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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
, N. R.G. 1573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa AN De LO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1573/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARANTINO Parte_1 C.F._1 ANGELA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 ha adito l'Intestato Tribunale Parte_1 chiedendo l'accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile. CP_ Si è costituito in giudizio l , a mezzo di un suo funzionario, contestando l'avverso ricorso.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte resistete, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Si rammenta, al riguardo, che “La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
19268 del 29/09/2016).
pagina 1 di 3 Come noto, l'art. 100 c.p.c. recita testualmente: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
L'interesse ad agire rappresenta, accanto alla legittimazione, una condizione dell'azione.
Solo se ricorrono questi due requisiti può considerarsi esistente l'azione e, correlativamente, sorge per il giudice la necessità di provvedere sulla domanda per accoglierla o respingerla.
La giurisprudenza è solita affermare che il requisito dell'interesse è strettamente connesso al principio di economia processuale, perché serve ad evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento della domanda non importerebbe alcun mutamento;
in altre parole, mira ad evitare attività processuali inutili. In effetti, l'art. 100 assolve all'essenziale funzione di bloccare l'esercitabilità dell'azione astrattamente deputata alla tutela dell'interesse, quando emerga che dalla sentenza di accoglimento non conseguirebbe alcun vantaggio obiettivo per la parte.
In tal senso, il requisito in esame è costantemente individuato nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio, giuridicamente apprezzabili, non ottenibili senza l'intervento del giudice.
Si è, in particolare, chiarito che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. sez. lav. n. 10062 del
09/10/1998; sez. II n. 5635 del 18/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007).
Sebbene l'interesse ad agire debba necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, in ciascuna di esse assume una diversa rilevanza pratica.
In particolare, si ritiene che lo stesso svolga un ruolo autonomamente apprezzabile solo nell'ambito delle azioni di mero accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi.
Dunque, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità di tali azioni, poiché in tale ambito è necessario che la situazione d'incertezza circa l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico determini la lesione o il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta in atti emerge il superamento del limite reddituale pagina 2 di 3 utile all'ottenimento del beneficio richiesto.
In assenza del requisito reddituale l'accertamento del requisito sanitario non corrisponde ad un reale e concreto interesse, per cui deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può proseguire il presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 13/02/2025 , nella causa iscritta al n. 1573 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso ex art.445 bis c.p.c.;
-revoca la nomina del CTU;
-spese irripetibili.
Foggia, 28/11/2025
Il Giudice
AN De LO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa AN De LO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1573/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARANTINO Parte_1 C.F._1 ANGELA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 ha adito l'Intestato Tribunale Parte_1 chiedendo l'accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile. CP_ Si è costituito in giudizio l , a mezzo di un suo funzionario, contestando l'avverso ricorso.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte resistete, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Si rammenta, al riguardo, che “La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
19268 del 29/09/2016).
pagina 1 di 3 Come noto, l'art. 100 c.p.c. recita testualmente: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
L'interesse ad agire rappresenta, accanto alla legittimazione, una condizione dell'azione.
Solo se ricorrono questi due requisiti può considerarsi esistente l'azione e, correlativamente, sorge per il giudice la necessità di provvedere sulla domanda per accoglierla o respingerla.
La giurisprudenza è solita affermare che il requisito dell'interesse è strettamente connesso al principio di economia processuale, perché serve ad evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento della domanda non importerebbe alcun mutamento;
in altre parole, mira ad evitare attività processuali inutili. In effetti, l'art. 100 assolve all'essenziale funzione di bloccare l'esercitabilità dell'azione astrattamente deputata alla tutela dell'interesse, quando emerga che dalla sentenza di accoglimento non conseguirebbe alcun vantaggio obiettivo per la parte.
In tal senso, il requisito in esame è costantemente individuato nell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio, giuridicamente apprezzabili, non ottenibili senza l'intervento del giudice.
Si è, in particolare, chiarito che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. sez. lav. n. 10062 del
09/10/1998; sez. II n. 5635 del 18/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007).
Sebbene l'interesse ad agire debba necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, in ciascuna di esse assume una diversa rilevanza pratica.
In particolare, si ritiene che lo stesso svolga un ruolo autonomamente apprezzabile solo nell'ambito delle azioni di mero accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi.
Dunque, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità di tali azioni, poiché in tale ambito è necessario che la situazione d'incertezza circa l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico determini la lesione o il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta in atti emerge il superamento del limite reddituale pagina 2 di 3 utile all'ottenimento del beneficio richiesto.
In assenza del requisito reddituale l'accertamento del requisito sanitario non corrisponde ad un reale e concreto interesse, per cui deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può proseguire il presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 13/02/2025 , nella causa iscritta al n. 1573 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso ex art.445 bis c.p.c.;
-revoca la nomina del CTU;
-spese irripetibili.
Foggia, 28/11/2025
Il Giudice
AN De LO
pagina 3 di 3