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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Guarnieri e Daniele Guarnieri Parte_1 ricorrente e in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avvocato Quarta CP_1 resistente
CP_ Oggetto: iscrizione gestione commercianti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'AVA - avviso di addebito – n. 36220210000791220000, con cui richiedeva il pagamento dei contributi dovuti CP_1
alla Gestione Commercianti di appartenenza, in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2019, chiedendo accertarsi come infondata la pretesa creditoria dell'Istituto e dichiarare non dovute le relative pretese contributive.
Rappresentava di essere socia unica della società Vitova srl, di non aver mai ricoperto ruoli amministrativi e che ella non ha mai partecipato al lavoro aziendale dato che svolge l'attività di consulente d'impresa ed è titolare di partita iva e per tale ragione iscritta alla gestione separata CP_1
Fa presente, altresì, che la società vede la presenza di due lavoratori e che la dimensione occupazionale non
è mai variata nel corso del tempo e che ella non avendo mai contribuito al lavoro aziendale non ha alcun
1 obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dal momento che tale imposizione ha ragion d'essere CP_1 soltanto nel momento in cui sussista la partecipazione del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Da, ultimo, rappresenta che al momento della comunicazione di inizio attività la ricorrente ha chiesto espressamente di non essere iscritta nella c.d. “Gestione Commercianti e che tale richiesta è stata CP_1 accolta dall'ente previdenziale con comunicazione del 9 ottobre 2019. CP_ Si costituiva l' ed insisteva nella legittimità della pretesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Su analoga questione questo Giudice si è già ripetutamente pronunciata, tra tutte si richiama la sentenza n.
337/22 confermata in sede di giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. si richiama integralmente la sentenza suindicata.
La questione pertanto verte sulla sussistenza dell'obbligo contributivo in relazione alla qualità di socio unico della ricorrente.
La ricorrente rilevava di essere mera socia di capitali della suddetta società non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa all'interno della stessa, data che la stessa svolge un'altra attività di tipo professionale.
La giurisprudenza è oramai pacifica nell'affermare che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d' impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). (Cassazione Sez. L. n. 21540/19).
Pertanto, la mera partecipazione a società di capitali comporta che i relativi redditi siano inclusi tra i redditi di capitale e non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi CP_1
Tale principio ha trovato ancor più di recente conferma nelle pronunce 1535, 1751, 14958 e n. 14900 del
2022, laddove si ribadisce il principio secondo cui: "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi . CP_1
CP_ Giova poi rappresentare che, nel caso di specie, l non ha provato (come era suo onere fare) che la
2 ricorrente svolgesse attività lavorativa all'interno della società di cui è socia, pertanto il ricorso va accolto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede
1. Accoglie il ricorso;
2. Previa disapplicazione dell'avviso di addebito n. 36220210000791220000 in quanto illegittimo dichiara non dovute le somme ivi richieste;
CP_
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 499,00 oltre iva e cap come per legge.
Lucca, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Guarnieri e Daniele Guarnieri Parte_1 ricorrente e in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avvocato Quarta CP_1 resistente
CP_ Oggetto: iscrizione gestione commercianti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'AVA - avviso di addebito – n. 36220210000791220000, con cui richiedeva il pagamento dei contributi dovuti CP_1
alla Gestione Commercianti di appartenenza, in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2019, chiedendo accertarsi come infondata la pretesa creditoria dell'Istituto e dichiarare non dovute le relative pretese contributive.
Rappresentava di essere socia unica della società Vitova srl, di non aver mai ricoperto ruoli amministrativi e che ella non ha mai partecipato al lavoro aziendale dato che svolge l'attività di consulente d'impresa ed è titolare di partita iva e per tale ragione iscritta alla gestione separata CP_1
Fa presente, altresì, che la società vede la presenza di due lavoratori e che la dimensione occupazionale non
è mai variata nel corso del tempo e che ella non avendo mai contribuito al lavoro aziendale non ha alcun
1 obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dal momento che tale imposizione ha ragion d'essere CP_1 soltanto nel momento in cui sussista la partecipazione del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Da, ultimo, rappresenta che al momento della comunicazione di inizio attività la ricorrente ha chiesto espressamente di non essere iscritta nella c.d. “Gestione Commercianti e che tale richiesta è stata CP_1 accolta dall'ente previdenziale con comunicazione del 9 ottobre 2019. CP_ Si costituiva l' ed insisteva nella legittimità della pretesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Su analoga questione questo Giudice si è già ripetutamente pronunciata, tra tutte si richiama la sentenza n.
337/22 confermata in sede di giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. si richiama integralmente la sentenza suindicata.
La questione pertanto verte sulla sussistenza dell'obbligo contributivo in relazione alla qualità di socio unico della ricorrente.
La ricorrente rilevava di essere mera socia di capitali della suddetta società non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa all'interno della stessa, data che la stessa svolge un'altra attività di tipo professionale.
La giurisprudenza è oramai pacifica nell'affermare che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d' impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). (Cassazione Sez. L. n. 21540/19).
Pertanto, la mera partecipazione a società di capitali comporta che i relativi redditi siano inclusi tra i redditi di capitale e non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi CP_1
Tale principio ha trovato ancor più di recente conferma nelle pronunce 1535, 1751, 14958 e n. 14900 del
2022, laddove si ribadisce il principio secondo cui: "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi . CP_1
CP_ Giova poi rappresentare che, nel caso di specie, l non ha provato (come era suo onere fare) che la
2 ricorrente svolgesse attività lavorativa all'interno della società di cui è socia, pertanto il ricorso va accolto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede
1. Accoglie il ricorso;
2. Previa disapplicazione dell'avviso di addebito n. 36220210000791220000 in quanto illegittimo dichiara non dovute le somme ivi richieste;
CP_
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 499,00 oltre iva e cap come per legge.
Lucca, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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