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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 3396/18 R.G. iscritta al ruolo il 12.04.2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
n persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. Alfredo Lo Vascio;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentata e difeso dall'Avv. Roberto De Simone;
Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.4.2018 conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale per l'udienza del 23.7.2018, il dottore commercialista , quale consulente Controparte_1 contabile, amministrativo e finanziario della società attrice fino a tutto il 2013, per ottenere il risarcimento dei danni tutti – quantificati in €250.000,00 circa – derivanti dalle gravi negligenze professionali che avrebbero comportato la perdita di crediti d'imposta, l'effettuazione di arbitrarie compensazioni improprie, omissioni nella gestione delle dichiarazioni fiscali e danni patrimoniali dovuti a cartelle esattoriali, riscontrate a seguito del cambio del consulente.
Con comparsa depositata in data 28.06.2018 si costituiva ritualmente in giudizio il dott. , CP_1 contestando in toto l'avversa domanda, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto, e
1 chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione
“Società Reale Mutua Ass.ni”.
L'udienza veniva quindi rinviata al 2.4.2019 per consentire la chiamata in causa della compagnia, a cui veniva ritualmente notificata la relativa citazione come documentato da parte convenuta, con il deposito della prova della tempestiva notifica a mezzo pec alla chiamata in causa, la quale tuttavia non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Concessi i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive istanze istruttorie, ed in particolare parte attrice chiedeva ammettersi prove testimoniali e CTU, mentre parte convenuta si opponeva alla chiesta CTU, e alla prova testi, per loro incapacità a testimoniare, chiedendo comunque, in caso di ammissione, che venisse ammesso alla prova contraria con gli stessi testi indicati da parte convenuta, nonché con un proprio testimone. Espletata la prova testimoniale il Giudice, a scioglimento di una riserva, con ordinanza resa fuori udienza in data 12.4.2022 conferiva incarico al
CTU dott.ssa affinché accertasse l'eventuale responsabilità del convenuto e, in Persona_1 caso positivo, fornisse una valutazione dei danni.
Depositata la CTU, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 16.07.2025 la causa era assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Venendo al merito della controversia, occorre premettere che, come tradizionalmente sostenutosi in giurisprudenza, le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata.
L'inadempimento del professionista, nella specie del commercialista, è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c.
Si è, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
2 Grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, l'onere di provare, quindi, i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dall'avvocato, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno.
Incombe, invece, al professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente esigibili.
3. Tanto premesso, deve ritenersi che, nella specie, dall'esame della espletata c.t.u. - le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti - è risultato che alcuna responsabilità possa essere attribuita al convenuto e che alcun danno risarcibile può essere posto a suo carico.
Nelle conclusioni della CTU depositata in data si legge: “La CTU a seguito di dettagliata analisi della situazione contabile e fiscale della documentazione presente agli atti e della relativa pratica di credito d'imposta afferma che non è stato arrecato nessun danno a parte attrice, dato che
l'accertamento delle circostanze di cui al capo 1) non hanno avuto un riscontro positivo”. La domanda, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposta nel giudizio n. 3396.18 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali che liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come legge, da distrarre a favore dell'avv. Roberto De Simone, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 3396/18 R.G. iscritta al ruolo il 12.04.2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
n persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. Alfredo Lo Vascio;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentata e difeso dall'Avv. Roberto De Simone;
Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.4.2018 conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale per l'udienza del 23.7.2018, il dottore commercialista , quale consulente Controparte_1 contabile, amministrativo e finanziario della società attrice fino a tutto il 2013, per ottenere il risarcimento dei danni tutti – quantificati in €250.000,00 circa – derivanti dalle gravi negligenze professionali che avrebbero comportato la perdita di crediti d'imposta, l'effettuazione di arbitrarie compensazioni improprie, omissioni nella gestione delle dichiarazioni fiscali e danni patrimoniali dovuti a cartelle esattoriali, riscontrate a seguito del cambio del consulente.
Con comparsa depositata in data 28.06.2018 si costituiva ritualmente in giudizio il dott. , CP_1 contestando in toto l'avversa domanda, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto, e
1 chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione
“Società Reale Mutua Ass.ni”.
L'udienza veniva quindi rinviata al 2.4.2019 per consentire la chiamata in causa della compagnia, a cui veniva ritualmente notificata la relativa citazione come documentato da parte convenuta, con il deposito della prova della tempestiva notifica a mezzo pec alla chiamata in causa, la quale tuttavia non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Concessi i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive istanze istruttorie, ed in particolare parte attrice chiedeva ammettersi prove testimoniali e CTU, mentre parte convenuta si opponeva alla chiesta CTU, e alla prova testi, per loro incapacità a testimoniare, chiedendo comunque, in caso di ammissione, che venisse ammesso alla prova contraria con gli stessi testi indicati da parte convenuta, nonché con un proprio testimone. Espletata la prova testimoniale il Giudice, a scioglimento di una riserva, con ordinanza resa fuori udienza in data 12.4.2022 conferiva incarico al
CTU dott.ssa affinché accertasse l'eventuale responsabilità del convenuto e, in Persona_1 caso positivo, fornisse una valutazione dei danni.
Depositata la CTU, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 16.07.2025 la causa era assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Venendo al merito della controversia, occorre premettere che, come tradizionalmente sostenutosi in giurisprudenza, le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata.
L'inadempimento del professionista, nella specie del commercialista, è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c.
Si è, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
2 Grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, l'onere di provare, quindi, i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dall'avvocato, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno.
Incombe, invece, al professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente esigibili.
3. Tanto premesso, deve ritenersi che, nella specie, dall'esame della espletata c.t.u. - le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti - è risultato che alcuna responsabilità possa essere attribuita al convenuto e che alcun danno risarcibile può essere posto a suo carico.
Nelle conclusioni della CTU depositata in data si legge: “La CTU a seguito di dettagliata analisi della situazione contabile e fiscale della documentazione presente agli atti e della relativa pratica di credito d'imposta afferma che non è stato arrecato nessun danno a parte attrice, dato che
l'accertamento delle circostanze di cui al capo 1) non hanno avuto un riscontro positivo”. La domanda, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposta nel giudizio n. 3396.18 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali che liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come legge, da distrarre a favore dell'avv. Roberto De Simone, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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