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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3439/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439/2022 R.G. discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Panico;
Parte_1
– OPPONENTE – CONTRO
, in persona del Responsabile Controparte_1 CP_2
, , giusta procura speciale autenticata per atto Notaio da
[...] Controparte_3 Persona_1
Roma del 28.04.2022 Rep. N. 177893 Racc. n. 11786, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Angelis;
– OPPOSTA – NONCHÉ in persona del Controparte_4 dott. nato a [...] il [...], non in proprio ma nella qualità di Controparte_5
Amministratore Delegato e legale rappresentante che agisce in virtù dei poteri di delega conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 01.03.2021, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 20.05.2021 redatto dal notaio Dott. di Roma, Rep. Persona_2
85263 – Racc. n. 24433 (Registrato a Roma il 21.05.2021 al n. 14615 Serie 1T), regolarmente iscritta nel registro delle imprese il 27.05.2021, elettivamente domiciliata in Martano (Le), al viale Savoia 20, presso e nello Studio dell'Avv. Stefano Gallo (c. f.: ), e C.F._1 da questi rappresentata e difesa;
– OPPOSTA – CON L'INTERVENTO DI
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6
ED CA;
– TERZA CHIAMATA – avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 cpc. FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, depositato in data 28.04.2022,
ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale l' Parte_1 [...]
e la Controparte_1 Controparte_4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale
[...] adito, rigettata ogni contraria istanza, così pronunciare: a) In via preliminare e urgente, in virtù delle argomentazioni ed eccezioni esposte nel presente atto, concorrendo i gravi motivi previsti dalla legge, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., la cartella di pagamento n. 059 2022 00002048 88 001, e/o rendere i provvedimenti ritenuti urgenti e opportuni;
b) In esito all'istaurazione del contraddittorio, accogliere la presente opposizione per alcuno dei motivi con essa formulati e, per l'effetto, dichiarare che non ha diritto di procedere all'esecuzione Controparte_7 forzata nei confronti di e, quindi, dichiarare la nullità e l'inefficacia del ruolo Parte_1
e della cartella di pagamento oggetto di opposizione;
c) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e tariffa.” [il corsivo ripropone le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'opponente ha dedotto: che, unitamente ai sigg. e , aveva sottoscritto un contratto di fideiussione Parte_2 Parte_3 specifica, con cui si era costituito garante della per l'importo di € 100.000,00, in Controparte_8 relazione a un'obbligazione di pagamento da questa assunta nei confronti di Parte_4 Cont per la quale aveva prestato – a sua volta – fideiussione nell'interesse di a Controparte_8 favore di che non aveva provveduto ad adempiere alle Parte_4 Controparte_8 obbligazioni assunte e, in particolare, a onorare il suo debito con cosicché, Parte_4 Cont con raccomandata a.r. del 19.11.2019, comunicando che aveva chiesto Parte_4 all'Istituto bancario il pagamento della somma di € 100.000,00, aveva invitato la società debitrice e i suoi fideiussori a costituire, entro cinque giorni, “i fondi necessari” per onorare gli impegni Cont assunti;
che, con successiva raccomandata a.r. del 23.12.2019, preso atto della mancata formulazione di “alcuna proposta di regolarizzazione” in relazione all'escussione della fideiussione rilasciata dalla banca in favore di aveva comunicato la Parte_4
“sospensione degli affidamenti goduti” presso quell'istituto; che, con ulteriore missiva del Cont 16.3.2020, elencando analiticamente i rapporti sino a quel momento intrattenuti con aveva comunicato alla società, nonché ai sigg. e la revoca Controparte_8 Pt_1 Pt_2 Pt_3 dei fidi accordati e “il recesso dai contratti di conto corrente e dai relativi contratti di apertura di Cont credito in precedenza conclusi”; che, con la stessa lettera, oltre a richiedere il pagamento delle somme analiticamente indicate in relazione ai distinti rapporti bancari intercorsi con aveva preannunciato che avrebbe provveduto a escutere la garanzia del Fondo ex Controparte_8
L. 662/1996; che con sentenza n. 43 del 6.11.2020 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento di che con raccomandata a.r. del 13.8.2021, ricevuta dal sig. il Controparte_8 Pt_1
2.9.2021, aveva comunicato al Curatore fallimentare di Controparte_4 CP_8
nonché ai sigg. e , la surroga rispetto al
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 Cont Contr Parte credito di e di essere creditore di € 300.000,00 per la “ n. 882337”; che, con successiva raccomandata a.r. del 24.8.2021, ricevuta dal sig. il 7.9.2021, Pt_1 [...] aveva comunicato al medesimo Curatore fallimentare, nonché ai sigg. , Controparte_4 Pt_2 Cont Contr e la surroga rispetto nell'ulteriore credito di di € 40.000,00 per la “ MCC Pt_1 Pt_3 pagina 2 di 8 n. 882342”; che in data 31.3.2022 era stato recapitato al sig. un avviso postale Parte_1 con cui gli era stato comunicato che, poiché una precedente notifica a mezzo PEC tentata il 2.3.2022 non era andata a buon fine, erano stati depositati atti «nell'area riservata del sito internet dedicato alla società InfoCamere S.c.p.a.», che potevano essere «recuperati seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Informazioni utili”»; che, seguendo tali indicazioni, in data 4.4.2022 il sig. era riuscito a visualizzare l'atto inserito nel sito di Infocamere, Pt_1 consistente nella cartella di pagamento n. 059 2022 00002048 88001, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 82.943,38, per un (presunto) credito di Banca del Contr Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., di cui € 41.737,50 per la “ 882337” ed € 41.200,00 per la 82342”, oltre a € 5,88 per spese di notifica. CP_10
In diritto, l'opponente ha dedotto la nullità della notifica della cartella di pagamento eseguita sensi dell'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, che disciplina le modalità della notifica nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica certificata del destinatario non risulti valida o attiva. Ha assunto l'opponente che la notifica era da ritenersi nulla e/o irregolare e/o invalida, perché aveva attivato anni addietro la casella di posta elettronica certificata, poi scaduta e non rinnovata, esclusivamente per motivi professionali, che nulla avevano a che fare con i rapporti che lo legavano a di natura strettamente Controparte_8 personale. L'opponente ha altresì dedotto la nullità della cartella di pagamento per assenza della garanzia fideiussoria, per assenza del titolo esecutivo e per essere, le pretese di pagamento, illegittimamente rivolte al (presunto) fideiussore. In ultimo ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione perché stipulato sul modello ABI in violazione della normativa antitrust e, “nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la clausola relativa alla fideiussione sia affetta da nullità parziale, con conseguente applicazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021), la decadenza della garanzia fideiussoria prevista nei (presunti) contratti in questione e/o la prescrizione del diritto previsto nell'eventuale contratto autonomo di garanzia, con conseguente liberazione dell'opponente dall'obbligazione posta a suo carico”. L' , costituitasi ritualmente in giudizio ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza delle censure avversarie, evidenziando, quanto alla lamentata nullità della notifica della cartella di aver provveduto a notificare la cartella impugnata all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri. Email_1
Ha altresì assunto di aver ricevuto l'incarico per la riscossione per delega da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a nel 2022 e, in virtù di questo, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, di non avere titolo né ragione alcuna per formulare eccezioni nel merito del gravame nei suoi confronti privo di qualsiasi fondamento. Ha dunque concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiede che l'On. Giudice adito voglia: - In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, condannare l'Ente impositore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a a tenere indenne l'Agente della Riscossione dei pagina 3 di 8 Tributi dalle avverse pretese, e ciò ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/ 99, ivi comprese quelle relative alle spese di giudizio” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione]. Parimenti, la Controparte_4 costituitasi ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e concluso instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “In via preliminare: A) autorizzare Controparte_4
a chiamare in causa (c.f. e p.iva
[...] Controparte_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parabita P.IVA_1
(Le) alla S.P. per Matino n. 5, e al contempo fissare una nuova udienza per consentire tale chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c.; B) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di Legge. Nel merito: C) in via principale, rigettare integralmente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'atto di citazione proposto dal Sig. in quanto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto;
D) in via gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente, l'opposizione proposta dall'attore per motivi attinenti a vizi e/o illegittimità dei contratti bancari e alle fideiussioni sottoscritti illo tempore dall'attore con Controparte_6
, accertare e dichiarare il diritto della convenuta
[...] Controparte_4 ad essere tenuta indenne dal predetto istituto di credito, BPP, rispetto a
[...] quanto fosse tenuta a pagare all'attore a titolo di spese e competenze del presente giudizio;
E) Con vittoria di spese e competenze di causa.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione]. Ha dedotto: di svolgere svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della L. n. 662/1996, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
che il Consiglio di Gestione del Fondo, con delibera del 19.09.2018, aveva ammesso all'intervento agevolativo ed alla relativa garanzia, con posizione Parte_ n. 882337, l'operazione di finanziamento a breve termine per “promiscuo autoliquidante Italia”, rientrante nel regime “de minimis” dell'importo di € 300.000,00, concesso in data 16.07.2018 dalla alla Ditta Italferro s.r.l.; che l'importo massimo Controparte_6 garantito dal fondo era pari ad € 240.000,00 con copertura dell'insolvenza pari all'80%; che, in data 20.07.2018, la aveva sottoscritto formale richiesta di ammissione alla garanzia Controparte_8 prevista dalle leggi n. 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e n. 286/97 (art. 15) allo scopo di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato Parte_ istitutivo delle Comunità Europee;
che, in maniera del tutto analoga, con posizione n. 882342, sempre in data 19.09.2018, era stato ammesso alla garanzia del Fondo altro Cont finanziamento dell'importo di € 50.000,00 concesso da a che aveva presentato CP_8 Parte_ richiesta di ammissione a in data 20.07.2018; di aver concesso a due diversi Controparte_8 fidi, subordinando il perfezionamento della delibera all'acquisizione della garanzia del Fondo Parte_ presso (che, come anzidetto, era stata successivamente concessa con due diverse delibere del Consiglio di Gestione in data 19.09.2018): 1) fido n. 860912 promiscuo autoliquidante di € 300.000,00 con durata 18 mesi dalla data di Parte_ perfezionamento del fido, con garanzia 80% fondo di garanzia e fideiussione specifica di terzi, ovvero i Sig.ri , e , limitata a € 300.000,00; Parte_1 Parte_3 Parte_2 pagina 4 di 8 2) fido n. 860269 conto corrente ordinario di € 50.000,00 con durata 18 mesi dalla data di Parte_ perfezionamento del fido, con garanzia 80% fondo di garanzia e fideiussione specifica di terzi, ovvero i Sig.ri , e , limitata a € 50.000,00; Parte_1 Parte_3 Parte_2 che, in data 10.10.2018, a seguito della positiva conclusione delle due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, erano state formalizzate anche le relative garanzie fideiussorie, rilasciate dai predetti Sig.ri e in favore della;
che, in data Pt_1 Pt_3 Pt_2 Controparte_6
16.03.2020, era accaduto che, per il tramite di una nota inviata tanto ad quanto ai Controparte_8 fideiussori Sig.ri , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_6 aveva comunicato l'intervenuta revoca con decorrenza immediata degli affidamenti e il recesso dei contratti di conto corrente e dei relativi contratti di apertura di credito e aveva intimato il pagamento di una serie di importi con differenti causali, evidenziando che, decorso infruttuosamente il temine concesso, avrebbe provveduto ad «escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell' Art. 1203 c.c. e dell'art. 2 c. 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa […]»; che, poiché alcun esito aveva sortito la predetta comunicazione ultimativa - né era risultate eventuali contestazioni nei confronti delle pretese in essa contenute da parte dell'odierno attore - in data Parte_ 09.11.2020 aveva comunicato a l'attivazione della garanzia “a Controparte_6 prima richiesta” prestata del Fondo ex L. n. 662/96 in ordine ad entrambe le posizioni, n. 882337 e n. 882342; che, in data 11.12.2020, il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato l'istruttoria per la verifica della conformità ai parametri previsti dalle vigenti Disposizioni Operative, aveva deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita per entrambe le Cont posizioni rispettivamente pari a € 40.521,84 ed € 40.000,00, dandone comunicazione a e acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare dei predetti importi, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei confronti della debitrice;
che, in data Cont Parte_ 07.12.2020, con nota della Funzione Recupero Crediti, aveva informato dell'avvenuta declaratoria di fallimento della da parte del Tribunale di Lecce;
che, pertanto, con Controparte_8 note prot. uscita n. 0004422/21 del 13.08.2021 e n. 0004503/21 del 24.08.2021, aveva effettuato la comunicazione di surroga nei diritti della Banca finanziatrice tanto al Curatore Fallimentare della , Avv. Mariangela Liaci, quanto ai soggetti prestatori di Controparte_11 fideiussione, i Sig.ri , e , significando di essere Parte_1 Parte_3 Parte_2 creditore nei confronti della e dei predetti, in solido, nei limiti della garanzia prestata, CP_8 degli importi pari rispettivamente a € 40.521,84 ed € 40.000,00 per le due differenti posizioni «da considerarsi ai fini dello stato passivo, quale credito di natura pubblica assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, come chiarito dall'art.
8-bis del decreto- legge 24.01.2015 n.3, convertito con modificazioni nella legge 24.03.2015 n. 33 (in SO n. 15 allegato alla G.U. 25.03.2015, n. 70), e già previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs n. 123/98. Tale credito privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i pagina 5 di 8 precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi […] La dichiarazione/precisazione del credito ovvero l'insinuazione del passivo nei confronti della procedura concorsuale verrà effettuata da previa iscrizione a ruolo esattoriale, quale specifica Controparte_7 modalità ordinaria di recupero del credito ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 26.02.1999 n. 46, e successive modificazioni, come già previsto dall'art. 8–bis del D.Lgs 3/2015, convertito con modificazioni nella Legge 33/2015 e nel rispetto della procedura concorsuale in essere, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 112/99, che prevede a riguardo la competenza dell'Esattore Pubblico, senza che gli atti da questi emessi a tale fine possano essere in alcun modo considerati atti di esecuzione nei confronti della procedura (e come tali vietati)»; che le predette comunicazioni di surroga con contestuale dichiarazione di credito e invito di pagamento non avevano sortito alcun effetto. In diritto, quanto alla doglianza di cui al punto A) dell'atto di citazione di parte attrice, relativa a nullità e/o irregolarità e/o invalidità della notifica della cartella, ha aderito integralmente a quanto puntualmente dedotto dalla difesa di nella propria memoria Controparte_7 di costituzione nel presente giudizio;
quanto a tutte le altre doglianze ha evidenziato come le stesse siano infondate. Autorizzata la chiamata in causa della , quest'ultima, Controparte_6 costituitasi con comparsa depositata in data 30.12.2022 ha instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; b) dichiarare infondata ogni richiesta relativa alla asserita illegittimità Controparte_12 della fideiussione prestata dal sig. poiché l'atto sottoscritto a garanzia delle Parte_1 somme finanziate dalla è riconducibile ad un contratto autonomo di Controparte_6 garanzia e quindi non suscettibile delle censure relative all'art.2 della Legge n.287/90; c) condannare chi di dovere al pagamento delle spese e compensi di lite in favore della
[...] attesa l'infondatezza della sua chiamata in causa e la stessa richiesta di Controparte_6 manleva”. La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva avendo esaurito il proprio CP_6 rapporto con l'avvenuto pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell'80% delle somme garantite. Ha altresì dedotto che il insieme ad altri soggetti, aveva prestato fideiussione nei Pt_1 confronti della in data 15.3.2019 e che il credito di Banca del Mezzogiorno – CP_9
Mediocredito Centrale spa, surrogatasi per effetto del pagamento effettuato nei suoi confronti, doveva intendersi munito di privilegio ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 come modificato dall'8 bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015 conv. nella l. 33/2015. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 dicembre 2025 è stata decisa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni Parte_1 che seguono.
1. Sulla dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento. È infondata la censura relativa alla pretesa nullità della notifica della cartella di pagamento n. 059 2022 00002048 88001. Dagli atti risulta che ha tentato la notifica a mezzo PEC Controparte_7 all'indirizzo regolarmente risultante dai pubblici registri. Email_1 pagina 6 di 8 Ai sensi dell'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016, ove la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine per cause imputabili al destinatario (casella non attiva, non valida o satura), è legittimo il deposito dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere, con comunicazione al destinatario mediante avviso postale, modalità che nel caso di specie risultano puntualmente rispettate. È principio consolidato che l'onere di mantenere attiva e funzionante la casella PEC iscritta nei registri pubblici grava sul titolare, non potendo questi opporre la propria inerzia o scelta personale di non rinnovarla per sottrarsi agli effetti delle notifiche legittimamente eseguite. Ne consegue che la notifica deve ritenersi validamente perfezionata, non essendo rilevante la dedotta circostanza che la PEC fosse stata attivata per finalità professionali estranee al rapporto oggetto di causa.
2. Sulla sussistenza del titolo esecutivo e sulla legittimazione dell'Agente della Riscossione. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla asserita assenza di titolo esecutivo e alla illegittima iscrizione a ruolo del credito. Il credito azionato trae origine dall'escussione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, gestito da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a seguito dell'inadempimento della società finanziata poi dichiarata fallita. Controparte_8 Parte_ A seguito del pagamento effettuato dal Fondo, si è surrogata ex lege nei diritti della banca finanziatrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1203 c.c., art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005 e art. 9 D.Lgs. n. 123/1998, come modificato dall'art.
8-bis del D.L. n. 3/2015, conv. nella L. n. 33/2015. Il credito così sorto è credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, ed è legittimamente riscosso mediante iscrizione a ruolo. Ne consegue che è pienamente legittimata ad agire quale Controparte_7 mero agente della riscossione, senza alcun potere né onere di sindacare il merito del credito sottostante.
3. Sulla legittimità dell'azione nei confronti del fideiussore. È infondata la tesi secondo cui le pretese creditorie sarebbero illegittimamente rivolte al Pt_1 in qualità di fideiussore. È pacifico che l'attore abbia sottoscritto fideiussioni specifiche a garanzia delle esposizioni bancarie di nei limiti degli importi garantiti (€ 300.000,00 ed € 50.000,00). Controparte_8 Parte_ Per effetto della surrogazione, è subentrata anche nelle garanzie personali prestate, potendo legittimamente agire nei confronti dei fideiussori nei limiti delle somme effettivamente corrisposte dal Fondo.
4. Sulla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Non è fondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita conformità al modello ABI censurato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trattandosi di fideiussione specifica. Per di più, secondo il principio consolidato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'eventuale nullità delle clausole anticoncorrenziali comporta nullità parziale, con sopravvivenza del vincolo fideiussorio epurato delle clausole invalide.
5. Sulla dedotta decadenza ex art. 1957 c.c. e sulla prescrizione. Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. pagina 7 di 8 Dagli atti risulta che la banca finanziatrice ha tempestivamente escusso la garanzia, comunicando la revoca degli affidamenti e intimando il pagamento, e che il Fondo di Garanzia è stato attivato nei termini previsti dalla normativa di riferimento. Parte_ Inoltre, l'azione di nei confronti dei fideiussori consegue a una surrogazione legale che non può ritenersi preclusa dalla dedotta inerzia del creditore originario. Quanto alla prescrizione, il credito risulta azionato entro i termini di legge, tenuto conto della natura pubblicistica del credito e delle interruzioni documentate.
6. Sulla posizione della . Controparte_6
È fondato il rilievo di difetto di legittimazione passiva sollevato dalla , la Controparte_6 quale ha esaurito ogni rapporto con il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia e non è più titolare del credito azionato. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da deve essere integralmente rigettata. Parte_1
Le spese di lite, comprese quelle della terza chiamata in causa, seguono la soccombenza e ricadono sull'attore/opponente, poiché è stata la sua azione infondata a rendere necessaria la chiamata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, 1. rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 059 Parte_1
2022 00002048 88001; 2. dichiara la piena legittimità dell'azione di riscossione intrapresa da Controparte_7
per conto di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.;
[...]
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_13
4. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute costituite, che liquida: in favore di in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_7 forfettario ed accessori di legge;
in favore di del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. in € 4.217,00 per compensi, CP_6 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
in favore di in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_13 forfettario ed accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3439/2022 R.G. discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Panico;
Parte_1
– OPPONENTE – CONTRO
, in persona del Responsabile Controparte_1 CP_2
, , giusta procura speciale autenticata per atto Notaio da
[...] Controparte_3 Persona_1
Roma del 28.04.2022 Rep. N. 177893 Racc. n. 11786, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Angelis;
– OPPOSTA – NONCHÉ in persona del Controparte_4 dott. nato a [...] il [...], non in proprio ma nella qualità di Controparte_5
Amministratore Delegato e legale rappresentante che agisce in virtù dei poteri di delega conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 01.03.2021, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 20.05.2021 redatto dal notaio Dott. di Roma, Rep. Persona_2
85263 – Racc. n. 24433 (Registrato a Roma il 21.05.2021 al n. 14615 Serie 1T), regolarmente iscritta nel registro delle imprese il 27.05.2021, elettivamente domiciliata in Martano (Le), al viale Savoia 20, presso e nello Studio dell'Avv. Stefano Gallo (c. f.: ), e C.F._1 da questi rappresentata e difesa;
– OPPOSTA – CON L'INTERVENTO DI
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6
ED CA;
– TERZA CHIAMATA – avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 cpc. FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, depositato in data 28.04.2022,
ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale l' Parte_1 [...]
e la Controparte_1 Controparte_4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale
[...] adito, rigettata ogni contraria istanza, così pronunciare: a) In via preliminare e urgente, in virtù delle argomentazioni ed eccezioni esposte nel presente atto, concorrendo i gravi motivi previsti dalla legge, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., la cartella di pagamento n. 059 2022 00002048 88 001, e/o rendere i provvedimenti ritenuti urgenti e opportuni;
b) In esito all'istaurazione del contraddittorio, accogliere la presente opposizione per alcuno dei motivi con essa formulati e, per l'effetto, dichiarare che non ha diritto di procedere all'esecuzione Controparte_7 forzata nei confronti di e, quindi, dichiarare la nullità e l'inefficacia del ruolo Parte_1
e della cartella di pagamento oggetto di opposizione;
c) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e tariffa.” [il corsivo ripropone le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'opponente ha dedotto: che, unitamente ai sigg. e , aveva sottoscritto un contratto di fideiussione Parte_2 Parte_3 specifica, con cui si era costituito garante della per l'importo di € 100.000,00, in Controparte_8 relazione a un'obbligazione di pagamento da questa assunta nei confronti di Parte_4 Cont per la quale aveva prestato – a sua volta – fideiussione nell'interesse di a Controparte_8 favore di che non aveva provveduto ad adempiere alle Parte_4 Controparte_8 obbligazioni assunte e, in particolare, a onorare il suo debito con cosicché, Parte_4 Cont con raccomandata a.r. del 19.11.2019, comunicando che aveva chiesto Parte_4 all'Istituto bancario il pagamento della somma di € 100.000,00, aveva invitato la società debitrice e i suoi fideiussori a costituire, entro cinque giorni, “i fondi necessari” per onorare gli impegni Cont assunti;
che, con successiva raccomandata a.r. del 23.12.2019, preso atto della mancata formulazione di “alcuna proposta di regolarizzazione” in relazione all'escussione della fideiussione rilasciata dalla banca in favore di aveva comunicato la Parte_4
“sospensione degli affidamenti goduti” presso quell'istituto; che, con ulteriore missiva del Cont 16.3.2020, elencando analiticamente i rapporti sino a quel momento intrattenuti con aveva comunicato alla società, nonché ai sigg. e la revoca Controparte_8 Pt_1 Pt_2 Pt_3 dei fidi accordati e “il recesso dai contratti di conto corrente e dai relativi contratti di apertura di Cont credito in precedenza conclusi”; che, con la stessa lettera, oltre a richiedere il pagamento delle somme analiticamente indicate in relazione ai distinti rapporti bancari intercorsi con aveva preannunciato che avrebbe provveduto a escutere la garanzia del Fondo ex Controparte_8
L. 662/1996; che con sentenza n. 43 del 6.11.2020 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento di che con raccomandata a.r. del 13.8.2021, ricevuta dal sig. il Controparte_8 Pt_1
2.9.2021, aveva comunicato al Curatore fallimentare di Controparte_4 CP_8
nonché ai sigg. e , la surroga rispetto al
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 Cont Contr Parte credito di e di essere creditore di € 300.000,00 per la “ n. 882337”; che, con successiva raccomandata a.r. del 24.8.2021, ricevuta dal sig. il 7.9.2021, Pt_1 [...] aveva comunicato al medesimo Curatore fallimentare, nonché ai sigg. , Controparte_4 Pt_2 Cont Contr e la surroga rispetto nell'ulteriore credito di di € 40.000,00 per la “ MCC Pt_1 Pt_3 pagina 2 di 8 n. 882342”; che in data 31.3.2022 era stato recapitato al sig. un avviso postale Parte_1 con cui gli era stato comunicato che, poiché una precedente notifica a mezzo PEC tentata il 2.3.2022 non era andata a buon fine, erano stati depositati atti «nell'area riservata del sito internet dedicato alla società InfoCamere S.c.p.a.», che potevano essere «recuperati seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Informazioni utili”»; che, seguendo tali indicazioni, in data 4.4.2022 il sig. era riuscito a visualizzare l'atto inserito nel sito di Infocamere, Pt_1 consistente nella cartella di pagamento n. 059 2022 00002048 88001, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 82.943,38, per un (presunto) credito di Banca del Contr Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., di cui € 41.737,50 per la “ 882337” ed € 41.200,00 per la 82342”, oltre a € 5,88 per spese di notifica. CP_10
In diritto, l'opponente ha dedotto la nullità della notifica della cartella di pagamento eseguita sensi dell'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, che disciplina le modalità della notifica nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica certificata del destinatario non risulti valida o attiva. Ha assunto l'opponente che la notifica era da ritenersi nulla e/o irregolare e/o invalida, perché aveva attivato anni addietro la casella di posta elettronica certificata, poi scaduta e non rinnovata, esclusivamente per motivi professionali, che nulla avevano a che fare con i rapporti che lo legavano a di natura strettamente Controparte_8 personale. L'opponente ha altresì dedotto la nullità della cartella di pagamento per assenza della garanzia fideiussoria, per assenza del titolo esecutivo e per essere, le pretese di pagamento, illegittimamente rivolte al (presunto) fideiussore. In ultimo ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione perché stipulato sul modello ABI in violazione della normativa antitrust e, “nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la clausola relativa alla fideiussione sia affetta da nullità parziale, con conseguente applicazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021), la decadenza della garanzia fideiussoria prevista nei (presunti) contratti in questione e/o la prescrizione del diritto previsto nell'eventuale contratto autonomo di garanzia, con conseguente liberazione dell'opponente dall'obbligazione posta a suo carico”. L' , costituitasi ritualmente in giudizio ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza delle censure avversarie, evidenziando, quanto alla lamentata nullità della notifica della cartella di aver provveduto a notificare la cartella impugnata all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri. Email_1
Ha altresì assunto di aver ricevuto l'incarico per la riscossione per delega da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a nel 2022 e, in virtù di questo, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, di non avere titolo né ragione alcuna per formulare eccezioni nel merito del gravame nei suoi confronti privo di qualsiasi fondamento. Ha dunque concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiede che l'On. Giudice adito voglia: - In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, condannare l'Ente impositore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a a tenere indenne l'Agente della Riscossione dei pagina 3 di 8 Tributi dalle avverse pretese, e ciò ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/ 99, ivi comprese quelle relative alle spese di giudizio” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione]. Parimenti, la Controparte_4 costituitasi ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e concluso instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “In via preliminare: A) autorizzare Controparte_4
a chiamare in causa (c.f. e p.iva
[...] Controparte_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parabita P.IVA_1
(Le) alla S.P. per Matino n. 5, e al contempo fissare una nuova udienza per consentire tale chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c.; B) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di Legge. Nel merito: C) in via principale, rigettare integralmente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'atto di citazione proposto dal Sig. in quanto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto;
D) in via gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente, l'opposizione proposta dall'attore per motivi attinenti a vizi e/o illegittimità dei contratti bancari e alle fideiussioni sottoscritti illo tempore dall'attore con Controparte_6
, accertare e dichiarare il diritto della convenuta
[...] Controparte_4 ad essere tenuta indenne dal predetto istituto di credito, BPP, rispetto a
[...] quanto fosse tenuta a pagare all'attore a titolo di spese e competenze del presente giudizio;
E) Con vittoria di spese e competenze di causa.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione]. Ha dedotto: di svolgere svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della L. n. 662/1996, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
che il Consiglio di Gestione del Fondo, con delibera del 19.09.2018, aveva ammesso all'intervento agevolativo ed alla relativa garanzia, con posizione Parte_ n. 882337, l'operazione di finanziamento a breve termine per “promiscuo autoliquidante Italia”, rientrante nel regime “de minimis” dell'importo di € 300.000,00, concesso in data 16.07.2018 dalla alla Ditta Italferro s.r.l.; che l'importo massimo Controparte_6 garantito dal fondo era pari ad € 240.000,00 con copertura dell'insolvenza pari all'80%; che, in data 20.07.2018, la aveva sottoscritto formale richiesta di ammissione alla garanzia Controparte_8 prevista dalle leggi n. 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e n. 286/97 (art. 15) allo scopo di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato Parte_ istitutivo delle Comunità Europee;
che, in maniera del tutto analoga, con posizione n. 882342, sempre in data 19.09.2018, era stato ammesso alla garanzia del Fondo altro Cont finanziamento dell'importo di € 50.000,00 concesso da a che aveva presentato CP_8 Parte_ richiesta di ammissione a in data 20.07.2018; di aver concesso a due diversi Controparte_8 fidi, subordinando il perfezionamento della delibera all'acquisizione della garanzia del Fondo Parte_ presso (che, come anzidetto, era stata successivamente concessa con due diverse delibere del Consiglio di Gestione in data 19.09.2018): 1) fido n. 860912 promiscuo autoliquidante di € 300.000,00 con durata 18 mesi dalla data di Parte_ perfezionamento del fido, con garanzia 80% fondo di garanzia e fideiussione specifica di terzi, ovvero i Sig.ri , e , limitata a € 300.000,00; Parte_1 Parte_3 Parte_2 pagina 4 di 8 2) fido n. 860269 conto corrente ordinario di € 50.000,00 con durata 18 mesi dalla data di Parte_ perfezionamento del fido, con garanzia 80% fondo di garanzia e fideiussione specifica di terzi, ovvero i Sig.ri , e , limitata a € 50.000,00; Parte_1 Parte_3 Parte_2 che, in data 10.10.2018, a seguito della positiva conclusione delle due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, erano state formalizzate anche le relative garanzie fideiussorie, rilasciate dai predetti Sig.ri e in favore della;
che, in data Pt_1 Pt_3 Pt_2 Controparte_6
16.03.2020, era accaduto che, per il tramite di una nota inviata tanto ad quanto ai Controparte_8 fideiussori Sig.ri , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_6 aveva comunicato l'intervenuta revoca con decorrenza immediata degli affidamenti e il recesso dei contratti di conto corrente e dei relativi contratti di apertura di credito e aveva intimato il pagamento di una serie di importi con differenti causali, evidenziando che, decorso infruttuosamente il temine concesso, avrebbe provveduto ad «escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell' Art. 1203 c.c. e dell'art. 2 c. 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa […]»; che, poiché alcun esito aveva sortito la predetta comunicazione ultimativa - né era risultate eventuali contestazioni nei confronti delle pretese in essa contenute da parte dell'odierno attore - in data Parte_ 09.11.2020 aveva comunicato a l'attivazione della garanzia “a Controparte_6 prima richiesta” prestata del Fondo ex L. n. 662/96 in ordine ad entrambe le posizioni, n. 882337 e n. 882342; che, in data 11.12.2020, il Consiglio di Gestione del Fondo, dopo aver avviato l'istruttoria per la verifica della conformità ai parametri previsti dalle vigenti Disposizioni Operative, aveva deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita per entrambe le Cont posizioni rispettivamente pari a € 40.521,84 ed € 40.000,00, dandone comunicazione a e acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare dei predetti importi, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei confronti della debitrice;
che, in data Cont Parte_ 07.12.2020, con nota della Funzione Recupero Crediti, aveva informato dell'avvenuta declaratoria di fallimento della da parte del Tribunale di Lecce;
che, pertanto, con Controparte_8 note prot. uscita n. 0004422/21 del 13.08.2021 e n. 0004503/21 del 24.08.2021, aveva effettuato la comunicazione di surroga nei diritti della Banca finanziatrice tanto al Curatore Fallimentare della , Avv. Mariangela Liaci, quanto ai soggetti prestatori di Controparte_11 fideiussione, i Sig.ri , e , significando di essere Parte_1 Parte_3 Parte_2 creditore nei confronti della e dei predetti, in solido, nei limiti della garanzia prestata, CP_8 degli importi pari rispettivamente a € 40.521,84 ed € 40.000,00 per le due differenti posizioni «da considerarsi ai fini dello stato passivo, quale credito di natura pubblica assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, come chiarito dall'art.
8-bis del decreto- legge 24.01.2015 n.3, convertito con modificazioni nella legge 24.03.2015 n. 33 (in SO n. 15 allegato alla G.U. 25.03.2015, n. 70), e già previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs n. 123/98. Tale credito privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i pagina 5 di 8 precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi […] La dichiarazione/precisazione del credito ovvero l'insinuazione del passivo nei confronti della procedura concorsuale verrà effettuata da previa iscrizione a ruolo esattoriale, quale specifica Controparte_7 modalità ordinaria di recupero del credito ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 26.02.1999 n. 46, e successive modificazioni, come già previsto dall'art. 8–bis del D.Lgs 3/2015, convertito con modificazioni nella Legge 33/2015 e nel rispetto della procedura concorsuale in essere, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 112/99, che prevede a riguardo la competenza dell'Esattore Pubblico, senza che gli atti da questi emessi a tale fine possano essere in alcun modo considerati atti di esecuzione nei confronti della procedura (e come tali vietati)»; che le predette comunicazioni di surroga con contestuale dichiarazione di credito e invito di pagamento non avevano sortito alcun effetto. In diritto, quanto alla doglianza di cui al punto A) dell'atto di citazione di parte attrice, relativa a nullità e/o irregolarità e/o invalidità della notifica della cartella, ha aderito integralmente a quanto puntualmente dedotto dalla difesa di nella propria memoria Controparte_7 di costituzione nel presente giudizio;
quanto a tutte le altre doglianze ha evidenziato come le stesse siano infondate. Autorizzata la chiamata in causa della , quest'ultima, Controparte_6 costituitasi con comparsa depositata in data 30.12.2022 ha instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; b) dichiarare infondata ogni richiesta relativa alla asserita illegittimità Controparte_12 della fideiussione prestata dal sig. poiché l'atto sottoscritto a garanzia delle Parte_1 somme finanziate dalla è riconducibile ad un contratto autonomo di Controparte_6 garanzia e quindi non suscettibile delle censure relative all'art.2 della Legge n.287/90; c) condannare chi di dovere al pagamento delle spese e compensi di lite in favore della
[...] attesa l'infondatezza della sua chiamata in causa e la stessa richiesta di Controparte_6 manleva”. La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva avendo esaurito il proprio CP_6 rapporto con l'avvenuto pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell'80% delle somme garantite. Ha altresì dedotto che il insieme ad altri soggetti, aveva prestato fideiussione nei Pt_1 confronti della in data 15.3.2019 e che il credito di Banca del Mezzogiorno – CP_9
Mediocredito Centrale spa, surrogatasi per effetto del pagamento effettuato nei suoi confronti, doveva intendersi munito di privilegio ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 come modificato dall'8 bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015 conv. nella l. 33/2015. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 dicembre 2025 è stata decisa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni Parte_1 che seguono.
1. Sulla dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento. È infondata la censura relativa alla pretesa nullità della notifica della cartella di pagamento n. 059 2022 00002048 88001. Dagli atti risulta che ha tentato la notifica a mezzo PEC Controparte_7 all'indirizzo regolarmente risultante dai pubblici registri. Email_1 pagina 6 di 8 Ai sensi dell'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016, ove la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine per cause imputabili al destinatario (casella non attiva, non valida o satura), è legittimo il deposito dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere, con comunicazione al destinatario mediante avviso postale, modalità che nel caso di specie risultano puntualmente rispettate. È principio consolidato che l'onere di mantenere attiva e funzionante la casella PEC iscritta nei registri pubblici grava sul titolare, non potendo questi opporre la propria inerzia o scelta personale di non rinnovarla per sottrarsi agli effetti delle notifiche legittimamente eseguite. Ne consegue che la notifica deve ritenersi validamente perfezionata, non essendo rilevante la dedotta circostanza che la PEC fosse stata attivata per finalità professionali estranee al rapporto oggetto di causa.
2. Sulla sussistenza del titolo esecutivo e sulla legittimazione dell'Agente della Riscossione. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla asserita assenza di titolo esecutivo e alla illegittima iscrizione a ruolo del credito. Il credito azionato trae origine dall'escussione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, gestito da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a seguito dell'inadempimento della società finanziata poi dichiarata fallita. Controparte_8 Parte_ A seguito del pagamento effettuato dal Fondo, si è surrogata ex lege nei diritti della banca finanziatrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1203 c.c., art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005 e art. 9 D.Lgs. n. 123/1998, come modificato dall'art.
8-bis del D.L. n. 3/2015, conv. nella L. n. 33/2015. Il credito così sorto è credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, ed è legittimamente riscosso mediante iscrizione a ruolo. Ne consegue che è pienamente legittimata ad agire quale Controparte_7 mero agente della riscossione, senza alcun potere né onere di sindacare il merito del credito sottostante.
3. Sulla legittimità dell'azione nei confronti del fideiussore. È infondata la tesi secondo cui le pretese creditorie sarebbero illegittimamente rivolte al Pt_1 in qualità di fideiussore. È pacifico che l'attore abbia sottoscritto fideiussioni specifiche a garanzia delle esposizioni bancarie di nei limiti degli importi garantiti (€ 300.000,00 ed € 50.000,00). Controparte_8 Parte_ Per effetto della surrogazione, è subentrata anche nelle garanzie personali prestate, potendo legittimamente agire nei confronti dei fideiussori nei limiti delle somme effettivamente corrisposte dal Fondo.
4. Sulla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Non è fondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita conformità al modello ABI censurato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trattandosi di fideiussione specifica. Per di più, secondo il principio consolidato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'eventuale nullità delle clausole anticoncorrenziali comporta nullità parziale, con sopravvivenza del vincolo fideiussorio epurato delle clausole invalide.
5. Sulla dedotta decadenza ex art. 1957 c.c. e sulla prescrizione. Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. pagina 7 di 8 Dagli atti risulta che la banca finanziatrice ha tempestivamente escusso la garanzia, comunicando la revoca degli affidamenti e intimando il pagamento, e che il Fondo di Garanzia è stato attivato nei termini previsti dalla normativa di riferimento. Parte_ Inoltre, l'azione di nei confronti dei fideiussori consegue a una surrogazione legale che non può ritenersi preclusa dalla dedotta inerzia del creditore originario. Quanto alla prescrizione, il credito risulta azionato entro i termini di legge, tenuto conto della natura pubblicistica del credito e delle interruzioni documentate.
6. Sulla posizione della . Controparte_6
È fondato il rilievo di difetto di legittimazione passiva sollevato dalla , la Controparte_6 quale ha esaurito ogni rapporto con il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia e non è più titolare del credito azionato. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da deve essere integralmente rigettata. Parte_1
Le spese di lite, comprese quelle della terza chiamata in causa, seguono la soccombenza e ricadono sull'attore/opponente, poiché è stata la sua azione infondata a rendere necessaria la chiamata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, 1. rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 059 Parte_1
2022 00002048 88001; 2. dichiara la piena legittimità dell'azione di riscossione intrapresa da Controparte_7
per conto di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.;
[...]
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_13
4. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute costituite, che liquida: in favore di in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_7 forfettario ed accessori di legge;
in favore di del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. in € 4.217,00 per compensi, CP_6 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
in favore di in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_13 forfettario ed accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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