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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1096/2022 RG promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Sacchi 26, presso lo studio dell'avv. Gianni Caneva, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Bertello ed Elena Molineri, come da procure allegate alle buste telematiche contenenti la comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento R.G. 2790/2020 e il ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato nel procedimento R.G. 964/2021
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Saluzzo, Controparte_1 C.F._2
Corso Roma 4, presso lo studio dell'avv.to Mirella Allocco che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 1052/2022 del Tribunale di Cuneo pubblicata in data
20/07/2022
- Restituzione somme -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'interposto gravame, in totale riforma dell'appellata ordinanza, contrariis rejectis,
In via interinale sospendere integralmente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 CPC;
Nel merito
- respingere le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto ed Controparte_1
immotivate in diritto;
per l'effetto,
- dichiarare tenuta e, pertanto, condannare , in caso di pagamento delle Controparte_1 somme dovute per capitale, interessi e spese in forza dell'impugnata ordinanza, a rifondere a
l'importo complessivamente percepito, oltre ad interessi di legge dalla data Parte_1
del pagamento al saldo effettivo;
inoltre,
- dichiarare tenuta e, pertanto condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 53.177,94, oltre ad interessi di legge dalla data della
[...]
domanda al saldo effettivo.
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i giudizi riuniti e di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forf. 15% ex art. 2 DM 55/2014, Iva e Cpa come per legge dovute”.
Per parte appellata:
“ - Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
- Contrariis reiectis;
- Dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove formulate e formulande domande e/o eccezioni;
- Dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla nuova documentazione prodotta in quanto
inammissibile poiché tardivamente prodotta ed, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere;
- Confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Ciampa in data 20/07/2022 nella causa R.G. n. 2790/2020 (alla quale è stata riunita la causa R.G. n. 964/2021).
- In via istruttoria, senza animo di inversione dell'onere probatorio, ammettere la prova per interrogatorio e testi, sui capitoli indicati nel ricorso del 06/10/2020, cui deve intendersi premessa la locuzione “vero che”;
- Previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capi di prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla narrativa in fatto della comparsa di risposta del 07/08/2021 da intendersi precedute dall'inciso “vero che”;
pagina 2 di 14 - Respingersi le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della signora
[...]
ed, in ogni caso, assolvere l'esponente da tutte le domande nei suoi confronti _1
formulate con ogni consequenziale pronuncia.
- Rigettare comunque tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente.
- Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.10.2020 dinanzi al Tribunale di Cuneo, instaurava Controparte_1
il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. 2790/2020 R.G., contro la figlia, , Parte_1
chiedendo la condanna della medesima, nella sua qualità di erede testamentaria di PE
alla restituzione dell'importo di € 47.337,35, pari alla metà delle somme riscosse nelle date dell'08.03.2016 e del 15.03.2016 dalla sola de cuius in conseguenza della PE
liquidazione di 11 buoni postali fruttiferi, emessi nelle date del 07.03.1996, del 03.08.2000 e del
04.08.2000, di cui era cointestataria unitamente a . Controparte_1
La ricorrente fondava il suo diritto ad ottenere il 50% del valore dei citati buoni sulla presunzione di pari titolarità dei medesimi, oltre a chiedere il rimborso dell'importo di € 110,00 versato all'Ufficio
Postale per l'estrazione di copia della documentazione.
In data 09.03.2021 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda ex adverso formulata, poiché il capitale impiegato per l'acquisto dei buoni proveniva esclusivamente dal patrimonio di PE
All'udienza del 25.03.2021 il Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità e le richieste istruttorie avanzate.
Con ricorso depositato il 07.04.2021 presso il Tribunale di Cuneo, , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede testamentaria di instaurava il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., PE
iscritto al n. 964/2021 R.G., contro per sentirla condannare alla corresponsione in Controparte_1
suo favore della somma di € 72.739,80, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Tale importo, ridotto in sede di precisazione delle conclusioni a € 53.177,94, era richiesto in parte a titolo di restituzione della quota, determinata nella misura di ¼, a lei spettante sulla somma incassata dalla madre a seguito della liquidazione di buoni postali fruttiferi, cointestati alla Controparte_1
madre, al padre, alla ricorrente e al fratello, che aveva sottoscritto impiegando Controparte_1
denaro proprio e del coniuge, ma cointestato anche ai figli per spirito di liberalità; altra parte della somma era invece richiesta a titolo di restituzione degli importi, che erano stati indebitamente prelevati pagina 3 di 14 da dal libretto di deposito n. 8892083, cointestato a lei e a sul Controparte_1 PE
quale veniva accreditata unicamente la pensione di quest'ultima.
Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 02.09.2021, con la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate, negando che la cointestazione dei buoni postali fruttiferi fosse connotata dall'animus donandi, precisando come la sottoscrizione dei buoni fosse avvenuta utilizzando il denaro depositato sul libretto di risparmio n. 20441927, di cui era cointestataria insieme al marito e ai figli, ma la cui provvista era riconducibile unicamente a lei e al marito, Per_2
che la cointestazione dei titoli in favore dei figli era, invece, stata giustificata dall'esigenza
[...] di assicurare la continuità nella gestione del risparmio da parte di quest'ultimi in caso di improvvisa impossibilità dei genitori. In ordine al libretto postale cointestato con asseriva di PE
avere eseguito su quello plurimi versamenti per un importo complessivo € 14.518,63 e di aver effettuato i prelievi per i pagamenti delle spese personali della de cuius e della gestione dei suoi immobili.
All'udienza del 14.09.2021 il Tribunale, ravvisando ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, disponeva la riunione dei due procedimenti, quindi in data 20.07.2022 pronunciava ordinanza, con la quale accoglieva la domanda proposta da e, per l'effetto, condannava Controparte_1 Pt_1
a corrisponderle la somma di € 47.447,35, oltre interessi al tasso legale dal 27.06.2019 al saldo
[...]
effettivo, e accoglieva parzialmente la domanda promossa da , nella qualità di erede di Parte_1
condannando a versare in suo favore l'importo di € 1.052,35, PE Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo effettivo.
Condannava inoltre a rimborsare a le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 17.08.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta ordinanza, chiedendo che, in sua riforma, fosse respinta la domanda proposta da
[...]
e fossero accolte integralmente le domande da lei formulate nei confronti di _1 [...]
. _1
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo la reiezione del gravame, con conferma dell'impugnata ordinanza.
All'esito dell'udienza di precisazioni delle conclusioni, tenutasi in data 13.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Cuneo, chiarito che la cointestazione di uno strumento di risparmio costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale si presume, ai sensi pagina 4 di 14 dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità in pari quota del titolo, presunzione superabile unicamente attraverso la dimostrazione di una “differente distribuzione delle quote di partecipazione”, ha ritenuto che non avesse provato che la provvista impiegata per l'acquisto dei buoni postali, Parte_1
cointestati a e provenisse unicamente dalla seconda, ed ha quindi Controparte_1 PE
condannato in qualità di erede di a rimborsare il 50% del Parte_1 PE
controvalore dei buoni postali fruttiferi, pacificamente riscossi per il loro intero importo, pari a €
94.674,70, dalla de cuius nelle date dell'8.03.2016 e del 15.03.2016.
In particolare, il primo Giudice ha osservato come gli elementi addotti, al fine di sostenere che il denaro investito per l'acquisto dei buoni provenisse dalla sola - e che la PE cointestazione con , all'epoca impiegata presso , rispondesse a “motivi Controparte_1 CP_2
di gestione pratica e opportunità” - fossero rimaste sfornite di un concreto supporto probatorio, essendosi la limitata ad asserire di non essere in grado di produrre la documentazione bancaria Pt_1
necessaria alla ricostruzione della provenienza del denaro impiegato, chiedendo un ordine di esibizione, senza avere neppure dimostrato di essersi attivata per ottenere quei documenti.
Ha inoltre ritenuto fondata la richiesta di di rimborso dell'importo di € 110,00, PE sostenuto per l'estrazione di copia della documentazione, considerando tale spesa necessaria ai fini del giudizio.
In ordine alle domande proposte da , il Tribunale ha ritenuto, quanto ai quattro buoni Parte_1
postali dematerializzati, ai quali era stata limitata la domanda da parte di , a seguito Parte_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata riguardo ad altri tre buoni postali cartacei, che i titoli fossero stati acquistati con provvista proveniente da e dal marito, , senza Controparte_1 Persona_2
che nella cointestazione potesse ravvisarsi la prova dell'intento liberale in favore dei figli, rispondendo piuttosto la cointestazione all'esigenza di assicurare identità soggettiva tra i titolari del libretto di risparmio, da cui provenivano i fondi investiti, ed i titoli, oltre che per assicurare la continuità nelle operazioni di investimento da parte dei figli, in caso di impossibilità sopravvenuta dei coniugi . Pt_1
Peraltro, le deduzioni della , relative al fatto che la madre avrebbe consegnato delle somme di Pt_1
denaro ai figli, per consentire loro di far fronte a loro esigenze di vita, deponeva piuttosto per il carattere donativo di queste singole dazioni di denaro.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate da dal libretto _1
postale di deposito n. 8892083, cointestato con per esigenze di gestione dei conti, e PE
sul quale confluiva unicamente la pensione di il Tribunale ha ritenuto la domanda PE
fondata limitatamente al minore importo di € 1.052,33.
pagina 5 di 14 Al riguardo il primo Giudice ha rilevato come , nel periodo intercorrente tra giugno Controparte_1
2014 e febbraio 2016, avesse prelevato la somma di € 44.996,32, di cui 24.008,00 utilizzati per il pagamento della retta della casa di riposo, in cui era ricoverata la de cuius, e accreditato l'importo complessivo di € 14.518,63; dalla differenza, pari a € 6.469,69, sono stati detratti € 5.417,34, corrispondenti alle spese ritenute documentate, con condanna quindi di a restituire il Controparte_1
residuo importo di € 1.052,35, rimasto privo di giustificazione quanto al suo impiego in favore della de cuius.
I motivi di impugnazione
1. Con il primo motivo d'appello lamenta l'errata e carente motivazione Parte_1 dell'ordinanza, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non sufficienti e sprovvisti di valenza probatoria gli elementi da lei forniti a dimostrazione dell'esclusiva titolarità in capo a Per_1
del denaro impiegato per l'acquisto dei buoni fruttiferi cointestati con
[...] [...]
, atteso che l'unica circostanza che il Tribunale avrebbe posto a fondamento del proprio _1
convincimento sarebbe costituita dalla non esatta corrispondenza tra i ricavi delle vendite di alcune proprietà immobiliari della de cuius e il denaro impiegato per gli investimenti, senza considerare come fosse dimostrato per tabulas che oltre che di “cospicue” somme ricavate dalle PE
vendite immobiliari, era anche titolare della pensione di reversibilità.
Assume ancora l'appellante come non sia dato comprendere come, a fronte di tali elementi, avrebbe dovuto dimostrare l'appartenenza alla de cuius dell'intero capitale investito, quando
[...]
non ha dedotto, né dimostrato, di aver versato somme sul libretto postale negli anteriori _1
alla sottoscrizione dei buoni,
Per contro, secondo l'appellante la contiguità temporale tra le vendite immobiliari e l'acquisto dei titoli postali - dimostrativa del fatto che in quel momento disponeva di importante PE
liquidità, che impiegava unitamente ad altri risparmi - e la posizione di , direttrice Controparte_1
dell'Ufficio Postale, rappresenterebbero gli indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che Per_1
abbia voluto cointestare i propri rapporti finanziari con la nipote, al solo fine di avvalersi
[...]
delle sue conoscenze e del suo aiuto nella gestione dei propri risparmi, come del resto risulta ulteriormente comprovato dalla circostanza che nel 2013 la stessa le cointestò anche il libretto di deposito n. 8892083, su cui veniva accreditata la sua pensione. Né alcun rilievo può essere attribuito alla mancata prova della provenienza degli importi impiegati per l'acquisto dei buoni fruttiferi, stante l'impossibilità oggettiva di reperire quella documentazione presso la la quale è tenuta a CP_3
conservare la documentazione contabile soltanto degli ultimi dieci anni.
pagina 6 di 14 L'appellante chiede, pertanto, la riforma dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non superata la presunzione di contitolarità in pari quota dei titoli postali cointestati tra e PE
. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Anzitutto va premesso come l'onere probatorio diretto a superare la presunzione di contitolarità, ex art. 1298, co. 2, c.c., grava su chi assuma che la titolarità del credito (in questo caso avente ad oggetto il rimborso dei buoni postali fruttiferi) sia in capo ad uno solo dei contitolari, o debba suddividersi non in quote uguali, ma in proporzioni diverse, e tale onere probatorio non può incontrare attenuazioni, o inversioni a carico dell'altra parte, per effetto della difficoltà a fornire la relativa prova, sicché deve essere condivisa la valutazione espressa nell'ordinanza impugnata riguardo al fatto che tale onere non sia stato assolto da Parte_1
Non solo - secondo quanto già rilevato dal Tribunale - non vi è coincidenza tra gli importi investiti e quanto ricavato dalla vendita degli immobili pervenuti a per successione del marito, PE
ma non vi è nemmeno coerenza temporale. Basti considerare che i primi due buoni postali (per l'importo di lire 5.000.000 ciascuno) sono stati acquistati in data 07/03/1996, mentre la prima vendita immobiliare è di due anni successiva, e cioè del 05/03/1998, allorché vendeva dei PE
terreni per il corrispettivo, indicato in atto, di lire 2.300.000; quindi in data 14/05/1999 vendeva degli altri terreni per il prezzo di lire 5.500.000; il successivo investimento in otto buoni postali, di cui sette per € 5.000 e uno per lire 100.000, e quindi per complessivi € 35.051,00, avveniva in data 03/08/2000,
e dunque in prossimità temporale della vendita di un fabbricato da parte di avvenuta PE
in data 29/07/2000, per il corrispettivo di lire 30.000.000, importo questo pari a circa il 50% di quanto sarebbe stato investito pochi giorni dopo con la sottoscrizione degli otto buoni cointestati.
È evidente, dunque, come da tale ricostruzione o non vi è correlazione tra l'incasso del corrispettivo delle vendite e gli investimenti, ovvero quando tale correlazione è temporalmente ravvisabile essa conduce alla conferma del possibile conferimento di un importo pari al 50% dell'investimento.
Né a diverse conclusioni conduce la circostanza che percepisse altri redditi, che PE vengono indicati nella pensione di reversibilità, atteso che all'epoca dipendente Controparte_1
di , non era certo priva di redditi, così da lasciare supporre, in via indiziaria, che fosse CP_2
priva di qualsiasi capacità patrimoniale, che le consentisse di impiegare somme a lei riconducibili per quegli investimenti.
Gli elementi addotti da a sostegno della propria ricostruzione, diretta ad Parte_1
escludere il diritto di a vedersi rimborsare la quota del 50% di quanto ricavato Controparte_1 dall'incasso di quei buoni, non costituiscono, pertanto, in alcun modo – anche perché smentiti nella pagina 7 di 14 loro asserita coerenza dalle stesse risultanze documentali richiamate – degli elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fornire una prova indiziaria sufficiente a vincere la presunzione di contitolarità.
Da ultimo, va ancora osservato come l'asserita impossibilità di procurarsi, dato il tempo trascorso, la documentazione bancaria, idonea a dare conto dell'esclusiva provenienza da delle PE
somme investite non può tradursi in un esonero dall'onere della prova, ma semplicemente nell'impossibilità – con le conseguenze processuali che ciò comporta – per la parte onerata di dimostrare gli elementi si cui fonda la propria domanda.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante svolge in realtà due distinti ordini di censure
(indicate nei paragrafi a) e b)), che riguardano due distinti capi dell'ordinanza impugnata. censura, infatti, l'ordinanza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di Parte_1
corresponsione della quota di ¼, di quanto ricavato dalla liquidazione dei buoni fruttiferi postali di cui era contitolare;
nonché nella parte in cui ha accolto la sua domanda di restituzione delle somme prelevate dalla madre, dal libretto di deposito postale n. 8892083, su cui Controparte_1
pacificamente confluivano solo somme di titolarità di per il minor importo di € PE
1.052,35, anziché per quello oggetto di domanda, pari a € 9.112,05.
In ordine al primo profilo, sostiene che l'esigenza di garantire l'identità Parte_1
soggettiva, tra gli intestatari dei buoni postali e i titolari del libretto n. 20441927, indicata dal Tribunale quale ragione idonea a giustificare la cointestazione, non escluderebbe l'esistenza dell'intento di liberalità al momento della sottoscrizione dei buoni e quindi la volontà di attribuire anticipatamente ai figli parte delle sostanze dei genitori.
Osserva l'appellante come la cointestazione abbia realizzato una donazione indiretta, avendo la finalità di realizzare l'arricchimento dei figli e non certo per quella di consentire loro di provvedere alla gestione dei conti e dei risparmi dei genitori, per il caso in cui ne fossero stati impossibilitati, dal momento che se quella fosse stata la ragione avrebbero provveduto ad intestare loro il conto corrente, su cui venivano accreditate le loro entrate ed erano depositate le somme utilizzate per le spese correnti.
Pertanto, l'appellante chiede riconoscersi in suo favore la corresponsione della somma di € 44.385,58, pari alla quota di ¼ del controvalore dei buoni postali dematerializzati, cointestati a , Persona_2
, e , incassati da Controparte_4 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Anche tale motivo risulta infondato.
Anzitutto, anche se il tema viene talvolta in modo non del tutto coerente menzionato da parte appellante, è incontroverso che la provvista impiegata per gli investimenti nei buoni postali di cui si controverte, fosse di esclusiva titolarità di e del coniuge, , visto Controparte_1 Persona_2
che le somme investite provenivano dal libretto di risparmio postale n. 20441927, sul quale confluiva il pagina 8 di 14 denaro proveniente dal conto corrente Banco Posta n. 000147494, intestato a e Controparte_1
conto che sino al 01/11/2011 sarebbe stato alimentato esclusivamente dallo Persona_2
stipendio di e dal 02/11/2011 anche dalla pensione percepita da , Controparte_1 Persona_2
che prima era invece accreditata direttamente sul libretto di risparmio n. 20441927.
Le operazioni d'investimento in buoni postali effettuate utilizzando la provvista depositata sul libretto di risparmio n. 20441927 sono state plurime, visto che i buoni alla loro scadenza venivano incassati, il denaro confluiva sul libretto di risparmio e poi veniva nuovamente reinvestito.
Come precisato il libretto di risparmio, utilizzato per tali operazioni d'investimento, come pure i buoni postali, oggetto degli investimenti, erano cointestati a tutti i componenti della famiglia
, e cioè i due coniugi e i due figli. Persona_3
E' pertanto incongrua l'affermazione contenuta a pag. 14 dell'atto d'appello, laddove viene richiamata la presunzione di contitolarità in caso di cointestazione di un conto corrente, di un libretto o di un buono postale, “salvo che la presunzione sia superata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti”, atteso che non chiede il riconoscimento della quota di ¼ del denaro Parte_1
rinveniente dall'incasso dei buoni sulla base della presunzione di contitolarità della provvista utilizzata per la loro sottoscrizione, avendo essa stessa allegato che il denaro investito proveniva dai genitori e fondando la sua domanda sull'esistenza di un asserito intento liberale sotteso alla cointestazione in favore dei figli.
Pertanto, ben diversamente dalla ricostruzione operata nell'esaminare il precedente motivo d'appello, non si tratta di fare applicazione della presunzione iuris tantum di contitolarità dei buoni, atteso che è proprio la ad escludere l'operare di quella presunzione, affermando “la provenienza Pt_1
esclusiva dai genitori delle somme impiegate per l'acquisto dei buoni” e che “la cointestazione degli stessi era dettata dall'intento dei genitori di attribuire un arricchimento ai due figli” (v. pagg. 14 e 15 atto d'appello). ha negato che la cointestazione fosse espressione dell'animus donandi, Controparte_1
adducendo delle differenti giustificazioni, tra cui quella di assicurare l'identità soggettiva tra i cointestatari del libretto di risparmio n. 20441927, da cui proveniva la provvista, ed i buoni, mentre la ragione della cointestazione ai figli del libretto di risparmio, su cui venivano gestiti ed investiti i risparmi, avrebbe trovato giustificazione nell'ottica futura di assicurare la continuità della gestione da parte di quelli che sarebbero stati verosimilmente i futuri eredi dei genitori.
Giova, peraltro, precisare come lo spirito di liberalità non venga dalla ravvisato nella Pt_1
cointestazione del libretto di risparmio, tanto che alcuna domanda viene svolta con riferimento alle somme su di esso depositate, bensì la donazione sarebbe stata compiuta da parte della – _1
pagina 9 di 14 invero dovrebbe ipotizzarsi da parte entrambi i genitori – al momento della sottoscrizione dei buoni postali.
Se è pur vero che la cointestazione di titoli in favore di uno stretto congiunto (in particolare da parte di un genitore in favore di un figlio) rappresenta una significativa circostanza di fatto, che depone a favore dell'esistenza dell'animus donandi (v. Cass. 09/05/2013 n. 10991), si tratta pur sempre di un accertamento di fatto, che deve essere contestualizzato, tenendo conto anche di tutte le altre circostanze, che possono diversamente connotare nel caso concreto il significato di quell'operazione.
La non era affatto in età avanzata nel momento in cui ha posto in essere gli investimenti _1
nei buoni postali di cui si controverte, per cui l'intenzione di disporre in quel modo anticipatamente delle proprie sostanze deve essere escluso;
la ha sempre mantenuto la gestione diretta di _1
quegli investimenti, incassando i buoni che andavano a scadere e decidendo il reinvestimento del denaro (v. doc. 4 e 6 parte appellata), il che risulta scarsamente compatibile con la volontà di compiere un'attribuzione patrimoniale in favore dei figli, che non è quindi neppure chiaro in quale momento (alla scadenza di quali buoni postali?) si sarebbe realizzata;
nell'arco di tempo in cui gli investimenti sono stati eseguiti con quelle modalità, e quindi quanto meno dal 2008, i figli, e Controparte_4
non hanno mai proceduto all'incasso di buoni postali loro cointestati, benché Parte_1
l'incasso fosse possibile disgiuntamente da parte di ciascun cointestatario.
Ulteriormente sono le stesse circostanze addotte dalla , con riferimento a dazioni di denaro Pt_1 asseritamente operate dalla madre in favore del figlio al momento dell'acquisto di CP_4 un'immobile, o la dazione della somma di € 30.000,00 in favore della stessa Parte_1
allegata dalla e non contestata, che, anziché corroborare la tesi dello spirito di liberalità da _1
parte dei genitori, attraverso la sottoscrizione dei buoni (v pag.14 atto d'appello), denota, al contrario, che la disponibilità degli investimenti, operati attraverso i buoni postali, al di là della intestazione formale, rimaneva in capo ai genitori, tanto che i figli, necessitando di denaro per le loro più disparate esigenze personali (l'acquisto di una casa o l'estinzione di debiti), anziché incassare i titoli di cui erano contitolari, si rivolgevano alla madre per chiedere del denaro, a conferma di come quella cointestazione non realizzasse un'attribuzione patrimoniale in loro favore, di cui avrebbero potuto liberamente disporre, quanto meno per l'incasso della loro quota.
Il motivo d'appello deve quindi essere respinto.
Con distinte ragioni di censura lamenta poi, con riferimento agli importi Parte_1
depositati sul libretto di deposito postale n. 8892083, cointestato a e Controparte_1 Per_1
il fatto che il Tribunale nell'operare la cd. compensazione “impropria”, accertando i rapporti
[...]
di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, l'abbia pagina 10 di 14 estesa ad un arco temporale esulante da quello oggetto di domanda, che è limitato al periodo da giugno
2014 a febbraio 2016) considerando quindi importi versati/rimborsati da su quel Controparte_1
libretto in epoca precedente. Così pure ha prodotto dei giustificativi di spesa (v. Controparte_1
docc. da 10 a 23 ), che riguardano il periodo precedente al giugno 2014. _1
Peraltro, la ragione per la quale la domanda prende in considerazione il solo periodo dal 25/06/2014 al
29/02/2016, e cioè dal ricovero di presso la casa di riposo al suo decesso, è da PE
ravvisarsi nel fatto che nel periodo precedente era autosufficiente, autonoma nella PE
gestione dei suoi risparmi e non sono noti gli accordi a quell'epoca intercorrenti tra lei e _1
, mentre dalla data del suo ricevere tutti i prelievi e le movimentazioni sono state eseguite da
[...]
alla quale competeva quindi di giustificare le uscite ammontanti a € 44.996,32, di Controparte_1 cui € 24.008,00 impiegati per il pagamento delle rette della casa di riposo.
Riconosce l'appellante, risultando questo dal doc. 10, come nell'arco temporale da prendere in Cont considerazione abbia eseguito dei versamenti con sul libretto cointestato per Controparte_1
€ 11.876,27, che rappresenterebbero quindi gli unici importi suscettibili di essere portati in compensazione con le somme prelevate rimaste prive di giustificazione.
Censura, quindi, il provvedimento impugnato per avere quantificato i versamenti effettuati da sul libretto postale nel maggior importo di € 14.518,63, anziché nel minor Controparte_1
importo di € 11.876,27.
Il motivo è fondato.
Anzitutto, avendo nella sua qualità di erede di limitato la Parte_1 PE
domanda di restituzione degli importi indebitamente o ingiustificatamente prelevati dal libretto di deposito a risparmio, su cui pacificamente era depositato denaro di esclusiva titolarità di Per_1
ad un determinato periodo nel quale ha gestito direttamente il libretto
[...] Controparte_1
di deposito, essendo impossibilitata a compiere operazioni, la ricostruzione deve PE
riguardare unicamente quell'arco temporale.
Possono quindi essere portate in compensazione unicamente le somme accreditate da
[...]
in quel periodo e quindi € 11.876,27. Le vicende afferenti al periodo pregresso, in cui si _1
assume che avesse una gestione diretta di quel deposito esula dall'obbligo di PE
rendimento del conto, per cui non può essere considerato l'importo di € 2.642,36 accreditato da in data 05/01/2009 (doc. 8). Controparte_1
Poste tali premesse, risultano, analogamente, inconferenti le spese documentate da
[...]
per i periodi precedenti a giugno 2014, e cioè: il pagamento di importi all'ASL (doc. 10); il _1 pagamento dell'ICI per l'anno 2011 (doc. 11); l'IMU per gli anni 2012 e 2013 (doc. 12); i compensi pagina 11 di 14 per la predisposizione del modello 730 per gli anni dal 2009 al 2013 (doc. 13), il pagamento della fattura n. 14/2009 del geom. ; le spese mediche, i cui giustificativi sono stati prodotti con _1 un'unica numerazione (doc. 16), fatta eccezione per la parcella n. 50 del 15/07/2014 del dott. Per_4
le spese per le ricariche telefoniche operate sull'utenza n. 333/3502057, che, al di là di essere
[...]
contestata la sua riferibilità a in ogni caso, riguardano il periodo precedente al mese PE
di giugno 2014; così come sono riferiti a spese, per utenze domestiche, dal 13/01/2010 al 12/03/2014, i pagamenti di cui al doc. 19; le spese per la fornitura elettrica per il periodo precedente al ricovero (doc.
21); le spese per la TARI, fatta eccezione per quelle riferite agli anni 2014 e 2015 (doc. 22) e le spese per il pagamento del canone RAI riferite all'anno 2013 e all'anno 2014, con pagamento per l'anno
2014 effettuato a gennaio e dunque prima del ricovero di (doc. 23). PE
Ne consegue pertanto che, detratte le spese di ricovero (€ 24.008,00), dalle uscite debbono ancora essere detratte le spese per parrucchiere e pedicure, riferite al periodo di ricovero, per il complessivo importo di € 91,00; le spese domestiche per acqua potabile, riconosciute dalla , nella Pt_1 misura di € 23,69; la TARI del 2014 e 2015 per € 209,00; la parcella n. 50/14 del dott. Per_4
dell'importo di € 50,00; le spese per l'utenza elettrica, documentata dalle bollette prodotte e
[...]
pagate da ottobre 2014 a novembre 2015, per la complessiva somma di € 113,83.
Queste ulteriori spese giustificate ammontano quindi a € 487,52, che riducono quindi ad € 20.500,80 i prelievi non giustificati, i quali debbono essere compensati con i versamenti effettuati in quel periodo da per € 11.876,27, sicché il residuo prelevato che, in quanto non giustificato, Controparte_1
deve essere restituito all'erede, ammonta ad € 8.624,55.
Entro tali limiti la domanda proposta da in parziale accoglimento del motivo Parte_1
d'appello, deve quindi essere accolta.
Le spese del giudizio
La parziale riforma del provvedimento impugnato impone una rinnovata pronuncia in punto spese anche del giudizio di primo grado.
La soccombenza della è sicuramente prevalente, essendo risultata soccombente rispetto Pt_1
alla domanda proposta nei suoi confronti dell'ammontare di € 47.447,35, e rispetto all'altra domanda da lei svolta nei confronti di dell'importo di € 44.385,58, vedendo tuttavia Controparte_1
sostanzialmente accolta, in misura quasi integrale, l'altra domanda relativa alla restituzione delle somme ingiustificatamente prelevate dal libretto di deposito al risparmio cointestato a _1
e
[...] PE
pagina 12 di 14 Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la reciproca soccombenza, debbono pertanto essere compensate tra le parti nella misura di 1/5, con condanna di a rifonderne alla Parte_1
controparte i restanti 4/5.
La liquidazione per il giudizio di primo grado, tenuto conto delle attività difensive separatamente svolte nei due procedimenti prima della loro riunione, viene tenuta ferma nella misura già determinata dal
Tribunale, sicché l'importo che la è tenuta a rifondere alla controparte va determinato nella Pt_1 misura di € 7.531.20 per compensi e € 228,80 per esposti.
Per quanto riguarda il presente grado di giudizio, la liquidazione deve avvenire, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, e allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a e 260.000,00) e nella misura intera, nei seguenti importi, prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, limitata all'esposizione, senza elementi di novità, delle medesime questioni già affrontate con gli atti introduttivi, e così:
€ 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 2.600,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 7.488,00, e quindi, per effetto della compensazione di 1/5, in € 5.990,40, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
1051/2022 pronunciata in data 20/07/2002 dal Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna
[...]
a restituire a nella sua qualità di erede di la somma _1 Parte_1 PE di € 8.624,55, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
conferma nel resto l'appellata ordinanza;
condanna a rifondere in favore di i 4/5 delle spese del Parte_1 Controparte_1
doppio grado di giudizio, percentuale che si liquida, quanto al primo grado in € 228,80 per esposti e €
7.531.20 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, e, per il presente grado, in €
5.990,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, dichiarandone compensato il restante 1/5.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
pagina 13 di 14 dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1096/2022 RG promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Sacchi 26, presso lo studio dell'avv. Gianni Caneva, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Bertello ed Elena Molineri, come da procure allegate alle buste telematiche contenenti la comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento R.G. 2790/2020 e il ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato nel procedimento R.G. 964/2021
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Saluzzo, Controparte_1 C.F._2
Corso Roma 4, presso lo studio dell'avv.to Mirella Allocco che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 1052/2022 del Tribunale di Cuneo pubblicata in data
20/07/2022
- Restituzione somme -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'interposto gravame, in totale riforma dell'appellata ordinanza, contrariis rejectis,
In via interinale sospendere integralmente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 CPC;
Nel merito
- respingere le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto ed Controparte_1
immotivate in diritto;
per l'effetto,
- dichiarare tenuta e, pertanto, condannare , in caso di pagamento delle Controparte_1 somme dovute per capitale, interessi e spese in forza dell'impugnata ordinanza, a rifondere a
l'importo complessivamente percepito, oltre ad interessi di legge dalla data Parte_1
del pagamento al saldo effettivo;
inoltre,
- dichiarare tenuta e, pertanto condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 53.177,94, oltre ad interessi di legge dalla data della
[...]
domanda al saldo effettivo.
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i giudizi riuniti e di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forf. 15% ex art. 2 DM 55/2014, Iva e Cpa come per legge dovute”.
Per parte appellata:
“ - Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
- Contrariis reiectis;
- Dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove formulate e formulande domande e/o eccezioni;
- Dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla nuova documentazione prodotta in quanto
inammissibile poiché tardivamente prodotta ed, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere;
- Confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Ciampa in data 20/07/2022 nella causa R.G. n. 2790/2020 (alla quale è stata riunita la causa R.G. n. 964/2021).
- In via istruttoria, senza animo di inversione dell'onere probatorio, ammettere la prova per interrogatorio e testi, sui capitoli indicati nel ricorso del 06/10/2020, cui deve intendersi premessa la locuzione “vero che”;
- Previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capi di prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla narrativa in fatto della comparsa di risposta del 07/08/2021 da intendersi precedute dall'inciso “vero che”;
pagina 2 di 14 - Respingersi le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della signora
[...]
ed, in ogni caso, assolvere l'esponente da tutte le domande nei suoi confronti _1
formulate con ogni consequenziale pronuncia.
- Rigettare comunque tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente.
- Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.10.2020 dinanzi al Tribunale di Cuneo, instaurava Controparte_1
il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. 2790/2020 R.G., contro la figlia, , Parte_1
chiedendo la condanna della medesima, nella sua qualità di erede testamentaria di PE
alla restituzione dell'importo di € 47.337,35, pari alla metà delle somme riscosse nelle date dell'08.03.2016 e del 15.03.2016 dalla sola de cuius in conseguenza della PE
liquidazione di 11 buoni postali fruttiferi, emessi nelle date del 07.03.1996, del 03.08.2000 e del
04.08.2000, di cui era cointestataria unitamente a . Controparte_1
La ricorrente fondava il suo diritto ad ottenere il 50% del valore dei citati buoni sulla presunzione di pari titolarità dei medesimi, oltre a chiedere il rimborso dell'importo di € 110,00 versato all'Ufficio
Postale per l'estrazione di copia della documentazione.
In data 09.03.2021 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda ex adverso formulata, poiché il capitale impiegato per l'acquisto dei buoni proveniva esclusivamente dal patrimonio di PE
All'udienza del 25.03.2021 il Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità e le richieste istruttorie avanzate.
Con ricorso depositato il 07.04.2021 presso il Tribunale di Cuneo, , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede testamentaria di instaurava il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., PE
iscritto al n. 964/2021 R.G., contro per sentirla condannare alla corresponsione in Controparte_1
suo favore della somma di € 72.739,80, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Tale importo, ridotto in sede di precisazione delle conclusioni a € 53.177,94, era richiesto in parte a titolo di restituzione della quota, determinata nella misura di ¼, a lei spettante sulla somma incassata dalla madre a seguito della liquidazione di buoni postali fruttiferi, cointestati alla Controparte_1
madre, al padre, alla ricorrente e al fratello, che aveva sottoscritto impiegando Controparte_1
denaro proprio e del coniuge, ma cointestato anche ai figli per spirito di liberalità; altra parte della somma era invece richiesta a titolo di restituzione degli importi, che erano stati indebitamente prelevati pagina 3 di 14 da dal libretto di deposito n. 8892083, cointestato a lei e a sul Controparte_1 PE
quale veniva accreditata unicamente la pensione di quest'ultima.
Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 02.09.2021, con la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate, negando che la cointestazione dei buoni postali fruttiferi fosse connotata dall'animus donandi, precisando come la sottoscrizione dei buoni fosse avvenuta utilizzando il denaro depositato sul libretto di risparmio n. 20441927, di cui era cointestataria insieme al marito e ai figli, ma la cui provvista era riconducibile unicamente a lei e al marito, Per_2
che la cointestazione dei titoli in favore dei figli era, invece, stata giustificata dall'esigenza
[...] di assicurare la continuità nella gestione del risparmio da parte di quest'ultimi in caso di improvvisa impossibilità dei genitori. In ordine al libretto postale cointestato con asseriva di PE
avere eseguito su quello plurimi versamenti per un importo complessivo € 14.518,63 e di aver effettuato i prelievi per i pagamenti delle spese personali della de cuius e della gestione dei suoi immobili.
All'udienza del 14.09.2021 il Tribunale, ravvisando ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, disponeva la riunione dei due procedimenti, quindi in data 20.07.2022 pronunciava ordinanza, con la quale accoglieva la domanda proposta da e, per l'effetto, condannava Controparte_1 Pt_1
a corrisponderle la somma di € 47.447,35, oltre interessi al tasso legale dal 27.06.2019 al saldo
[...]
effettivo, e accoglieva parzialmente la domanda promossa da , nella qualità di erede di Parte_1
condannando a versare in suo favore l'importo di € 1.052,35, PE Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo effettivo.
Condannava inoltre a rimborsare a le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 17.08.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta ordinanza, chiedendo che, in sua riforma, fosse respinta la domanda proposta da
[...]
e fossero accolte integralmente le domande da lei formulate nei confronti di _1 [...]
. _1
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo la reiezione del gravame, con conferma dell'impugnata ordinanza.
All'esito dell'udienza di precisazioni delle conclusioni, tenutasi in data 13.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Cuneo, chiarito che la cointestazione di uno strumento di risparmio costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale si presume, ai sensi pagina 4 di 14 dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità in pari quota del titolo, presunzione superabile unicamente attraverso la dimostrazione di una “differente distribuzione delle quote di partecipazione”, ha ritenuto che non avesse provato che la provvista impiegata per l'acquisto dei buoni postali, Parte_1
cointestati a e provenisse unicamente dalla seconda, ed ha quindi Controparte_1 PE
condannato in qualità di erede di a rimborsare il 50% del Parte_1 PE
controvalore dei buoni postali fruttiferi, pacificamente riscossi per il loro intero importo, pari a €
94.674,70, dalla de cuius nelle date dell'8.03.2016 e del 15.03.2016.
In particolare, il primo Giudice ha osservato come gli elementi addotti, al fine di sostenere che il denaro investito per l'acquisto dei buoni provenisse dalla sola - e che la PE cointestazione con , all'epoca impiegata presso , rispondesse a “motivi Controparte_1 CP_2
di gestione pratica e opportunità” - fossero rimaste sfornite di un concreto supporto probatorio, essendosi la limitata ad asserire di non essere in grado di produrre la documentazione bancaria Pt_1
necessaria alla ricostruzione della provenienza del denaro impiegato, chiedendo un ordine di esibizione, senza avere neppure dimostrato di essersi attivata per ottenere quei documenti.
Ha inoltre ritenuto fondata la richiesta di di rimborso dell'importo di € 110,00, PE sostenuto per l'estrazione di copia della documentazione, considerando tale spesa necessaria ai fini del giudizio.
In ordine alle domande proposte da , il Tribunale ha ritenuto, quanto ai quattro buoni Parte_1
postali dematerializzati, ai quali era stata limitata la domanda da parte di , a seguito Parte_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata riguardo ad altri tre buoni postali cartacei, che i titoli fossero stati acquistati con provvista proveniente da e dal marito, , senza Controparte_1 Persona_2
che nella cointestazione potesse ravvisarsi la prova dell'intento liberale in favore dei figli, rispondendo piuttosto la cointestazione all'esigenza di assicurare identità soggettiva tra i titolari del libretto di risparmio, da cui provenivano i fondi investiti, ed i titoli, oltre che per assicurare la continuità nelle operazioni di investimento da parte dei figli, in caso di impossibilità sopravvenuta dei coniugi . Pt_1
Peraltro, le deduzioni della , relative al fatto che la madre avrebbe consegnato delle somme di Pt_1
denaro ai figli, per consentire loro di far fronte a loro esigenze di vita, deponeva piuttosto per il carattere donativo di queste singole dazioni di denaro.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate da dal libretto _1
postale di deposito n. 8892083, cointestato con per esigenze di gestione dei conti, e PE
sul quale confluiva unicamente la pensione di il Tribunale ha ritenuto la domanda PE
fondata limitatamente al minore importo di € 1.052,33.
pagina 5 di 14 Al riguardo il primo Giudice ha rilevato come , nel periodo intercorrente tra giugno Controparte_1
2014 e febbraio 2016, avesse prelevato la somma di € 44.996,32, di cui 24.008,00 utilizzati per il pagamento della retta della casa di riposo, in cui era ricoverata la de cuius, e accreditato l'importo complessivo di € 14.518,63; dalla differenza, pari a € 6.469,69, sono stati detratti € 5.417,34, corrispondenti alle spese ritenute documentate, con condanna quindi di a restituire il Controparte_1
residuo importo di € 1.052,35, rimasto privo di giustificazione quanto al suo impiego in favore della de cuius.
I motivi di impugnazione
1. Con il primo motivo d'appello lamenta l'errata e carente motivazione Parte_1 dell'ordinanza, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non sufficienti e sprovvisti di valenza probatoria gli elementi da lei forniti a dimostrazione dell'esclusiva titolarità in capo a Per_1
del denaro impiegato per l'acquisto dei buoni fruttiferi cointestati con
[...] [...]
, atteso che l'unica circostanza che il Tribunale avrebbe posto a fondamento del proprio _1
convincimento sarebbe costituita dalla non esatta corrispondenza tra i ricavi delle vendite di alcune proprietà immobiliari della de cuius e il denaro impiegato per gli investimenti, senza considerare come fosse dimostrato per tabulas che oltre che di “cospicue” somme ricavate dalle PE
vendite immobiliari, era anche titolare della pensione di reversibilità.
Assume ancora l'appellante come non sia dato comprendere come, a fronte di tali elementi, avrebbe dovuto dimostrare l'appartenenza alla de cuius dell'intero capitale investito, quando
[...]
non ha dedotto, né dimostrato, di aver versato somme sul libretto postale negli anteriori _1
alla sottoscrizione dei buoni,
Per contro, secondo l'appellante la contiguità temporale tra le vendite immobiliari e l'acquisto dei titoli postali - dimostrativa del fatto che in quel momento disponeva di importante PE
liquidità, che impiegava unitamente ad altri risparmi - e la posizione di , direttrice Controparte_1
dell'Ufficio Postale, rappresenterebbero gli indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che Per_1
abbia voluto cointestare i propri rapporti finanziari con la nipote, al solo fine di avvalersi
[...]
delle sue conoscenze e del suo aiuto nella gestione dei propri risparmi, come del resto risulta ulteriormente comprovato dalla circostanza che nel 2013 la stessa le cointestò anche il libretto di deposito n. 8892083, su cui veniva accreditata la sua pensione. Né alcun rilievo può essere attribuito alla mancata prova della provenienza degli importi impiegati per l'acquisto dei buoni fruttiferi, stante l'impossibilità oggettiva di reperire quella documentazione presso la la quale è tenuta a CP_3
conservare la documentazione contabile soltanto degli ultimi dieci anni.
pagina 6 di 14 L'appellante chiede, pertanto, la riforma dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non superata la presunzione di contitolarità in pari quota dei titoli postali cointestati tra e PE
. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Anzitutto va premesso come l'onere probatorio diretto a superare la presunzione di contitolarità, ex art. 1298, co. 2, c.c., grava su chi assuma che la titolarità del credito (in questo caso avente ad oggetto il rimborso dei buoni postali fruttiferi) sia in capo ad uno solo dei contitolari, o debba suddividersi non in quote uguali, ma in proporzioni diverse, e tale onere probatorio non può incontrare attenuazioni, o inversioni a carico dell'altra parte, per effetto della difficoltà a fornire la relativa prova, sicché deve essere condivisa la valutazione espressa nell'ordinanza impugnata riguardo al fatto che tale onere non sia stato assolto da Parte_1
Non solo - secondo quanto già rilevato dal Tribunale - non vi è coincidenza tra gli importi investiti e quanto ricavato dalla vendita degli immobili pervenuti a per successione del marito, PE
ma non vi è nemmeno coerenza temporale. Basti considerare che i primi due buoni postali (per l'importo di lire 5.000.000 ciascuno) sono stati acquistati in data 07/03/1996, mentre la prima vendita immobiliare è di due anni successiva, e cioè del 05/03/1998, allorché vendeva dei PE
terreni per il corrispettivo, indicato in atto, di lire 2.300.000; quindi in data 14/05/1999 vendeva degli altri terreni per il prezzo di lire 5.500.000; il successivo investimento in otto buoni postali, di cui sette per € 5.000 e uno per lire 100.000, e quindi per complessivi € 35.051,00, avveniva in data 03/08/2000,
e dunque in prossimità temporale della vendita di un fabbricato da parte di avvenuta PE
in data 29/07/2000, per il corrispettivo di lire 30.000.000, importo questo pari a circa il 50% di quanto sarebbe stato investito pochi giorni dopo con la sottoscrizione degli otto buoni cointestati.
È evidente, dunque, come da tale ricostruzione o non vi è correlazione tra l'incasso del corrispettivo delle vendite e gli investimenti, ovvero quando tale correlazione è temporalmente ravvisabile essa conduce alla conferma del possibile conferimento di un importo pari al 50% dell'investimento.
Né a diverse conclusioni conduce la circostanza che percepisse altri redditi, che PE vengono indicati nella pensione di reversibilità, atteso che all'epoca dipendente Controparte_1
di , non era certo priva di redditi, così da lasciare supporre, in via indiziaria, che fosse CP_2
priva di qualsiasi capacità patrimoniale, che le consentisse di impiegare somme a lei riconducibili per quegli investimenti.
Gli elementi addotti da a sostegno della propria ricostruzione, diretta ad Parte_1
escludere il diritto di a vedersi rimborsare la quota del 50% di quanto ricavato Controparte_1 dall'incasso di quei buoni, non costituiscono, pertanto, in alcun modo – anche perché smentiti nella pagina 7 di 14 loro asserita coerenza dalle stesse risultanze documentali richiamate – degli elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fornire una prova indiziaria sufficiente a vincere la presunzione di contitolarità.
Da ultimo, va ancora osservato come l'asserita impossibilità di procurarsi, dato il tempo trascorso, la documentazione bancaria, idonea a dare conto dell'esclusiva provenienza da delle PE
somme investite non può tradursi in un esonero dall'onere della prova, ma semplicemente nell'impossibilità – con le conseguenze processuali che ciò comporta – per la parte onerata di dimostrare gli elementi si cui fonda la propria domanda.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante svolge in realtà due distinti ordini di censure
(indicate nei paragrafi a) e b)), che riguardano due distinti capi dell'ordinanza impugnata. censura, infatti, l'ordinanza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di Parte_1
corresponsione della quota di ¼, di quanto ricavato dalla liquidazione dei buoni fruttiferi postali di cui era contitolare;
nonché nella parte in cui ha accolto la sua domanda di restituzione delle somme prelevate dalla madre, dal libretto di deposito postale n. 8892083, su cui Controparte_1
pacificamente confluivano solo somme di titolarità di per il minor importo di € PE
1.052,35, anziché per quello oggetto di domanda, pari a € 9.112,05.
In ordine al primo profilo, sostiene che l'esigenza di garantire l'identità Parte_1
soggettiva, tra gli intestatari dei buoni postali e i titolari del libretto n. 20441927, indicata dal Tribunale quale ragione idonea a giustificare la cointestazione, non escluderebbe l'esistenza dell'intento di liberalità al momento della sottoscrizione dei buoni e quindi la volontà di attribuire anticipatamente ai figli parte delle sostanze dei genitori.
Osserva l'appellante come la cointestazione abbia realizzato una donazione indiretta, avendo la finalità di realizzare l'arricchimento dei figli e non certo per quella di consentire loro di provvedere alla gestione dei conti e dei risparmi dei genitori, per il caso in cui ne fossero stati impossibilitati, dal momento che se quella fosse stata la ragione avrebbero provveduto ad intestare loro il conto corrente, su cui venivano accreditate le loro entrate ed erano depositate le somme utilizzate per le spese correnti.
Pertanto, l'appellante chiede riconoscersi in suo favore la corresponsione della somma di € 44.385,58, pari alla quota di ¼ del controvalore dei buoni postali dematerializzati, cointestati a , Persona_2
, e , incassati da Controparte_4 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Anche tale motivo risulta infondato.
Anzitutto, anche se il tema viene talvolta in modo non del tutto coerente menzionato da parte appellante, è incontroverso che la provvista impiegata per gli investimenti nei buoni postali di cui si controverte, fosse di esclusiva titolarità di e del coniuge, , visto Controparte_1 Persona_2
che le somme investite provenivano dal libretto di risparmio postale n. 20441927, sul quale confluiva il pagina 8 di 14 denaro proveniente dal conto corrente Banco Posta n. 000147494, intestato a e Controparte_1
conto che sino al 01/11/2011 sarebbe stato alimentato esclusivamente dallo Persona_2
stipendio di e dal 02/11/2011 anche dalla pensione percepita da , Controparte_1 Persona_2
che prima era invece accreditata direttamente sul libretto di risparmio n. 20441927.
Le operazioni d'investimento in buoni postali effettuate utilizzando la provvista depositata sul libretto di risparmio n. 20441927 sono state plurime, visto che i buoni alla loro scadenza venivano incassati, il denaro confluiva sul libretto di risparmio e poi veniva nuovamente reinvestito.
Come precisato il libretto di risparmio, utilizzato per tali operazioni d'investimento, come pure i buoni postali, oggetto degli investimenti, erano cointestati a tutti i componenti della famiglia
, e cioè i due coniugi e i due figli. Persona_3
E' pertanto incongrua l'affermazione contenuta a pag. 14 dell'atto d'appello, laddove viene richiamata la presunzione di contitolarità in caso di cointestazione di un conto corrente, di un libretto o di un buono postale, “salvo che la presunzione sia superata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti”, atteso che non chiede il riconoscimento della quota di ¼ del denaro Parte_1
rinveniente dall'incasso dei buoni sulla base della presunzione di contitolarità della provvista utilizzata per la loro sottoscrizione, avendo essa stessa allegato che il denaro investito proveniva dai genitori e fondando la sua domanda sull'esistenza di un asserito intento liberale sotteso alla cointestazione in favore dei figli.
Pertanto, ben diversamente dalla ricostruzione operata nell'esaminare il precedente motivo d'appello, non si tratta di fare applicazione della presunzione iuris tantum di contitolarità dei buoni, atteso che è proprio la ad escludere l'operare di quella presunzione, affermando “la provenienza Pt_1
esclusiva dai genitori delle somme impiegate per l'acquisto dei buoni” e che “la cointestazione degli stessi era dettata dall'intento dei genitori di attribuire un arricchimento ai due figli” (v. pagg. 14 e 15 atto d'appello). ha negato che la cointestazione fosse espressione dell'animus donandi, Controparte_1
adducendo delle differenti giustificazioni, tra cui quella di assicurare l'identità soggettiva tra i cointestatari del libretto di risparmio n. 20441927, da cui proveniva la provvista, ed i buoni, mentre la ragione della cointestazione ai figli del libretto di risparmio, su cui venivano gestiti ed investiti i risparmi, avrebbe trovato giustificazione nell'ottica futura di assicurare la continuità della gestione da parte di quelli che sarebbero stati verosimilmente i futuri eredi dei genitori.
Giova, peraltro, precisare come lo spirito di liberalità non venga dalla ravvisato nella Pt_1
cointestazione del libretto di risparmio, tanto che alcuna domanda viene svolta con riferimento alle somme su di esso depositate, bensì la donazione sarebbe stata compiuta da parte della – _1
pagina 9 di 14 invero dovrebbe ipotizzarsi da parte entrambi i genitori – al momento della sottoscrizione dei buoni postali.
Se è pur vero che la cointestazione di titoli in favore di uno stretto congiunto (in particolare da parte di un genitore in favore di un figlio) rappresenta una significativa circostanza di fatto, che depone a favore dell'esistenza dell'animus donandi (v. Cass. 09/05/2013 n. 10991), si tratta pur sempre di un accertamento di fatto, che deve essere contestualizzato, tenendo conto anche di tutte le altre circostanze, che possono diversamente connotare nel caso concreto il significato di quell'operazione.
La non era affatto in età avanzata nel momento in cui ha posto in essere gli investimenti _1
nei buoni postali di cui si controverte, per cui l'intenzione di disporre in quel modo anticipatamente delle proprie sostanze deve essere escluso;
la ha sempre mantenuto la gestione diretta di _1
quegli investimenti, incassando i buoni che andavano a scadere e decidendo il reinvestimento del denaro (v. doc. 4 e 6 parte appellata), il che risulta scarsamente compatibile con la volontà di compiere un'attribuzione patrimoniale in favore dei figli, che non è quindi neppure chiaro in quale momento (alla scadenza di quali buoni postali?) si sarebbe realizzata;
nell'arco di tempo in cui gli investimenti sono stati eseguiti con quelle modalità, e quindi quanto meno dal 2008, i figli, e Controparte_4
non hanno mai proceduto all'incasso di buoni postali loro cointestati, benché Parte_1
l'incasso fosse possibile disgiuntamente da parte di ciascun cointestatario.
Ulteriormente sono le stesse circostanze addotte dalla , con riferimento a dazioni di denaro Pt_1 asseritamente operate dalla madre in favore del figlio al momento dell'acquisto di CP_4 un'immobile, o la dazione della somma di € 30.000,00 in favore della stessa Parte_1
allegata dalla e non contestata, che, anziché corroborare la tesi dello spirito di liberalità da _1
parte dei genitori, attraverso la sottoscrizione dei buoni (v pag.14 atto d'appello), denota, al contrario, che la disponibilità degli investimenti, operati attraverso i buoni postali, al di là della intestazione formale, rimaneva in capo ai genitori, tanto che i figli, necessitando di denaro per le loro più disparate esigenze personali (l'acquisto di una casa o l'estinzione di debiti), anziché incassare i titoli di cui erano contitolari, si rivolgevano alla madre per chiedere del denaro, a conferma di come quella cointestazione non realizzasse un'attribuzione patrimoniale in loro favore, di cui avrebbero potuto liberamente disporre, quanto meno per l'incasso della loro quota.
Il motivo d'appello deve quindi essere respinto.
Con distinte ragioni di censura lamenta poi, con riferimento agli importi Parte_1
depositati sul libretto di deposito postale n. 8892083, cointestato a e Controparte_1 Per_1
il fatto che il Tribunale nell'operare la cd. compensazione “impropria”, accertando i rapporti
[...]
di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, l'abbia pagina 10 di 14 estesa ad un arco temporale esulante da quello oggetto di domanda, che è limitato al periodo da giugno
2014 a febbraio 2016) considerando quindi importi versati/rimborsati da su quel Controparte_1
libretto in epoca precedente. Così pure ha prodotto dei giustificativi di spesa (v. Controparte_1
docc. da 10 a 23 ), che riguardano il periodo precedente al giugno 2014. _1
Peraltro, la ragione per la quale la domanda prende in considerazione il solo periodo dal 25/06/2014 al
29/02/2016, e cioè dal ricovero di presso la casa di riposo al suo decesso, è da PE
ravvisarsi nel fatto che nel periodo precedente era autosufficiente, autonoma nella PE
gestione dei suoi risparmi e non sono noti gli accordi a quell'epoca intercorrenti tra lei e _1
, mentre dalla data del suo ricevere tutti i prelievi e le movimentazioni sono state eseguite da
[...]
alla quale competeva quindi di giustificare le uscite ammontanti a € 44.996,32, di Controparte_1 cui € 24.008,00 impiegati per il pagamento delle rette della casa di riposo.
Riconosce l'appellante, risultando questo dal doc. 10, come nell'arco temporale da prendere in Cont considerazione abbia eseguito dei versamenti con sul libretto cointestato per Controparte_1
€ 11.876,27, che rappresenterebbero quindi gli unici importi suscettibili di essere portati in compensazione con le somme prelevate rimaste prive di giustificazione.
Censura, quindi, il provvedimento impugnato per avere quantificato i versamenti effettuati da sul libretto postale nel maggior importo di € 14.518,63, anziché nel minor Controparte_1
importo di € 11.876,27.
Il motivo è fondato.
Anzitutto, avendo nella sua qualità di erede di limitato la Parte_1 PE
domanda di restituzione degli importi indebitamente o ingiustificatamente prelevati dal libretto di deposito a risparmio, su cui pacificamente era depositato denaro di esclusiva titolarità di Per_1
ad un determinato periodo nel quale ha gestito direttamente il libretto
[...] Controparte_1
di deposito, essendo impossibilitata a compiere operazioni, la ricostruzione deve PE
riguardare unicamente quell'arco temporale.
Possono quindi essere portate in compensazione unicamente le somme accreditate da
[...]
in quel periodo e quindi € 11.876,27. Le vicende afferenti al periodo pregresso, in cui si _1
assume che avesse una gestione diretta di quel deposito esula dall'obbligo di PE
rendimento del conto, per cui non può essere considerato l'importo di € 2.642,36 accreditato da in data 05/01/2009 (doc. 8). Controparte_1
Poste tali premesse, risultano, analogamente, inconferenti le spese documentate da
[...]
per i periodi precedenti a giugno 2014, e cioè: il pagamento di importi all'ASL (doc. 10); il _1 pagamento dell'ICI per l'anno 2011 (doc. 11); l'IMU per gli anni 2012 e 2013 (doc. 12); i compensi pagina 11 di 14 per la predisposizione del modello 730 per gli anni dal 2009 al 2013 (doc. 13), il pagamento della fattura n. 14/2009 del geom. ; le spese mediche, i cui giustificativi sono stati prodotti con _1 un'unica numerazione (doc. 16), fatta eccezione per la parcella n. 50 del 15/07/2014 del dott. Per_4
le spese per le ricariche telefoniche operate sull'utenza n. 333/3502057, che, al di là di essere
[...]
contestata la sua riferibilità a in ogni caso, riguardano il periodo precedente al mese PE
di giugno 2014; così come sono riferiti a spese, per utenze domestiche, dal 13/01/2010 al 12/03/2014, i pagamenti di cui al doc. 19; le spese per la fornitura elettrica per il periodo precedente al ricovero (doc.
21); le spese per la TARI, fatta eccezione per quelle riferite agli anni 2014 e 2015 (doc. 22) e le spese per il pagamento del canone RAI riferite all'anno 2013 e all'anno 2014, con pagamento per l'anno
2014 effettuato a gennaio e dunque prima del ricovero di (doc. 23). PE
Ne consegue pertanto che, detratte le spese di ricovero (€ 24.008,00), dalle uscite debbono ancora essere detratte le spese per parrucchiere e pedicure, riferite al periodo di ricovero, per il complessivo importo di € 91,00; le spese domestiche per acqua potabile, riconosciute dalla , nella Pt_1 misura di € 23,69; la TARI del 2014 e 2015 per € 209,00; la parcella n. 50/14 del dott. Per_4
dell'importo di € 50,00; le spese per l'utenza elettrica, documentata dalle bollette prodotte e
[...]
pagate da ottobre 2014 a novembre 2015, per la complessiva somma di € 113,83.
Queste ulteriori spese giustificate ammontano quindi a € 487,52, che riducono quindi ad € 20.500,80 i prelievi non giustificati, i quali debbono essere compensati con i versamenti effettuati in quel periodo da per € 11.876,27, sicché il residuo prelevato che, in quanto non giustificato, Controparte_1
deve essere restituito all'erede, ammonta ad € 8.624,55.
Entro tali limiti la domanda proposta da in parziale accoglimento del motivo Parte_1
d'appello, deve quindi essere accolta.
Le spese del giudizio
La parziale riforma del provvedimento impugnato impone una rinnovata pronuncia in punto spese anche del giudizio di primo grado.
La soccombenza della è sicuramente prevalente, essendo risultata soccombente rispetto Pt_1
alla domanda proposta nei suoi confronti dell'ammontare di € 47.447,35, e rispetto all'altra domanda da lei svolta nei confronti di dell'importo di € 44.385,58, vedendo tuttavia Controparte_1
sostanzialmente accolta, in misura quasi integrale, l'altra domanda relativa alla restituzione delle somme ingiustificatamente prelevate dal libretto di deposito al risparmio cointestato a _1
e
[...] PE
pagina 12 di 14 Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la reciproca soccombenza, debbono pertanto essere compensate tra le parti nella misura di 1/5, con condanna di a rifonderne alla Parte_1
controparte i restanti 4/5.
La liquidazione per il giudizio di primo grado, tenuto conto delle attività difensive separatamente svolte nei due procedimenti prima della loro riunione, viene tenuta ferma nella misura già determinata dal
Tribunale, sicché l'importo che la è tenuta a rifondere alla controparte va determinato nella Pt_1 misura di € 7.531.20 per compensi e € 228,80 per esposti.
Per quanto riguarda il presente grado di giudizio, la liquidazione deve avvenire, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, e allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a e 260.000,00) e nella misura intera, nei seguenti importi, prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, limitata all'esposizione, senza elementi di novità, delle medesime questioni già affrontate con gli atti introduttivi, e così:
€ 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 2.600,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 7.488,00, e quindi, per effetto della compensazione di 1/5, in € 5.990,40, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
1051/2022 pronunciata in data 20/07/2002 dal Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna
[...]
a restituire a nella sua qualità di erede di la somma _1 Parte_1 PE di € 8.624,55, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
conferma nel resto l'appellata ordinanza;
condanna a rifondere in favore di i 4/5 delle spese del Parte_1 Controparte_1
doppio grado di giudizio, percentuale che si liquida, quanto al primo grado in € 228,80 per esposti e €
7.531.20 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, e, per il presente grado, in €
5.990,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, dichiarandone compensato il restante 1/5.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
pagina 13 di 14 dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo
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