Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2747/2020 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2747/2020 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CASAGRANDE MONTESI LORIS ( , come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in Senigallia, via Pisacane 32 - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione : “ Accertare l'inammissibilità del ricorso per D.I. del 31.8.20, per difetto dei presupposti di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa;
Revocare il D.I. opposto, sempre per i motivi tutti di cui in narrativa;
Accertare che il ritardo nella consegna dell' opera di cui al contratto di subappalto del 16/8/20 da parte della è imputabile a parte opposta, Parte_1 per i motivi tutti di cui in narrativa, e che in ogni caso nulla è dovuto dalla in Parte_1 favore della con riferimento al citato contratto e per le causali tutte di cui al Parte_2 ricorso per D.I. del 31/8/20; accertare che l'importo complessivo delle somme dovute ad CP_1
dalla in forza del contratto di subappalto del 16/8/19, ivi comprese
[...] Parte_2 varianti e migliorie, rimborso spese e risarcimento danni, ammonta a complessivi € 1190077,77; accertare che il saldo dovuto da a favore della er il corrispettivo Parte_2 Parte_1 pattuito nel contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 16/8/19, ivi comprese varianti e migliorie, rimborso spese e risarcimento danni, ammonta ad € 329407,7; per l'effetto, condannare Parte_3
al pagamento in favore della della predetta somma di € 329407,7, o
[...] Parte_1 della diversa somma che verrà quantificata in corso di causa e determinata dal Giudice secondo il suo pru- dente apprezzamento;
condannare al pagamento degli interessi di mora com- Parte_2 merciale ex D.L. 231/02, dal 10/3/20 (data di ultimazione dei lavori) all'effettivo saldo, ovvero – in via
1
Condannare Pt_2
ex art 96 cpc In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”
[...]
E
- ( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. BROGI MASSIMILLA ( ), ILE- C.F._2
NIA AMADORI, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in P.zza Sacconi 21 Bibbiena
- parte convenuta opposta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “1) respingere ogni domanda ed ec- cezione proposta da parte opponente poiché infondata in diritto e nel merito e quanto alla domanda ricon- venzionale anche poiché preclusa da nullità per genericità della stessa;
2) per l'effetto confermare il D.I. opposto o, in ipotesi, condannare comunque al pagamento che risulterà a credito di Parte_1 [...] una volta accertate tutte le voci di dare e avere relative al rapporto intercorso tra le parti;
Parte_4 3) con vittoria di spese ed onorari di causa”
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: aveva ricevuto la notifica- Parte_1
zione del Decreto Ingiuntivo n. 900/2020, emesso in data 16/9/2020, con cui il Tribunale di
Arezzo le aveva ingiunto il pagamento in favore di di € 70.004,22 oltre Parte_2
interessi e spese, a titolo rimborso spese di assistenza e penale per ritardata consegna di opere edilizie in subappalto a misura, eseguite presso cantiere (punto vendita) della committente
Lidl Italia S.r.l. ad Ancona, via A.Grandi, come da contratto del 16/08/19, fattura e sal. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi violazione/falsa applicazione degli Art 633 e ss. del c.p.c.–inammissibilità del ricorso per mancanza dei presupposti di legge, e l'infonda- tezza nel merito della domanda. Sul punto allegava un ritardo di sette giorni del subcommit- tente-ricorrente nel consegnare il cantiere nonché il fatto che la dilatazione dei tempi di ese- cuzione delle opere oltre il termine contrattuale era dovuta a ragioni ad esso imputabili, e cioè a: mancanza di: comunicazioni, progetti esecutivi, autorizzazioni di varianti, di spostare pali e di abbattere piante - con conseguente interruzione dei lavori;
alla necessità di: prove
2 di tenuta del terreno di sottofondo;
sostituire i pali in FDP e CTP in CFA;
sospendere l'ese- cuzione della massicciata e di accordarsi con i proprietari di terreni confinanti;
al mancato suo contraddittorio nell' ultimazione e accettazione dei lavori tra committente ed appaltatore.
Allegava inoltre che, a fronte del regolare pagamento dei primi tre sal e di acconti sul quinto
- invero mai sottoscritto - per complessivi € 68.000,00, residuava per il quarto sal un suo credito di € 4.757,84; e che la ricorrente aveva poi elaborato il quinto sal in modo unilaterale, ad essa inopponibile (con indebita imputazione di penali, costi e detrazioni per lavori non eseguiti a regola d'arte, non previamente contestati né accertati dal D.L.), risultandone l' asserito debito poi azionato. Proponeva infine domanda riconvenzionale per il saldo del conto finale di € 329.407,70, il quale teneva conto delle opere previste nel contratto, delle varianti e/o migliorie, del rimborso spese, del risarcimento danni e del saldo fattura quarto sal, oltre al risarcimento del danno per cd. responsabilità aggravata. Ciò premesso, adiva l' intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava l'opposizione proposta e, in particolare, il ritardo di sette giorni nell'entrata in cantiere. Contestava l'avvenuta sospensione delle opere e, comunque, l'irrilevanza essa, anche ove provata. Eccepiva altresì l'irrilevanza allo stesso fine delle varianti, da concordarsi per iscritto, previa modifica del programma dei lavori, e comunque la già avvenuta considerazione nel certificato e 5° sal, utilizzati per il conteggio del dovuto. Confermava che all'11/03/20 non erano terminate la segnaletica verticale e oriz- zontale nella rotonda, la rasatura del muro e la pulizia dei cordoli. Allegava che l'entità del ritardo poteva essere verificata solo al termine di tutte le opere, con conseguente addebito della penale nell' ultimo sal. Contestava l'esecuzione migliorie, trattandosi in realtà di opere di pulizia del cantiere. Contestava la contabilità finale redatta dall'opponente, e la mancata prova della fondatezza della conseguente domanda riconvenzionale, comunque generica, ol- tre alla domanda per cd. lite temeraria. Contestava la decorrenza degli interessi moratori. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
3 La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361
del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione. Da ciò l'immediato rigetto dei motivo fondato sulla asserita carenza dei pre- supposti per l'emissione del provvedimento monitorio.
Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pre- tesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposizione non può revocare il decreto ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accettata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c..
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve
4 provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n.
5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non con- testazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'al- legazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giu- sto processo”.
La contestazione, inoltre, deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per conte- stare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, quelli addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, e cioè il ritardo (di giorni
39 o 40 (doc. 2 opposta), secondo le rispettive prospettazioni: ma comunque la circostanza del ritardo è del tutto pacifica tra le parti) nella completa esecuzione di opere edili da realiz- zarsi in virtù di un contratto di subappalto datato 16/08/19, il quale reca quale data ultima per il loro termine il 31/01/2020. Ciò determina, in linea astratta e a termini di contratto,
l'applicazione della penale di cui alla clausola 19, la quale recita: “per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori inerenti ciascun SAL oltre il termine previsto, tenendo conto di eventuali sospensioni regolamentate dagli art. 10 e 17, e fatta salva la facoltà di risoluzione prevista dall'art.7, il subappaltatore dovrà rimborsare all'appaltatore le relative spese di assistenza e sottostare ad una
5 penale pecuniaria commisurata al danno economico da ciò derivante, stabilita in euro 2.000 (diconsi duemila euro) al giorno per ogni giorno di calendario di ritardo”.
***
Ciò posto, occorre passare all'esame dei motivi di opposizione, i quali si compen- diano nell'eccezione dell'attrice per la quale il ritardo sarebbe imputabile ed addebitabile alla convenuta e che, in ogni caso, l'applicazione della penale da parte di questa sarebbe avvenuta in violazione della clausola 20 del contratto (“l'accertamento dei lavori è obbligatorio ai fini (…) dell'applicazione delle eventuali penali per ritardi ingiustificati previste in art. 19”), in quanto emessa in forza di ritardi accertati da verbale di consegna lavori redatto tra commit- tente ed appaltatore, ma non nel contraddittorio con il subappaltatore.
Quanto al ritardo, si osserva innanzitutto che, come riconosciuto dalla CTU redatta in corso di causa, “il contratto risulta disatteso anche per quanto riguarda la formalizzazione della consegna del cantiere che doveva avvenire tramite un verbale redatto in contraddittorio tra le parti
e da tale data decorrevano i termini utile per il compimento delle opere. Ma di tale verbale in atti non ve ne è traccia esistono solo alcuni scambi di comunicazione con WhatsApp tra i rispettivi rap- presentanti di cantiere delle parti del 20/08/2019 e del 23/08/2019” (p. 7).
Ciò doverosamente premesso, appare fondata l'osservazione dell'opponente, la quale
è effettivamente entrata in cantiere solo in data oscillante tra il 26/08/19 ed il 30/08/19. La prima data corrisponde a quanto hanno riferito i testi (“quando siamo andati in can- Tes_1
tiere, lo stesso era impraticabile per massi e sterpaglie e non era picchettato, per cui non potevamo iniziare i lavori;
li abbiamo iniziati il 26.8.19 per questo motivo;
il D.L. è venuta a fare il picchetta- mento in quella data”) e (“è venuta il 26, ha tale data la recinzione dell'area di can- Parte_5 tiere, cioè l'accantieramento, prima non si poteva perché l'area era da pulire e vi erano parecchi arbusti”), in modo maggiormente convincente rispetto alla dichiarazione contraria, ma ec- cessivamente generica, del teste all' udienza del 25/01/24, mentre il teste Pt_2 Tes_2 all' udienza del 21/11/24, ha chiarito che alla data 19/08/19 “non erano stati apposti i picchietti sul fabbricato”. La seconda data corrisponde all' ”inizio sbancamento della rampa e del piazzale del capannone”, come comprovato dal giornale dei lavori (doc. 27 opponente) recante sotto- scrizione del D.L. - soggetto terzo – come tale, perfettamente opponibile all'opposta, ad onta di qualsiasi contestazione e disconoscimento - peraltro impossibile ex Art 214 del c.p.c., in assenza di firme del disconoscente. Inoltre, negli stessi messaggi whatsapp del 20/08/19 il
6 Sig. richiedeva istruzioni circa il picchetto aumento delle quote e dell'ingombro, Tes_1
manifestando la necessità di indicazioni cui non vi è in atti prova di un seguito (doc. 7 oppo- sta).
Per contro, non rileva la sospensione dei lavori (asseritamente giustificata dalla ne- cessità di spostare pali o abbattere piante), in quanto non vi è la prova che essa fosse stata ordinata dal D.L. o di cantiere, come invece è espressamente previsto dalla clausola contrat- tuale n. 17 (doc. 2). Valutazione, quest'ultima, condivisa dal CTU (p. 13).
Rileva invece, quale causa di giustificazione del ritardo dell'opponente-subappalta- tore, l'esecuzione di varianti su incarico dell'opposta-subcommittente (tra cui la pulizia ge- nerale di rifiuti generici di cantiere: cfr. deposizione teste , in quanto l'esecu- Parte_5
zione delle stesse non è stata regolarmente procedimentalizzata, secondo quanto previsto dalla clausola contrattuale n. 10, per la quale “il subappaltatore è tenuto…a dare esecuzione ad eventuali varianti di qualsiasi genere che l'appaltatore o persona da quest'ultimo incaricata doves- sero voler apportare all'opera rispetto a come essa è stata prevista nel progetto esecutivo e capito- lato di esecuzione lavori. Tutte le varianti dovranno essere richieste con ordine di servizio
contro
- firmato dall'appaltatore, antecedente la loro esecuzione…I tempi dei lavori di varianti saranno di volta in volta concordati dalle parti in eventuale modifica del programma allegato” (doc. 2), e come riconosciuto dalla stessa CTU licenziata in corso di causa, analogamente alla formale con- segna dei lavori, come definita nella clausola contrattuale N. 18 (p. 7, 13: “è lecito ritenere, anche solo sulla base del riepilogo sopra riportato, che queste varianti in corso d'opera ci siano state e abbiano inciso anche sulle tempistiche di esecuzione”).
In altri termini: per l'esecuzione di varianti - ulteriori rispetto a quelle di completa- mento e finitura – sarebbe stato necessario osservare la procedura supra descritta (ordine di servizio controfirmato, accordo, modifica del programma), in mancanza della quale non vi era certamente alcun obbligo per l'attrice di realizzarle, né il ritardo che sia stato ad esse dovuto può esserle imputato.
Ciò posto, il CTU non è stato in grado di accertare quanto dette varianti/variazioni chieste in corso d'opera dal D.L., oltre alle altre problematiche sollevate da parte attrice, abbiano potuto incidere in termini di effettivo ritardo sullo svolgimento dei lavori appaltati, pur ammettendo che “gli eventi descritti dai documenti in atti hanno inciso su un regolare svolgi- mento dei lavori e possono aver determinato dei ritardi nel completamento delle opere” per cui, in
7 assenza di altri dati tecnici obiettivi, al Giudicante non resta che determinare tale incidenza in maniera equitativa, ed il Giudicante la quantifica in misura della metà, per cui il ritardo imputabile all'opponente si riduce da giorni 40 a giorni 40/2 = 20 meno sette (e cioè dal 19 al 28/08/19) = giorni 13. Per cui, applicando la penale contrattualmente prevista in €
2.000,00 per ogni giorno di ritardo, si ottiene un importo pari a € 26.000,00.
***
Passando pertanto all'esame della contabilità redatta dalle parti, nell'interpretazione offerta dal CTU, sulla base dei quesiti offerti, il Tribunale riconosce che le conclusioni cui è giunto il Consulente nominato dall'Ufficio appaiono del tutto condivisibili, in quanto rag- giunte all'esito di un esame completo, scrupoloso della documentazione in atti, esente da vizi logici, il quale ha dato compiuta risposta alle osservazioni critiche pervenute dai ctp.
La CTU ha riconosciuto, in primo luogo, che “l'accertamento dettagliato di tutte le sin- gole attività di cantiere oggi a posteriori risulta oggettivamente impossibile, visto che molte attività svolte indicate nel documento richiamato dal quesito riguardano anche servizi valutati in economia
o forniture di attrezzature oggi a posteriori difficilmente verificabili. Inoltre, anche molte delle for- niture indicate a misura nel documento richiamato dal quesito si presentano difficilmente misurabili
a posteriori tenuto conto della tipologia di fornitura e la stessa posa in opera oggi non più rilevabile”
(p. 14).
Quanto alle problematiche sollevate dall'opponente quali cause giustificative del ri- tardo, “in atti, non vi è evidenza che siano state gestite secondo le modalità contrattuali con ridefi- nizione di tempi e costi di esecuzione (Art.10 e Art.11) tra appaltatore e subappaltatore al momento che le stesse sono emerse. Né, in atti, vi è evidenza che siano state ufficializzate sospensioni dei lavori secondo le modalità previste dall'art. 17 contrattuale. Non essendo presente in atti un giornale dei lavori relativo al cantiere in cui risultino annotate sospensioni dei lavori da parte del DL, relative
a specifiche attività…le documentazioni poste in atti pur evidenziando che alcune problematiche in corso d'opera sono emerse non definisce né l'entità in termini numerici (si ricorda che il contatto è
a misura e quindi le variabili in termini numerici incidono sulle risultanze contabili delle opere), né
i ritardi effettivi che queste hanno determinato sull'esecuzione dei lavori…di fatto un vero verbale di fine lavori in contraddittorio tra le parti oggi in causa, redatto ai sensi del art. 18 del contratto sottoscritto del 16/08/2019 (contratto quadro entro cui si svolgono le contestazioni oggetto di causa), non viene redatto e sottoscritto” (p. 9, 10, 13).
8 Per quanto poi concerne l'esecuzione, da parte attrice, delle lavorazioni indicate nel dettaglio all. 46 all'atto di citazione, la CTU ha concluso nel senso che “l'accertamento det- tagliato di tutte le singole attività di cantiere oggi a posteriori risulta oggettivamente impossibile, visto che molte attività svolte indicate nel documento richiamato dal quesito riguardano anche ser- vizi valutati in economia o forniture di attrezzature oggi a posteriori difficilmente verificabili. Inol- tre, anche molte delle forniture indicate a misura nel documento richiamato dal quesito si presentano difficilmente misurabili a posteriori tenuto conto della tipologia di fornitura e la stessa posa in opera oggi non più rilevabile”, e che “non emerge che vi sia una sostanziale contestazione sulle forniture delle lavorazioni effettuate dall'attrice-opponente nell'ambito del cantiere, ma piuttosto viene effet- tuata una diversa interpretazione sulla legittimità delle richieste contabili a fronte dei disposti con- trattuali assunte dalle parti riguardanti interpretazioni delle voci contabili nell'ambito dei docu- menti contrattuali che disciplinano la specifica attività di cantiere” (p. 14), per cui tale questione non appare rilevante ai fini del decidere.
Così pure, relativamente alla congruità degli importi indicati per ogni lavorazione nello stesso all. 46, per complessivi € 1.190.077,77, la CTU ha precisato che “tra gli allegati contrattuali non è riportato un computo metrico, ma risulta allegato al contratto solo un elenco dei prezzi unitari che fanno riferimento a delle specifiche voci di un capitolato speciale di appalto” (p.
14). In ogni caso, “al di là delle voci sopra indicate in tabella le voci rimanenti in contabilità finali sono da ritenere congrue visto il reciproco riconoscimento delle parti”.
Infine, ciò che più interessa in questa sede, la CTU ha accertato il saldo ancora dovuto dall' opposta all'opponente per l'opera oggetto del contratto di subappalto, comprese le mi- gliorie e le varianti, in misura pari a € 138.900,00 oltre Iva, e detratta la misura della penale, quantificata dal giudice in € 26.000,00, come già detto supra.
In conclusione. Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e in parziale accogli- mento della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente, parte convenuta opposta viene condannata al pagamento di € 138.900,00 oltre Iva meno € 26.000,00, uguale
€ 112.900,00, in favore della prima.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
9 Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario, espressamente e nella misura richiesta, dalla data di fattura- zione e non anche dalla data di ultimazione dei lavori.
Si rigetta infine la domanda ex art. 96 del cpc, rimasta del tutto indimostrata.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. opposta In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 14103, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e
C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta opposta e vengono liquidate in complessivi € 4534, come da decreto del G.I. del 13.09.2024.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 900/2020, depositato in data 16/9/2020, emesso
Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale Pt_2 Parte_2
rappresentante pro-tempore;
10 - Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresen- Parte_1
tante pro-tempore, € 112.900,00 oltre Iva, ed interessi, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, alle spese di giudizio per € 14.103,00 oltre accessori, come da motiva- zione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, alle spese di C.T.U. per € 4.534,00, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 17/03/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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