Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964.