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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2360/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Sandra Moselli Presidente
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott. Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 27.02.2025, vertente sullo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DIPALMA DANIELA presso il cui studio sito in Barletta, alla via Suor Maria Chiara Damato n. 12,
è elettivamente domiciliata;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. DORONZO ANNA presso il cui studio sito in Barletta, alla via Suor Maria Chiara
Damato n. 12, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NI
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Barletta il 03.09.2020 (reg. atto n. 55, parte I, anno 2020) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.12.2024 .
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di NI (avvenuta il 17.04.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza del
Tribunale di NI n. 24/2024 pubblicata il 24.04.2024 passata in giudicato, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative per cui possono essere poste a base della presente decisione, in assenza di prole minore da tutelare.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barletta il 3.9.2020 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in NI, il 11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Sandra Moselli Presidente
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott. Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 27.02.2025, vertente sullo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DIPALMA DANIELA presso il cui studio sito in Barletta, alla via Suor Maria Chiara Damato n. 12,
è elettivamente domiciliata;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. DORONZO ANNA presso il cui studio sito in Barletta, alla via Suor Maria Chiara
Damato n. 12, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NI
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Barletta il 03.09.2020 (reg. atto n. 55, parte I, anno 2020) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.12.2024 .
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di NI (avvenuta il 17.04.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza del
Tribunale di NI n. 24/2024 pubblicata il 24.04.2024 passata in giudicato, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative per cui possono essere poste a base della presente decisione, in assenza di prole minore da tutelare.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barletta il 3.9.2020 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in NI, il 11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli