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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1050 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1050/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente da avv. Privitera Enrico per la ditta
, in persona del titolare p. t. e dall'Avv. Parte_1
Angiolella Bottaro per la società attrice sulla scorta del Parte_2
decreto adottato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 07/02/2025 ai fini della regolamentazione dell'udienza fissata al 26 maggio 2025 per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento di pari data, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1050/2019 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_2
, con sede in Torrenova (ME), c.da Zappulla, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Capo d'Orlando (ME), via G. Amendola n. 66, presso lo studio dell'Avv.ta Angiolella Bottaro, che la rappresenta e difende per procura in atti,
-ATTRICE-
Contro
, nato a [...] il 27 gennaio Parte_1
1963 (c.f. , residente a [...], Salita C.F._1
Stabilimento n. 20, elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), via Fonte di Venere n. 22, presso lo studio dell'Avv. Enrico Privitera, che lo rappresenta e difende per procura in atti, -CONVENUTO–
E nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Controparte_1
Iva ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, P.IVA_2
contumace -TERZA CHIAMATA- avente ad oggetto: spedizione-trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo).-
Pag. 1 a 10 R. G. n. 1050 / 2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo l'esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 17 giugno 2019, Parte_2
allegava: di aver stipulato un contratto di trasporto con il vettore convenuto;
di aver smaltito a proprie spese quella larga parte della merce ricevuta che è risultata danneggiata, a suo dire, per imperizia del vettore, risultando per questo
“…non idonea all'uso, accettandola con riserva…”.
Precisava anche che vesse già notificato, con pec del 28.05.2019, Parte_2
altro atto di citazione avente lo stesso contenuto, al quale rinunciava in quanto il relativo giudizio non era stato iscritto a ruolo.
L'attrice concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare la responsabilità della ditta
ER Santo Autotrasporti per i danni causati alla durante il Parte_2
trasporto dei fusti effettuato in data 25.09.2018; conseguentemente condannare la ditta
ER Santo Autotrasporti al pagamento in favore della dell'importo Parte_2
di € 6.811,40 dovuto per le causali sopra specificate e che sono suffragate dalla documentazione prodotta;
condannare la ditta ER al pagamento del danno dovuto dalla mancata disponibilità dei fusti e da liquidare in via equitativa;
condannare la ditta
ER al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
si costituiva in giudizio con atto depositato il 21 settembre 2019, Parte_1
deducendo che il danneggiamento fosse imputabile alternativamente al carico sul mezzo da parte del mittente o allo scarico da parte del destinatario, instando per “In via preliminare, autorizzare l'esponente, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., alla chiamata in causa della in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in via Marocchesa, 14 a Mogliano Veneto
(TV), P.I. , al fine di essere da questa garantita e tenuta indenne P.IVA_2
dall'eventuale condanna e, all'uopo, differire la prima udienza a norma dell'art. 269
c.p.c.; 2. sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società in quanto non risulta acclarata la sua posizione di diritto a Parte_2
Pag. 2 a 10 R. G. n. 1050 / 2019
richiedere il risarcimento del danno, poiché non appare fornita la prova dell'effettivo acquisto della merce che si assume danneggiata;
3. nel merito ritenere e dichiarare infondate in fatto, inammissibili in diritto e comunque rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice contro la convenuta;
4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, per come così formulata, condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in via Marocchesa, 14
a Mogliano Veneto (TV), P.I. , a tenere l'esponente indenne da ogni P.IVA_2
conseguenza abbia eventualmente a derivare dal presente giudizio;
5. in estremo subordine, e nella denegata ipotesi di condanna della ditta Parte_1
concedere la limitazione della responsabilità come per legge.
6. in via
[...]
riconvenzionale, condannare la al pagamento della fattura n. 831 del Parte_2
30/09/2018 dell'importo di € 4.026,00, comprendente sia il compenso dovuto alla ditta
per il trasporto in forza del DDT n. 1583 del 25/09/2018, Parte_1
che di quello effettuato con DDT n. 1426 del 03/09/2018 per come meglio precisato in premessa, unitamente agli interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002; 7. condannare l'attrice al pagamento, in favore della ditta , in Parte_1
persona del titolare, delle spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita di conseguenza la prima udienza, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., vigente ratione temporis. In corso di causa, erano escussi due testi per parte.
Dichiarata la chiusura dell'istruttoria e ribadita da parte attrice la richiesta di prosecuzione della prova testimoniale, in data 7 febbraio 2025 la causa, precisate le conclusioni, era rinviata per discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
26.05.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
******
In via pregiudiziale, si rileva che l'atto di chiamata del terzo è stato depositato in data 23 ottobre 2019, oltre il termine previsto dall'art. 269, comma 4, c.p.c., in scadenza il 10 ottobre 2019. Tuttavia, “il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura
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ordinatoria e se non rispettato non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato” (Cass. Civ., sez. II, sent. 12 dicembre 1983, n. 7341).
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita Controparte_1
nel termine previsto dall'art. 269, comma 4, c.p.c. e, pertanto, a mente dell'art. 171, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, ne va dichiarata la contumacia.
Poi, sulla rinuncia al precedente atto di citazione ed al giudizio non iscritto a ruolo di cui sopra detto, si rileva che la rinuncia sia, in questa sede, irrilevante.
Nonostante il presente atto di citazione sia stato iscritto a ruolo in pendenza del termine per la riassunzione previsto dall'art. 307, comma 1, c.p.c., in scadenza il
27 dicembre 2019, calcolato assumendo quale parametro di riferimento la data di citazione precedentemente individuata nel 15 ottobre 2019 (cfr. allegato n. 1 della comparsa di costituzione e risposta), non occorre disporre la riunione al giudizio introdotto con l'atto di citazione notificato il 28 maggio 2019, posto che
(a) la mancata iscrizione a ruolo è circostanza pacifica;
(b) la comparsa di costituzione, seppure riferita al giudizio preesistente (cfr. pag. 1), non è formalmente né sostanzialmente assimilabile ad un atto di riassunzione;
(c) il mancato impulso delle parti nel termine previsto determina, a mente dell'art. 307, comma 2, c.p.c., l'estinzione della causa, qui rilevata incidenter tantum, che, ai sensi del successivo art. 310, comma 1, c.p.c., “non estingue l'azione”.
Ulteriormente in via pregiudiziale, “La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale” (Cass. Civ., sez. Lav., sent. 13 febbraio 2006, n. 3052).
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva poiché si tratta piuttosto di verificare nel merito l'imputabilità del danno e, quindi, la titolarità della situazione giuridica passiva (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Infine, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di titolarità della situazione giuridica attiva) non è meritevole di accoglimento in quanto il vettore, in materia di trasporto di cose, risponde ex recepto nei confronti del destinatario, indipendentemente dalla circostanza che questi vanti un diritto
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reale sulla merce.
Nel merito, la domanda attorea non è fondata.
Va premesso che, anche i singoli contratti, quale quello di trasporto, rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni generali in materia di inadempimento di obbligazioni. Come noto, il creditore che agisce per la responsabilità contrattuale deve provare il titolo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento. Nel caso di specie, la sussistenza del contratto di trasporto, oltre ad essere circostanza pacifica, è dimostrata dalla lettera di vettura (allegato n. 3 dell'atto di citazione), che ne fa prova a mente dell'art. 1684 c.c., contenendo
“le condizioni convenute per il trasporto”.
L'attrice ha, altresì, allegato l'inadempimento delle obbligazioni di trasporto e custodia dei beni mobili in questione. Tale circostanza integra la fattispecie del danno-evento.
Sul creditore, al pari del danneggiato in via extracontrattuale, grava l'onere della prova del cd. danno - conseguenza, ossia dei pregiudizi prodotti nella propria sfera giuridica e correlati mercè nesso causalità giuridica al danno-evento, come emerge dalla lettura dell'art 1223 del c.c., che è incompatibile con la sussistenza di un danno in re ipsa, attribuendo rilevanza a quelle conseguenze che si dimostri siano immediatamente e direttamente connessi all'inadempimento.
Orbene, se l'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria è sufficiente anche sul piano del danno-conseguenza, perché il valore della prestazione è pari alla somma di denaro dedotta in obbligazione, non può dirsi lo stesso per le obbligazioni di facere, quali il trasporto. A mente dell'art. 1693
c.c., “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto”.
La prova della perdita patrimoniale derivata dalla mancata consegna dei beni ovvero dalle alterazioni qualitative (a prescindere dall'impatto sulla funzionalità), quale conseguenza dell'inadempimento, grava sul creditore. Una volta dimostrato quanto in premessa, la relativa prova liberatoria è rimessa al vettore.
L'esame del compendio probatorio non conduce a ritenere provato che il quantitativo di merce indicato nell'accettazione con riserva sia stato oggetto di
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avaria.
Segnatamente, il teste escusso all'udienza del 2 ottobre 2023, ha Tes_1
dichiarato che “vi erano dei fusti in bilico trattenuti solo da una cinghia che li deformava, tolta la quale sono caduti a terra” e che fossero “in gran parte deformati anche quelli rimasti a bordo del mezzo”. Nel corso della stesa udienza, l'altro testimone ha riferito che fosse vera la circostanza a) di parte Testimone_2
convenuta (vero o no che all'atto del carico della merce, consistente in fusti in plastica, giusto DDT n. 1583 del 25/09/2018, la ditta ER Santo Autotrasporti metteva a disposizione la vettura alla società venditrice Carlo Branbilla s.r.l. con sede in Vimercate
(MB) e che quest'ultima provvedeva autonomamente al carico dei fusti già imballati nel cellofan e posti su pallet) così intendendo che fosse stato personale della ditta fornitrice a caricare i fusti sul mezzo della convenuta e precisando di essere a conoscenza della circostanza in quanto “… io stesso ho portato il rimorchio presso la ditta Brambilla presso la quale hanno carico la merce su rimorchio che poi io ho ripreso per riportarlo in Sicilia…”; ha però poi aggiunto di non ricordare “… se la merce indicata nel DDT che mi viene mostrato sia quella caricata sul rimorchio in detta occasione”; ha quindi precisato, in merito alla circostanza b), (vero o no che la venditrice sempre a mezzo dei propri dipendenti, assicurava la Parte_3
merce, di cui al DDT n. 1583 del 25/09/2018, alla vettura curandone la sistemazione ed il blocco con apposite fasce) di avere “… verificato solo che ci fosse solo una fascia di sicurezza…”.
Ancora, , sentito il 10 giugno 2024, ha affermato di Persona_1
ricordare che i fusti “aprendo il portellone del camion sono caduti, una parte dal camion a terra e altri erano abbattuti all'interno del camion”; ma il teste Tes_3
sentito nel corso della stessa udienza, dopo avere precisato che fosse
[...]
“…autista “localista” prendendo i camion pronti nel piazzale in Sicilia e in Terme
Vigliatore per portarli a destinazione per lo scarico… - ha riferito che - …ho controllato il carico, come sempre ero solito fare, e nello specifico una volta fatto ho constatato che il carico era legato con fasce che non so da chi siano state messe… - e che - … riguardo il caso specifico ricordo di avere visto le cinghie che tenevano il carico…”, riferendo anche che “… giunto nel piazzale della ho aperto il portellone e mi sono Pt_2
allontanato per dare modo al personale della di scaricare la merce… - e che - Pt_2
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…quando ho aperto il portellone nulla è successo;
dopo che mi sono spostato ho sentito un rumore e mi sono riavvicinato ed ho visto dei fusti a terra” facendo ritenere che, nella imminenza dello scarico, la merce fosse regolarmente sistemata sul mezzo e che le operazioni di scarico siano state svolte dal personale della attrice.
Orbene, quanto emerso dalla istruttoria svolta, evidenzia, oltre una certa imprecisione e contraddittorietà nelle deposizioni, una evidente laconicità in ordine alla riferibilità delle operazioni di carico e scarico della merce sul e dal mezzo della convenuta e quindi la sua sistemazione e messa in sicurezza oltre che imprecisione sulla consistenza schiettamente quantitativa dell'avaria riportata, aldilà della circostanza che la deformità sia o meno ascrivibile al disposto dell'art. 1693 del Codice Civile. Né la quantità dei fusti danneggiati, rilevante agli effetti dell'art. 1696 c.c. avuto riguardo alla tecnica di liquidazione,
è altrimenti desumibile dagli atti di causa, a fronte della contestazione del convenuto.
Sul punto è irrilevante la dichiarazione unilaterale sottesa all'accettazione senza riserva, che determina esclusivamente: (a) la presunzione dell'insussistenza di vizi di imballaggio (art. 1693, comma 2, c.c.); (b) in uno al pagamento del corrispettivo, l'estinzione delle azioni contrattuali, salve le eccezioni di legge
(art. 1698 c.c.). Alcuna agevolazione probatoria in ordine al danno-conseguenza deriva dalla riserva opposta, la quale in ultima istanza è finalizzata a legittimare il danneggiato ad agire in via contrattuale.
Ferma l'indimostrata perdita patrimoniale, sulla società attrice, che ha chiesto il risarcimento del valore di mercato delle res danneggiate, grava l'onere di provare il dolo o la colpa grave del vettore (e/o dei soggetti di cui egli si sia avvalso) che abbiano causato la perdita o l'avaria della merce se invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce (in questo senso Cass. Civ., Sez. III, sent. 12/09/2013, n. 20896), essendo la limitazione di responsabilità disposta dall'art. 1696 c.c., che comporta una liquidazione forfettaria del danno, superabile a mezzo della dimostrazione dell'elemento soggettivo che ha sorretto la condotta del vettore.
Sul punto, l'attrice non ha compiuto alcuno serio sforzo argomentativo né il
Giudice può ricercare autonomamente gli elementi di fatto da cui inferire il dolo
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o la grave imprudenza, negligenza o imperizia del vettore, che non emerge neppure dalle prove assunte. Al contrario, sebbene il teste , Testimone_3
sentito all'udienza del 20 giugno 2024, non sia attendibile in ordine alla diligenza verso la quale è stata orientata la propria condotta, nondimeno egli ha confermato “di avere visto le cinghie che tenevano il carico”.
A fronte di quanto evidenziato, va rigettata la richiesta di prosecuzione della prova testimoniale con l'ulteriore teste indicato, posto che alcuna delle circostanze formulate ha ad oggetto gli elementi di fatto rilevanti per la decisione.
Medesime ragioni valgono a rigettare la domanda di risarcimento del corrispettivo dello smaltimento della merce avariata. In disparte quanto già osservato sul superamento della limitazione di responsabilità, l'esame della corrispondenza tra le parti non restituisce l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera a favore di terzo (da identificare nel destinatario), concluso tra il vettore e chi ha effettuato la distruzione. Invero, la convenuta scrive
“chiamo la ditta chiedendo loro di prendere i[n] carico tutto e poi ci girano la Pt_2
fattura includendo smaltimento e trasporto…” (allegato n. 8 dell'atto introduttivo).
A prescindere dal vaglio circa la natura giuridica e la consistenza dell'impegno spontaneo del convenuto a tenere indenne l'attrice dal peso economico della distruzione della merce avariata, l'eventualità dell'esecuzione spontanea dell'obbligazione pecuniaria da parte del terzo non consente al Giudice di condannarlo alla prestazione se non è provata la causa.
Non è meritevole di accoglimento neppure la domanda di ristoro del danno patrimoniale da mancato uso dei beni consegnati, sia per quanto già detto in ordine alla limitazione di responsabilità sia perché sfugge la dimostrazione della perdita occorsa. La valutazione equitativa, invero, non copre le carenze probatorie della parte, trovando applicazione laddove sia provato un danno- conseguenza di difficile quantificazione, operando in tema di liquidazione. Nel caso di specie, non sono stati neppure allegati né il danno derivato dal mancato sfruttamento della merce né le ragioni della difficoltosa quantificazione.
La “valutazione equitativa è infatti subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale e ipotetico (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n.
Pag. 8 a 10 R. G. n. 1050 / 2019
15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613 e già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957;
Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425)” (Cass. Civ., sez. III, sent. 29 febbraio 2016, n. 3893).
La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del trasporto, è parzialmente fondata.
In via di premessa, per quanto sopra, risulta provato il titolo contrattuale della prestazione di trasporto. Deve, altresì, escludersi che la domanda di risarcimento integri eccezione di inadempimento, a fronte del pagamento parziale dovuto, da parte del destinatario. Di conseguenza, non vi è inversione dell'onere della prova.
Nel caso di specie, il convenuto in riconvenzionale ha allegato il mancato pagamento della somma oggetto di fattura. L'attrice, in sede di memoria conclusionale, ha dato prova di aver parzialmente adempiuto, nella misura di €
2.013,00. Si tratta di circostanza di fatto ammissibile perché sopravvenuta, nonché, aldilà dell'efficacia probatoria della disposizione di bonifico, non specificamente contestata. Parimenti pacifico è l'ammontare del compenso spettante al vettore, giacché il destinatario ne ha scomputato le somme che, a suo dire, sarebbero in rapporto sinallagmatico rispetto alla merce non danneggiata.
Di talché, applicando le coordinate ermeneutiche in punto di responsabilità contrattuale, deve essere condannata al pagamento della minor Parte_2
somma tra quella richiesta dal convenuto e l'importo già versato il 20 giugno
2024. Sulla cifra così determinata, vanno riconosciuti gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, del codice civile.
A mente degli artt. 91 e 92 c.p.c., le spese vanno parzialmente compensate nella misura dei due terzi, in ragione del rigetto della domanda principale e del circoscritto accoglimento di quella riconvenzionale e sono liquidate secondo valori tendenti ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento (fino ad €
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26.000,00), attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G.
1050/2019:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Rigetta la domanda principale;
3. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, in favore del convenuto, di € 1.923, Parte_2
oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al soddisfo;
4. Compensa le spese processuali nella misura di due terzi e condanna al pagamento, in favore della convenuta, ditta Parte_2
e, per essa, al procuratore Parte_1
distrattario Avv. Enrico Privitera che ha reso la dichiarazione di rito, della restante parte che liquida in € 846,70, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il 28 maggio 2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
g.o.t. Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1050/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente da avv. Privitera Enrico per la ditta
, in persona del titolare p. t. e dall'Avv. Parte_1
Angiolella Bottaro per la società attrice sulla scorta del Parte_2
decreto adottato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 07/02/2025 ai fini della regolamentazione dell'udienza fissata al 26 maggio 2025 per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento di pari data, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1050/2019 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_2
, con sede in Torrenova (ME), c.da Zappulla, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Capo d'Orlando (ME), via G. Amendola n. 66, presso lo studio dell'Avv.ta Angiolella Bottaro, che la rappresenta e difende per procura in atti,
-ATTRICE-
Contro
, nato a [...] il 27 gennaio Parte_1
1963 (c.f. , residente a [...], Salita C.F._1
Stabilimento n. 20, elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), via Fonte di Venere n. 22, presso lo studio dell'Avv. Enrico Privitera, che lo rappresenta e difende per procura in atti, -CONVENUTO–
E nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Controparte_1
Iva ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, P.IVA_2
contumace -TERZA CHIAMATA- avente ad oggetto: spedizione-trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo).-
Pag. 1 a 10 R. G. n. 1050 / 2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo l'esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 17 giugno 2019, Parte_2
allegava: di aver stipulato un contratto di trasporto con il vettore convenuto;
di aver smaltito a proprie spese quella larga parte della merce ricevuta che è risultata danneggiata, a suo dire, per imperizia del vettore, risultando per questo
“…non idonea all'uso, accettandola con riserva…”.
Precisava anche che vesse già notificato, con pec del 28.05.2019, Parte_2
altro atto di citazione avente lo stesso contenuto, al quale rinunciava in quanto il relativo giudizio non era stato iscritto a ruolo.
L'attrice concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare la responsabilità della ditta
ER Santo Autotrasporti per i danni causati alla durante il Parte_2
trasporto dei fusti effettuato in data 25.09.2018; conseguentemente condannare la ditta
ER Santo Autotrasporti al pagamento in favore della dell'importo Parte_2
di € 6.811,40 dovuto per le causali sopra specificate e che sono suffragate dalla documentazione prodotta;
condannare la ditta ER al pagamento del danno dovuto dalla mancata disponibilità dei fusti e da liquidare in via equitativa;
condannare la ditta
ER al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
si costituiva in giudizio con atto depositato il 21 settembre 2019, Parte_1
deducendo che il danneggiamento fosse imputabile alternativamente al carico sul mezzo da parte del mittente o allo scarico da parte del destinatario, instando per “In via preliminare, autorizzare l'esponente, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., alla chiamata in causa della in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in via Marocchesa, 14 a Mogliano Veneto
(TV), P.I. , al fine di essere da questa garantita e tenuta indenne P.IVA_2
dall'eventuale condanna e, all'uopo, differire la prima udienza a norma dell'art. 269
c.p.c.; 2. sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società in quanto non risulta acclarata la sua posizione di diritto a Parte_2
Pag. 2 a 10 R. G. n. 1050 / 2019
richiedere il risarcimento del danno, poiché non appare fornita la prova dell'effettivo acquisto della merce che si assume danneggiata;
3. nel merito ritenere e dichiarare infondate in fatto, inammissibili in diritto e comunque rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice contro la convenuta;
4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, per come così formulata, condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in via Marocchesa, 14
a Mogliano Veneto (TV), P.I. , a tenere l'esponente indenne da ogni P.IVA_2
conseguenza abbia eventualmente a derivare dal presente giudizio;
5. in estremo subordine, e nella denegata ipotesi di condanna della ditta Parte_1
concedere la limitazione della responsabilità come per legge.
6. in via
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riconvenzionale, condannare la al pagamento della fattura n. 831 del Parte_2
30/09/2018 dell'importo di € 4.026,00, comprendente sia il compenso dovuto alla ditta
per il trasporto in forza del DDT n. 1583 del 25/09/2018, Parte_1
che di quello effettuato con DDT n. 1426 del 03/09/2018 per come meglio precisato in premessa, unitamente agli interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002; 7. condannare l'attrice al pagamento, in favore della ditta , in Parte_1
persona del titolare, delle spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita di conseguenza la prima udienza, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., vigente ratione temporis. In corso di causa, erano escussi due testi per parte.
Dichiarata la chiusura dell'istruttoria e ribadita da parte attrice la richiesta di prosecuzione della prova testimoniale, in data 7 febbraio 2025 la causa, precisate le conclusioni, era rinviata per discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
26.05.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
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In via pregiudiziale, si rileva che l'atto di chiamata del terzo è stato depositato in data 23 ottobre 2019, oltre il termine previsto dall'art. 269, comma 4, c.p.c., in scadenza il 10 ottobre 2019. Tuttavia, “il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura
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ordinatoria e se non rispettato non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato” (Cass. Civ., sez. II, sent. 12 dicembre 1983, n. 7341).
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita Controparte_1
nel termine previsto dall'art. 269, comma 4, c.p.c. e, pertanto, a mente dell'art. 171, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, ne va dichiarata la contumacia.
Poi, sulla rinuncia al precedente atto di citazione ed al giudizio non iscritto a ruolo di cui sopra detto, si rileva che la rinuncia sia, in questa sede, irrilevante.
Nonostante il presente atto di citazione sia stato iscritto a ruolo in pendenza del termine per la riassunzione previsto dall'art. 307, comma 1, c.p.c., in scadenza il
27 dicembre 2019, calcolato assumendo quale parametro di riferimento la data di citazione precedentemente individuata nel 15 ottobre 2019 (cfr. allegato n. 1 della comparsa di costituzione e risposta), non occorre disporre la riunione al giudizio introdotto con l'atto di citazione notificato il 28 maggio 2019, posto che
(a) la mancata iscrizione a ruolo è circostanza pacifica;
(b) la comparsa di costituzione, seppure riferita al giudizio preesistente (cfr. pag. 1), non è formalmente né sostanzialmente assimilabile ad un atto di riassunzione;
(c) il mancato impulso delle parti nel termine previsto determina, a mente dell'art. 307, comma 2, c.p.c., l'estinzione della causa, qui rilevata incidenter tantum, che, ai sensi del successivo art. 310, comma 1, c.p.c., “non estingue l'azione”.
Ulteriormente in via pregiudiziale, “La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale” (Cass. Civ., sez. Lav., sent. 13 febbraio 2006, n. 3052).
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva poiché si tratta piuttosto di verificare nel merito l'imputabilità del danno e, quindi, la titolarità della situazione giuridica passiva (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Infine, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di titolarità della situazione giuridica attiva) non è meritevole di accoglimento in quanto il vettore, in materia di trasporto di cose, risponde ex recepto nei confronti del destinatario, indipendentemente dalla circostanza che questi vanti un diritto
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reale sulla merce.
Nel merito, la domanda attorea non è fondata.
Va premesso che, anche i singoli contratti, quale quello di trasporto, rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni generali in materia di inadempimento di obbligazioni. Come noto, il creditore che agisce per la responsabilità contrattuale deve provare il titolo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento. Nel caso di specie, la sussistenza del contratto di trasporto, oltre ad essere circostanza pacifica, è dimostrata dalla lettera di vettura (allegato n. 3 dell'atto di citazione), che ne fa prova a mente dell'art. 1684 c.c., contenendo
“le condizioni convenute per il trasporto”.
L'attrice ha, altresì, allegato l'inadempimento delle obbligazioni di trasporto e custodia dei beni mobili in questione. Tale circostanza integra la fattispecie del danno-evento.
Sul creditore, al pari del danneggiato in via extracontrattuale, grava l'onere della prova del cd. danno - conseguenza, ossia dei pregiudizi prodotti nella propria sfera giuridica e correlati mercè nesso causalità giuridica al danno-evento, come emerge dalla lettura dell'art 1223 del c.c., che è incompatibile con la sussistenza di un danno in re ipsa, attribuendo rilevanza a quelle conseguenze che si dimostri siano immediatamente e direttamente connessi all'inadempimento.
Orbene, se l'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria è sufficiente anche sul piano del danno-conseguenza, perché il valore della prestazione è pari alla somma di denaro dedotta in obbligazione, non può dirsi lo stesso per le obbligazioni di facere, quali il trasporto. A mente dell'art. 1693
c.c., “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto”.
La prova della perdita patrimoniale derivata dalla mancata consegna dei beni ovvero dalle alterazioni qualitative (a prescindere dall'impatto sulla funzionalità), quale conseguenza dell'inadempimento, grava sul creditore. Una volta dimostrato quanto in premessa, la relativa prova liberatoria è rimessa al vettore.
L'esame del compendio probatorio non conduce a ritenere provato che il quantitativo di merce indicato nell'accettazione con riserva sia stato oggetto di
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avaria.
Segnatamente, il teste escusso all'udienza del 2 ottobre 2023, ha Tes_1
dichiarato che “vi erano dei fusti in bilico trattenuti solo da una cinghia che li deformava, tolta la quale sono caduti a terra” e che fossero “in gran parte deformati anche quelli rimasti a bordo del mezzo”. Nel corso della stesa udienza, l'altro testimone ha riferito che fosse vera la circostanza a) di parte Testimone_2
convenuta (vero o no che all'atto del carico della merce, consistente in fusti in plastica, giusto DDT n. 1583 del 25/09/2018, la ditta ER Santo Autotrasporti metteva a disposizione la vettura alla società venditrice Carlo Branbilla s.r.l. con sede in Vimercate
(MB) e che quest'ultima provvedeva autonomamente al carico dei fusti già imballati nel cellofan e posti su pallet) così intendendo che fosse stato personale della ditta fornitrice a caricare i fusti sul mezzo della convenuta e precisando di essere a conoscenza della circostanza in quanto “… io stesso ho portato il rimorchio presso la ditta Brambilla presso la quale hanno carico la merce su rimorchio che poi io ho ripreso per riportarlo in Sicilia…”; ha però poi aggiunto di non ricordare “… se la merce indicata nel DDT che mi viene mostrato sia quella caricata sul rimorchio in detta occasione”; ha quindi precisato, in merito alla circostanza b), (vero o no che la venditrice sempre a mezzo dei propri dipendenti, assicurava la Parte_3
merce, di cui al DDT n. 1583 del 25/09/2018, alla vettura curandone la sistemazione ed il blocco con apposite fasce) di avere “… verificato solo che ci fosse solo una fascia di sicurezza…”.
Ancora, , sentito il 10 giugno 2024, ha affermato di Persona_1
ricordare che i fusti “aprendo il portellone del camion sono caduti, una parte dal camion a terra e altri erano abbattuti all'interno del camion”; ma il teste Tes_3
sentito nel corso della stessa udienza, dopo avere precisato che fosse
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“…autista “localista” prendendo i camion pronti nel piazzale in Sicilia e in Terme
Vigliatore per portarli a destinazione per lo scarico… - ha riferito che - …ho controllato il carico, come sempre ero solito fare, e nello specifico una volta fatto ho constatato che il carico era legato con fasce che non so da chi siano state messe… - e che - … riguardo il caso specifico ricordo di avere visto le cinghie che tenevano il carico…”, riferendo anche che “… giunto nel piazzale della ho aperto il portellone e mi sono Pt_2
allontanato per dare modo al personale della di scaricare la merce… - e che - Pt_2
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…quando ho aperto il portellone nulla è successo;
dopo che mi sono spostato ho sentito un rumore e mi sono riavvicinato ed ho visto dei fusti a terra” facendo ritenere che, nella imminenza dello scarico, la merce fosse regolarmente sistemata sul mezzo e che le operazioni di scarico siano state svolte dal personale della attrice.
Orbene, quanto emerso dalla istruttoria svolta, evidenzia, oltre una certa imprecisione e contraddittorietà nelle deposizioni, una evidente laconicità in ordine alla riferibilità delle operazioni di carico e scarico della merce sul e dal mezzo della convenuta e quindi la sua sistemazione e messa in sicurezza oltre che imprecisione sulla consistenza schiettamente quantitativa dell'avaria riportata, aldilà della circostanza che la deformità sia o meno ascrivibile al disposto dell'art. 1693 del Codice Civile. Né la quantità dei fusti danneggiati, rilevante agli effetti dell'art. 1696 c.c. avuto riguardo alla tecnica di liquidazione,
è altrimenti desumibile dagli atti di causa, a fronte della contestazione del convenuto.
Sul punto è irrilevante la dichiarazione unilaterale sottesa all'accettazione senza riserva, che determina esclusivamente: (a) la presunzione dell'insussistenza di vizi di imballaggio (art. 1693, comma 2, c.c.); (b) in uno al pagamento del corrispettivo, l'estinzione delle azioni contrattuali, salve le eccezioni di legge
(art. 1698 c.c.). Alcuna agevolazione probatoria in ordine al danno-conseguenza deriva dalla riserva opposta, la quale in ultima istanza è finalizzata a legittimare il danneggiato ad agire in via contrattuale.
Ferma l'indimostrata perdita patrimoniale, sulla società attrice, che ha chiesto il risarcimento del valore di mercato delle res danneggiate, grava l'onere di provare il dolo o la colpa grave del vettore (e/o dei soggetti di cui egli si sia avvalso) che abbiano causato la perdita o l'avaria della merce se invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce (in questo senso Cass. Civ., Sez. III, sent. 12/09/2013, n. 20896), essendo la limitazione di responsabilità disposta dall'art. 1696 c.c., che comporta una liquidazione forfettaria del danno, superabile a mezzo della dimostrazione dell'elemento soggettivo che ha sorretto la condotta del vettore.
Sul punto, l'attrice non ha compiuto alcuno serio sforzo argomentativo né il
Giudice può ricercare autonomamente gli elementi di fatto da cui inferire il dolo
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o la grave imprudenza, negligenza o imperizia del vettore, che non emerge neppure dalle prove assunte. Al contrario, sebbene il teste , Testimone_3
sentito all'udienza del 20 giugno 2024, non sia attendibile in ordine alla diligenza verso la quale è stata orientata la propria condotta, nondimeno egli ha confermato “di avere visto le cinghie che tenevano il carico”.
A fronte di quanto evidenziato, va rigettata la richiesta di prosecuzione della prova testimoniale con l'ulteriore teste indicato, posto che alcuna delle circostanze formulate ha ad oggetto gli elementi di fatto rilevanti per la decisione.
Medesime ragioni valgono a rigettare la domanda di risarcimento del corrispettivo dello smaltimento della merce avariata. In disparte quanto già osservato sul superamento della limitazione di responsabilità, l'esame della corrispondenza tra le parti non restituisce l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera a favore di terzo (da identificare nel destinatario), concluso tra il vettore e chi ha effettuato la distruzione. Invero, la convenuta scrive
“chiamo la ditta chiedendo loro di prendere i[n] carico tutto e poi ci girano la Pt_2
fattura includendo smaltimento e trasporto…” (allegato n. 8 dell'atto introduttivo).
A prescindere dal vaglio circa la natura giuridica e la consistenza dell'impegno spontaneo del convenuto a tenere indenne l'attrice dal peso economico della distruzione della merce avariata, l'eventualità dell'esecuzione spontanea dell'obbligazione pecuniaria da parte del terzo non consente al Giudice di condannarlo alla prestazione se non è provata la causa.
Non è meritevole di accoglimento neppure la domanda di ristoro del danno patrimoniale da mancato uso dei beni consegnati, sia per quanto già detto in ordine alla limitazione di responsabilità sia perché sfugge la dimostrazione della perdita occorsa. La valutazione equitativa, invero, non copre le carenze probatorie della parte, trovando applicazione laddove sia provato un danno- conseguenza di difficile quantificazione, operando in tema di liquidazione. Nel caso di specie, non sono stati neppure allegati né il danno derivato dal mancato sfruttamento della merce né le ragioni della difficoltosa quantificazione.
La “valutazione equitativa è infatti subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale e ipotetico (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n.
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15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613 e già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957;
Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425)” (Cass. Civ., sez. III, sent. 29 febbraio 2016, n. 3893).
La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del trasporto, è parzialmente fondata.
In via di premessa, per quanto sopra, risulta provato il titolo contrattuale della prestazione di trasporto. Deve, altresì, escludersi che la domanda di risarcimento integri eccezione di inadempimento, a fronte del pagamento parziale dovuto, da parte del destinatario. Di conseguenza, non vi è inversione dell'onere della prova.
Nel caso di specie, il convenuto in riconvenzionale ha allegato il mancato pagamento della somma oggetto di fattura. L'attrice, in sede di memoria conclusionale, ha dato prova di aver parzialmente adempiuto, nella misura di €
2.013,00. Si tratta di circostanza di fatto ammissibile perché sopravvenuta, nonché, aldilà dell'efficacia probatoria della disposizione di bonifico, non specificamente contestata. Parimenti pacifico è l'ammontare del compenso spettante al vettore, giacché il destinatario ne ha scomputato le somme che, a suo dire, sarebbero in rapporto sinallagmatico rispetto alla merce non danneggiata.
Di talché, applicando le coordinate ermeneutiche in punto di responsabilità contrattuale, deve essere condannata al pagamento della minor Parte_2
somma tra quella richiesta dal convenuto e l'importo già versato il 20 giugno
2024. Sulla cifra così determinata, vanno riconosciuti gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, del codice civile.
A mente degli artt. 91 e 92 c.p.c., le spese vanno parzialmente compensate nella misura dei due terzi, in ragione del rigetto della domanda principale e del circoscritto accoglimento di quella riconvenzionale e sono liquidate secondo valori tendenti ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento (fino ad €
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26.000,00), attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G.
1050/2019:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Rigetta la domanda principale;
3. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, in favore del convenuto, di € 1.923, Parte_2
oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al soddisfo;
4. Compensa le spese processuali nella misura di due terzi e condanna al pagamento, in favore della convenuta, ditta Parte_2
e, per essa, al procuratore Parte_1
distrattario Avv. Enrico Privitera che ha reso la dichiarazione di rito, della restante parte che liquida in € 846,70, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il 28 maggio 2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
g.o.t. Francesco Montera
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