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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 468/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 29/07/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli
è comparsa per la ricorrente l'Avv. STAGNI in Parte_1 sostituzione dell'Avv. SERNIA.
Nessuno è comparso per il resistente Controparte_1
.
[...]
Al presente procedimento è riunito quello n. 504/25 RG Lav.
L'Avv. STAGNI insiste per l'accoglimento delle domande, con vittoria di spese e distrazione;
precisa che è stata depositata regolare procura alle liti, nonché documentazione attestante il perdurante inserimento in graduatoria della docente;
contesta la sussistenza di un abusivo frazionamento del credito come da dichiarazione depositata.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.25 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 29/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 468/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SERNIA SABINO, Parte_1 che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. LISO CELESTE, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace Controparte_1 convenuto sulle conclusioni della ricorrente come precisate negli atti introduttivi e nell'odierno verbale
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 , premesso di Parte_1 essere stata destinataria di incarichi di supplenza come docente in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, di non aver fruito di ferie volontarie nelle citate annualità quanto illegittimamente collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, di non essere stata invitata dall'amministrazione a fruire delle ferie residue o comunque informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, richiamata la giurisprudenza comunitaria e le recenti pronunce della
Corte di Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2021/2022; 2022/2023, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del
17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il
al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità Controparte_2 per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n.
22,25 giorni per l'anno 2021/2022; n. 23,66 giorni per l'anno 2022/2023. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con separato ricorso depositato in data 22/05/2025 la stessa a chiamato Parte_1 in causa il medesimo chiedendone la condanna “all'attribuzione in favore della CP_1 ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, sempre con vittoria di spese e distrazione.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio in entrambi i Controparte_2 procedimenti, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso della prima udienza il Giudice, rilevato che nell'interesse della medesima docente e nei confronti della stessa amministrazione convenuta risultavano depositati due
3 separati ricorsi, iscritti a pochi giorni di distanza in forza della medesima procura alle liti, ha invitato parte ricorrente a fornire chiarimenti sulle ragioni che avevano indotto al frazionamento del credito.
I difensori della ricorrente, quindi, hanno depositato nuovo mandato alle liti conferito loro dalla docente (sanando il difetto di rappresentanza relativo al procedimento n. 504/25) ed una dichiarazione della stessa in forza della quale hanno contestato la sussistenza di un abusivo frazionamento del credito.
Nel corso dell'odierna udienza, riuniti i due procedimenti, il difensore della ricorrente ha richiamato la documentazione prodotta ed ha chiesto l'accoglimento di entrambe le domande con vittoria di spese e distrazione.
I due ricorsi appaiono fondati.
, in primo luogo, ha rivendicato la monetizzazione delle ferie Parte_1 non fruite a domanda nel corso delle annualità 2021/22 (22,25) e 2022/23 (23,66).
Il servizio prestato dalla ricorrente in tali annualità è provato dalla documentazione in atti
(contratti di lavoro).
La stessa ha dedotto non aver fruito nel corso di tali annualità di alcun giorno di ferie volontario e di non essere stata posta nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie perchè non adeguatamente informata dal Dirigente scolastico.
Il , scegliendo di rimanere contumace, nulla ha Controparte_2 dedotto e provato circa l'effettiva fruizione di giorni di ferie da parte della ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/12 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
4 La successiva legge di bilancio n. 228/12 all'art. 1 commi da 54 a 56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La riportata normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
5 Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; dunque, “il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente
a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (sentenza 6.11.2018 C-648/16).
Infatti “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (sentenza 6.11.2018 C-
619/16).
6 Investita della specifica questione, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: infatti anche la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Cass. n. 14268/22).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito tale principio: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. n. 23934/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
7 l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n.
28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario stesso (Cass. n. 16715/24).
Nel caso in esame, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro (rimasta contumace) provato di avere invitato la lavoratrice a godere delle ferie, avvisandola nel contempo del fatto che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, la domanda di monetizzazione delle ferie non fruite formulata da deve essere accolta, non solo relativamente alla Parte_1 differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24).
In accoglimento di tale domanda, quindi, il deve Controparte_2 essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 22,25 giorni per l'anno
2021/2022 e n. 23,66 giorni per l'anno 2022/2023.
Con separato ricorso, iscritto a pochi giorni di distanza in forza della medesima procura speciale alle liti, ha chiesto il riconoscimento della Carta elettronica di Parte_1 cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 per il servizio a tempo determinato reso nelle annualità 2021/22, 2022/23 e 2024/25.
8 Il difetto di rappresentanza (posto che l'utilizzazione della procura speciale alle liti tramite congiunzione ad un primo ricorso ne preclude una successiva utilizzazione in diverso e successivo procedimento) è stato sanato in corso di causa con il deposito di nuovo e regolare mandato.
E' dimostrato dai contratti di lavoro prodotti in atti che abbia Parte_1 prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a CP_1 tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e con orario completo negli anni scolastici oggetto di causa.
La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
9 L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_2 Controparte_4 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Parte ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_2 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di
10 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
11 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_2 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente ha rivendicato il beneficio anche con riferimento all'anno scolastico
2024/25.
Come detto, l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, oggi prevede il riconoscimento della Carta anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e la rideterminazione in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
12 Con l'art. 6 bis della legge n. 79/25 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 45/25 ed è entrata in vigore il 7.6.2025), tuttavia, è stato ulteriormente modificato l'art. 1 comma 121 della L. 107/15: il testo attualmente vigente precisa che la definizione con decreto ministeriale dei “criteri e le modalità di assegnazione della Carta” nonché annualmente dell'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti troverà applicazione “a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, “con le modalità ed i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122” dell'art. 1 L. 107/15, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il
[...]
continua a non riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio. Controparte_2
La difesa attorea ha poi documentato il perdurante inserimento della ricorrente nella graduatoria, classe ADSS.
Il convenuto nulla ha eccepito circa l'eventuale fuoriuscita della docente dal CP_1 sistema scolastico.
Anche tale domanda va, quindi, accolta e va affermato il diritto di Parte_1
(tuttora interna al sistema scolastico) alla assegnazione della Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità
2021/22, 2022/23 e 2024/25, con conseguente condanna del Controparte_2
al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di
[...] cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Quanto alle spese, si ritengono sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1 c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, in considerazione del fatto che nel caso di specie, come sottoposto alla parte nel corso della discussione, valutata anche la ravvicinata data di deposito dei ricorsi e l'utilizzazione del medesimo mandato alle liti, la domanda oggetto del secondo
13 procedimento avrebbe potuto formare oggetto di quello precedente, senza un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo
(ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
A nulla rileva, sul punto, la mera dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente depositata in atti, tenuto conto sia del consolidato orientamento circa la spettanza della Carta del docente in favore dei docenti assunti con contratti analoghi a quelli già allegati al primo ricorso, sia del fatto che la stessa docente non risulta aver conferito ai suoi difensori, al momento del deposito del secondo ricorso, un nuovo specifico mandato alle liti.
La liquidazione delle spese secondo soccombenza deve, quindi, essere limitata al valore di causa del primo ricorso (indeterminato in sede di conclusioni, ma agevolmente determinabile con un semplice calcolo matematico ed ascrivibile allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, non superato nemmeno tenuto conto del valore del secondo procedimento radicato), opportunamente ridotte tenuto conto della serialità del contenzioso, dell'attività processuale in concreto svolta e della brevissima durata della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_2
l'indennità per le ferie non godute relativamente al numero di giorni Parte_1 di ferie non fruite, e precisamente n. 22,25 giorni per l'anno 2021/2022 e n. 23,66 giorni per l'anno 2022/2023.
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità 2021/22, 2022/23 e 2024/25, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore Controparte_2
14 della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore della ricorrente, spese che liquida in € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 29/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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