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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3175/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avola - Via Mazzini Giuseppe, 18 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249008774323 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130018535080000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa la prescrizione del credito per TARSU 2012 del
Comune di Avola.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto rappresentando il corretto operato e ponendo in evidenza che la cartella n.29820130018535080/000, sarebbe stata notificata il
13/04/2014, non essendo stata né opposta né pagata, è già stata, in precedenza, è stata inserita nell'intimazione di pagamento n.29820189002260587/000, che sarebbe stata notificata in data
15/05/2019, interrompendo la prescrizione.
Non si è costituito il comune di Avola.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Dalla documentazione in atti si evince in modo chiaro che la notifica della cartella n.29820130018535080/000, è stata correttamente effettuata il 13/04/2014.
Di contro, della notifica dell'intimazione di pagamento n.29820189002260587/000 non è stata data prova della corretta notifica.
Conseguentemente, trattandosi di tributi locali, è certamente intervenuta la prescrizione quinquennale del debito tributario.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3175/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avola - Via Mazzini Giuseppe, 18 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249008774323 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130018535080000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa la prescrizione del credito per TARSU 2012 del
Comune di Avola.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto rappresentando il corretto operato e ponendo in evidenza che la cartella n.29820130018535080/000, sarebbe stata notificata il
13/04/2014, non essendo stata né opposta né pagata, è già stata, in precedenza, è stata inserita nell'intimazione di pagamento n.29820189002260587/000, che sarebbe stata notificata in data
15/05/2019, interrompendo la prescrizione.
Non si è costituito il comune di Avola.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Dalla documentazione in atti si evince in modo chiaro che la notifica della cartella n.29820130018535080/000, è stata correttamente effettuata il 13/04/2014.
Di contro, della notifica dell'intimazione di pagamento n.29820189002260587/000 non è stata data prova della corretta notifica.
Conseguentemente, trattandosi di tributi locali, è certamente intervenuta la prescrizione quinquennale del debito tributario.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025