Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1368 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] , Parte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in Via e Baldovini 6 presso lo C.F._1 studio dell'avv.to MASI CECILIA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...] CF C.F._2 CP_2
elettivamente domiciliate in VIA BELFIORE 1 40123 BOLOGNA C.F._3
presso lo studio dell'avv.to Sara Babini dal quale sono rappresentate e difese;
(C.F. ), Parte_2 C.F._4 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._5 Parte_4 C.F._6
elettivamente domiciliate in Piazza G. Vieusseux n. 9, presso e nello studio dell'Avv.
Emanuela Caselli dalla quale sono rappresentate e difese unitamente all''Avv. Matteo Giani;
CONVENUTO
c.f. CP_3 C.F._7
c.f. Parte_5 C.F._8
CONVENUTI - CONTUMACI avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, attesa la cassazione della sentenza resa inter partes dalla Corte d'Appello di Firenze n° 2345/2017 pubbl il
24.10.2017 e notificata il 13.11.2017 e impugnata con ricorso il 8.1.2018 e preso per quanto occorrer atto dei principi di diritto statuiti dalla SC e di quanto dalla stessa deciso anche nel merito con sua sentenza n. 1164/2023 pubblicata il27.7.2023, così decidere: 1) Accogliere le domande proposte dall'attore (fra cui rientra anche quella di petizione ereditaria ex art. 533 cpc) e comunque condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione e spettanz. 2) – sancire il diritto dell'esponente al compossesso di tutto il compendio ereditario stante la cassazione del progetto divisionale con effetti ex tunc e quindi condannare le parti convenute, ognuno in relazione ai cespiti da ciascuna di esse posseduto in via esclusiva, a consentire anche all'esponente l'effettivo compossesso di tutti i cespiti ereditari e per l'effetto condannare le convenute in tesi in solido o, in ipotesi e salvo gravame, ciascuna per la quota e cespiti di loro possesso esclusivo, alla restituzione alla massa e/o per quanto qui rileva all'attore dei beni da esse esclusivamente possedute e a consentire all'esponente il couso e/o l'uso turnario per il periodo di un quinto dell'anno solare e segnatamente per 2,4 mensilità su base annua, 2,4 mensilità da stimarsi ripartite sulla base delle quattro stagionalità fissandosi quindi in 0,6 mensilità l'uso a favore dell'esponente per ognuna delle quattro stagioni dell'anno. 3) Previa verifica delle lamentate carenze manutentive dei vari cespiti ereditari come sussistenti sui cespiti dei lotti assegnati ai convenuti fin dal 2013 e posseduti in via esclusiva dal 2013 e previa stima dei decrementi di valore subiti dai detti beni a causa delle lamentate carenze manutentive di cui in narrativa, condannare i convenuti a conferire alla massa ereditaria le somme necessarie per eliminare i danni conseguiti da tali carenze azionando l'esponente tale domanda nei limiti del proprio interesse e diritto pari ad 1/5 del danno e con condanna della massa ad attribuire le somme che risultino a tal titolo a favore dell'esponente per 1/5. ► In relazione a tale domanda in danno degli eredi di si Pt_6
precisa che la domanda deve ritenersi riferita alle carenze registrate all'indomani della cessazione del rapporto agrario riservandosi comunque l'esponente ogni azione per il periodo relativo alla vigenza del rapporto agrario e valendo il presente atto ad interrompere la prescrizione al riguardo. 4) Previaverifica dell'ammontare delle varie indennità di occupazione dei vari cespiti in quanto posseduti dal 2013 in via esclusiva da parte degli
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile assegnatari convenuti sulla base del cassato e da sempre contestato progetto divisionale, condannare in solido o, in ipotesi e salvo gravame per quanto a ciascuno spetti, stante l'esclusivo possesso (che ancora oggi persiste) a pagare alla massa ereditaria le relative somme al fine di veder corrisposte all'esponente le medesime in ragione del suo diritto pari ad 1/5 del tutto.► Si precisa che in relazione a tale domanda in danno degli eredi di Pt_6
le indennità sono qui richieste solo per il periodo successivo alla scadenza del rapporto agrario, mentre per la “Casa in Piazza” l'indennità dovrà essere calcolata solo fino al dicembre 2023 stante l'avvenuta consegna delle chiavi. 5) Previa verifica e stima dei frutti che sono stati percepiti in via esclusiva dai vari convenuti in forza del possesso esclusivo dei vari cespiti loro assegnati sulla base del cassato progetto divisionale, condannare i medesimi a corrispondere alla massa ereditaria le relative somme al fine di veder corrisposte all'esponente le medesime in ragione del suo diritto pari ad 1/5 del tutto. 6) Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal maturare di ogni singola rata. 7) Vinte le spese e i compensi di causa e con refusione dei costi del ctu e del ctp.”
Parte “in via preliminare, pregiudiziale: - Dichiarare il Controparte_4
presente procedimento (RG 1368/2024) improcedibile per litispendenza dello stesso in relazione al procedimento preventivamente instaurato e tuttora pendente avanti alla Corte
d'Appello di Firenze (RG 2132/2023) per i motivi esposti in atti e per l'effetto disporre la cancellazione dell'odierna causa dal ruolo;
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui non dovesse dichiararsi la litispendenza, ma soltanto una connessione per pregiudizialità del giudizio di rinvio pendente avanti alla Corte di Appello di Firenze instaurato dal Sig. Parte_1
e di cui al doc. 5 fascicolo parte attrice rispetto al presente giudizio e dichiarare
[...] la sospensione dell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del sopraindicato giudizio di rinvio per i motivi esposti in atti. Nel merito: - Rigettare le domande proposte nei confronti delle Sigg.re ed compresa l'azione di Controparte_1 CP_2
petizione di eredità, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto respingere ogni richiesta di condanna nei loro confronti;
- Accertare e dichiarare la totale illegittimità ed inammissibilità della richiesta avanzata dal Sig. Parte_1
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile volta ad ottenere il compossesso del compendio ereditario in generale ed, in particolare, dell'unità immobiliare abitata dalle Sigg.re ed per i motivi Controparte_1 CP_2
esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere la domanda volta all'ottenimento di qualsiasi uso turnario, compreso quello indicato in atto di citazione perché arbitrario, infondato e non giustificato;
Rigettare le richieste avanzate nei confronti delle Sigg.re ed Controparte_1 [...]
n ordine al pagamento di qualsiasi indennità di occupazione, indennizzo o diversa CP_2
somma in quanto illegittima e improcedibile per quanto indicato nel presente atto;
-
Accertare e dichiarare l'avvenuta attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta dalla Sigg.re ed sul bene immobile abitato dalle stesse e il Controparte_1 CP_2
conseguente ottimo stato dell'immobile stesso e, per l'effetto, respingere qualsiasi domanda di risarcimento danni perché infondata e non provata;
- Accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello n. 2308/2017 (a conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1122/2013) in relazione alla quantificazione dei frutti percepiti in via esclusiva dai vari convenuti e in particolare dalle Sigg.re ed Controparte_1
e per l'effetto rigettare la relativa domanda da considerarsi inammissibile e CP_2
improcedibile. - Rigettare la domanda di interessi e rivalutazione monetaria in quanto non dovuti per quanto esposto in narrativa. - In ogni caso, respingere le domande tutte avanzate dal Sig. nei confronti delle Sigg.re ed in Parte_1 Controparte_1 CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio e di quello di sequestro RG 1368sub1/2024, compresi rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e se dovuti, come da note spese che si allegano. Da un punto di vista istruttorio, l'odierna difesa conferma tutte le proprie istanze istruttorie, prove testimoniali (testi e capitoli) a prova diretta e contraria, nonché le contestazioni mosse nei confronti delle istanze istruttorie di parte attrice, così come formulate nelle memorie redatte ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. nell'interesse delle Sigg.re e CP_2 CP_1
ed alle quali si riporta integralmente”.
[...]
Parte : “Piaccia all'intestato Tribunale di Firenze, disattesa Parte_7
e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: Respingere e dichiarare
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile inammissibili, improcedibili, e cancellare dal ruolo per litispendenza con il giudizio di divisione ereditaria attualmente pendente inter partes (proc. n. 2132/2023 RG C.d.A.
Firenze), per i motivi tutti dedotti le domande promosse dal Sig. nei Parte_1
confronti degli odierni convenuti;
Nel merito respingere tutte le domande promosse dal Sig. in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti, nonché in Parte_1
quanto prescritte;
Ove non accolte le precedenti domande, rilevata per i motivi dedotti la pregiudizialità rispetto al giudizio di divisione attualmente pendente inter partes (proc. n.
2132/2023 R.G. C.d.A. Firenze) sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del primo. Rilevata la soccombenza del Sig. sulle domande cautelari proposte Parte_1
in corso di causa, condannarlo alla refusione delle spese di lite di controparte per tale sub- procedimento;
Con vittoria di spese e onorari anche per il presente giudizio di merito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato depositato il 02/02/2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio;
; ; Controparte_1 CP_3 CP_2
; ; Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
al fine di veder riconosciuto il diritto al compossesso di tutto il compendio CP_5
ereditario stante la cassazione del progetto divisionale con effetti ex tunc e quindi condannare le parti convenute, ognuno in relazione ai cespiti da ciascuna di esse posseduto in via esclusiva, a consentire anche all'esponente l'effettivo compossesso di tutti i cespiti ereditari e per l'effetto condannare le convenute, ciascuna per la quota e cespiti di loro possesso esclusivo, alla restituzione alla massa e/o per quanto qui rileva all'attore dei beni da esse esclusivamente possedute e a consentire all'attore il couso e/o l'uso turnario per il periodo di un quinto dell'anno solare e segnatamente per 2,4 mensilità su base annua, 2,4 mensilità da stimarsi ripartite sulla base delle quattro stagionalità fissandosi quindi in 0,6 mensilità l'uso a favore dell'esponente per ognuna delle quattro stagioni dell'anno. Egli inoltre ha agito per ottenere le indennità di occupazione, i frutti e i decrementi di valore qualificati come danni da mancata manutenzione sui relativi beni.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare ha invocato nei confronti dei convenuti la tutela del proprio diritto di comproprietà sui beni facenti parte della comunione ereditaria, e ciò al fine di ottenere la codetenzione/compossesso di tutti i cespiti ereditari ivi confluiti e, conseguentemente, stante Co il venir meno di qualunque assegnazione a seguito del decisum della , la condanna dei convenuti alla restituzione alla massa e/o all'attore dei beni dagli stessi detenuti/posseduti in via esclusiva e consentire all'esponente il co-uso e/o l'uso turnario per il periodo di un quinto dell'anno solare e segnatamente per 2,4 mensilità su base annua, 2,4 mensilità da stimarsi ripartite sulla base delle quattro stagionalità fissandosi quindi in 0,6 mensilità l'uso a favore dell'esponente per ognuna delle quattro stagioni dell'anno.
Giova al riguardo infatti premettere che tra le parti dell'odierno giudizio si è instaurata una comunione ereditaria a tutt'oggi indivisa. Il giudizio divisorio infatti attualmente risulta pendente in grado di appello, a seguito dell'annullamento con rinvio operato dalla Suprema
Corte di Cassazione.
L'odierno attore quindi invocava la tutela del proprio diritto di comproprietà sui beni facenti parte della comunione ereditaria, e nel corso del giudizio agiva anche in via cautelare ex art. 670 c.p.c. per ottenere il sequestro giudiziario in corso di causa dei cespiti ereditari così da poter preservare l'effettività della tutela del proprio diritto di comproprietà sui beni in comunione ereditaria eventualmente allo stesso accordata, istanza cautelare che veniva rigettata.
Si sono costituite in giudizio e le quali hanno eccepito Controparte_1 CP_2
in via preliminare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno chiesto la sospensione dello stesso per ragioni di pregiudizialità rispetto a quello divisorio pendente in corte d'appello, e nel merito l'infondatezza e l'illegittimità delle pretese attoree.
Si sono poi costituite e le Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali hanno in via preliminare addotto la litispendenza del giudizio d'appello, e nel merito evidenziato l'infondatezza delle pretese attoree.
Sono invece rimaste contumaci e Parte_5 CP_3
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Svolto il giudizio di mediazione obbligatoria la causa ritenuta meramente documentale
è stata chiamata per discussione orale all'udienza del 18.03.2025 ove il giudice esaurita la discussione orale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Orbene esaurita la fase di mediazione obbligatoria occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di litispendenza formulata da parti convenute Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_4
La predetta eccezione pone il tema dei rapporti tra il presente giudizio e quello già instaurato con la citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2345/2017.
In detto giudizio, instaurato precedentemente al presente, viene chiesta da parte dell'odierno attore la divisione del compendio ereditario comune del fu con CP_7
rivisitazione dei valori dei beni “in relazione ai frutti percepiti dai condividenti” e “tenendosi conto delle variazioni intervenute sia a livello di mercato sia a livello di degrado di alcuni singoli cespiti”(cfr. atto di appello in riassunzione doc. 3 parte attrice).
Alcune delle domande poste nel presente giudizio risultano quindi identiche per petitum e causa petendi rispetto a quelle oggi pendenti in appello. Segnatamente – analizzando le conclusioni di parte attrice – le domande contraddistinte ai n. 3,4,5 sono volte a far conferire alla massa ereditaria il controvalore delle carenze manutentive (domanda n. 3), le indennità di occupazione esclusiva (domanda n.4) e i frutti (domanda n.5).
Orbene, analizzando il contenuto dell'atto di citazione del presente giudizio emerge come il comunista odierno attore chiede ai coeredi in realtà il rendimento del conto di dare/avere tra i coeredi relativo alla gestione e all'amministrazione dei beni comuni. Ciò emerge in modo evidente dalla richiesta di conferimento alla massa ereditaria di tutte le richieste economiche contenute nei punti 3,4,5 delle conclusioni.
Dette domande non potrebbero nemmeno interpretarsi diversamente. Infatti, la mancata divisione del compendio ereditario con conseguente attribuzione in proprietà esclusiva ad uno dei coeredi impedisce - allo stato – al singolo comunista di agire a tutela
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile della proprietà esclusiva futura. Egli quindi può soltanto richiedere la tutela della massa indivisa chiedendo al singolo compartecipe di rendere il conto della sua opera.
Così come ha già fatto in sede di appello chiedendo Parte_1
unitamente all'attività divisoria il conto di frutti, indennità, migliorie e decrementi di valore.
Del resto detta domanda – stante la stretta connessione con quella divisoria – è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità proponibile per la prima volta in sede di appello (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 18548 del 08/06/2022).
Ciò posto oggetto del merito del presente giudizio è la richiesta svolta da parte di di entrare vedere riconosciuto il compossesso dei beni ereditari ed Parte_1
ottenerne l'uso turnario, con conseguente condanna delle parti convenute al pagamento dell'indennità di occupazione per averli medio tempore, trattenuti.
Detta domanda parte dal presupposto che i beni ereditari – assegnati in virtù di un progetto divisorio poi annullato in cassazione – dovessero essere restituiti alla massa, con conseguente pagamento delle indennità di occupazione medio tempore maturate.
Orbene al riguardo occorre osservare che nessuno degli odierni convenuti contesta la qualità di erede dell'attore.
Né né infatti muovono contestazioni in tal senso, anzi CP_2 Controparte_1
riconoscono espressamente il quale coerede sin dalla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta.
Così parimenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
riconoscono espressamente la qualità di coerede all'attore sin dall'atto introduttivo del presente giudizio (“Non sussiste attualmente e non è vi è mai stata neppure in passato alcuna contestazione della qualità di erede del Sig. rispetto all'eredità del proprio padre” Pt_1
cfr. p. 14 comparsa di costituzione e risposta).
Del resto lo stesso attore nei suoi atti non lamenta di essere stato pretermesso dalla divisione poi annullata quanto piuttosto evidenzia l'incongruenza nonché l'illegittimità della stessa.
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò posto quindi la premessa per analizzare la domanda giudiziale oggetto di causa è quindi che sussiste tra le parte una comunione pro indiviso. rispetto a detta comunione ha chiesto “la condanna dei Parte_1
convenuti alla restituzione alla massa e/o all'attore dei beni dagli stessi detenuti/posseduti in via esclusiva e consentire all'esponente il co-uso e/o l'uso turnario per il periodo di un quinto dell'anno solare e segnatamente per 2,4 mensilità su base annua, 2,4 mensilità da stimarsi ripartite sulla base delle quattro stagionalità fissandosi quindi in 0,6 mensilità l'uso a favore dell'esponente per ognuna delle quattro stagioni dell'anno”.
Orbene al riguardo occorre evidenziare che la costante giurisprudenza di legittimità – formatasi in tema di comunione – ha chiarito come “in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti;
ne consegue che non è consentito il ricorso all'A.G. per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione” (cfr. Cass. Civ. Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 28/08/2020, n. 1803).
La richiesta dell'odierno attore altro non è che una richiesta di diversa gestione ed organizzazione delle res cadute in comunione che come tale non è ammissibile in sede conteziosa. In tema di gestione della cosa comune – infatti- a norma dell'art. 1105 c.c. “Tutti
i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente”
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Questa norma esprime il principio per cui è il gruppo dei comproprietari a determinare i criteri di autorganizzazione della gestione delle cose comuni. Ne consegue quindi che la domanda volta ad ottenere l'uso turnario dei beni non può essere in questa sede accolta afferendo come detto – al più – al giudizio di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1105 c.4
c.p.c. non potendo il giudice sostituirsi alla volontà collettiva nella scelta delle modalità di gestione della cosa comune.
Essa quindi deve per tali ragioni essere rigettata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attore, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore sia dei convenuti che dei convenuti in Controparte_4 Parte_7
complessivi €7.616, 00ciascuno, avuto riguardo ai medi tariffari per le controversie di valore indeterminabile complessità bassa oltre spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Inoltre parte attrice deve essere condannata alla refusione delle spese del giudizio cautelare infra causam in favore dei convenuti Controparte_8
che si devono quantificare in complessivi 5.213,00 ciascuno avuto riguardo ai
[...]
medi tariffari per le controversie di valore indeterminabile complessità bassa oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro : Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta le domande volte al riconoscimento dell'uso turnario proposte da
contro
; ; Parte_1 Controparte_1 CP_3
; ; ; CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
; per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...] Controparte_5
2. Dichiara la litispendenza in ordine alle altre domande proposte;
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
3. condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore in solido di;
che quantifica in Controparte_1 CP_2
complessivi €7.616, 00 in solido, oltre ad € 5.213,00 per il giudizio cautelare infra causam, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore, in solido, di;
; Parte_3 Parte_4 [...]
che quantifica in complessivi €7.616, 00, oltre ad € 5.213,00 per il CP_5
giudizio cautelare infra causam, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 29/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
11