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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9444/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9444/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caceci, presso il cui studio è Parte_1
elett.te dom.to in Capaccio Scalo (SA), al Viale della Repubblica s.n.c., in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E in proprio e quale mandataria di in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Bianco, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, al Corso Garibaldi n. 153, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E già in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3 CP_4 difesa dall'avv. Bruno Amendola, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla Piazza della
Concordia n. 38, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 07/07/10 Per_1
CONVENUTA avente ad oggetto: risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 02/10/10 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, anche istruttorie, di cui chiedevano l'accoglimento.
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 06-10/10/16, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno, la la e la Controparte_1 Controparte_5 [...]
assumendo di essere venuto a conoscenza che il proprio nominativo - come da CP_2
certificazione rilasciata dalla Banca d'Italia filiale di Salerno – risultava ancora iscritto nella
Centrale Rischi - intermediario – per una presunta sofferenza di € 37.557,00; Controparte_2
che la cancellazione del proprio nominativo sarebbe dovuta avvenire già diversi anni prima, posto che nel 2009 la con comunicazione prot. 006/NA/2009/2041, aveva espressamente Controparte_1 dichiarato “la informiamo che dietro Ns. segnalazione, gli Uffici preposti hanno provveduto alla cancellazione di tutte le segnalazioni presenti nella Ce.Ri. fino alla data dell'omologazione del
Concordato”; che, dopo la scoperta della gravissima omissione, esso istante aveva inviato alla ed agli altri organi competenti una prima missiva del 30/09/15 (racc. n. 151725735524), CP_1
nella quale aveva richiesto la bonaria cancellazione del proprio nominativo, e successivamente, alla luce della totale inerzia e disinteresse degli uffici preposti, aveva inoltrato una seconda richiesta del
17/10/15, senza però ottenere, anche in questo caso, alcun riscontro;
che, in seguito, in data
16/11/15, esso attore, per il tramite del proprio legale, aveva inoltrato atto di significazione, diffida e messa in mora nel quale aveva chiesto, oltre alla immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso quello esistenziale, derivanti dall'evento predetto;
che, invero, esso attore, stimato imprenditore della zona di Paestum, ignaro di quanto accaduto, aveva prestato una garanzia di € 42.000,00 (
[...]
ed una garanzia di € 525.000,00 ( ), ed inoltre rivestiva le Controparte_6 Controparte_7
seguenti cariche: socio di maggioranza e amministratore della con sede in Capaccio, Parte_2
operante nel settore delle opere pubbliche e costruzioni;
socio al 50% liquidatore della
[...]
con sede in Capaccio, operante nel settore degli appalti pubblici e costruzioni Controparte_8
in genere;
socio ed amministratore fino al 2014 della Balnea s.r.l. con sede in Capaccio, operante nel settore balneare ed avente la gestione dello stabilimento “Le Nereidi”; che esso istante, recatosi presso una concessionaria per l'acquisto di un'autovettura, si era visto rifiutare il finanziamento a causa della presenza del proprio nominativo nella Centrale Rischi, con ripercussioni evidenti, oltre che nella sfera privata, anche per la propria immagine, soprattutto in piccoli centri quale quello in cui era residente;
che con esito negativo si era concluso l'espletato procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; che il comportamento della della Controparte_1 Controparte_5
(già e della in tutte le sue fasi, aveva
[...] Controparte_9 Controparte_2
determinato un gravissimo peggioramento delle condizioni di vita di esso istante e del suo nucleo pagina 2 di 9 familiare, avendo alterato le abitudini di vita e gli assetti relazionali, ed avendo indotto scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno (danno da vita di relazione).
Tanto premesso, il chiedeva che - previa dichiarazione di responsabilità delle convenute, Pt_1
in solido o ciascuna per quanto di competenza – le stesse venissero condannate al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in misura anche equitativa, alla luce di quanto dedotto in citazione, oltre interessi, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/01/17, si costituiva la già CP_4 [...]
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo Controparte_5 che nell'atto di citazione mancava qualsivoglia riferimento alla condotta di segnalazione concretamente posta in essere da essa convenuta, nonché la prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'avversa pretesa risarcitoria. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/02/17, si costituiva la in proprio e quale Controparte_1
mandataria della la quale assumeva che dalla certificazione della Banca CP_2 CP_2
d'Italia prodotta dall'attore emergeva che, nell'ultimo trimestre del 2014, nessuna segnalazione a sofferenza era stata effettuata dalla che, nella fattispecie, era accaduto che, Controparte_2 all'indomani della cessione “pro soluto” del 20/11/14 da Controparte_5 ad di un pacchetto di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti classificati “a Controparte_2 sofferenza”, tra i quali la posizione del , il passaggio a perdita aveva generato la legittima Pt_1 segnalazione del nominativo dell'attore nella categoria di censimento “sofferenze – crediti passati a perdita”, come previsto nella circolare della Banca d'Italia n. 139/1991; che, nonostante la legittimità del proprio operato, all'esito del reclamo del era stata disposta, nell'ottobre Pt_1
2015, la cancellazione della segnalazione con decorrenza dall'01/01/15; che, pertanto, l'avversa domanda risarcitoria era infondata, anche perché dei danni asseritamente subiti non era stata fornita alcuna prova.
La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in relazione sia all' “an” che al “quantum”, con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 02/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 06/10/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Il presente giudizio, come si evince dalla visura prodotta dall'attore unitamente all'atto di citazione, ha ad oggetto l'asserita illegittima segnalazione a sofferenza del suo nominativo alla pagina 3 di 9 Centrale Rischi della Banca d'Italia, operata, in relazione all'anno 2015, dalla Controparte_2 per l'importo di € 37.557,00, nonchè l'accertamento dei pregiudizi, patrimoniali e non, che ne sarebbero derivati per il medesimo attore.
La predetta segnalazione è stata comunque cancellata già nel 2015, come si evince dalla nota della
Banca d'Italia del 12/01/16, prodotta dall'attore (all. 7).
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. risulta, altresì, che Persona_2
è stato titolare di un'impresa individuale esercente l'attività edilizia, cancellata Parte_1
dal registro delle imprese in data 06/02/07. Tale impresa, come si rileva dalla copia del decreto reso in data 12/01/07 dal Giudice Delegato ai fallimenti del Tribunale di Salerno, è stata interessata dalle seguenti vicende:
1. in data 07/03/92, il propose al Tribunale di Salerno di essere ammesso alla procedura Pt_1
di concordato preventivo;
2. la procedura di concordato preventivo fu omologata dal Tribunale di Salerno con provvedimento n. 960 del 06/04/93;
3. il Giudice Delegato, con decreto reso in data 12/01/07, accertò la completa esecuzione del concordato preventivo.
Tra i creditori della procedura concordataria vi era anche la già Controparte_10 CP_11
e, prima ancora,
[...] Controparte_12
La a seguito di atto di fusione, è stata incorporata nella a Controparte_10 Controparte_13 far data dall'01/10/07; la nell'ambito di un'operazione di cessione di Controparte_13
crediti in blocco, in data 01/05/08, ha concluso un contratto di cessione di crediti con Aspra
Finance s.p.a., nell'ambito del quale è stato incluso anche il credito asseritamente vantato nei confronti del;
la Aspra Finance s.p.a., con effetto a far data dall'01/01/11, è stata Pt_1 incorporata nella la quale, nell'ambito di un'operazione Controparte_5 di cartolarizzazione dei crediti, con contratto di cessione “pro soluto” del 20/11/14, cedeva ad un pacchetto di crediti, classificati in sofferenza, tra i quali veniva inserita Controparte_2 anche la posizione debitoria dell'attore; infine, la con Controparte_5 delibera dell'assemblea straordinaria del 30/10/15, modificava la propria denominazione in quella di oggi CP_4 CP_3
Dalla documentazione acquisita dal CTU presso la Banca d'Italia risulta che:
a) la segnalò a sofferenza il nominativo del per un'esposizione Controparte_10 Pt_1 debitoria di € 37.458,00, per il periodo dal 06/03/07 al 14/11/07;
pagina 4 di 9 b) l'Aspra Finance s.p.a. segnalò a sofferenza il nominativo del per un'esposizione Pt_1 debitoria di € 37.458,00, per i periodi dal 26/08/08 al 24/10/08 e dal 28/11/08 al 03/12/08;
c) infine, la segnalò l'attore, per il periodo dal 03/03/15 al 16/11/15, per Controparte_2 un'esposizione a sofferenza di € 37.537,00 e per un'esposizione a sofferenza passata a perdita di € 35.081,00.
Ebbene, in tema di concordato preventivo, alla completa esecuzione del concordato omologato dal
Tribunale consegue l'effetto esdebitatorio tra le parti. E ciò perché l'accordo raggiunto tra il debitore e la maggioranza dei creditori, una volta omologato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 184
L.F., è vincolante anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta concordataria.
E deve escludersi che, secondo la disciplina applicabile alle segnalazioni da eseguirsi presso la
Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia, la segnalazione di posizioni registrate in sofferenza debba proseguire successivamente al prodursi del predetto effetto esdebitatorio.
Invero, la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, e successivi aggiornamenti, prevede:
a) al Capo II, Sezione n. II, Paragrafo n. 1.5 (sofferenze), che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti dei soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazione sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda”;
b) al Capo II, Sezione n. II, Paragrafo n. 1.5 (sofferenze), che “la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:
- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio;
rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.);
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.).
Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenze relative alle rilevazioni pregresse”;
pagina 5 di 9 c) al Capo II, Sezione II, Paragrafo n. 5.5 (Crediti Passati a Perdita), che “Devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenza – crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che
l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”.
Al terzo capoverso, la Circolare dispone altresì che “La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”.
Al quarto capoverso, la Circolare dispone ancora che “Nel caso di operazioni di cessioni di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione;
detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione fenomeno correlato”.
d) al Capo I, Sezione I, Paragrafo n. 5, comma 4 (Responsabilità degli intermediari), che “Gli
Intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca
d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse”.
Alla luce di tali disposizioni, come correttamente rilevato dal CTU, tenuto conto dell'effetto dell'esdebitazione conseguente al decreto reso dal Tribunale di Salerno in data 12/01/07 - che ha accertato la completa esecuzione del concordato preventivo proposto in data 07/03/92 dal Pt_1
- emerge che illegittime sono le segnalazioni a sofferenza effettuate nel 2007 e nel 2008 rispettivamente dalla e dall'intermediario finanziario Aspra Finance s.p.a., Controparte_10 quest'ultimo in quanto cessionario di un credito ormai inesistente.
Analogamente, anche l'intermediario finanziario in quanto cessionario di un Controparte_2
credito ormai inesistente, non avrebbe dovuto segnalare alla C.R. alcun importo, né a sofferenza, né a sofferenza passata a perdita, relativamente al nominativo del . Pt_1
Tuttavia, non può non rilevarsi che nel “thema decidendum” del presente giudizio non rientrano le segnalazioni effettuate nel 2007 e nel 2008 (come rilevato anche dal CTU a pag. 13), in quanto l'attore, nell'atto di citazione, ha richiamato le sole segnalazioni effettuate dalla CP_2
e ha prodotto una visura inerente alle sole segnalazioni effettuate da quest'ultima nel 2015.
[...]
In sostanza, la e la sono state convenute Controparte_1 Controparte_5 in giudizio senza, tuttavia, che l'attore provvedesse, né nell'atto di citazione né nella prima pagina 6 di 9 memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ad indicare le segnalazioni asseritamente illegittime dalle stesse effettuate. Né l'attore si è premurato di produrre documentazione, dallo stesso facilmente acquisibile, da cui fosse possibile desumere le condotte illegittime ascritte alla CP_1
ed alla
[...] Controparte_5
In relazione a queste ultime, la CTU, pertanto, risulta meramente “esplorativa”, in quanto vi è una evidente carenza allegatoria, prima ancora che probatoria, in ordine ai profili di responsabilità alle stesse imputabili.
Sussiste, invece, per quanto già detto, l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dalla CP_2
E, tuttavia, la domanda risarcitoria dell'attore non può comunque essere accolta.
[...]
In proposito, occorre considerare che, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla C.R., l'onere della prova è ripartito secondo le regole ordinarie, sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui rifiutò il pagamento, sia la colpa del creditore, così come l'esistenza del danno ed il nesso di causa tra colpa e danno (cfr. Cass. n. 3130/21).
Nella specie, non è stata fornita prova né dei danni subiti né del nesso di causalità tra questi e la condotta asseritamente colposa della Controparte_2
E' bene rammentare che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n. 6589/23, n. 7594/18), mentre il danno patrimoniale può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass.
n. 3133/20).
Nella specie, l'attore ha dedotto, del tutto genericamente, una serie di danni patrimoniali e non, assumendo di essere uno stimato operatore economico, nonchè socio e amministratore di società nel campo dell'edilizia, liquidatore di altra compagine societaria e già amministratore di impresa del settore balneare, ed aggiungendo di essersi visto rifiutare il finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.
Tuttavia, di tali pregiudizi non è stata offerta alcuna prova, atteso che:
a) non risulta dedotto e dimostrato alcun danno che sarebbe conseguito, in relazione all'attività imprenditoriale svolta, nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari, né è stata pagina 7 di 9 prodotta documentazione attestante una contrazione del reddito per fatti eziologicamente riconducibili alla segnalazione in C.R. effettuata nel 2015;
b) analogamente, non risulta provata l'eventuale perdita di occasioni di investimento, a causa dell'impossibilità di accesso al credito;
c) la circostanza del rifiuto del finanziamento per l'acquisto di un'autovettura è stata dedotta in forma assolutamente generica, dovendosi ritenere inammissibile la prova testimoniale articolata con il seguente capo “Vero che il sig. recatosi presso una Pt_1 concessionaria per l'acquisto di un'autovettura si era visto rifiutare il finanziamento proprio per la presenza del proprio nominativo nella centrale dei rischi?”: in tale capo non risultano specificate le relative circostanze di tempo e di luogo, né sono fornite indicazioni in ordine alla concessionaria, al tipo di autovettura che l'attore avrebbe voluto acquistare ed all'entità del finanziamento asseritamente richiesto. In proposito, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria (Cass. n. 12642/03).
È necessario, ad esempio, ai fini dell'ammissibilità della prova, che il fatto dedotto sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (Cass. n. 21057/19; Cass. n. 9547/09), il che non è avvenuto nel caso di specie;
d) il danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione professionale dell'attore, inteso come danno-conseguenza, non è stato neppure specificamente allegato, prima ancora che dimostrato, essendosi il limitato a richiamare giurisprudenza avulsa dal caso Pt_1
concreto.
La mancata dimostrazione dell' “an” del danno esclude anche la possibilità di una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che richiede pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno e del nesso di causalità.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, la domanda risarcitoria dell'attore non può che essere rigettata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00). Anche le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel proc. n. 9444/16 R.G., ogni contraria e diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano: in Parte_1 favore della in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese CP_3
generali, iva e cpa come per legge;
in favore della in proprio e quale Controparte_1 mandataria della in complessivi € 7.616,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9444/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caceci, presso il cui studio è Parte_1
elett.te dom.to in Capaccio Scalo (SA), al Viale della Repubblica s.n.c., in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E in proprio e quale mandataria di in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Bianco, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, al Corso Garibaldi n. 153, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E già in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3 CP_4 difesa dall'avv. Bruno Amendola, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla Piazza della
Concordia n. 38, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 07/07/10 Per_1
CONVENUTA avente ad oggetto: risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 02/10/10 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, anche istruttorie, di cui chiedevano l'accoglimento.
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 06-10/10/16, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno, la la e la Controparte_1 Controparte_5 [...]
assumendo di essere venuto a conoscenza che il proprio nominativo - come da CP_2
certificazione rilasciata dalla Banca d'Italia filiale di Salerno – risultava ancora iscritto nella
Centrale Rischi - intermediario – per una presunta sofferenza di € 37.557,00; Controparte_2
che la cancellazione del proprio nominativo sarebbe dovuta avvenire già diversi anni prima, posto che nel 2009 la con comunicazione prot. 006/NA/2009/2041, aveva espressamente Controparte_1 dichiarato “la informiamo che dietro Ns. segnalazione, gli Uffici preposti hanno provveduto alla cancellazione di tutte le segnalazioni presenti nella Ce.Ri. fino alla data dell'omologazione del
Concordato”; che, dopo la scoperta della gravissima omissione, esso istante aveva inviato alla ed agli altri organi competenti una prima missiva del 30/09/15 (racc. n. 151725735524), CP_1
nella quale aveva richiesto la bonaria cancellazione del proprio nominativo, e successivamente, alla luce della totale inerzia e disinteresse degli uffici preposti, aveva inoltrato una seconda richiesta del
17/10/15, senza però ottenere, anche in questo caso, alcun riscontro;
che, in seguito, in data
16/11/15, esso attore, per il tramite del proprio legale, aveva inoltrato atto di significazione, diffida e messa in mora nel quale aveva chiesto, oltre alla immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso quello esistenziale, derivanti dall'evento predetto;
che, invero, esso attore, stimato imprenditore della zona di Paestum, ignaro di quanto accaduto, aveva prestato una garanzia di € 42.000,00 (
[...]
ed una garanzia di € 525.000,00 ( ), ed inoltre rivestiva le Controparte_6 Controparte_7
seguenti cariche: socio di maggioranza e amministratore della con sede in Capaccio, Parte_2
operante nel settore delle opere pubbliche e costruzioni;
socio al 50% liquidatore della
[...]
con sede in Capaccio, operante nel settore degli appalti pubblici e costruzioni Controparte_8
in genere;
socio ed amministratore fino al 2014 della Balnea s.r.l. con sede in Capaccio, operante nel settore balneare ed avente la gestione dello stabilimento “Le Nereidi”; che esso istante, recatosi presso una concessionaria per l'acquisto di un'autovettura, si era visto rifiutare il finanziamento a causa della presenza del proprio nominativo nella Centrale Rischi, con ripercussioni evidenti, oltre che nella sfera privata, anche per la propria immagine, soprattutto in piccoli centri quale quello in cui era residente;
che con esito negativo si era concluso l'espletato procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; che il comportamento della della Controparte_1 Controparte_5
(già e della in tutte le sue fasi, aveva
[...] Controparte_9 Controparte_2
determinato un gravissimo peggioramento delle condizioni di vita di esso istante e del suo nucleo pagina 2 di 9 familiare, avendo alterato le abitudini di vita e gli assetti relazionali, ed avendo indotto scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno (danno da vita di relazione).
Tanto premesso, il chiedeva che - previa dichiarazione di responsabilità delle convenute, Pt_1
in solido o ciascuna per quanto di competenza – le stesse venissero condannate al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in misura anche equitativa, alla luce di quanto dedotto in citazione, oltre interessi, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/01/17, si costituiva la già CP_4 [...]
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo Controparte_5 che nell'atto di citazione mancava qualsivoglia riferimento alla condotta di segnalazione concretamente posta in essere da essa convenuta, nonché la prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'avversa pretesa risarcitoria. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/02/17, si costituiva la in proprio e quale Controparte_1
mandataria della la quale assumeva che dalla certificazione della Banca CP_2 CP_2
d'Italia prodotta dall'attore emergeva che, nell'ultimo trimestre del 2014, nessuna segnalazione a sofferenza era stata effettuata dalla che, nella fattispecie, era accaduto che, Controparte_2 all'indomani della cessione “pro soluto” del 20/11/14 da Controparte_5 ad di un pacchetto di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti classificati “a Controparte_2 sofferenza”, tra i quali la posizione del , il passaggio a perdita aveva generato la legittima Pt_1 segnalazione del nominativo dell'attore nella categoria di censimento “sofferenze – crediti passati a perdita”, come previsto nella circolare della Banca d'Italia n. 139/1991; che, nonostante la legittimità del proprio operato, all'esito del reclamo del era stata disposta, nell'ottobre Pt_1
2015, la cancellazione della segnalazione con decorrenza dall'01/01/15; che, pertanto, l'avversa domanda risarcitoria era infondata, anche perché dei danni asseritamente subiti non era stata fornita alcuna prova.
La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in relazione sia all' “an” che al “quantum”, con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 02/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 06/10/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Il presente giudizio, come si evince dalla visura prodotta dall'attore unitamente all'atto di citazione, ha ad oggetto l'asserita illegittima segnalazione a sofferenza del suo nominativo alla pagina 3 di 9 Centrale Rischi della Banca d'Italia, operata, in relazione all'anno 2015, dalla Controparte_2 per l'importo di € 37.557,00, nonchè l'accertamento dei pregiudizi, patrimoniali e non, che ne sarebbero derivati per il medesimo attore.
La predetta segnalazione è stata comunque cancellata già nel 2015, come si evince dalla nota della
Banca d'Italia del 12/01/16, prodotta dall'attore (all. 7).
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. risulta, altresì, che Persona_2
è stato titolare di un'impresa individuale esercente l'attività edilizia, cancellata Parte_1
dal registro delle imprese in data 06/02/07. Tale impresa, come si rileva dalla copia del decreto reso in data 12/01/07 dal Giudice Delegato ai fallimenti del Tribunale di Salerno, è stata interessata dalle seguenti vicende:
1. in data 07/03/92, il propose al Tribunale di Salerno di essere ammesso alla procedura Pt_1
di concordato preventivo;
2. la procedura di concordato preventivo fu omologata dal Tribunale di Salerno con provvedimento n. 960 del 06/04/93;
3. il Giudice Delegato, con decreto reso in data 12/01/07, accertò la completa esecuzione del concordato preventivo.
Tra i creditori della procedura concordataria vi era anche la già Controparte_10 CP_11
e, prima ancora,
[...] Controparte_12
La a seguito di atto di fusione, è stata incorporata nella a Controparte_10 Controparte_13 far data dall'01/10/07; la nell'ambito di un'operazione di cessione di Controparte_13
crediti in blocco, in data 01/05/08, ha concluso un contratto di cessione di crediti con Aspra
Finance s.p.a., nell'ambito del quale è stato incluso anche il credito asseritamente vantato nei confronti del;
la Aspra Finance s.p.a., con effetto a far data dall'01/01/11, è stata Pt_1 incorporata nella la quale, nell'ambito di un'operazione Controparte_5 di cartolarizzazione dei crediti, con contratto di cessione “pro soluto” del 20/11/14, cedeva ad un pacchetto di crediti, classificati in sofferenza, tra i quali veniva inserita Controparte_2 anche la posizione debitoria dell'attore; infine, la con Controparte_5 delibera dell'assemblea straordinaria del 30/10/15, modificava la propria denominazione in quella di oggi CP_4 CP_3
Dalla documentazione acquisita dal CTU presso la Banca d'Italia risulta che:
a) la segnalò a sofferenza il nominativo del per un'esposizione Controparte_10 Pt_1 debitoria di € 37.458,00, per il periodo dal 06/03/07 al 14/11/07;
pagina 4 di 9 b) l'Aspra Finance s.p.a. segnalò a sofferenza il nominativo del per un'esposizione Pt_1 debitoria di € 37.458,00, per i periodi dal 26/08/08 al 24/10/08 e dal 28/11/08 al 03/12/08;
c) infine, la segnalò l'attore, per il periodo dal 03/03/15 al 16/11/15, per Controparte_2 un'esposizione a sofferenza di € 37.537,00 e per un'esposizione a sofferenza passata a perdita di € 35.081,00.
Ebbene, in tema di concordato preventivo, alla completa esecuzione del concordato omologato dal
Tribunale consegue l'effetto esdebitatorio tra le parti. E ciò perché l'accordo raggiunto tra il debitore e la maggioranza dei creditori, una volta omologato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 184
L.F., è vincolante anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta concordataria.
E deve escludersi che, secondo la disciplina applicabile alle segnalazioni da eseguirsi presso la
Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia, la segnalazione di posizioni registrate in sofferenza debba proseguire successivamente al prodursi del predetto effetto esdebitatorio.
Invero, la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, e successivi aggiornamenti, prevede:
a) al Capo II, Sezione n. II, Paragrafo n. 1.5 (sofferenze), che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti dei soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazione sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda”;
b) al Capo II, Sezione n. II, Paragrafo n. 1.5 (sofferenze), che “la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:
- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio;
rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.);
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.).
Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenze relative alle rilevazioni pregresse”;
pagina 5 di 9 c) al Capo II, Sezione II, Paragrafo n. 5.5 (Crediti Passati a Perdita), che “Devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenza – crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che
l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”.
Al terzo capoverso, la Circolare dispone altresì che “La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”.
Al quarto capoverso, la Circolare dispone ancora che “Nel caso di operazioni di cessioni di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione;
detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione fenomeno correlato”.
d) al Capo I, Sezione I, Paragrafo n. 5, comma 4 (Responsabilità degli intermediari), che “Gli
Intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca
d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse”.
Alla luce di tali disposizioni, come correttamente rilevato dal CTU, tenuto conto dell'effetto dell'esdebitazione conseguente al decreto reso dal Tribunale di Salerno in data 12/01/07 - che ha accertato la completa esecuzione del concordato preventivo proposto in data 07/03/92 dal Pt_1
- emerge che illegittime sono le segnalazioni a sofferenza effettuate nel 2007 e nel 2008 rispettivamente dalla e dall'intermediario finanziario Aspra Finance s.p.a., Controparte_10 quest'ultimo in quanto cessionario di un credito ormai inesistente.
Analogamente, anche l'intermediario finanziario in quanto cessionario di un Controparte_2
credito ormai inesistente, non avrebbe dovuto segnalare alla C.R. alcun importo, né a sofferenza, né a sofferenza passata a perdita, relativamente al nominativo del . Pt_1
Tuttavia, non può non rilevarsi che nel “thema decidendum” del presente giudizio non rientrano le segnalazioni effettuate nel 2007 e nel 2008 (come rilevato anche dal CTU a pag. 13), in quanto l'attore, nell'atto di citazione, ha richiamato le sole segnalazioni effettuate dalla CP_2
e ha prodotto una visura inerente alle sole segnalazioni effettuate da quest'ultima nel 2015.
[...]
In sostanza, la e la sono state convenute Controparte_1 Controparte_5 in giudizio senza, tuttavia, che l'attore provvedesse, né nell'atto di citazione né nella prima pagina 6 di 9 memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ad indicare le segnalazioni asseritamente illegittime dalle stesse effettuate. Né l'attore si è premurato di produrre documentazione, dallo stesso facilmente acquisibile, da cui fosse possibile desumere le condotte illegittime ascritte alla CP_1
ed alla
[...] Controparte_5
In relazione a queste ultime, la CTU, pertanto, risulta meramente “esplorativa”, in quanto vi è una evidente carenza allegatoria, prima ancora che probatoria, in ordine ai profili di responsabilità alle stesse imputabili.
Sussiste, invece, per quanto già detto, l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dalla CP_2
E, tuttavia, la domanda risarcitoria dell'attore non può comunque essere accolta.
[...]
In proposito, occorre considerare che, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla C.R., l'onere della prova è ripartito secondo le regole ordinarie, sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui rifiutò il pagamento, sia la colpa del creditore, così come l'esistenza del danno ed il nesso di causa tra colpa e danno (cfr. Cass. n. 3130/21).
Nella specie, non è stata fornita prova né dei danni subiti né del nesso di causalità tra questi e la condotta asseritamente colposa della Controparte_2
E' bene rammentare che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n. 6589/23, n. 7594/18), mentre il danno patrimoniale può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass.
n. 3133/20).
Nella specie, l'attore ha dedotto, del tutto genericamente, una serie di danni patrimoniali e non, assumendo di essere uno stimato operatore economico, nonchè socio e amministratore di società nel campo dell'edilizia, liquidatore di altra compagine societaria e già amministratore di impresa del settore balneare, ed aggiungendo di essersi visto rifiutare il finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.
Tuttavia, di tali pregiudizi non è stata offerta alcuna prova, atteso che:
a) non risulta dedotto e dimostrato alcun danno che sarebbe conseguito, in relazione all'attività imprenditoriale svolta, nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari, né è stata pagina 7 di 9 prodotta documentazione attestante una contrazione del reddito per fatti eziologicamente riconducibili alla segnalazione in C.R. effettuata nel 2015;
b) analogamente, non risulta provata l'eventuale perdita di occasioni di investimento, a causa dell'impossibilità di accesso al credito;
c) la circostanza del rifiuto del finanziamento per l'acquisto di un'autovettura è stata dedotta in forma assolutamente generica, dovendosi ritenere inammissibile la prova testimoniale articolata con il seguente capo “Vero che il sig. recatosi presso una Pt_1 concessionaria per l'acquisto di un'autovettura si era visto rifiutare il finanziamento proprio per la presenza del proprio nominativo nella centrale dei rischi?”: in tale capo non risultano specificate le relative circostanze di tempo e di luogo, né sono fornite indicazioni in ordine alla concessionaria, al tipo di autovettura che l'attore avrebbe voluto acquistare ed all'entità del finanziamento asseritamente richiesto. In proposito, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria (Cass. n. 12642/03).
È necessario, ad esempio, ai fini dell'ammissibilità della prova, che il fatto dedotto sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (Cass. n. 21057/19; Cass. n. 9547/09), il che non è avvenuto nel caso di specie;
d) il danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione professionale dell'attore, inteso come danno-conseguenza, non è stato neppure specificamente allegato, prima ancora che dimostrato, essendosi il limitato a richiamare giurisprudenza avulsa dal caso Pt_1
concreto.
La mancata dimostrazione dell' “an” del danno esclude anche la possibilità di una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che richiede pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno e del nesso di causalità.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, la domanda risarcitoria dell'attore non può che essere rigettata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00). Anche le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel proc. n. 9444/16 R.G., ogni contraria e diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
b) condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano: in Parte_1 favore della in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese CP_3
generali, iva e cpa come per legge;
in favore della in proprio e quale Controparte_1 mandataria della in complessivi € 7.616,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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