Articolo 17 della Legge 4 marzo 1958, n. 174
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 aprile 1958
Art. 17.
All'onere di un miliardo di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fara' fronte con le entrate di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 6 aprile 1958