Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01781/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato in [...] il -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Lipani, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 48;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento adottato dalla Questura di Palermo in data 23.09.2024, notificato a mezzo pec il 25.09.2024, (Cat. -OMISSIS-4^ SEZ) con cui è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente per la conversione del suo Permesso di soggiorno per protezione speciale in Permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-2025;
Visto il decreto n.-OMISSIS-2025 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, di ammissione in via provvisoria del ricorrente al suddetto beneficio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Lipani per parte ricorrente ed avvocatessa Cordio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare degli effetti, delle determinazioni specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1 bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998; art. 19, commi 1.1 e 1.2 ed art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008; art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023; carenza di attività istruttoria; errore sui presupposti di fatto; omessa motivazione .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere, ha esposto che mercé decreto n.-OMISSIS-2023 del 06.07.2023 il Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Immigrazione, pronunciandosi su di un’opposizione avanzata dal medesimo ricorrente avverso la determinazione negativa assunta dalla C.T.P.I. su una sua pregressa istanza di titolo di soggiorno per protezione internazionale, gli ha riconosciuto nondimeno il diritto ad ottenere il Permesso di soggiorno per protezione speciale.
In seguito, con la determinazione oggi impugnata la Questura di Palermo ha denegato la richiesta di conversione del suddetto titolo in Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato.
Esperito infruttuosamente un tentativo per ottenere la revoca in autotutela di tale diniego, è stato incardinato l’odierno ricorso.
2) Ad esito della camera di consiglio del 10.01.2025 è stata pronunciata l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-2025, con cui il Tribunale ha fissato con celerità ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza di discussione del ricorso, onerando al contempo l’Amministrazione intimata di versare in atti la documentazione presupposto delle determinazioni gravate, dando anche espresso avvertimento che avrebbe tratto argomenti di prova (ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.) dalla mancata ottemperanza a tale incombente istruttorio.
L’Amministrazione tuttavia non ha dato alcun riscontro al dictum del Tribunale.
Quindi, all’udienza pubblica del 22.07.2025, ascoltati i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3) Come noto l’art. 64 cod. proc. amm. prevede che il giudice può disporre l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere nella disponibilità della P.A., potendo desumere argomenti di prova dal comportamento processuale tenuto dalla medesima.
Pertanto il comportamento serbato dall’Amministrazione intimata, la quale non ha dato alcun riscontro all’incombente istruttorio disposto a suo carico, non fornendo neppure alcuna spiegazione di tale atteggiamento inerte, sarebbe di per se stesso sufficiente ad una valutazione favorevole delle deduzioni di parte ricorrente, le quali, in ogni caso, si dimostrano fondate per le ragioni, che seguono.
L’Amministrazione intimata ha opposto il suo diniego all’istanza di conversione del titolo di soggiorno presentata dal ricorrente, affermando che dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 d.l. n. 20/2023, conv. legge n. 50/2023; ed in relazione ai Permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti in forza di pronunzia dell’Autorità giudiziaria in data successiva al 05.05.2023 (come nel caso di specie in cui il titolo di soggiorno è stato rilasciato il 05.10.2023); l’istanza in discorso potrebbe essere esitata favorevolmente soltanto nell’ipotesi di richiesta originaria di titolo di soggiorno per protezione speciale.
Viceversa, fattispecie come quella oggetto del decidere d’istanza di titolo di soggiorno per protezione internazionale, denegate dall’Amministrazione; quindi esaminate dall’A.G.O. (in sede di opposizione avverso tale diniego) ed esitate dal Giudice ordinario riconoscendo il diritto ad ottenere il Permesso di soggiorno per protezione speciale, non sarebbero suscettibili di conversione.
Tale assunto non può essere condiviso.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione il giudizio per il rilascio del titolo di soggiorno in favore dello straniero, che versi in condizioni tali da giustificare la richiesta di protezione da parte dello Stato italiano, ha ad oggetto un unico diritto soggettivo, costituendo le due fattispecie della protezione internazionale e della protezione speciale dei fatti costitutivi di quest’unico ed identico diritto. Tant’è che, dal punto di vista processuale, è doveroso ritenere implicita nella causa petendi della protezione internazionale la deduzione delle circostanze giustificatrici della protezione speciale. In altri termini, tra protezione internazionale e protezione speciale esiste un rapporto di continenza, per effetto del quale è da escludersi il vizio di ultrapetitio , allorché il giudice, all’esito di un gravame avente ad oggetto un’istanza di Permesso di soggiorno per protezione internazionale, accordi un Permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. Corte Cass., Sez. I civ, sent. 20.12.2022, n. 37275; ed in senso conforme Corte Cass., Sez. VI civ., sent. 25.02.2022, n. 6374).
Pertanto è possibile concludere che mercé la sua istanza originaria di titolo di soggiorno per protezione internazionale l’odierno ricorrente abbia fatto valere simultaneamente la possibilità di ottenere tanto il Permesso di soggiorno per protezione internazionale, quanto l’alternativo Permesso di soggiorno per protezione speciale; Permesso infine riconosciutogli all’esito del giudizio di opposizione dinanzi l’A.G.O.
4) In considerazione della novità delle questioni trattate, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Deve, inoltre, ammettersi in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaella Sara Russo, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Raffaella Sara Russo |
IL SEGRETARIO