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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 11 luglio 2025
N.R.G. 1443/2021
All'udienza del 11 luglio 2025, dinanzi al G.O.T. Dott. Emanuele Deidda, sono presenti:
- nell'interesse della parte attrice/ricorrente è presente l'avv. Maria Laura Tropiano
- per parte convenuta/resistente nessuno è presente e si ribadisce la relativa contumacia del convenuto Controparte_1
Il procuratore di parte attrice, precisa le conclusioni e si riporta a quelle già
formulate in atti, da intendersi qui ulteriormente trascritte e precisate;
altresì
insiste nelle relative domande ed eccezioni ulteriormente insistendo per il relativo accoglimento;
chiede altresì che la causa venga trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; Il giudice la invita quindi a procedere alla discussione orale;
l'avv. Tropiano discute oralmente la causa richiamando integralmente il contenuto dei relativi atti, scritti difensivi e verbalizzazioni;
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 16.40, rientrato in aula, nessuno presente, il giudice da lettura del dispositivo e delle motivazioni della contestuale sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale.
Il giudice Emanuele Deidda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1443/2021 Reg. Gen., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente, C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Tropiano ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siderno alla via Cimato n. 32,
ATTORE
E
In persona del suo legale rappresentante “pro Controparte_2 tempore”, socio accomandatario, , p.i. corrente in Siderno, via M. Pagano CP_3 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: all'udienza del 11 luglio 2025, l'attore concludeva come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass.
11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Locri, in quanto Controparte_2 intestatario catastale quale proprietario dei beni oggetto di domanda, siti sito in
Siderno, località Pellegrina.
Trattasi di Terreno agricolo con sovrastante vano per ricovero mezzi e attrezzi agricoli distinti in
Catasto, Comune di Siderno, al foglio 36, particelle n. 2367 e 2368 ed il vano alla particella
2281/sub2, rispettivamente di are 11.87 e 00.41 . I terreni, di natura seminativo, e ca. 82 il fabbricato, formalmente intestati catastalmente, i suoli a Edifrigo di UI CA & C. s.a.s., e, il vano, ad esso attore . Parte_1
Nessuno si costituiva per il convenuto in ordine al quale è stata dichiarata la relativa contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizione di documentazione e prove testimoniali, all'odierna udienza del 11.07.2025, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti del giudizio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi.
Sempre in via preliminare, va accertata la corretta instaurazione del contraddittorio in quanto, sulla scorta della documentazione in atti il convenuto risulta essere l'attuale titolare degli immobili, risultando essere l'intestatario catastale del bene o e non risultando trascritto contro lo stessi alcun atto di trasferimento della proprietà di esso.
In particolare, In data 13/05/2025, su richiesta del Giudice e, parte attrice depositava al fascicolo di causa un aggiornamento della documentazione ipocatastale.
Dall'attenta lettura della documentazione de qua, emergeva che gli immobili oggetto di usucapione risultavano essere i terreni siti nel Comune di Siderno (RC), censiti al foglio di mappa n. 36, p.lle 2367 e 2281, sub 2. In particolare, la particella n. 2368 è attualmente identificata (per annessione catastale) con la n.
2281, sub 2, la quale risulta essere di proprietà dell'odierna convenuta ditta
Controparte_2
Quest'ultima è altresì proprietaria della particella n. 2367, foglio di mappa n. 36. Pertanto, la domanda di usucapione riguarda i terreni siti nel Comune di Siderno
(RC), censiti al foglio di mappa n. 36, p.lle 2367 e 2281, sub 2 - entrambi intestati ad per come si evince dalle visure ipocatastali di cui è stato CP_2 autorizzato il deposito e dalle quali emerge la storia ed evoluzione delle particelle oggetto della domanda.
Nel merito, la domanda spiegata è fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
In punto di diritto, giova premettere taluni principi.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ai fini dell'usucapione il possesso deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino (ex multis Cass.
25922/05). L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. richiede il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr., Cass. Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000), accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi- cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus -
(cfr., Cass. civ., Sezione II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Orbene, nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem richiesti dal combinato disposto degli artt.1158, 1163 c.c. (pacificità, pubblicità, durata ultraventennale) con riferimento ai cespiti indicati nell'atto di citazione. In particolare, la circostanza del possesso svolto dall'attore è stata confermata nel corso dell'attività istruttoria.
Il teste ha dichiarato di conoscere con esattezza il terreno in oggetto, Tes_1 previa esibizione delle fotografie. Ha precisato di, prima al sig. poi a suo CP_4 figlio, aver dato loro una mano nella manutenzione del terreno in oggetto con alcuni lavori di coltivazione e pulizia del terreno. Il teste precisava che, nella zona, nessuno mai ha avuto modo di contestare la proprietà del sig. in relazione al Parte_1 terreno in esame e stessa cosa si può dire per il figlio . Il teste Parte_1 ebbe testualmente a dichiarare: “Conosco il sig. e Tes_2 Testimone_3
, rispettivamente padre e figlio. Riconosco il terreno dalle foto che mi state Parte_1 mostrando. Periodicamente, peraltro abbastanza spesso, ho avuto modo di accompagnare, prima il papà e poi il figlio nel terreno che mi avete mostrato. Il terreno è di loro proprietà. Li Parte_1 accompagnavo con la macchina allorquando me lo richiedevano perché ero e sono un dipendente della loro azienda, la FILCAR. Si recavano sul terreno per andare a cogliere le verdure dell'orto e le uova, altre volte mi mandavano da solo. Conosco il sig. li vedevo spesso nel terreno Tes_1 dei sigg.ri perché, per loro conto, si occupava dell'orto. Il sig. e poi suo figlio Parte_1 CP_4
sono i proprietari del terreno in foto”. CP_5
L'istruttoria esperita ha, dunque, permesso di acclarare che non soltanto l'attore ha utilizzato i beni in questione, ma l'ha fatto in via del tutto autonoma, godendone senza incontrare alcuna opposizione a fronte di una inerzia degli altri titolari: Non risulta che gli intestatari catastali quali proprietari e/o titolari di diritti reali abbiano, almeno negli ultimi venti anni, esercitato le loro potestà di proprietari e abbiano reagito al possesso dell'attore, manifestando viceversa un totale disinteresse per il bene anche mediante la scelta di rimanere contumaci nell'ambito dell'odierno giudizio.
La domanda attorea merita dunque accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Emanuele DEIDDA, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione,
- dichiara la contumacia di in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.t.,
-dichiara l'intervenuta usucapione con tutti gli effetti di legge in favore di
[...]
degli immobili ubicati nel Comune di Siderno così come Parte_1 catastalmente riportati ed identificati: terreni siti nel Comune di Siderno
(RC), censiti al foglio di mappa n. 36, p.lle 2367 e 2281, sub 2 - entrambi intestati ad Controparte_6
-Nulla sulle spese. -Dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero da ogni responsabilità per il
Conservatore e dispone che l'Ufficio Tecnico Erariale di Controparte_7
apporti le conseguenti variazioni, affinché gli immobili sopra indicati
[...] vengano volturati a nome di nato a [...] il [...], ed Parte_1 ivi residente, C.F.: C.F._1
Così deciso in Locri, lì 11.07.2025
Il giudice
Emanuele Deidda
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 11 luglio 2025
N.R.G. 1443/2021
All'udienza del 11 luglio 2025, dinanzi al G.O.T. Dott. Emanuele Deidda, sono presenti:
- nell'interesse della parte attrice/ricorrente è presente l'avv. Maria Laura Tropiano
- per parte convenuta/resistente nessuno è presente e si ribadisce la relativa contumacia del convenuto Controparte_1
Il procuratore di parte attrice, precisa le conclusioni e si riporta a quelle già
formulate in atti, da intendersi qui ulteriormente trascritte e precisate;
altresì
insiste nelle relative domande ed eccezioni ulteriormente insistendo per il relativo accoglimento;
chiede altresì che la causa venga trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; Il giudice la invita quindi a procedere alla discussione orale;
l'avv. Tropiano discute oralmente la causa richiamando integralmente il contenuto dei relativi atti, scritti difensivi e verbalizzazioni;
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 16.40, rientrato in aula, nessuno presente, il giudice da lettura del dispositivo e delle motivazioni della contestuale sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale.
Il giudice Emanuele Deidda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1443/2021 Reg. Gen., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente, C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Tropiano ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siderno alla via Cimato n. 32,
ATTORE
E
In persona del suo legale rappresentante “pro Controparte_2 tempore”, socio accomandatario, , p.i. corrente in Siderno, via M. Pagano CP_3 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: all'udienza del 11 luglio 2025, l'attore concludeva come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass.
11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Locri, in quanto Controparte_2 intestatario catastale quale proprietario dei beni oggetto di domanda, siti sito in
Siderno, località Pellegrina.
Trattasi di Terreno agricolo con sovrastante vano per ricovero mezzi e attrezzi agricoli distinti in
Catasto, Comune di Siderno, al foglio 36, particelle n. 2367 e 2368 ed il vano alla particella
2281/sub2, rispettivamente di are 11.87 e 00.41 . I terreni, di natura seminativo, e ca. 82 il fabbricato, formalmente intestati catastalmente, i suoli a Edifrigo di UI CA & C. s.a.s., e, il vano, ad esso attore . Parte_1
Nessuno si costituiva per il convenuto in ordine al quale è stata dichiarata la relativa contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizione di documentazione e prove testimoniali, all'odierna udienza del 11.07.2025, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti del giudizio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi.
Sempre in via preliminare, va accertata la corretta instaurazione del contraddittorio in quanto, sulla scorta della documentazione in atti il convenuto risulta essere l'attuale titolare degli immobili, risultando essere l'intestatario catastale del bene o e non risultando trascritto contro lo stessi alcun atto di trasferimento della proprietà di esso.
In particolare, In data 13/05/2025, su richiesta del Giudice e, parte attrice depositava al fascicolo di causa un aggiornamento della documentazione ipocatastale.
Dall'attenta lettura della documentazione de qua, emergeva che gli immobili oggetto di usucapione risultavano essere i terreni siti nel Comune di Siderno (RC), censiti al foglio di mappa n. 36, p.lle 2367 e 2281, sub 2. In particolare, la particella n. 2368 è attualmente identificata (per annessione catastale) con la n.
2281, sub 2, la quale risulta essere di proprietà dell'odierna convenuta ditta
Controparte_2
Quest'ultima è altresì proprietaria della particella n. 2367, foglio di mappa n. 36. Pertanto, la domanda di usucapione riguarda i terreni siti nel Comune di Siderno
(RC), censiti al foglio di mappa n. 36, p.lle 2367 e 2281, sub 2 - entrambi intestati ad per come si evince dalle visure ipocatastali di cui è stato CP_2 autorizzato il deposito e dalle quali emerge la storia ed evoluzione delle particelle oggetto della domanda.
Nel merito, la domanda spiegata è fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
In punto di diritto, giova premettere taluni principi.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ai fini dell'usucapione il possesso deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino (ex multis Cass.
25922/05). L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. richiede il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr., Cass. Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000), accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi- cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus -
(cfr., Cass. civ., Sezione II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Orbene, nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem richiesti dal combinato disposto degli artt.1158, 1163 c.c. (pacificità, pubblicità, durata ultraventennale) con riferimento ai cespiti indicati nell'atto di citazione. In particolare, la circostanza del possesso svolto dall'attore è stata confermata nel corso dell'attività istruttoria.
Il teste ha dichiarato di conoscere con esattezza il terreno in oggetto, Tes_1 previa esibizione delle fotografie. Ha precisato di, prima al sig. poi a suo CP_4 figlio, aver dato loro una mano nella manutenzione del terreno in oggetto con alcuni lavori di coltivazione e pulizia del terreno. Il teste precisava che, nella zona, nessuno mai ha avuto modo di contestare la proprietà del sig. in relazione al Parte_1 terreno in esame e stessa cosa si può dire per il figlio . Il teste Parte_1 ebbe testualmente a dichiarare: “Conosco il sig. e Tes_2 Testimone_3
, rispettivamente padre e figlio. Riconosco il terreno dalle foto che mi state Parte_1 mostrando. Periodicamente, peraltro abbastanza spesso, ho avuto modo di accompagnare, prima il papà e poi il figlio nel terreno che mi avete mostrato. Il terreno è di loro proprietà. Li Parte_1 accompagnavo con la macchina allorquando me lo richiedevano perché ero e sono un dipendente della loro azienda, la FILCAR. Si recavano sul terreno per andare a cogliere le verdure dell'orto e le uova, altre volte mi mandavano da solo. Conosco il sig. li vedevo spesso nel terreno Tes_1 dei sigg.ri perché, per loro conto, si occupava dell'orto. Il sig. e poi suo figlio Parte_1 CP_4
sono i proprietari del terreno in foto”. CP_5
L'istruttoria esperita ha, dunque, permesso di acclarare che non soltanto l'attore ha utilizzato i beni in questione, ma l'ha fatto in via del tutto autonoma, godendone senza incontrare alcuna opposizione a fronte di una inerzia degli altri titolari: Non risulta che gli intestatari catastali quali proprietari e/o titolari di diritti reali abbiano, almeno negli ultimi venti anni, esercitato le loro potestà di proprietari e abbiano reagito al possesso dell'attore, manifestando viceversa un totale disinteresse per il bene anche mediante la scelta di rimanere contumaci nell'ambito dell'odierno giudizio.
La domanda attorea merita dunque accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Emanuele DEIDDA, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione,
- dichiara la contumacia di in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.t.,
-dichiara l'intervenuta usucapione con tutti gli effetti di legge in favore di
[...]
degli immobili ubicati nel Comune di Siderno così come Parte_1 catastalmente riportati ed identificati: terreni siti nel Comune di Siderno
(RC), censiti al foglio di mappa n. 36, p.lle 2367 e 2281, sub 2 - entrambi intestati ad Controparte_6
-Nulla sulle spese. -Dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero da ogni responsabilità per il
Conservatore e dispone che l'Ufficio Tecnico Erariale di Controparte_7
apporti le conseguenti variazioni, affinché gli immobili sopra indicati
[...] vengano volturati a nome di nato a [...] il [...], ed Parte_1 ivi residente, C.F.: C.F._1
Così deciso in Locri, lì 11.07.2025
Il giudice
Emanuele Deidda