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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 06.02.2024 al n. 573 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Bascialla
[...] C.F._1
e dell'Avv. Francesca Alessia Bergamin e da (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Laura Damiani e dell'Avv. Erica An- C.F._2
tognazza1, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 05.02.2024 e, da ultimo, integrato all'udienza celebrata in data 12.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti sono genitori di (nata il [...]) e hanno intrattenuto una relazione Per_1
more uxorio dal 2018 fino al mese di febbraio 2023 stabilendo la residenza familiare, da ul- timo, in IR (VA), Via Cascina Gitti n. 9, in un immobile non gravato da mutuo di proprietà della ricorrente2, ove attualmente la medesima risiede unitamente a e al Per_1
figlio minorenne , nato l'[...] da un precedente matrimonio3. Persona_2
Il ricorrente vive in Venegono Superiore (VA), Via Cristoforo Colombo n. 54, in un im- mobile che detiene in comodato d'uso gratuito5.
***
È stato ritualmente acquisito in causa che in data 17.08.2023 la ricorrente ha sporto de- nuncia-querela nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., che in data 07.02.2024 ha deciso di rimettere la predetta querela e che, nell'ambito del procedi- mento ex art. 342-bis c.c. iscritto al n. R.G. 3584/2023 di questo Tribunale, le parti han- no concordato le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale: “1 – affido esclusivo della minore alla madre in quanto il padre per ragioni lavo- rative sarà spesso all'estero 2 – il padre verserà alla madre € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
3 - il padre vedrà la bambina presso i nonni paterni e con la loro presenza la domenica dalle 16,00 alle 19,00 e il mercoledì dalle 18,30 alle 19,30, salve modifiche con l'accordo delle parti anche relative alle festività ed alle vacanze estive 4 -l'AU verrà percepito interamente dalla madre 5- le parti si impegnano a depositare un ricorso congiunto entro il
6.2.2024 6 – la ricorrente si impegna a rimettere la querela e l'integrazione al deposito del ricorso con- giunto 7 – spese compensate”6.
***
A mezzo del ricorso congiuntamente depositato in data 06.02.2024, per quello che qui rileva, i ricorrenti hanno allegato che la svolge la professione di insegnante presso Pt_2
l'Istituto comprensivo “Salvo D'Acquisto” di Lonate Ceppino, che il ricorrente “a far da- ta dall'agosto 2023, svolge la professione di accoglienza clienti presso l'agenzia Securpro di Locarno
(CH) con contratto a chiamata” e hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto alla prole come segue: “
1. La figlia (minorenne) della coppia, , viene affidata in via esclusiva alla madre, signo- Persona_3
ra nell'accordo tra le parti e in considerazione del fatto che il signor Parte_2 Parte_3
potrà aver necessità di spostarsi all'estero, anche fuori dall'Europa, per necessità lavorative;
[...]
2. La figlia (minorenne) della coppia, , verrà collocata presso la residenza della madre, già Persona_3
residenza familiare, sita in IR (VA) alla via Cascina Gitti n. 9;
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_3 Pt_2
la somma di Euro 300,00 da versarsi il giorno 16 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutar- si annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo della Corte di Appello di Milano;
4. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra e il IG. la autorizza espres- Pt_2 Per_3
samente e formalmente sin d'ora in tal senso.
5. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia presso i nonni paterni e con la loro presenza la domenica dalle 16,00 alle 19,00 e il mercoledì dalle
18,30 alle 19,30;
6. Stante la tenera età della minore e della concreta possibilità che il IG. si trasferisca Per_3
all'estero, anche fuori dall'Europa, per necessità lavorative, i genitori si impegnano fin d'ora a concordare un più ampio diritto di visita, aumentandolo gradualmente, affinchè venga garantita la costruzione di un stabile rapporto affettivo padre-figlia nel rispetto della bigenitorialità e nel supremo interesse dalla mino- re.
7. Gli accordi di cui sopra si intendono sempre modificabili nell'accordo delle parti e nel precipuo interes- se della minore, anche in base all'età della stessa.
8. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso edu- cativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato.
9. La NO si impegna a rimettere tutte le denunce/querele sporte nei confronti del si- Parte_2
gnor alla data della sottoscrizione del presente ricorso congiunto e il IG. Parte_3 Pt_4
si impegna ad accettare tale rimessione.
[...]
10. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena co- municazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei docu- menti personali validi per l'espatrio della figlia minore.
12. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
***
A mezzo dell'ordinanza del 28.03.2024 il Giudice relatore, per quello che qui rileva, in via provvisoria e urgente, ha disposto in conformità alle richieste congiuntamente for- mulate dalle parti in data 05.02.2024 e ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Ve- negono Superiore (VA) e di IR (VA) di svolgere un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
***
Dalla relazione dei S.S. del Comune di IR (territorialmente competenti per la ricor- rente e la minore) depositata in data 01.07.2024, è emerso quanto segue:
[…] […]
[…]
Dalla relazione dei S.S. del Comune di Venegono Superiore (territorialmente competenti per il ricorrente) depositata in data 01.10.2024, tra l'altro, si evince quanto segue: ***
All'udienza del 10.10.2024, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato “di seguire un corso di for- mazione presso la Montastal di Stabio in Svizzera e di lavorare a stipendio ridotto per un'agenzia di
Mendrisio dal 05.08.2024”7 e la ricorrente ha dichiarato “di lavorare quest'anno a Marnate, di avere superato il concorso e di avere buone prospettive di passare di ruolo”.
Alla successiva udienza, celebrata in data 16.01.2025, la ricorrente ha dichiarato “di essere passata di ruolo nel Comune di IR dove abita […] che la relazione con il padre della minore è se- rena, non ci sono criticità e il padre versa regolarmente il contributo ordinario dovuto e sta sanando la morosità maturata. Non ha ancora rimborsato la quota delle spese straordinarie” e il ricorrente ha dichiarato “di avere subito un licenziamento collettivo il 20.12.2024 e di essere in prova presso altra ditta svizzera per il tramite di agenzia”8.
***
In data 25.03.2024, 20.06.2024, 19.12.2024 e 25.02.2025, tra l'altro, le parti hanno - par- zialmente - depositato la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro ri- chiesta ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.
***
A mezzo della relazione depositata in data 03.03.2025, i S.S. del Controparte_1
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
*** All'udienza celebrata in data 12.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto confermare i provve- dimenti vigenti “fatta salva la frequentazione padre/figlia due ore il mercoledì e due ore la domenica”
e il giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio sulle conclusioni come innanzi congiuntamente precisate.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda in quanto le condi- zioni concordate non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntualmente rispettate) appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita sana Per_1
ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra i ricorrenti, genitori di Persona_3
(C.F. e DISPONE in conformità. C.F._3
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16.05.2024, in sostituzione dell'Avv. Marika Pinton 2 V. doc. 9 3 V. doc. 4 4 V. doc. 5 5 V. doc. 19 6 V. doc. 6 7 V: contratto di lavoro depositato in data 19.12.2024 8 V. contratto di lavoro e buste paga depositate in data 25.02.2025