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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 2491/2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con i numeri sopra indicati promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria CATUCCI e Rocco BOVE - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Rita
AT e NC RT - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 6 marzo 2025, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dedotta (assegno di invalidità ex L. n° 222/1984), deducendo che in sede amministrativa – a seguito dell'istanza presentata l'11 novembre 2024
– gli era stata riconosciuta invalidità in misura inferiore.
L , ritualmente costituitosi, deduceva l'inammissibilità della domanda, CP_1
attesa l'insussistenza del prescritto requisito contributivo.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente
1 Sentenza R.G. n° 2491/25 depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
------------------------
Occorre poi rimarcare che la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha un oggetto limitato all'accertamento mediante consulenza medico legale del requisito sanitario legittimante le prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84: ciò comporta che, di regola, la cognizione non può essere estesa agli altri requisiti di volta in volta previsti dalla legge, come il reddito, l'incollocabilità, la contribuzione etc..
Tuttavia, al fine di non ridurre l'attività giurisdizionale a una mera forma priva di effetti in concreto, con la conseguenza di un inutile aggravio di costi e spese, la struttura della nuova procedura deve ritenersi comunque compatibile con la verifica degli aspetti della fattispecie legale che, da un lato, integrano presupposti o elementi necessari (quali l'istanza amministrativa ex art.
7. l. 533/73, la tempestività infrasemestrale 2 Sentenza R.G. n° 2491/25 dell'azione ex art. art. 42, 3° co., d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, l'età del ricorrente entro i limiti minimo e massimo di erogazione della prestazione richiesta, il rispetto dell'eventuale requisito reddituale) e, dall'altro, sono rapidamente documentabili senza alcuna attività istruttoria aggiuntiva.
La mancanza di tali componenti, accertata in limine, impedisce sia l'espletamento dell'atto istruttorio tipico, vale a dire la consulenza tecnica, sia la conclusione prevista dalla legge nel senso dell'omologa delle conclusioni peritali, imponendo di definire la procedura senz'altro e con la pronuncia di un provvedimento decisorio a definizione del grado del giudizio.
In termini, si veda, ex plurimis, 26 MAGGIO 2021 N° 14629: Controparte_2
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente
- la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione
-, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità)”.
Né potrebbe predicarsi alcuna tardività in ordine alla verifica in questione, tant'è che è stato finanche precisato che: «Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere 3 Sentenza R.G. n° 2491/25 eccepita dall' pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 CP_1
c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione» (sic CASS. LAV. 2 DICEMBRE 2024 N° 30828).
°°°°°°°°°°°°°°°
Tanto rimarcato, deve effettivamente rilevarsi che, nel caso di specie,
l'azione giudiziaria è inammissibile, risultando ex actis – sulla base della documentazione prodotta dall' , non specificamente contestata ex CP_1
adverso– la insussistenza del prescritto requisito contributivo.
Va precisato che parte ricorrente non ha allegato l'eventualità di alcuna integrazione sopravvenuta di siffatto requisito (come pure sarebbe stato possibile, sebbene ovviamente con postergazione della decorrenza al momento in cui si accerti la contemporanea presenza di entrambi i requisiti costitutivi del diritto: cfr. CASS. LAV. 2 NOVEMBRE 2017 N° 26094).
Deve quindi osservarsi che, come pure rimarcato dalla già citata 2 Parte_2
2017 N° 26094, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di Pt_3
invalidità in favore degli operai agricoli, l'art. 9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del 1984, richiede i requisiti di assicurazione e di contribuzione consistente in cinque anni di contribuzione
(cd. requisito "fisso") e 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito "mobile"): id est, rispettivamente, 270 giornate x 5 anni = 1.350, nonché 270 giornate x 3 anni = 810 negli ultimi 5 anni prima della domanda).
Dispone infatti l'art. 4 (rubricato «REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI
CONTRIBUZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ E ALLA
PENSIONE DI INABILITÀ»):
«
1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla 4 Sentenza R.G. n° 2491/25 pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno
1975, n. 160.
4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa».
----------------
Nel caso di specie, parte ricorrente, bracciante agricolo, ha dedotto (cfr. note dep. 21 agosto 2025) di aver maturato: 5 Sentenza R.G. n° 2491/25 → nel periodo 1986–2024 n.
1.182 contributi settimanali per requisito contributivo collegato all'età e 1.398 contributi settimanali per requisito contributivo in alternativa all'età, quindi oltre il limite dei 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione);
→ quanto ai 156 contributi settimanali (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, anche considerando solo i contributi settimanali maturati negli anni 2023, 2022 e 2021 risulterebbero 52 contributi settimanali per ciascun anno.
Di converso, l' – sin dalla memoria di costituzione - ha specificamente CP_1
rimarcato l'asserito difetto del requisito contributivo, in riferimento al quinquennio precedente la domanda amministrativa.
In base all'estratto conto certificativo rilasciato dall' il 28 luglio 2025 e CP_1
prodotto dalla stessa parte ricorrente, negli ultimi anni precedenti alla istanza amministrativa dell'11 novembre 2024 risultano i seguenti dati:
Rileva tuttavia l' che l'estratto conto prodotto ex adverso attiene CP_1
esclusivamente ai contributi utili per il raggiungimento del requisito contributivo e per la misura previsti per la pensione anticipata, non anche ai fini della verifica del requisito contributivo richiesto dall'art. 1 della legge n.
222/1984.
La tesi dell' appare invero convincente, dovendosi ritenere che le CP_1
settimane utili ai fini del diritto, riportate nella tabella dell'estratto certificativo, hanno valore esclusivamente per il requisito contributivo necessario per la pensione anticipata, il cui calcolo viene effettuato secondo parametri differenti rispetto a quelli previsti per la pensione di vecchiaia e per l'assegno ordinario d'invalidità, con riferimento al diverso numero di giornate che la legge attribuisce all'anno di lavoro in agricoltura ai fini dei due distinti trattamenti previdenziali.
Da un lato, infatti, l'art. 7, comma 9, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, ai fini della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, prevede che l'anno di contribuzione in agricoltura è pari a n. 270 giornate.
Ed analoga specifica previsione è contenuta – come sopra rilevato – nell'art.
9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del
1984, il quale richiede i requisiti di assicurazione e di contribuzione consistente in cinque anni di contribuzione (cd. requisito "fisso") e 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito "mobile"): id est, rispettivamente, 270 giornate x 5 anni = 1.350, nonché 270 giornate x 3 anni = 810 negli ultimi 5 anni prima della domanda).
Pertanto, il coefficiente di trasformazione è pari a 5,19 (270/52=5,1923), visto che, se si dividono 270 giornate per 5,1923, si ottengono 52 settimane.
---------------
Viceversa, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 4, del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, per il diritto alla pensione di anzianità l'anno di contribuzione è costituito da n. 156 contributi giornalieri: conseguentemente, ai fini della pensione anticipata, il coefficiente di trasformazione è pari a 3 (156/52=3), tant'è che,
7 Sentenza R.G. n° 2491/25 se si dividono 156 giornate per 3, si ottengono 52 settimane.
---------------
Ritiene questo Tribunale che sia condivisibile il criterio utilizzato dall' CP_1
per “convertire” il numero di giornate in “settimane” e/o “mesi”: in sostanza, si calcolano 5,1923 giornate per ogni settimana di contributi;
4,333 (52/12) settimane per ogni contributo mensile;
0,19259 settimane per ogni contributo giornaliero: infatti 5,1923 × 52 (settimane nell'anno) equivale a 269,99 giornate (arrotondato 270) e 270 giornate (che, moltiplicate per 0,19259, equivalgono a 51,99 settimane (arrotondato 52), è appunto il riferimento utilizzato per il trattamento pensionistico di vecchiaia, invalidità e superstiti per gli operai agricoli (posto che ai fini del diritto e della misura della pensione un anno lavorativo corrisponde a 270 giornate, ex art. 7, co.
9-ss,
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638).
Non è condivisibile, invece, il calcolo proposto da parte ricorrente, secondo il quale il numero delle giornate di lavoro svolte nel triennio dovrebbe essere praticamente moltiplicato per 0,33333, trattandosi di opzione che, in sostanza, si fonda sull'auspicata applicazione del criterio di cui all'articolo 9- ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (secondo cui: “Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri”: sicché se 156 contributi sono idonei a coprire un intero
8 Sentenza R.G. n° 2491/25 anno, cioè 52 settimane, il coefficiente di “conversione” si avrebbe dividendo
52:156= 0,33333 (e non 52:270= 0,19259).
Tuttavia, la norma (implicitamente) richiamata da parte ricorrente risulta ex se speciale (rispetto alla disciplina generale), quindi di stretta interpretazione, ex art. 14 disp. prel. cod. civ. (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2002
N° 7322) sicché - considerata la mancanza di alcuno specifico rinvio ex lege - non si rinvengono motivi ostativi all'applicazione del criterio “generale” (270 giornate) e, conseguentemente, del coefficiente utilizzato dall' . CP_1
------------------
Nello specifico, dunque, risultano (secondo i non contestati conteggi di parte convenuta):
• per l'anno 2021, n. 102 contributi giornalieri e 88 da disoccupazione agricola, per un totale di 190 contributi giornalieri nell'anno, numero che, diviso per il coefficiente 5,1923, corrisponde a 36 (esattamente
36,5926) settimane;
• per il 2022, n. 121 contributi giornalieri e 65 da disoccupazione agricola, per un totale di 186 contributi giornalieri nell'anno, numero che, diviso per il coefficiente 5,1923, corrisponde a 36 (esattamente 35,8222) settimane;
• per il 2023, n. 121 contributi giornalieri e 65 da disoccupazione agricola, per un totale di 186 contributi giornalieri nell'anno, numero che, diviso per il coefficiente 5,1923, corrisponde a 36 (esattamente 35,8222) settimane.
Complessivamente, risultano 36+36+36 = 108 settimane, come peraltro riportato nella colonna “MISURA” del riquadro “SETTIMANE UTILI A PENSIONE”, ove, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono appunto indicate n. 36 settimane contributive: tale è quindi il valore di riferimento ai fini della verifica del requisito contributivo per l'assegno ordinario d'invalidità (o pensione di vecchiaia), corrispondente a quello della colonna “CONTRIBUTI REGISTRATI NEGLI
9 Sentenza R.G. n° 2491/25 ARCHIVI” (che è espresso in giornate).
Aggiungendo le ulteriori settimane (non contestate) dei residui periodi nell'ambito dell'ultimo quinquennio (13+14+2 = 29), si ricava in definitiva che parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa dell'11 novembre
2024, non possedeva il requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio precedente, essendo presenti esclusivamente n. 137 settimane complessive (come precisato nei documenti “CONTO GESTITO PER
ASSEGNO DI INVALIDITÀ.PDF” e “CALCOLO REQUISITO ALLA DOMANDA.PDF” allegati dall' alle note depositate il 6 ottobre 2025). CP_1
***********
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì, come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa: ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 1° dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Sentenza R.G. n° 2491/25
10 Sentenza R.G. n° 2491/25
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con i numeri sopra indicati promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria CATUCCI e Rocco BOVE - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Rita
AT e NC RT - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 6 marzo 2025, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dedotta (assegno di invalidità ex L. n° 222/1984), deducendo che in sede amministrativa – a seguito dell'istanza presentata l'11 novembre 2024
– gli era stata riconosciuta invalidità in misura inferiore.
L , ritualmente costituitosi, deduceva l'inammissibilità della domanda, CP_1
attesa l'insussistenza del prescritto requisito contributivo.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente
1 Sentenza R.G. n° 2491/25 depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
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Occorre poi rimarcare che la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha un oggetto limitato all'accertamento mediante consulenza medico legale del requisito sanitario legittimante le prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84: ciò comporta che, di regola, la cognizione non può essere estesa agli altri requisiti di volta in volta previsti dalla legge, come il reddito, l'incollocabilità, la contribuzione etc..
Tuttavia, al fine di non ridurre l'attività giurisdizionale a una mera forma priva di effetti in concreto, con la conseguenza di un inutile aggravio di costi e spese, la struttura della nuova procedura deve ritenersi comunque compatibile con la verifica degli aspetti della fattispecie legale che, da un lato, integrano presupposti o elementi necessari (quali l'istanza amministrativa ex art.
7. l. 533/73, la tempestività infrasemestrale 2 Sentenza R.G. n° 2491/25 dell'azione ex art. art. 42, 3° co., d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, l'età del ricorrente entro i limiti minimo e massimo di erogazione della prestazione richiesta, il rispetto dell'eventuale requisito reddituale) e, dall'altro, sono rapidamente documentabili senza alcuna attività istruttoria aggiuntiva.
La mancanza di tali componenti, accertata in limine, impedisce sia l'espletamento dell'atto istruttorio tipico, vale a dire la consulenza tecnica, sia la conclusione prevista dalla legge nel senso dell'omologa delle conclusioni peritali, imponendo di definire la procedura senz'altro e con la pronuncia di un provvedimento decisorio a definizione del grado del giudizio.
In termini, si veda, ex plurimis, 26 MAGGIO 2021 N° 14629: Controparte_2
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente
- la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione
-, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità)”.
Né potrebbe predicarsi alcuna tardività in ordine alla verifica in questione, tant'è che è stato finanche precisato che: «Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere 3 Sentenza R.G. n° 2491/25 eccepita dall' pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 CP_1
c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione» (sic CASS. LAV. 2 DICEMBRE 2024 N° 30828).
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Tanto rimarcato, deve effettivamente rilevarsi che, nel caso di specie,
l'azione giudiziaria è inammissibile, risultando ex actis – sulla base della documentazione prodotta dall' , non specificamente contestata ex CP_1
adverso– la insussistenza del prescritto requisito contributivo.
Va precisato che parte ricorrente non ha allegato l'eventualità di alcuna integrazione sopravvenuta di siffatto requisito (come pure sarebbe stato possibile, sebbene ovviamente con postergazione della decorrenza al momento in cui si accerti la contemporanea presenza di entrambi i requisiti costitutivi del diritto: cfr. CASS. LAV. 2 NOVEMBRE 2017 N° 26094).
Deve quindi osservarsi che, come pure rimarcato dalla già citata 2 Parte_2
2017 N° 26094, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di Pt_3
invalidità in favore degli operai agricoli, l'art. 9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del 1984, richiede i requisiti di assicurazione e di contribuzione consistente in cinque anni di contribuzione
(cd. requisito "fisso") e 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito "mobile"): id est, rispettivamente, 270 giornate x 5 anni = 1.350, nonché 270 giornate x 3 anni = 810 negli ultimi 5 anni prima della domanda).
Dispone infatti l'art. 4 (rubricato «REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI
CONTRIBUZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ E ALLA
PENSIONE DI INABILITÀ»):
«
1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla 4 Sentenza R.G. n° 2491/25 pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno
1975, n. 160.
4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa».
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Nel caso di specie, parte ricorrente, bracciante agricolo, ha dedotto (cfr. note dep. 21 agosto 2025) di aver maturato: 5 Sentenza R.G. n° 2491/25 → nel periodo 1986–2024 n.
1.182 contributi settimanali per requisito contributivo collegato all'età e 1.398 contributi settimanali per requisito contributivo in alternativa all'età, quindi oltre il limite dei 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione);
→ quanto ai 156 contributi settimanali (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, anche considerando solo i contributi settimanali maturati negli anni 2023, 2022 e 2021 risulterebbero 52 contributi settimanali per ciascun anno.
Di converso, l' – sin dalla memoria di costituzione - ha specificamente CP_1
rimarcato l'asserito difetto del requisito contributivo, in riferimento al quinquennio precedente la domanda amministrativa.
In base all'estratto conto certificativo rilasciato dall' il 28 luglio 2025 e CP_1
prodotto dalla stessa parte ricorrente, negli ultimi anni precedenti alla istanza amministrativa dell'11 novembre 2024 risultano i seguenti dati:
Rileva tuttavia l' che l'estratto conto prodotto ex adverso attiene CP_1
esclusivamente ai contributi utili per il raggiungimento del requisito contributivo e per la misura previsti per la pensione anticipata, non anche ai fini della verifica del requisito contributivo richiesto dall'art. 1 della legge n.
222/1984.
La tesi dell' appare invero convincente, dovendosi ritenere che le CP_1
settimane utili ai fini del diritto, riportate nella tabella dell'estratto certificativo, hanno valore esclusivamente per il requisito contributivo necessario per la pensione anticipata, il cui calcolo viene effettuato secondo parametri differenti rispetto a quelli previsti per la pensione di vecchiaia e per l'assegno ordinario d'invalidità, con riferimento al diverso numero di giornate che la legge attribuisce all'anno di lavoro in agricoltura ai fini dei due distinti trattamenti previdenziali.
Da un lato, infatti, l'art. 7, comma 9, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, ai fini della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, prevede che l'anno di contribuzione in agricoltura è pari a n. 270 giornate.
Ed analoga specifica previsione è contenuta – come sopra rilevato – nell'art.
9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del
1984, il quale richiede i requisiti di assicurazione e di contribuzione consistente in cinque anni di contribuzione (cd. requisito "fisso") e 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito "mobile"): id est, rispettivamente, 270 giornate x 5 anni = 1.350, nonché 270 giornate x 3 anni = 810 negli ultimi 5 anni prima della domanda).
Pertanto, il coefficiente di trasformazione è pari a 5,19 (270/52=5,1923), visto che, se si dividono 270 giornate per 5,1923, si ottengono 52 settimane.
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Viceversa, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 4, del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, per il diritto alla pensione di anzianità l'anno di contribuzione è costituito da n. 156 contributi giornalieri: conseguentemente, ai fini della pensione anticipata, il coefficiente di trasformazione è pari a 3 (156/52=3), tant'è che,
7 Sentenza R.G. n° 2491/25 se si dividono 156 giornate per 3, si ottengono 52 settimane.
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Ritiene questo Tribunale che sia condivisibile il criterio utilizzato dall' CP_1
per “convertire” il numero di giornate in “settimane” e/o “mesi”: in sostanza, si calcolano 5,1923 giornate per ogni settimana di contributi;
4,333 (52/12) settimane per ogni contributo mensile;
0,19259 settimane per ogni contributo giornaliero: infatti 5,1923 × 52 (settimane nell'anno) equivale a 269,99 giornate (arrotondato 270) e 270 giornate (che, moltiplicate per 0,19259, equivalgono a 51,99 settimane (arrotondato 52), è appunto il riferimento utilizzato per il trattamento pensionistico di vecchiaia, invalidità e superstiti per gli operai agricoli (posto che ai fini del diritto e della misura della pensione un anno lavorativo corrisponde a 270 giornate, ex art. 7, co.
9-ss,
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638).
Non è condivisibile, invece, il calcolo proposto da parte ricorrente, secondo il quale il numero delle giornate di lavoro svolte nel triennio dovrebbe essere praticamente moltiplicato per 0,33333, trattandosi di opzione che, in sostanza, si fonda sull'auspicata applicazione del criterio di cui all'articolo 9- ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (secondo cui: “Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri”: sicché se 156 contributi sono idonei a coprire un intero
8 Sentenza R.G. n° 2491/25 anno, cioè 52 settimane, il coefficiente di “conversione” si avrebbe dividendo
52:156= 0,33333 (e non 52:270= 0,19259).
Tuttavia, la norma (implicitamente) richiamata da parte ricorrente risulta ex se speciale (rispetto alla disciplina generale), quindi di stretta interpretazione, ex art. 14 disp. prel. cod. civ. (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2002
N° 7322) sicché - considerata la mancanza di alcuno specifico rinvio ex lege - non si rinvengono motivi ostativi all'applicazione del criterio “generale” (270 giornate) e, conseguentemente, del coefficiente utilizzato dall' . CP_1
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Nello specifico, dunque, risultano (secondo i non contestati conteggi di parte convenuta):
• per l'anno 2021, n. 102 contributi giornalieri e 88 da disoccupazione agricola, per un totale di 190 contributi giornalieri nell'anno, numero che, diviso per il coefficiente 5,1923, corrisponde a 36 (esattamente
36,5926) settimane;
• per il 2022, n. 121 contributi giornalieri e 65 da disoccupazione agricola, per un totale di 186 contributi giornalieri nell'anno, numero che, diviso per il coefficiente 5,1923, corrisponde a 36 (esattamente 35,8222) settimane;
• per il 2023, n. 121 contributi giornalieri e 65 da disoccupazione agricola, per un totale di 186 contributi giornalieri nell'anno, numero che, diviso per il coefficiente 5,1923, corrisponde a 36 (esattamente 35,8222) settimane.
Complessivamente, risultano 36+36+36 = 108 settimane, come peraltro riportato nella colonna “MISURA” del riquadro “SETTIMANE UTILI A PENSIONE”, ove, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono appunto indicate n. 36 settimane contributive: tale è quindi il valore di riferimento ai fini della verifica del requisito contributivo per l'assegno ordinario d'invalidità (o pensione di vecchiaia), corrispondente a quello della colonna “CONTRIBUTI REGISTRATI NEGLI
9 Sentenza R.G. n° 2491/25 ARCHIVI” (che è espresso in giornate).
Aggiungendo le ulteriori settimane (non contestate) dei residui periodi nell'ambito dell'ultimo quinquennio (13+14+2 = 29), si ricava in definitiva che parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa dell'11 novembre
2024, non possedeva il requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio precedente, essendo presenti esclusivamente n. 137 settimane complessive (come precisato nei documenti “CONTO GESTITO PER
ASSEGNO DI INVALIDITÀ.PDF” e “CALCOLO REQUISITO ALLA DOMANDA.PDF” allegati dall' alle note depositate il 6 ottobre 2025). CP_1
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì, come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa: ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 1° dicembre 2025.
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