Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11104 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
1 0 Aula 'B' / 4 0 REPUBBLICA ITAL 1 IN NOME DEL POPOL 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 16968/00 1 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.23729 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.11/06/01 Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GI MO AT, elettivamente domiciliato PASTEUR 5, presso lo studio in ROMA VIALE dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
ricorrente contro in INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2721 rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO -1- SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI ' VINCENZA GORGA, LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1226/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 27/08/99 R.G.N. 2473/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 26968/2000 -Svolgimento del processo Con sentenza depositata in cancelleria il 27 agosto 1999, il Tribunale di Taranto, designato da questa Corte quale giudice di rinvio a seguito di cassazione di una precedente sentenza d'appello, ha condannato l'INPS al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, delle somme dovute a titolo di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria, corrisposta tra gli anni 1982 e 1986, ed ha compensato interamente fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, sul rilievo dell'obiettiva incertezza della questione controversa, che aveva trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità soltanto nelle more del processo. La parte privata ricorre ora per la cassazione di tale sentenza, limitatamente al capo recante la statuizione di compensazione delle spese processuali. L'INPS ha depositato procura ed ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione Il ricorso è articolato sulla base di due censure. La prima denuncia la violazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il provvedimento di compensazione, in contrasto col favor lavoratoris che ispira questa norma, finisce per penalizzare l'assicurato, addossandogli l'onere economico, sia pure parziale, della lite, pur conclusasi con la sua piena vittoria nel merito. La seconda censura denuncia vizi di motivazione del medesimo provvedimento, per avere il giudice del gravame ignorato che già all'epoca dell'introduzione del giudizio la giurisprudenza di merito era in grande prevalenza orientata nel senso della efficacia autoapplicativa della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988, in tema di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione;
che, in ogni caso, l'incertezza sulla questione controversa era venuta meno già nel corso del giudizio, senza che ciò fly facesse desistere l'istituto assicuratore da una pretestuosa resistenza alle legittime 3 pretese della controparte;
che, peraltro, né in sede di giudizio di legittimità, né in sede di rinvio si era più controverso sul merito della causa, essendosi, invece, affrontata la questione processuale della validità della notificazione del ricorso in appello e dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
che, infine, la sussistenza di profili di incertezza sulla soluzione della questione controversa va apprezzata, ai fini del regolamento delle spese processuali, con riguardo alla situazione esistente al momento della finale decisione, non a quello dell'inizio della causa. Le esposte censure non hanno fondamento. Quanto alla prima è sufficiente osservare che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non è invocato a proposito, trattandosi di norma che vieta la condanna del lavoratore soccombente (sempre che la sua domanda non sia manifestamente infondata o temeraria) al pagamento di spese processuali in favore degli istituti assicuratori, ma non esclude la possibilità della compensazione. Costituisce, invero, orientamento giurisprudenziale consolidato (v., per tutte, Cass. 4 novembre 1995, n. 11499) che la compensazione totale o parziale delle spese processuali è ammissibile anche riguardo ad un assicurato o assistito totalmente vittorioso in una controversia concernente la previdenza o l'assistenza obbligatorie, atteso che la norma eccezionale di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, ma ripristinato per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 134 del 1994) non ha comportato l'eliminazione del potere discrezionale di disporre la compensazione, anche totale, delle spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., derivando da tale pronuncia non una condanna, sia pure parziale, dell'assicurato o assistito al pagamento delle spese in favore della controparte, ma solo la negazione del diritto dello stesso ad Fee ottenere il rimborso di quelle da lui sostenute. 4 Né della legittimità costituzionale di questo assetto normativo è dato dubitare, in riferimento agli artt. 24, comma terzo, 38 e 3 Cost., posto che esso non si pone in contrasto con l'esigenza di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione o più in generale i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, né da origine ad ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori, tenuto anche conto della possibilità, riconosciuta agli assistiti dall'art. 446 cod. proc. civ., di avvalersi delle prestazioni offerte dagli istituti di patronato (che, fra i loro compiti istituzionali, annoverano anche l'assistenza in sede giudiziaria), nonché della facoltà, per i non abbienti, di usufruire del gratuito patrocinio (così Cass. 27 aprile 2000, n. 5390). Con riguardo alla seconda censura, è avviso della Corte che non sussistano i lamentati vizi di motivazione. Il provvedimento di compensazione delle spese processuali per giusti motivi si fonda, come è noto, su di un apprezzamento discrezionale, al quale, per tale sua natura, non può ritenersi sottratta la valutabilità di qualsivoglia elemento utile ai fini di un giudizio globale e sintetico sul tema della distribuzione degli oneri economici della lite, quale che sia il momento dei diversi stati e gradi del processo con riferimento al quale possa riscontrarsi la specifica sussistenza di un siffatto elemento e quindi, senza che la sua rilevanza possa essere esclusa per la sola ragione che il fluire del tempo ed il sopravvenire di nuove circostanze ne modifichino, nella fase decisoria e finale della lite, l'originaria consistenza. Ciò vale, in particolare, per i profili di obiettiva incertezza della questione controversa, perché, trattandosi di cause che giustificano in pari misura, rispetto a ciascuna delle parti, l'originaria postulazione dell'intervento del giudice, non possono eliminare, anche quando si attenuino o vengano meno in un momento successivo, la 5 realtà di un processo ormai in atto e la conseguente possibilità che, ai fini della decisione della causa, rilevino questioni processuali, preclusive dell'esame del merito. E proprio una tale possibilità si è concretata nel caso in esame, poiché come rileva lo stesso ricorrente, all'originaria questione di rivalutabilità dell'indennità di disoccupazione, altre se ne sono sovrapposte, correlate al fatto stesso dello svolgimento del processo, quali quella concernente le ritualità dell'introduzione del giudizio di appello nel rito del lavoro (la cui complessità è sottolineata da una tormentata elaborazione giurisprudenziale, che ha richiesto anche l'intervento delle Sezioni unite della Corte, per la risoluzione di contrasti: cfr. la sentenza 25 ottobre 1996, n. 9331) e la validità dell'atto introduttivo del giudizio (a sua volta caratterizzata, in assoluto, da Fell elevato tasso di problematicità, come dimostra la consistenza e la varietà del panorama giurisprudenziale sul tema). Né sulla rilevanza dell'originaria incertezza della questione di merito può influire negativamente l'assunto di una sostanziale uniformità della soluzione offerta dalla giurisprudenza di merito, perché, a prescindere dalla considerazione che esso si riduce ad un'affermazione sostanzialmente apodittica e priva di qualsiasi riscontro, rimane il conclusivo rilievo che solo alla giurisprudenza di legittimità può riconoscersi una funzione (intesa ad assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale>>: art. 65 dell'Ordinamento giudiziario di cui al r. d. 30 gennaio 1941, n. 12) che esorbita dagli stretti limiti della risoluzione della singola controversia e che, perseguendo non solo la tutela dello jus litigatoris ma anche quella dello jus constitutionis, si atteggia a fattore di certezza e di elaborazione del diritto vivente>> (v., fra le tante conformi, Corte Cost. 26 febbraio 1998, n. 32; Id., 5 novembre 1986, n. 231). Fay Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto. 6 La soccombenza del ricorrente non ne comporta la condanna al rimborso, in favore dell'I.N.P.S., delle spese del giudizio di cassazione, difettando, ad avviso della Corte, le condizioni di cui all'art. 152, disp. att., cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, l'11 giugno 2001 IL PRESIDENTE - IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Miello Flore s efici IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 AGO. 2001 oggi, IL CANCELLIERE IL CANC 7