Articolo 41 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 40Articolo 42
Versione
29 luglio 1945
Art. 41. (Applicazione delle disposizioni della legge comune) .


Per quanto non e' disposto diversamente da questo capo, e in quanto e' possibile, si applicano le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale contenute nel titolo I del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 602, e le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale , contenute nel Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 603.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945