noi riconosceremmo a ragione della contestuale ipertensione arteriosa. Per il , Parte_4 con sostanziale normofunzionalità del controlaterale che al più si presenta modicamente ipertrofico per compensazione, esprimo l'assoluta tollerabilità del soggetto alla condizione di sostanziale monorene e nel contempo lasciano escludere una compromissione della efficienza della funzione emuntoria che è assicurata dal rene sinistro. In tema di valutazioni v'è da dire che considerata la valutazione funzionale clinica, alla e di cui al D.M. del 05/02/92, l'incidenza menomativa è valutabile con il Parte_4
25% di invalidità così come espressamente previsto per analogia con tasso fisso al cod. 6462 “nefrectomia con rene superstite integro 25%”. Tale valutazione è giustificata dalla limitazione che impone la qualità di vita incidendo negativamente sulla capacità lavorativa (astenia, ridotta tolleranza agli sforzi, necessità di una dieta ipoproteica). Per quanto attiene la valutazione dell'incidenza menomante connessa alla artrosi polidistrettuale questa è caratterizzata dalla sintomatologia dolorosa diffusa al rachide e soprattutto al ginocchio destro. In merito v'è da dire che conterremmo il tasso menomante nell'ordine del 10% laddove in assenza di uno specifico riferimento tabellare si è proceduto per via analogica con le voci riportate Alla luce di quanto esposto, anche dopo aver applicato il Calcolo riduzionistico a scalare di AL (Calcolo delle menomazioni plurime coesistenti), una Invalidità complessiva è valutabile al 67%.>
Tutto ciò muovendo da un esame obiettivo, rimasto impermeabile a qualsivoglia obiezione attorea, così descritto (per quanto rileva alla luce delle contestazioni in disamina):
<soggetto in sovrappeso (peso kg. 73 altezza cm 148) discrete condizioni < i>
generali. Muscolatura normotonotrofica per l'età. Non angor, non dispnea a riposo. Facies normomimica. … Addome: adipe ben rappresentato, trattabile e indolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato e milza in sede, di volume normale. Non masse patologiche endo-addominali. M Giordano negativa. Torace: normoconformato. Basi mobili. CP_3
F.V.T. ed MV normotrasmessi. Assenza di rumori patologici. SpO2
[...] parato scheletrico: deambulazione nella norma, passaggi posturali autonomi. Flessione limitata del ginocchio destro a 90° con scrosci articolari. Piede cavo bilaterale. Sistema nervoso: pupille eucicliche ed isocoriche, normoreagenti alla stimolazione luminosa;
non nistagmo né motilità preternaturali;
deambulazione normale, senza oscillazioni e deviazioni abnormi;
R.O.T normoelicitabili. Psiche: all'esame psichico, condotto con la metodologia del libero colloquio il paziente appare orientato nel tempo e nello spazio,
6 risponde alle domande poste in maniera congrua ma si apprezza lieve abbassamento del tono umore.>
L'iter argomentativo privilegiato dal C.T.U., non messo in discussione dall'istante da una prospettiva “tecnica”, cela a ben vedere un passaggio rivelatore della ulteriore inconsistenza che affligge le tesi attoree. Ed invero, dovrebbe costituire dato ormai definitivamente acquisito alla perimetrazione di ogni vicenda “sanitaria” quello secondo cui non ogni menomazione riscontrata è apprezzabile automaticamente quale vulnus invalidante in una prospettiva squisitamente medico-legale. Il che a maggior ragione implica la necessità di veicolare contestazioni all'operato del perito dotate di pregnanza tecnica individualizzante. Cosa non avvenuta nel caso di specie. (7)
Va, poi, segnalata una ulteriore problematica. Le obiezioni attoree poste a fondamento del ricorso “post-dissenso” che denunciano le richiamate lacune diagnostiche ricalcano, in realtà, quelle intraconsulenziali veicolate al perito dura e preventiva. Come puntualmente segnalato dal dr. in risposta alla richiesta di Pt_2 chiarimenti, rivelatasi, per vero, di scarsa utilità ai fini decisionali. Ciò in quanto il perito aveva doverosamente risposto alle obiezioni concernenti la bozza trasmessa alle parti. Con precisazioni, evidentemente, riprese, seppure in estensione, nei chiarimenti trasmessi ad evasione dell'ordinanza istruttoria del 31 gennaio 2025. Questi i passaggi salienti dell'approfondimento consulenziale.
già espresso nei chiarimenti formulati in data 20/6/2023. In altri termini, per ciò che concerne il riverbero sulla funzionalità articolare della ricorrente, deve dirsi che l'obiettività clinica è risultata nei limiti della norma, con assenza di rilevanti limitazioni funzionali a carico del rachide, potendosi quindi escludere la sussistenza di un'anchilosi del rachide l . Per ciò che concerne la presenza di obesità, è pacifico che la Sig.ra presenti un indice di massa Pt_1 corporea superiore a 30, così come indicato nella relazione di ATP. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza di un riverbero funzionale apprezzabile clinicamente in termini di complicanze artrosiche (elemento questo non contestato peraltro dal procuratore legale di parte ricorrente), la sussistenza di obesità risulta già assorbita nella valutazione del 10-15% ascritta all'artrosi polidistrettuale in sé considerata. Peraltro, a differenza della specifica voce tabellare: obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche, nel caso di specie, oltre a mancare le complicanze artrosiche, l'indice di massa corporea è pari a 33, quindi inferiore al cut-off di 35. In altri termini, adottando
7 un criterio analogico-proporzionale, la menomazione dell'apparato osteo- articolare globalmente presentata dalla ricorrente può essere valutata al più nella misura del 15%. Ancora, in riferimento alla lamentata sussistenza di una sindrome ansioso-depressiva, deve affermarsi che il lieve abbassamento del tono dell'umore riscontrato in occasione degli accertamenti peritali non configura in alcun modo la predetta entità nosografica. Peraltro, non risulta che la ricorrente sia in terapia con farmaci ansiolitici o anti-depressivi, a conferma dell'assenza di un definito inquadramento diagnostico. Sicché, in riferimento alle voci tabellari di cui al DM 5/2/92 alla sindrome depressiva endoreattiva lieve (codice 2204) è riconosciuta una percentuale invalidante del 10%. Nel caso di specie, tale valutazione, adottando ovviamente un criterio analogico- proporzionale, deve essere considerata intuitivamente di grado inferiore, non essendo né sufficientemente documentata in atti, né bisognevole di terapia. In altri termini, il riverbero sulla psiche, nel grado presentato, non raggiunge la soglia minima del 10% per poter rientrare nell'alveo valutativo, trattandosi peraltro di infermità coesistente con le altre già descritte in precedenza. Sicché, in definitiva, tali sono i gli aspetti medico-legale che portano alla valutazione globale del 67% di ridotta capacità lavorativa.> Se non che -ripetesi- tali precisazioni erano già state formalizzate durante la fase preventiva in ossequio al nuovo sub-procedimento consulenziale previsto dal codice di rito.
E' del tutto evidente che la mera riproposizione, nella diversa fase processuale del “post-dissenso”, delle identiche obiezioni già scrutinate dal C.T.U., accompagnata da un vaglio critico meramente ripropositivo circa i chiarimenti nelle more inoltrati, non legittima alcuna pretesa di superamento delle conclusioni peritali e/o di ulteriore approfondimento medico-legale. Laddove, naturalmente, non sia il Giudice a ritenere insufficiente, nel suo complesso, l'indagine peritale. Scenario che non ricorre nel caso di specie. Anche perché -deve necessariamente ribadirsi- quelle obiezioni non rimandano ad alcuna premessa “tecnica” valutabile nel confronto con le spiegazioni del perito.
In ottica processuale, a ben vedere, le risultanze della fase preventiva non sono state contestate, atteso che il responso finale licenziato dal dr. è Pt_2 quello inclusivo delle risposte alle obiezioni veicolate sulle “bozz e responso il ricorrente nulla ha opposto in quanto i rilievi planano senza eccezione alcuna su quelli “intraconsulenziali”. Non vi sono, cioè, contestazioni alla versione definitiva della relazione peritale. Il che, a stretto rigore, rende il ricorso “post dissenso” inammissibile. (8)
Non residuano, in definitva, margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice
8 l'istante non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento del requisito sanitario per cui è causa.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese inerenti la consulenza CP_1 tecnica espletata durante la fase preventiva, liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 30/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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