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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 194/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Cavour 141, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Sottotenente A. Marra n.
3, presso lo studio dell'avv. Bittollo Fausta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente, Parte_2 C.F._2
in Carlentini, Via Cavour 141, elettivamente domiciliato in Carlentini, Piazza V. Veneto n. 3, presso lo studio dell'avv. Cicero Antonino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Carlentini, il giorno 21/8/1965 (Atto n. 35,
Parte II, Serie A, Anno 1965);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Lentini, il 10/12/1967), Persona_1 Persona_2
(a Carlentini, il 18/5/1970) e (a Lentini, il 30/5/1977) ad oggi tutti
[...] Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/01/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 31/3/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carlentini, il giorno 21/8/1965 (Atto n.
35, Parte II, Serie A, Anno 1965), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 04/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 194/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Cavour 141, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Sottotenente A. Marra n.
3, presso lo studio dell'avv. Bittollo Fausta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente, Parte_2 C.F._2
in Carlentini, Via Cavour 141, elettivamente domiciliato in Carlentini, Piazza V. Veneto n. 3, presso lo studio dell'avv. Cicero Antonino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Carlentini, il giorno 21/8/1965 (Atto n. 35,
Parte II, Serie A, Anno 1965);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Lentini, il 10/12/1967), Persona_1 Persona_2
(a Carlentini, il 18/5/1970) e (a Lentini, il 30/5/1977) ad oggi tutti
[...] Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/01/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 31/3/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carlentini, il giorno 21/8/1965 (Atto n.
35, Parte II, Serie A, Anno 1965), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 04/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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