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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 471/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 471/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5/11/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Canicattini Bagni, via S. Nicola I Traversa n. 5 int. 4, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni, via Marconi n. 66 presso lo studio dell'avv. Dario Lombardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente
e
(C.F. ) nato a [...], l'[...] CP_1 C.F._2
- contumace con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 12/3/2024).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/02/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Canicattini Bagni, il giorno 21/12/1999
(atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 1999, Numero 8,
Parte I, Serie, Ufficio 1), dalla cui unione non è stata generata prole.
Esponeva, in premessa, di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n. 477/2013 del 16/10/2013 e di non essersi più riconciliata con lo stesso.
Trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata senza condizioni.
Con decreto dell'1/03/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 5/11/2024 per la comparizione dei coniugi, fissando il termine del 31/07/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria difensiva del coniuge convenuto.
All'udienza suindicata, il Giudice – dato atto della mancata costituzione del resistente e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere – rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente come da ricorso. con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12/03/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, attinto ritualmente dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla va disposto in merito agli aspetti economici di tale pronuncia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, da cui si può desumere l'adesione alla domanda avanzata dalla ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , a Canicattini CP_1 Parte_1
Bagni, il giorno 21/12/1999 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune Anno 1999, Numero 8, Parte I, Serie, Ufficio 1);
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CANICATTINI BAGNI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
07/11/2024.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 471/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5/11/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Canicattini Bagni, via S. Nicola I Traversa n. 5 int. 4, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni, via Marconi n. 66 presso lo studio dell'avv. Dario Lombardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente
e
(C.F. ) nato a [...], l'[...] CP_1 C.F._2
- contumace con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 12/3/2024).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/02/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Canicattini Bagni, il giorno 21/12/1999
(atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 1999, Numero 8,
Parte I, Serie, Ufficio 1), dalla cui unione non è stata generata prole.
Esponeva, in premessa, di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n. 477/2013 del 16/10/2013 e di non essersi più riconciliata con lo stesso.
Trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata senza condizioni.
Con decreto dell'1/03/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 5/11/2024 per la comparizione dei coniugi, fissando il termine del 31/07/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria difensiva del coniuge convenuto.
All'udienza suindicata, il Giudice – dato atto della mancata costituzione del resistente e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere – rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente come da ricorso. con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12/03/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, attinto ritualmente dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla va disposto in merito agli aspetti economici di tale pronuncia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, da cui si può desumere l'adesione alla domanda avanzata dalla ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , a Canicattini CP_1 Parte_1
Bagni, il giorno 21/12/1999 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune Anno 1999, Numero 8, Parte I, Serie, Ufficio 1);
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CANICATTINI BAGNI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
07/11/2024.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone