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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2024, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Maria Giulia d'Ettore componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1304/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti introduttivi
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi a Capannori (LU) l'8.5.10 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 13, parte 1, uff. 50, anno 2010), in regime di separazione dei beni, con un figlio maggiorenne ed autosufficiente nato il [...]), e separate in forza di omologa di separazione consensuale Per_1
di questo Tribunale del 3.11.22.
A tale riguardo, essendovi accordo sul divorzio, ancorché non sulle relative condizioni, ed avendo l'attore chiesto la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, questo Tribunale ha già provveduto in tal senso con sentenza n. 890/24 del 23.7.24, pubblicata il 24.7.24. Il giudizio è poi proseguito per la decisione sulle ulteriori domande delle parti, vale a dire: - quanto all'attore, quella di conferma dell'assegnazione a sé, in quanto invalido al 100 %, della casa coniugale, già disposta in sede di separazione;
- quanto alla convenuta (non oppostasi all'assegnazione), quella di porre a carico dell'attore la corresponsione di un assegno divorzile pari ad almeno € 300,00 mensili.
Motivi della decisione
Le domande delle parti vanno entrambe respinte.
Quanto a quella dell'attore in quanto l'assegnazione della casa familiare è una misura che deve essere adottata solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, situazione questa che nella fattispecie è esclusa dato che, come riferito, l'unico figlio delle parti è maggiorenne e autosufficiente.
Quanto a quella della convenuta in quanto la stessa non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti del reclamato assegno divorzile, vale a dire da un lato la sua non autosufficienza, dall'altro l'aver essa rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni della famiglia.
Le spese, dato il rigetto di entrambe le domande, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande di entrambe le parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio dell'11.12.24
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Maria Giulia d'Ettore componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1304/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti introduttivi
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi a Capannori (LU) l'8.5.10 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 13, parte 1, uff. 50, anno 2010), in regime di separazione dei beni, con un figlio maggiorenne ed autosufficiente nato il [...]), e separate in forza di omologa di separazione consensuale Per_1
di questo Tribunale del 3.11.22.
A tale riguardo, essendovi accordo sul divorzio, ancorché non sulle relative condizioni, ed avendo l'attore chiesto la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, questo Tribunale ha già provveduto in tal senso con sentenza n. 890/24 del 23.7.24, pubblicata il 24.7.24. Il giudizio è poi proseguito per la decisione sulle ulteriori domande delle parti, vale a dire: - quanto all'attore, quella di conferma dell'assegnazione a sé, in quanto invalido al 100 %, della casa coniugale, già disposta in sede di separazione;
- quanto alla convenuta (non oppostasi all'assegnazione), quella di porre a carico dell'attore la corresponsione di un assegno divorzile pari ad almeno € 300,00 mensili.
Motivi della decisione
Le domande delle parti vanno entrambe respinte.
Quanto a quella dell'attore in quanto l'assegnazione della casa familiare è una misura che deve essere adottata solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, situazione questa che nella fattispecie è esclusa dato che, come riferito, l'unico figlio delle parti è maggiorenne e autosufficiente.
Quanto a quella della convenuta in quanto la stessa non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti del reclamato assegno divorzile, vale a dire da un lato la sua non autosufficienza, dall'altro l'aver essa rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni della famiglia.
Le spese, dato il rigetto di entrambe le domande, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande di entrambe le parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio dell'11.12.24
Michele Fornaciari