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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6057 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rappr. e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Stefania Franza.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 dom. ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele 58, PEC: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti – Docenti non di ruolo con incarico annuale –
Equiparazione - Principio di non discriminazione - Giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea - Giurisprudenza interna.
&&&
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione. Pacifiche la giurisdizione e la competenza del giudice adito, deve sinteticamente rammentarsi che: A) con ordinanza del 18.5.2022 la Sezione VI della Corte di Giustizia Europea (causa C-450-21) ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell'art. 1 co.121 L. 107/2015. Difatti, gli insegnanti di ruolo e quelli precari svolgono le stesse identiche mansioni di docenza e sono in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell'esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente. La Corte di Giustizia Europea ha, pertanto, affermato l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario in quanto ritenuta in contrasto con «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato». B) Nell'ordinamento interno il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, aveva già condiviso i suddetti principi, anche alla luce del dettato costituzionale degli artt. 3, 5 e 97 Cost., sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione. C) Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961, del 27/10/2023, ha affermato principi così sintetizzabili: 1) La “carta docente” spetta ai docenti non di ruolo con “incarico annuale”, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al . Anche se CP_1 la Corte non lo specifica nella sentenza, per incarico annuale deve intendersi quello sorto entro il 31 dicembre e svolto fino al termine delle attività di didattiche (ossia almeno sino 30 giugno). Deve ritenersi tuttavia che possa considerarsi contratto annuale quello che superi in ogni caso i 180 giorni continuativi, anche se terminato prima del 30 giugno, così come ricavabile dalla regola d'equivalenza stabilita dall'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994. Rimane diversamente ancora irrisolta la questione avuto riguardo ai supplenti temporanei, su cui la Corte ha ritenuto non potersi pronunciare.
2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul diritto preteso, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, fatta salva l'allegazione e la prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Alla luce dei suddetti principi il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione come da dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese poste a carico del soccombente nella misura della metà, in considerazione della relativa CP_1 novità della questione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art.1, comma 121, della legge n. 107/2015 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede l'attribuzione della “carta docenti”, del valore annuale di euro 500,00, ai soli insegnati assunti con contratto a tempo indeterminato, dichiara la sussistenza del diritto anche in favore degli insegnati assunti a tempo determinato con contratto annuale o equiparato e, nella specie, della parte ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025; condanna il CP_1 convenuto ad accreditare le somme dovute per ciascuno degli anzidetti anni scolastici sulla carta docenti del ricorrente ed a pagare le spese di lite in misura della metà, spese determinate per intero, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi € 1.100,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali se dovute.
Nocera Inferiore, li 4.4.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rappr. e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Stefania Franza.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 dom. ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele 58, PEC: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti – Docenti non di ruolo con incarico annuale –
Equiparazione - Principio di non discriminazione - Giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea - Giurisprudenza interna.
&&&
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione. Pacifiche la giurisdizione e la competenza del giudice adito, deve sinteticamente rammentarsi che: A) con ordinanza del 18.5.2022 la Sezione VI della Corte di Giustizia Europea (causa C-450-21) ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell'art. 1 co.121 L. 107/2015. Difatti, gli insegnanti di ruolo e quelli precari svolgono le stesse identiche mansioni di docenza e sono in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell'esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente. La Corte di Giustizia Europea ha, pertanto, affermato l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario in quanto ritenuta in contrasto con «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato». B) Nell'ordinamento interno il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, aveva già condiviso i suddetti principi, anche alla luce del dettato costituzionale degli artt. 3, 5 e 97 Cost., sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione. C) Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961, del 27/10/2023, ha affermato principi così sintetizzabili: 1) La “carta docente” spetta ai docenti non di ruolo con “incarico annuale”, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al . Anche se CP_1 la Corte non lo specifica nella sentenza, per incarico annuale deve intendersi quello sorto entro il 31 dicembre e svolto fino al termine delle attività di didattiche (ossia almeno sino 30 giugno). Deve ritenersi tuttavia che possa considerarsi contratto annuale quello che superi in ogni caso i 180 giorni continuativi, anche se terminato prima del 30 giugno, così come ricavabile dalla regola d'equivalenza stabilita dall'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994. Rimane diversamente ancora irrisolta la questione avuto riguardo ai supplenti temporanei, su cui la Corte ha ritenuto non potersi pronunciare.
2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul diritto preteso, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, fatta salva l'allegazione e la prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Alla luce dei suddetti principi il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione come da dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese poste a carico del soccombente nella misura della metà, in considerazione della relativa CP_1 novità della questione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art.1, comma 121, della legge n. 107/2015 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede l'attribuzione della “carta docenti”, del valore annuale di euro 500,00, ai soli insegnati assunti con contratto a tempo indeterminato, dichiara la sussistenza del diritto anche in favore degli insegnati assunti a tempo determinato con contratto annuale o equiparato e, nella specie, della parte ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025; condanna il CP_1 convenuto ad accreditare le somme dovute per ciascuno degli anzidetti anni scolastici sulla carta docenti del ricorrente ed a pagare le spese di lite in misura della metà, spese determinate per intero, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi € 1.100,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali se dovute.
Nocera Inferiore, li 4.4.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)