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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 187 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo Pt_1 ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Laurana n.59 appellante C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv.to Barbara Cammarata presso il cui studio in Parte_2
Palermo via N. Turrisi n.59 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato l'8 gennaio 2022 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, Pt_2 convenne in giudizio l' lamentando il rigetto ad opera del detto Istituto della
[...] Pt_1 domanda amministrativa presentata in data 03.04.2020 volta ad ottenere “…il riconoscimento dell'indennità prevista “per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi …” Chieste, pertanto, accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'Indennità Covid-19 ex D.L. n. 18/2020 e D.L. 34/2020 relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Si costituì in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso all'uopo rilevando Pt_1
l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini del beneficio, poiché “…dalla consultazione del sistema informatico dell'Istituto la partita IVA del quale il ricorrente è stato titolare risulta chiusa a far data dal 21/3/1995…”. Il Giudice adito, acquisite informazioni presso la competente Agenzia delle Entrate dalle quali era emerso che l' “…risulta titolare di P. Iva n. , cod, attività 67201 Attività Pt_2 P.IVA_1 degli intermediari delle assicurazioni, attribuita il 6 settembre 1990”…”, con sentenza n. 553/2023 emessa in data del 20 febbraio 2023, accolse la domanda condannando l' alla corresponsione Pt_1 dell'Indennità Covid-19 per l'importo di €2.400,00. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il 6 marzo Pt_1
2023, chiedendone la riforma. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter accogliere la domanda dell' sulla base di un riscontro probatorio parziale, atteso che Pt_2
Pag.1 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito informazioni solo in ordine alla data di apertura della partita
.i.v.a. n. 03884160825 e non anche su quella di chiusura, avvenuta il 21.03.1995. Deduce di aver fornito, sul punto, prova documentale. Con memoria depositata il 12 marzo 2025, ha resistito all'appello Parte_2
A sostegno della propria posizione processuale l'appellato, pur non contestando la circostanza di esser stato titolare della p. i.v.a. n. 03884160825 sino al 21.03.1995, sostiene che in realtà la domanda del 3 aprile 2020 era collegata alla “…partita iva n. (A.G.S. s.r.l.), di P.IVA_2 cui risulta ad oggi titolare e per la quale l'indennità prevista è da ritenersi assolutamente spettante…”. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello – tenuto conto del tenore della sentenza di primo grado e della posizione processuale assunta dalle parti nei rispettivi atti difensivi - è pienamente fondato e, come tale, deve essere accolto. Incontestata tra le parti la cessazione (in data 21.3.1995) della partiva iva n. P.IVA_1 di cui era titolare l' (sin dal 6.9.1990), deve, invero, escludersi, come invece sostiene parte Pt_2 appellata, che la partita iva collegata alla domanda amministrativa del 3.4.2020 possa validamente ritenersi, ai fini dell'erogazione del beneficio oggetto di causa, quella portante il n.05492170823. A ben vedere, infatti, tale partita iva risulta associata alla società di capitali A.G.S. s.r.l. in cui il predetto ricopre la carica di socio al 100% nonché quella di Amministratore Unico Pt_2
(cfr. doc. fasc. di parte). Conseguentemente, la partita iva n. non può in alcun modo ricondursi P.IVA_3 all' n.q. di libero professionista titolare “di partita iva attiva” (di cui all'art.27 del D.L. Pt_2
n.18/2020: “ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 …. è riconosciuta un'indennità …”) essendo, al contrario, imputabile esclusivamente alla società a responsabilità limitata A.G.S. avente distinta e autonoma personalità giuridica. Difettando, pertanto, il requisito richiesto dalla legge inerente alla titolarità, in capo all' di partita iva attiva al momento della domanda amministrativa, la sentenza impugnata Pt_2 deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. parte appellata deve essere dichiarata non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.553/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 20.2.2023, rigetta il ricorso di primo grado. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Parte_1
Palermo 27 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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