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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4022/2023 R.G. promossa da
(C.F.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roccella Jonica alla via XXV Aprile n°13, presso lo studio dell'avv. Fabrizio CHIEFARI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia n.54, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro rep. 48247, dall'avv. Antonio D'AGOSTINO, pec: Per_1
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: indennità infortunio sul lavoro ex art. 13 d.lgs. 38/2000 - rendita
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2023, ha esposto che ha Parte_1
prestato la propria attività lavorativa con le mansioni di motorista imbarcato su peschereccio alle dipendenze della , con sede nel Comune di Marina di Gioiosa Controparte_2
Jonica; che, in data 01.10.2020, alle ore 04.30 si trovava insieme ad un altro membro dell'equipaggio a prestare l'attività lavorativa a bordo del peschereccio della cooperativa quando giunti nei pressi del Porto di S. Agata di Militello, nell'espletare le CP_2
Pag. 1 a 7 mansioni funzionali all'ormeggio del peschereccio, nel momento di azionamento della pompa idraulica collocata in sala macchine, è scivolato e la sua mano destra è andata a finire nella cinghia di compressione del motore, determinando la completa amputazione del pollice della mano destra e delle ultime due falangi del secondo dito della mano destra;
che nell'immediatezza sono intervenuti i colleghi di lavoro che hanno allertato i soccorsi per il trasferimento presso l'Ospedale di Sant'Agata Militello, che a causa delle gravi ferite riportate, ne ha disposto il trasferimento presso l'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo dove è stata formulata la seguente diagnosi “Trauma da Intrappolamento e strappamento al
I e II dito mano destra con amputazione del II dito ed I falange del I dito”; che ha presentato denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per ottenere il riconoscimento sia del fatto infortunio sia del conseguente diritto al trattamento assicurativo, per come previsto dagli art.131 e segg. del D.P.R. 30.06.1965 n°1124 nonché D. lgs n°38 del 2000 art. 13 e ss;
che l'Istituto, con nota datata 28.12.2021, n°515453040, ha comunicato l'esito della visita medica a cui è stato sottoposto da parte dell' CP_1
riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra evento e fatto infortunio con riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta oltre ad una menomazione dell'integrità psico- fisica accertata e quantizzata nella misura dell'13% di danno biologico derivante da “mano
Dx 1 Dito perdita anatomica subtotale F2; 2 Dito perdita anatomica ultime due falangi” come da allegato provvedimento agli atti di causa;
che ha contestato tale valutazione medico legale in quanto da certificato medico legale di parte la valutazione del danno biologico in base alle patologie riscontrate e alle tabelle di cui al T.U. e del D. M. 12.07.2000 doveva essere in misura del 20%; che nello specifico, secondo valutazione medico legale di parte come da ricorso in opposizione, a seguito dell'infortunio de quo, ha subito “Perdita anatomica sub totale con perdita funzionale totale del pollice della mano destra, perdita funzionale della funzione pinza tra 1° e altre dita della mano dx, perdita anatomica delle ultime due falangi del secondo dito mano dx con perdita funzionale totale dell'indice della mano dx, perdita funzionale della funzione pinza tra 2° dito ed il pollice ed anche tra il 2° dito ed il palmo della mano dx” stante l'applicazione di un criterio analogico e di proporzionalità con le voci di danno ai codici n.243 e n.244, di cui alla Tabella del D.M.
12/07/2000, avrebbe diritto ad un indennizzo in misura pari al 20% di danno biologico come diretta conseguenza dell'infortunio de quo;
che pertanto, avverso tale iniqua ed illegittima
Pag. 2 a 7 decisione, ha proposto opposizione ex art.104 T.U., che è stata rigettata con provvedimento del 07.11.2023. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l‟evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate (“Perdita anatomica sub totale con perdita funzionale totale del pollice della mano destra, perdita funzionale della funzione pinza tra 1° e altre dita della mano dx, perdita anatomica delle ultime due falangi del secondo dito mano dx con perdita funzionale totale dell‟indice della mano dx, perdita funzionale della funzione pinza tra 2° dito ed il pollice ed anche tra il 2° dito ed il palmo della mano dx”), con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medicolegale che sin da ora si chieda venga disposto;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell‟Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 20% di
Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall‟Istituto
Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in persona CP_1
del suo legale rappresentantepro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente
l‟indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, in data 13.06.2024, si è costituito l , che CP_1
ha eccepito la correttezza dell'operato dell'Istituto che ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a gg. 69, nonché postumi permanenti nella misura del 13% ed ha pertanto così concluso: “Voglia L'Ill.mo Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare l'avversa domanda in quanto nulla per indeterminatezza, oltre che integralmente infondata in fatto e in diritto.”.
La causa è stata istruita con la nomina del CTU dott. , il quale, Persona_2
in data 26.08.2024, ha rinunciato all'incarico ed è stato sostituito con il dott. Per_3
Pag. 3 a 7 che il 10.09.2024 ha accettato l'incarico ed ha depositato il proprio elaborato in CP_3
data 27.04.2025.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica subita a causa dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 01.10.2020.
La domanda del ricorrente è fondata nei limiti appresso indicati.
Va posto in premessa che si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Pur non avendo nell'ordinamento una esplicita definizione di infortunio sul lavoro, la stessa può trarsi dall'art.2, D.P.R. n. 1124/1965 che testualmente recita: “l'assicurazione comprende tutti i casi infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Tale norma consente agevolmente di rilevare i requisiti che gli infortuni devono possedere per essere riconosciuti dall' come infortuni sul lavoro ed essere, pertanto, CP_1
indennizzati. Si tratta dell'evento traumatico (causa violenta) e del conseguente danno fisico a carico dell'infortunato ma, soprattutto, dell'occasione di lavoro, che rappresenta l'indispensabile legame causale che deve sussistere tra il rischio, insito nelle attività lavorative esercitate e assicurate presso l' , e l'incidente occorso, visto che non assume alcuna CP_1 valenza a questi fini né l'ora, né il luogo in cui l'evento si è verificato.
È opportuno a tal fine riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1
della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
Pag. 4 a 7 «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
In questo senso il nesso causale è stato accertato già in sede amministrativa e dunque occorre indagare solo sull'invocata sussistenza di un grado maggiore della menomazione.
Espletata a tal fine la CTU, il consulente nominato dott. ha così Persona_4 concluso l'elaborato peritale: “(…)tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro sussiste nesso di casualità…per le menomazioni accertate, è stato quantificato un periodo di invalidità temporanea di 60 giorni(…)i postumi permanenti accertati consistono in: esiti anatomici: amputazione completa di falange distale I° dito;
amputazione completa falange media e distale ed amputazione parziale falange prossimale II° dito, mano destra;
esiti funzionali: grave compromissione della funzione prensile della mano destra;
esiti estetici: pregiudizio estetico. - Il danno biologico della patologie denunciate, in base alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 38/2000, risulta del 19% (diciannove percento)”; - tale stato decorre dalla data dell'evento traumatico (01.10.20).”.
Tali conclusioni sono state modificate dal consulente d'Ufficio a seguito delle osservazioni presentate dall'Istituto nella fase sub-procedimentale di cui all'art. 195 c.p.c. laddove la parte convenuta ha eccepito di non ritenere “... condivisibile il db 3% assegnato, a voce singola, cod 36 ,come pregiudizio estetico, tenuto conto che "le voci tabellate indicative
Pag. 5 a 7 di perdite anatomiche sono già comprensive del pregiudizio estetico, salvo i casi di anomalo processo di cicatrizzazione", con esitati dismorfismi deturpanti , assenti nel caso in oggetto, giusti obiettivo ed iconografia” e che “Per sicura svista, infine, viene indicata decorrenza dalla data dell'evento e non, correttamente, dalla data di stabilizzazione postumi” . A fronte di tali deduzioni il CTU ha mutato la precedente valutazione e ha concluso che: “(…) per le menomazioni accertate, è stato quantificato un periodo di invalidità temporanea di 60 giorni.
(…)i postumi permanenti accertati consistono in: esiti anatomici: amputazione completa di falange distale I° dito;
amputazione completa falange media e distale ed amputazione parziale falange prossimale II° dito, mano destra;
esiti funzionali: grave compromissione della funzione prensile della mano destra. - Il danno biologico della patologie denunciate, in base alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 38/2000, risulta del 16%
(sedici percento)”; - tale stato decorre dalla data di guarigione clinica con postumi”.
Le conclusioni del CTU sono condivise da questo Giudicante, nondimeno la valutazione effettuata è conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione all'infortunio subito sul lavoro il 01.10.2020, all'indennizzo per il danno biologico nella misura del 16% e di conseguenza va disposta condanna dell' alla corresponsione in suo favore del predetto CP_1
indennizzo, da erogarsi in rendita (detratto quanto già percepito) con la indicata misura e con la decorrenza dal 05.11.2020, oltre interessi legali e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto dei parametri minimi, stante l'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse, in complessivi
€3.100,00, di cui € 2.700,00 per compensi ed € 400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di , in relazione all'infortunio subito in data, Parte_1
all'indennizzo per danno biologico nella misura del 16% e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita (detratto quanto già percepito) e con la indicata misura e decorrenza del 05.11.2020, oltre interessi legali fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi €3.100,00, di cui € 2.700,00 per compensi ed € 400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, che si liquidano con CP_1
separato decreto.
Locri, 11 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7