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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel.
dott. Campagnolo Marco Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1162 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato CodiceFiscale_2
David Apicella (fax 0422.545394, pec
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appellanti contro
C.F. e P.IVA Controparte_1
in persona del Dott. in qualità di P.IVA_1 CP_2
Direttore Centrale Legale Antiriciclaggio e Antifrode e Procuratore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Di Benedetto del Foro di
1 Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di
Posta Elettronica Certificata;
appellata e contro
Controparte_3
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 528/2024 del Tribunale di
Treviso pubblicata il 29 febbraio 2024 e notificata il 7 giugno 2024
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Nel merito per : in riforma della prima statuizione della Parte_1 sentenza impugnata (cosiddetto capo I), accertato e dichiarato che nessuna responsabilità nella causazione del sinistro può essere ascritta ad , corretto il valore punto del danno biologico Parte_1 da parametrarsi all'età di 36 anni che egli aveva al momento del sinistro, riconosciuto che egli ha diritto alla liquidazione anche del danno morale e del danno alla capacità lavorativa specifica di cuoco nella misura che verrà accertata nel corso dell'espletanda attività istruttoria, nonché a vedersi rimborsate tutte le spese mediche e medico-legali sostenute e sostenende, per l'effetto condannarsi ed il suo assicuratore per la Controparte_3 Controparte_4
a pagargli, quale risarcimento, la somma che sarà
[...] ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori richiesti in questo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. Nel merito, in via subordinata, per : in Parte_1 riforma della prima statuizione della sentenza impugnata (cosiddetto
2 capo I), accertato e dichiarato che nessuna responsabilità nella causazione del sinistro può essere ascritta ad , corretto Parte_1 il valore punto del danno biologico da parametrarsi all'età di 36 anni che egli aveva al momento del sinistro, riconosciuto che egli ha diritto alla liquidazione anche del danno morale e del danno da lesione della cenestesi lavorativa già accertato dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, nonché a vedersi rimborsate tutte le spese mediche e medico-legali sostenute e sostenende, per l'effetto condannarsi ed il suo assicuratore per la R.C. Controparte_3
Auto a pagargli, quale risarcimento, la somma Controparte_4 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. Nel merito per : in Parte_2 riforma della seconda statuizione della sentenza (cosiddetto capo II), accertato e dichiarato il danno subito e subendo da , Parte_2 quale moglie di , in conseguenza dei disturbi psicotici Parte_1 insorti nel marito a seguito ed in conseguenza del sinistro stradale del 04.10.2017 per cui è causa, e delle gravi ripercussioni degli stessi nel rapporto di coniugio ed, in genere, nei rapporti endo-familiari, per l'effetto condannarsi ed il suo assicuratore Controparte_3 per la a pagarle, quale risarcimento, Controparte_4
l'importo di Euro 36.861,00, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, se del caso all'esito di valutazione equitativa del danno medesimo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. In via istruttoria: per le ragioni di cui in premessa, essendo necessario un approfondimento istruttorio volto a chiarire se in seguito al sinistro per cui è causa, l'attore abbia perso per intero o in percentuale la sua capacità lavorativa specifica di cuoco, si chiede che la Corte d'Appello Voglia disporre nuova C.T.U. medico- legale (incaricando, oltre al medico-legale, anche un ortopedico e, se ritenuto necessario, anche uno psichiatra), avendo cura di nominare professionisti che esercitino fuori della regione Veneto e
3 che mai abbiano avuto rapporti di dipendenza o collaborazione con l'assicuratore convenuto. Al riguardo, poi, si rinnova l'istanza affinché il nominando C.T.U. medico-legale per il danno subito da sia incaricato di accertare anche il danno psichico o Parte_1 psicologico subito “di riflesso” dalla moglie in Parte_2 conseguenza della grave menomazione patita dal marito. Si insiste, poi, per l'ammissione di tutte le altre istanze istruttorie (ivi comprese quelle di prova orale da intendersi qui integralmente riportate e, comunque, di seguito riprodotte per comodità della Corte) dedotte dal patrocinio degli attori nel primo grado di giudizio, e non ammesse dal Giudice. 1) Vero che in data 4.10.2017, alle ore 10.50 circa, il signor stava percorrendo con la propria bicicletta la pista Parte_1 ciclabile situata in viale IV Novembre a Treviso, in direzione Porta
Carlo Alberto? 2) Vero che il signor , giunto all'altezza Parte_1 del civico n. 27, trovava la pista ciclabile occupata dalla vettura
Megane Scenic, targata DH 592 SH, di proprietà e condotta dal signor , il quale aveva parcheggiato la propria Controparte_3 automobile sulla pista ciclabile? 3) Vero che, mentre il signor _1
superava il mezzo del signor , quest'ultimo
[...] Controparte_3 apriva la portiera sinistra della propria vettura, che urtava la bicicletta condotta dal signor ? 4) Vero che nell'impatto Parte_1 il signor cadeva a terra a sinistra sulla corsia di marcia Parte_1 di viale IV Novembre, ove in quel momento stava sopraggiungendo una volante della Polizia di Treviso, condotta dal signor _5
, che lo investiva? 5) Vero che subito dopo l'incidente il signor
[...]
era in stato di shock? 6) Vero che il sig. , Parte_1 Parte_1 dopo l'incidente, veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso, ove all'esito di RX torace, bacino, articolazioni sacroiliache, spalla sinistra, omero, rachide cervicale e
TAC cerebrale, rachide cervicale (due spazi) e massiccio facciale, venivano accertati “trauma craniofacciale non commotivo.
4 Distorsione del rachide cervicale. Frattura pluriframmentaria di scapola sn. Ferita lacerocontusa al mento (suturata). Escoriazioni e contusioni multiple”, come da verbale di pronto soccorso di cui al doc. 2, che si esibisce al teste? 7) Vero che, sul luogo del sinistro, sopraggiungevano gli agenti della Polizia Locale di Treviso Parte_3
e , per i rilievi del sinistro? 8) Vero che in data
[...] Testimone_1
4.10.2017 gli agenti della Polizia Locale di Treviso e Parte_3 elevavano nei confronti del signor Testimone_1 [...]
il verbale n. 363953, di cui al doc. 1 che si rammostra al CP_3 teste, dove gli veniva contestata la violazione degli artt. 157, commi
7 e 158, commi 1 lett. g del Codice della Strada, per aver eseguito una fermata/sosta sulla pista ciclabile, durante la quale apriva la portiera sinistra della propria auto dove si trovava, senza accertarsi del sopraggiungere da tergo del veicolo condotto da , Parte_1 urtando conseguentemente quest'ultimo e causandone la caduta? 9)
Vero dal 02.04.2016 e fino alla data del sinistro 04.10.2017 il signor svolgeva la professione di cuoco di quarto livello presso Parte_1 la società HM Treviso s.a.s. di EN NG & C. con sede in Treviso con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione annua netta di circa 15.000,00 euro? 10) Vero che il signor da Parte_1 quando ha iniziato a lavorare ha sempre svolto esclusivamente l'attività di cuoco e alla data del sinistro del 04.10.2017 aveva maturato una esperienza professionale di circa 20 anni? 11) Vero che, a causa dei danni riportati nel sinistro, in data 25.10.2019, a seguito della visita medico-collegiale presso l'Ulss 2 Marca Trevigiana per l'accertamento della persistenza dei requisiti di idoneità all'attività lavorativa, il signor veniva dichiarato “non Parte_1 idoneo permanentemente alla mansione di cuoco”, come da doc. 41 che si esibisce al teste? 12) Vero che in data 31.12.2019 il signor
, a causa delle lesioni riportate nel sinistro del 04.10.2017, _1 veniva licenziato per superamento del periodo di comporto, come da
5 comunicazione della società HM Treviso s.a.s di EN NG & C., di cui al doc. 43, che si esibisce al teste? 13) Vero che dalla data del licenziamento ad oggi, il signor è disoccupato? 14) Vero Parte_1 che il lavoro svolto dal signor costituiva l'unica fonte di Parte_1 sostentamento per la sua famiglia composta dalla moglie
[...]
e dai figli nato il [...] e nato PT Per_1 Persona_2 il 27.12.2015? 15) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 e della successiva perdita del lavoro, il signor ha iniziato a Parte_1 manifestare insonnia, irritabilità, stati d'ansia e depressivi, vertigini ed amnesie, per i quali è sottoposto a terapia farmacologica, come risulta dalle relazioni cliniche redatte all'esito delle visite neuropsichiatriche, di cui ai docc. 44 e 45 che si esibiscono al teste?
16) Vero che in particolare dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor lamenta di avere forti mal di testa anche durante la Parte_1 notte? 17) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor _1
lamenta di avere perdite di memoria? 18) Vero che dopo il
[...] sinistro del 04.10.2017 il signor lamenta di sentirsi Parte_1 sempre triste e preoccupato per non poter più svolgere il lavoro di cuoco e non riuscire a trovare un'altra occupazione? 19) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor cammina Parte_1 utilizzando un bastone? 20) Vero che il signor a seguito Parte_1 del sinistro del 04.10.2017 è incapace di utilizzare la bicicletta? 21)
Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017, il signor ha cessato _1 di aiutare la moglie nelle faccende domestiche e nella cura dei figli?
22) Vero che in particolare dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor ha cessato di accompagnare i figli a scuola e di aiutarli Parte_1 nello svolgimento del compiti? 23) Vero che dopo il sinistro del
04.10.2017 la signora deve assistere il marito nel Parte_2 compimento di gesti quotidiani, quali lavarsi, vestirsi e fare le scale?
24) Vero che da quando il marito ha subito il sinistro del 04.10.2017
e perso il lavoro, la signora ha iniziato a manifestare Parte_2
6 stati d'ansia, insonnia e crisi di pianto, per i quali è sottoposta a terapia farmacologica, come risulta dal referto della visita psichiatrica, di cui al doc. 55, che si esibisce al teste? 25) Vero che in seguito al sinistro del 04.10.2017 subito dal signor e Parte_1 alla perdita del lavoro, si verificano litigi quotidiani tra lo stesso e la moglie riguardo le condizioni di salute del signor Parte_2 _1
e le difficoltà finanziarie della famiglia? 26) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 subito dal marito, la signora ha Parte_2 manifestato di voler rientrare in Bangladesh presso la famiglia d'origine a causa della sopravvenuta incapacità del marito di produrre il reddito necessario per il suo mantenimento e quello dei loro due figli? Si indicano a testi: - presso la Questura _5 di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - presso la Questura Testimone_2 di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - presso la Polizia Parte_3 locale di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - presso la Testimone_1
Polizia locale di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - Dott.ssa Tes_3
presso la Commissione Sanitaria dell'Ulss 2 Marca Trevigiana
[...] sul capitolo 11; - Dott.ssa presso Ulss 2 Testimone_4
Marca Trevigiana sul capitolo 15; - Dott.ssa presso Ulss Tes_5
2 Marca Trevigiana sul capitolo 24; - , residente a Testimone_6
Treviso via Reggimento Fanteria 23 sui capitoli da 9 a 26. Per la denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie di prova orale, si rinnova la richiesta di abilitazione a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta. In ogni caso, spese
(ivi comprese quelle generali) e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
Per Controparte_1
Nel merito In via principale Per i motivi di cui in narrativa, rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi elencati in atto;
con integrale rifusione di spese e compensi
7 di lite del doppio grado di giudizio. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridursi le pretese in ragione di quanto sarà effettivamente provato in corso di causa, anche in ragione della rideterminazione del concorso di colpa eventualmente accertato in capo al sig. ; con compensazione di spese e _1 compensi di lite del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 528/2024 il Tribunale di Treviso, pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e di ha Controparte_3 Controparte_1 così deciso: “accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna la , corrente Controparte_1 in Milano, via I. Gardella n. 2, C.F. e P.I. e il sig. P.IVA_1
C.F. , in solido tra Controparte_3 CodiceFiscale_3 loro, a pagare a titolo risarcitorio in favore di (C.F.: Parte_1
), nato in [...] il [...], CodiceFiscale_1
l'importo di euro € 19.604,25, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
- rigetta la domanda svolta in proprio dalla sig.ra
(C.F.: , nata in [...]_2 CodiceFiscale_2 il 6.01.1991; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”.
1.1. Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di CTU sulla dinamica del sinistro e di CTU medico- legale, ha ravvisato sussistente la prevalente responsabilità del nella causazione del sinistro CP_3 occorso in data 4-10-2017 al danneggiato e un modesto Parte_1 concorso di colpa ascrivibile allo stesso, determinato, in conformità
a quanto indicato dal CTU, nella percentuale del 15%. Il primo
Giudice, nel condividere le risultanze della CTU medico- legale, che
8 era pervenuto ad una stima finale e complessiva del danno biologico permanente nella misura del 22%, ha liquidato, applicando la diminuzione proporzionale del 15% per il concorso di colpa del danneggiato, l'importo di € 67.592,91, che ha decurtato di quanto la compagnia assicuratrice aveva corrisposto all'attore e di quanto corrisposto dall' trattandosi di infortunio in itinere, escludendo CP_6 la sussistenza di incapacità lavorativa specifica quale conseguenza del sinistro oggetto di causa. Il Tribunale ha ritenuto totalmente infondata l'ulteriore domanda risarcitoria del danno c.d. “da rimbalzo” di cui la moglie dell' , aveva chiesto la PT _1 rifusione, essendo le doglianze di quest'ultima chiaramente riferite alle problematiche psichiche del marito, causate da successivo infortunio, e non ai meri postumi di natura ortopedica.
2. Avverso questa sentenza e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, affidato a otto motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. La parte appellata si è costituita Controparte_1 resistendo al gravame, mentre è rimasto contumace CP_3
[...]
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
9-4-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi d'appello sono così rubricati: i) Illegittimità della sentenza per avere riconosciuto in capo all'attore un concorso di Parte_1 colpa del 15% nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
ii) Illegittimità della sentenza per aver risarcito il danno biologico subito da conteggiando un valore punto parametrato su Parte_1 un'età diversa da quella che egli aveva al momento del sinistro;
iii)
Illegittimità della sentenza per avere ingiustificatamente omesso
9 nella liquidazione del danno non patrimoniale spettante ad _1
, l'importo dovuto a titolo di danno morale;
iv) Illegittimità ed
[...] erroneità della sentenza per aver omesso di liquidare il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica di cuoco di
- richiesta di nuova consulenza d'ufficio sul punto;
v) Parte_1
Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver omesso di liquidare il danno da cenestesi lavorativa conseguente al maggior affaticamento nello svolgimento delle mansioni di cuoco;
vi)
Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver ingiustificatamente ridotto il danno patrimoniale emergente;
vii) Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver respinto la richiesta di risarcimento azionata da , moglie dell'odierno attore;
viii) Parte_2
Illegittimità ed erroneità della sentenza per avere disposto la compensazione delle spese di lite.
6. In via pregiudiziale, deve dichiararsi la contumacia di CP_3
verificata la regolarità della notifica dell'appello allo stesso.
[...]
7. Il primo motivo è infondato.
7.1. L'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale abbia _1 ravvisato sussistente il suo concorso di colpa, seppure minimale, e deduce che il ragionamento seguito dal consulente d'ufficio e dal
Giudice è palesemente erroneo ed è, comunque, “infondato nei suoi riferimenti normativi”. Egli, in particolare, al momento del sinistro stava pienamente osservando, a suo dire, i dettami e le regole di prudenza imposte dal Codice della Strada, atteso che, in presenza di una pista ciclabile, la stava percorrendo con il suo velocipede, evitando l'utilizzo della sede stradale. Rimarca che, poiché la vettura del ostruiva la pista ciclabile, egli aveva due alternative: CP_3 immettersi nella sede stradale per poi tornare sulla pista ciclabile dopo aver superato la vettura in questione, oppure fermarsi, scendere dalla bicicletta e percorrere quel tratto di strada sul marciapiedi. L'appellante aveva optato per la prima possibilità,
10 momentaneamente immettendosi nella sede stradale ed assume che ciò gli fosse pienamente consentito e che pertanto nessuna colpa generica o specifica gli sia imputabile.
7.2. Ritiene il Collegio, invece, che siano condivisibili pienamente le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto un modesto concorso di colpa di (15%) Parte_1 nella causazione del sinistro oggetto di causa, sulla scorta di quanto accertato mediante la CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Mediante la relazione redatta dall'ing. (cfr. pag. da 41 a 46 Per_3 della CTU) risulta acclarato che la caduta dell' dalla sua _1 bicicletta si è verificata in corrispondenza del civico n. 27 di Viale IV
Novembre a Treviso, mentre questi stava superando la vettura
ENault Scenic targata DH592SH di proprietà del in sosta CP_3 sulla pista ciclabile, ed è stata effettivamente determinata dall'improvvisa apertura dello sportello da parte del guidatore, nell'atto di scendere dalla vettura. Il consulente tecnico, anche sulla scorta della visione delle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, ha potuto accertare che il ciclista, già caduto a terra sul fianco sinistro e all'interno della corsia destinata al traffico veicolare della strada, era stato immediatamente dopo investito dalla ruota anteriore destra dell'autovettura Fiat Bravo targata
Polizia H6112, che gli aveva causato lesioni al capo e alla spalla come descritte nella documentazione medica allegata. Al sono CP_3 senz'altro addebitabili profili di responsabilità assolutamente preponderanti, come ben rimarcato dal Tribunale, stante la violazione di plurime norme del Codice della Strada (segnatamente, dell'art. 140 comma 1; dell'art. 146 comma 1; dell'art. 157 comma
7; e infine dell'art. art. 158 comma 1 lettera g, che stabilisce che “La fermata e la sosta sono vietate: … sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime”). Inoltre è pure ravvisabile nella condotta
11 del l'imprudenza e la negligenza in concreto consistite CP_3 nell'arrestarsi sulla pista ciclabile e nell'aprire lo sportello senza preoccuparsi di verificare l'assenza di altri utenti della strada in prossimità del proprio veicolo.
Ciò nondimeno, è senz'altro ravvisabile quale concausa minoritaria dell'evento la condotta tenuta dall' , conducente del velocipede, _1 il quale, nel momento in cui è stato urtato, stava effettuato la manovra di sorpasso a sinistra della ENault che si trovava in sosta
/ fermata sulla corsia ciclabile. Il C.T.U., sulla base dei danni riportati dai mezzi, ha evidenziato che il primo urto (tra la e il CP_7 velocipede) è avvenuto tra il profilo della portiera anteriore sinistra della e la manopola destra del velocipede e che in detta CP_7 posizione il ciclista si trovava a transitare all'interno della corsia di marcia destinata al traffico veicolare motorizzato. Orbene, art. 182, comma 9, C.d.S. prescrive che “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono …”, l'art. 140 comma 1 prevede che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” e l'art. 146 comma 1 stesso C.d.S. stabilisce che “l'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale …”.
Contrariamente a quanto si assume nell'atto di appello, sono imputabili all' le suddette violazioni, che si pongono in nesso _1 causale con l'evento. Infatti, anche se la corsia ciclabile era occupata dalla l' avrebbe dovuto, più prudentemente, rallentare CP_7 _1 fino a fermarsi, scendere dal velocipede e sorpassare l'ostacolo transitando a piedi sul marciapiede che fiancheggiava la corsia ciclabile sulla destra, ed invece aveva occupato la corsia destinata al traffico veicolare motorizzato, senza, tra l'altro, previamente e debitamente accertarsi, come imposto dalla sua manovra di
12 sorpasso, dei rischi e dei pericoli obiettivi derivanti da quella manovra e, nello specifico, senza ispezionare in continuità l'area della corsia per non creare intralcio all'altro utente che sopraggiungeva dal retro. In altri termini, l' , una volta _1 avvedutosi dell'ostacolo costituito dalla vettura in sosta del CP_3 avrebbe dovuto più prudentemente superarla a destra, procedendo a piedi sul marciapiede, invece di impegnare la corsia riservata al traffico veicolare motorizzato. Soprattutto e in ogni caso, il ciclista, prima di immettersi in quella corsia, su cui, si ripete, non poteva transitare nelle condizioni date, avrebbe dovuto prestare maggiore cautela nell'effettuare la manovra di sorpasso e nell'affiancarsi alla vettura in sosta, ed in particolare avrebbe dovuto verificare l'assenza di eventuali situazioni di pericolo, sia per il sopraggiungere dal retro di altra vettura (la Fiat della Polizia, che infatti era costretta a spostarsi verso il centro strada -cfr. pag.21 CTU , sia per il Per_3 sopraggiungere dalla corsia opposta pure di altra auto (cfr. fotogramma pag.22 CTU), il che, oggettivamente, ostava a manovre eversive e, in particolare, ad ulteriori spostamenti anche oltre il centro strada da parte della volante della Polizia, onde evitare l'investimento.
Indubbia è, infine, l'incidenza causale della manovra di sorpasso intrapresa dal ciclista, poiché, in assenza di essa, il sinistro non sarebbe avvenuto.
8. I motivi secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
8.1. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, il pregiudizio da invalidità permanente deve valutarsi con decorrenza dal momento della
13 cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi
(Cass. 3122/2017; Cass. 7126/2021).
La censura espressa con il secondo motivo coglie parzialmente nel segno poiché il Tribunale ha calcolato il danno non patrimoniale assumendo come parametro per la liquidazione l'età del danneggiato di 38 anni, mentre l' , nato il [...], aveva 37 anni alla _1 data di stabilizzazione dei postumi, ossia alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, durato 212 giorni dall'epoca del sinistro del 4-10-2017. Erra, invece, l'odierno appellante suindicato quando indica quale parametro l'età di 36 anni, che era quella alla data del sinistro.
Occorre pertanto procedere a nuova liquidazione del danno di cui trattasi (non anche del danno da invalidità temporanea perché non
è oggetto di censura da parte dell' ) e, contrariamente a quanto _1 deduce la parte appellata, occorre a tal fine fare applicazione delle tabelle aggiornate al 2024 del Tribunale di Milano, vigenti al momento della presente decisione, benché sopravvenute alla sentenza di primo grado, ove, come nel caso di specie, il danneggiato ne faccia richiesta, poiché si tratta di emendatio libelli consentita
(così Cass. 25485/2016 e Cass. 22265/2018) e la Tabella 2024 è oramai la più idonea a rappresentare, ai sensi dell'art. 1226 c.c., un adeguato ristoro del danno.
L'importo così calcolato risulta pari ad euro 73.048,00, come da tabelle citate in base ai parametri dell'età di 37 anni e dell'invalidità permanente del 22% ( detta percentuale, che è quella riconosciuta dal Tribunale, non è oggetto di censura).
8.2. In base alle stesse tabelle va liquidato il danno per la sofferenza soggettiva nell'importo di euro 27.758,00, in accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo, dovendosi dare atto che, come denunciato dall' , in ordine a detta ultima componente del _1 danno non patrimoniale il Tribunale ha omesso ogni pronuncia.
14 Secondo costante orientamento di legittimità, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. 19922/2023). La
Cassazione ha avuto altresì modo di affermare che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass. (Cass. 7892/2024).
15 Nel caso in esame lo stesso C.T.U. medico-legale ha ritenuto di ravvisare, in parziale conformità alle allegazioni del danneggiato, un grado di sofferenza medio nel breve periodo e medio-lieve nei postumi permanenti, sicché può ritenersi sussistente il concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale nei termini precisati, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, considerato che la prova della sua esistenza può ricavarsi da massime di comune esperienza e, per quanto più rileva nella specie stante la non modesta entità dei postumi e la tipologia degli stessi, dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza (cfr. anche Cass.
20661/2024).
L'importo complessivo del danno non patrimoniale, comprensivo del danno per la sofferenza morale, va liquidato, in applicazione delle tabelle vigenti alla data della presente decisione, in euro 100.806,00,
a cui dovrà aggiungersi la somma di euro 8.365,50 per il danno biologico temporaneo, stimato nell'importo stabilito dal Tribunale, che non è stato oggetto di censura da parte dell'appellante e _1 che pertanto non può essere modificato.
9. Il quarto motivo deve essere rigettato.
9.1. L'appellante si duole del mancato riconoscimento del _1 danno per incapacità lavorativa di cuoco, chiede la rinnovazione della
C.T.U. medico- legale svolta dal dott. e deduce che Per_4 erroneamente quest'ultimo per un verso abbia sopravalutato le conseguenze del sinistro del 06.02.2019, pur non disponendo di alcun certificato medico relativo a detto secondo sinistro, che aveva cagionato all'attore solo 17 giorni di infortunio, e per altro verso abbia erroneamente ritenuto sussistente l'esagerazione, fino alla simulazione, della sintomatologia lamentata sulla scorta del comportamento tenuto dall'attore dopo la visita medico-legale ( pag.
22 CTU: “All'uscita, controllato dal sottoscritto CTU tramite spioncino
16 del portone di ingresso, osservo che il periziando riprende a camminare senza il supporto della moglie e delle stampelle”) e di fotografie acquisite, previa autorizzazione del Giudice, da un agente investigativo incaricato dall'assicuratore convenuto (pure inserite nel corpo dell'elaborato peritale, da cui si evince che l' era in grado _1 di deambulare normalmente, senza alcun supporto).
9.2. Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto si deduce nell'appello, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. medico-legale al riguardo sono ampiamente motivate, condivisibili e basate su dati oggettivi e documentati, oltre che su considerazioni medico-legali immuni da vizi logici, sicché la richiesta di rinnovazione della consulenza d'ufficio deve senz'altro disattendersi. In particolare va rimarcato che dopo l'incidente del 4-10-2017 l' aveva ripreso il _1 lavoro in data 1-5-2018, e detta chiara affermazione del dott.
desunta dal certificato della commissione medica ex art. Per_4
5 L 300/70 del 19-11-2019, non è specificamente censurata. Inoltre deve rimarcarsi che l' aveva subito un altro incidente, sempre _1 per caduta dalla bicicletta, in data 6-2-2019, detta circostanza non era stata allegata, né riferita in sede di operazioni peritali dal danneggiato e neppure dal suo C.T.P., ma incontestabilmente risultava dalla documentazione in atti (pag.32 CTU). Parimenti non specificamente censurato è l'ulteriore importante rilievo del dott.
sempre basato su dati documentali, secondo cui il Per_4 licenziamento dell' era avvenuto per superamento del periodo _1 di comporto, completato in data 9/11/2019 per malattia, come da certificati del 13/5/2019, 15/7/2019, 16/8/2019, 2/9/2019,
1/10/2019, 5/11/2019 (e quindi è documentalmente smentito il fatto dedotto all' secondo cui il periodo di malattia conseguente al _1 secondo sinistro sarebbe durato solo 17 giorni).
Da queste evidenze il C.T.U. ha tratto, dunque, il condivisibile giudizio espresso sulla mancata dimostrazione della riconducibilità
17 alle conseguenze del sinistro del 4-10-2017 dell'incapacità lavorativa dell' alle mansioni di cuoco, incapacità accertata dalla _1
Commissione medica in data 19-11-2019, per essere, invece, detta incapacità riferibile con maggior probabilità alle conseguenze dell' altro successivo sinistro e “comunque all'esito documentale di visite in cui il periziando ha dimostrato una notevole propensione alla esagerazione fino alla simulazione”.
A ciò si aggiunga che il C.T.U. ha dato conto in dettaglio di ogni singola patologia lamentata sulla base della documentazione medica puntualmente indicata ed anzi inserita in copia nell'elaborato peritale per una più agevole comprensione (cfr. a titolo esemplificativo le considerazioni espresse dal dott. sulla perdita di olfatto, Per_4 che si lamenta comparso solo nel marzo 2019 -pag.29 CTU- e così analiticamente anche sulle infermità ortopediche e otorino laringoiatriche e sul danno dentario;
cfr. pag. 33 “Pare alquanto probabile che a seguito dell'incidente del 6/2/2019 ovvero per caduta dalla bicicletta la cui dinamica non è stata dichiarata (né è stato riportato dal periziando o dal suo CTP) vi sia stato un aggravamento delle condizioni cliniche tanto è vero che veniva individuata anche un osteocondrite dissecante del domo astragalico sinistro, lesione che giustifica la difficoltà di deambulazione lamentata ad oggi dal periziando, ma surrettiziamente attribuita al sinistro del 2017.
Oltretutto in data 07.12.2019 ad una visita ortopedica (posteriore al successivo infortunio in itinere del 06.02.2019) risulta che il leso era in trattamento con gesso antibrachio metacarpale arto superiore sinistro con primo dito incluso, trattamento che non avrebbe avuto alcun senso se posto in relazione all'infortunio del 2017, oggetto di causa)”.
Il dott. ha inoltre motivatamente affermato che solo a Per_4 seguito del sinistro del 6/2/2019 è derivata “anche la condizione comprensibile di disturbo depressivo reattivo alla perdita della
18 capacità lavorativa che evidentemente aveva conservato fino al
6/2/2019. Non per nulla gli inizi del disturbo psichiatrico diagnosticato come depressione e del trattamento conseguente avvengono a seguito di una visita neurologica eseguita il 03.05.2019 nella quale veniva riscontrato uno stato depressivo reattivo e da qui
l'accesso al centro di salute mentale di Treviso nel febbraio 2020 dopo essere stato licenziato con data 31.12.2019 per superamento del periodo di comporto nel corso dell'anno 2019” (pag.36 CTU). Il
CTU ha dunque chiaramente precisato che “Il danno psichico inquadrato come depressione, a parere dello scrivente CTU, pertanto non è da attribuire causalmente al sinistro del 04.10.2017, quanto piuttosto ad una serie di eventi negativi fra cui ulteriori infortuni a partire da quello del 06.02.2019 e precipitato dalla perdita del lavoro per superamento del periodo di comporto, fatto non in nesso causale con il sinistro per cui è causa. In un contesto in cui il leso ha comunque di fatto perduto la fonte di sostentamento, benché ampiamente corresponsabile, una lettura di tipo psicodinamico e psicopatologico più profonda farebbe ipotizzare che, su una base di personalità predisposta, si sia sviluppata una forma psichiatrica nota come disturbo da conversione (la vecchia sindrome da indennizzo) con polarizzazione dell'ideazione rispetto a vissuti di diritto risarcitorio e attese economiche irrealizzabili e conseguente adesione ad un vissuto di invalidità, indipendentemente dalle sue capacità motorie” .
Infine si osserva che, contrariamente a quanto deduce l' , il _1 giudizio del C.T.U. in ordine all' ”esagerazione fino alla simulazione” delle conseguenze del sinistro del 2017 è supportato da circostanze oggettive di riscontro (osservazione dopo la visita del periziando che deambulava senza stampelle e senza appoggio alla moglie e fotografie prodotte dalla parte odierna appellata – pag.36 CTU-, parimenti non oggetto di specifica e compiuta contestazione).
19 Neppure è ravvisabile il lamentato insanabile contrasto con il giudizio di inidoneità lavorativa alle mansioni di cuoco della Commissione medica, poiché, come già rilevato, l'indagine del C.T.U. è stata diretta solo ad accertare il nesso causale tra il primo sinistro del 2017
e l'incapacità lavorativa e detto nesso è stato escluso, all'esito di puntuale disamina delle risultanze in atti, in base, principalmente, alla considerazione che quella inidoneità fosse dipesa con maggiore probabilità dal secondo incidente del 2019. Da quest'ultimo, benché, si ripete, non menzionato dall' negli atti difensivi, era _1 conseguito infatti un rilevante complessivo periodo di malattia che aveva infatti di seguito determinato il licenziamento dell' per _1 superamento del periodo di comporto nell'anno 2019, come risulta dai documenti citati dal dott. Per_4
10. Il quinto motivo è fondato per quanto di ragione.
Il Tribunale non si è pronunciato in ordine alla debenza del danno da cinestesi lavorativa, che può essere riconosciuto all' , _1 considerato che il CTU medico-legale ha ravvisato sussistente “un attendibile disagio nello svolgimento dell'attività di cuoco” (pag.34
CTU), che comporta maggiore fatica ed utilizzo di forse di riserva.
A tale titolo, in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e in particolare dell'intrinseca gravosità della mansione di cuoco, ritiene il Collegio che possa procedersi ad un appensantimento del punto del danno non patrimoniale, liquidato nella percentuale del 10% (euro 10.080,00).
11. Il sesto motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha riconosciuto, in modo corretto, il rimborso esclusivamente delle spese mediche e medico-legali riconducibili al sinistro del 2017, conformemente a quanto accertato dal C.T.U. (che così si è espresso: “le spese agli atti partono dall'11.01.2018
(evidentemente la maggior parte delle prestazioni sono state a carico dell' in quanto esito di infortunio in itinere) Da considerare CP_6
20 risarcibili 595,04 euro riferibili a visite specialistiche + 1264 euro relativi a visite specialistiche e fkt per un totale di 1859,04 Vanno considerate inoltre le spese per farmaci pari ad euro 720,53 Non in nesso causale le spese odontoiatriche, peraltro non specificate. E così dicasi per la visita cardiologica con ECG. Le altre spese sono successive ad infortunio in itinere del 06.02.2019 e pertanto non giustificabili in relazione al sinistro del 04.10.2017”).
L' , per contro, genericamente adduce di aver sostenuto spese _1 mediche “latu sensu intese” per importi maggiori, che elenca (pag.22 appello), senza precisare minimamente se dette spese siano riferibili al sinistro del 2017 e senza confrontarsi con la motivata spiegazione del dott. sul punto, né con la motivazione del Tribunale Per_4 che la richiama (e che ha liquidato per la suddetta voce euro
2.579,57, oltre esborsi per le perizie mediche di parte – euro
6.110,00).
12. Il settimo motivo è inammissibile.
Come si è detto, il disturbo psicotico dell'DD non si pone in nesso eziologico con il sinistro del 2017 oggetto di causa, ma con quello successivo del febbraio 2019 “maliziosamente taciuto dall'attore sia nei propri scritti difensivi che nell'anamnesi svolta in occasione della visita medico-legale“ (pag. 10 sentenza). Le critiche svolte dall' che chiede il ristoro del cd. danno di rimbalzo rispetto allo PT stato di depressione del marito, sono generiche e non pertinenti al decisum poiché detta appellante si limita a reiterare le argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, senza reale confronto con le puntuali considerazioni espresse al riguardo dal CTU
(cfr. § 9.2).
13. L'ottavo motivo, sulle spese di lite, resta assorbito, poiché, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà procedersi a rinnovare la statuizione sulle spese di lite del doppio grado, in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e _1
21 le parti appellate. Al riguardo peraltro si rileva che gli appellanti hanno depositato unitamente all'atto di appello domanda in data 2-
7-2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (doc. 5), ma non risulta invece depositata alcuna delibera di ammissione al PSS per il presente grado, né gli appellanti danno conto degli esiti di quella domanda.
Deve rilevarsi, altresì, che è agli atti la delibera in data 15-2-2022 di ammissione dell' (allegato 30 all'atto di appello) al patrocinio a _1 spese dello Stato del COA di Treviso per il giudizio di primo grado, ammissione che non risulta revocata e di cui dovrà, pertanto, tenersi conto nella liquidazione delle spese di primo grado, provvedendo ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 (pagamento in favore dell'Erario).
14. In conclusione, l'appello proposto da deve esser Parte_2 rigettato, mentre l'appello dell' merita accoglimento per quanto _1 di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
Il quantum spettante va così determinato: danno non patrimoniale euro 100.806,00 (euro 73.048,00 per biologico permanente + euro
27.758 per danno da sofferenza morale) + euro 10.080,00
(appesantimento danno non patrimoniale per cinestesi lavorativa) + euro 8.365,50 ( invalidità temporanea come quantificata dal
Tribunale – posta non oggetto di censura) + euro 2.579,57 (spese mediche come da CTU) + euro 6.110.00 ( perizie mediche di parte)
- euro 127.941,07 – 15% (percentuale concorso colpa a carico del danneggiato ) = euro 108.749,91.
Poiché devono detrarsi gli acconti percepiti medio tempore dall' _1
e la detrazione deve avvenire tra poste omogenee, la somma di euro
108.749,91 va devalutata alla data del sinistro (euro 90.474,13) e dalla stessa va sottratto quanto l' ha ricevuto dall' e dalla _1 CP_6
(euro 37.580,95), nell'importo così calcolato Controparte_1 dal Tribunale per effetto della sua devalutazione alla data del sinistro
22 (cfr. Cass. 6347/2014 citata anche nella sentenza impugnata e successive conformi;
anche in ordine a dette detrazioni e alle modalità con cui il Tribunale le ha effettuate non è svolta alcuna censura nel presente grado).
Dalla somma ottenuta (euro 52.893,98) deve altresì detrarsi l'importo corrispondente a quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. pag.8 comparsa di costituzione CP_1 euro 17.091,91 pagati a maggio 2024) devalutato dalla data del pagamento a quella del sinistro (euro 14.460,16).
Si ottengono così l'importo pari a euro 38.433,03 (che è quello devalutato calcolato per detrarre gli acconti, mediante adozione dello stesso metodo utilizzato dal Tribunale, non oggetto di censura) e, all'esito di rivalutazione di detta ultima somma dalla data del sinistro all'attualità, quello di euro 46.196,49, che le parti convenute sono condannate a pagare all' , importo da maggiorare degli interessi _1 legali con lo stesso criterio indicato nella sentenza impugnata.
Occorre a tale ultimo riguardo ribadire che al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento e la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u.,
1712/1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la
23 perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso d'inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018).
Infine, nell'ipotesi di versamento di acconti, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero danno (opportunamente devalutato) per il periodo compreso fra la data dell'evento dannoso e quella di corresponsione di ogni acconto e poi unicamente sul credito residuo.
15. Quanto alle spese di lite, occorre tenere distinta la posizione processuale dell'appellante da quella dell'altra parte appellante PT
, vertendosi in ipotesi di domande tra loro autonome. _1
L'appellante risulta integralmente soccombente nei confronti PT delle parti appellate e deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese del Controparte_1 grado, liquidate come in dispositivo, secondo valori minimi per tre fasi - studio, introduttiva e decisionale- (scaglione di valore determinato in base al petitum – euro 36.861,00 – pag.26 appello), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata. In assenza di appello incidentale, deve restare immutata la statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado, nel rapporto processuale di cui si sta trattando.
Invece, nel rapporto processuale tra l' e le parti appellate, le _1 spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per quattro fasi in
24 primo grado e per tre fasi in appello -studio, introduttiva e decisionale- (scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata.
Poiché l' è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per _1 il giudizio di primo grado, va disposto, ai sensi dell' art. 133 del d.P.R.
n. 115 del 2002, il pagamento delle spese di primo grado in favore dell'Erario. L'ammissione al suddetto patrocinio non può invece intendersi estesa al presente grado, stante il disposto dell'art.120
T.U. spese giustizia, e, come si è detto, non risulta agli atti che sia intervenuta la delibera di ammissione del COA competente in relazione alle spese del presente grado.
Infine deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
3) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate e in solido Controparte_1 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
25 46.196,49, importo da maggiorare degli interessi legali secondo i criteri e le decorrenze indicati in parte motiva;
4) condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...] delle spese di lite del presente grado, che liquida Controparte_1 in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%)
e accessori come per legge;
5) condanna in solido e Controparte_1 CP_3 al pagamento in favore di delle spese di lite del
[...] Parte_1 doppio grado, liquidate, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, e quanto al presente grado in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel.
dott. Campagnolo Marco Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1162 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato CodiceFiscale_2
David Apicella (fax 0422.545394, pec
Email_1
appellanti contro
C.F. e P.IVA Controparte_1
in persona del Dott. in qualità di P.IVA_1 CP_2
Direttore Centrale Legale Antiriciclaggio e Antifrode e Procuratore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Di Benedetto del Foro di
1 Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di
Posta Elettronica Certificata;
appellata e contro
Controparte_3
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 528/2024 del Tribunale di
Treviso pubblicata il 29 febbraio 2024 e notificata il 7 giugno 2024
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Nel merito per : in riforma della prima statuizione della Parte_1 sentenza impugnata (cosiddetto capo I), accertato e dichiarato che nessuna responsabilità nella causazione del sinistro può essere ascritta ad , corretto il valore punto del danno biologico Parte_1 da parametrarsi all'età di 36 anni che egli aveva al momento del sinistro, riconosciuto che egli ha diritto alla liquidazione anche del danno morale e del danno alla capacità lavorativa specifica di cuoco nella misura che verrà accertata nel corso dell'espletanda attività istruttoria, nonché a vedersi rimborsate tutte le spese mediche e medico-legali sostenute e sostenende, per l'effetto condannarsi ed il suo assicuratore per la Controparte_3 Controparte_4
a pagargli, quale risarcimento, la somma che sarà
[...] ritenuta di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori richiesti in questo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. Nel merito, in via subordinata, per : in Parte_1 riforma della prima statuizione della sentenza impugnata (cosiddetto
2 capo I), accertato e dichiarato che nessuna responsabilità nella causazione del sinistro può essere ascritta ad , corretto Parte_1 il valore punto del danno biologico da parametrarsi all'età di 36 anni che egli aveva al momento del sinistro, riconosciuto che egli ha diritto alla liquidazione anche del danno morale e del danno da lesione della cenestesi lavorativa già accertato dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, nonché a vedersi rimborsate tutte le spese mediche e medico-legali sostenute e sostenende, per l'effetto condannarsi ed il suo assicuratore per la R.C. Controparte_3
Auto a pagargli, quale risarcimento, la somma Controparte_4 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. Nel merito per : in Parte_2 riforma della seconda statuizione della sentenza (cosiddetto capo II), accertato e dichiarato il danno subito e subendo da , Parte_2 quale moglie di , in conseguenza dei disturbi psicotici Parte_1 insorti nel marito a seguito ed in conseguenza del sinistro stradale del 04.10.2017 per cui è causa, e delle gravi ripercussioni degli stessi nel rapporto di coniugio ed, in genere, nei rapporti endo-familiari, per l'effetto condannarsi ed il suo assicuratore Controparte_3 per la a pagarle, quale risarcimento, Controparte_4
l'importo di Euro 36.861,00, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, se del caso all'esito di valutazione equitativa del danno medesimo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. In via istruttoria: per le ragioni di cui in premessa, essendo necessario un approfondimento istruttorio volto a chiarire se in seguito al sinistro per cui è causa, l'attore abbia perso per intero o in percentuale la sua capacità lavorativa specifica di cuoco, si chiede che la Corte d'Appello Voglia disporre nuova C.T.U. medico- legale (incaricando, oltre al medico-legale, anche un ortopedico e, se ritenuto necessario, anche uno psichiatra), avendo cura di nominare professionisti che esercitino fuori della regione Veneto e
3 che mai abbiano avuto rapporti di dipendenza o collaborazione con l'assicuratore convenuto. Al riguardo, poi, si rinnova l'istanza affinché il nominando C.T.U. medico-legale per il danno subito da sia incaricato di accertare anche il danno psichico o Parte_1 psicologico subito “di riflesso” dalla moglie in Parte_2 conseguenza della grave menomazione patita dal marito. Si insiste, poi, per l'ammissione di tutte le altre istanze istruttorie (ivi comprese quelle di prova orale da intendersi qui integralmente riportate e, comunque, di seguito riprodotte per comodità della Corte) dedotte dal patrocinio degli attori nel primo grado di giudizio, e non ammesse dal Giudice. 1) Vero che in data 4.10.2017, alle ore 10.50 circa, il signor stava percorrendo con la propria bicicletta la pista Parte_1 ciclabile situata in viale IV Novembre a Treviso, in direzione Porta
Carlo Alberto? 2) Vero che il signor , giunto all'altezza Parte_1 del civico n. 27, trovava la pista ciclabile occupata dalla vettura
Megane Scenic, targata DH 592 SH, di proprietà e condotta dal signor , il quale aveva parcheggiato la propria Controparte_3 automobile sulla pista ciclabile? 3) Vero che, mentre il signor _1
superava il mezzo del signor , quest'ultimo
[...] Controparte_3 apriva la portiera sinistra della propria vettura, che urtava la bicicletta condotta dal signor ? 4) Vero che nell'impatto Parte_1 il signor cadeva a terra a sinistra sulla corsia di marcia Parte_1 di viale IV Novembre, ove in quel momento stava sopraggiungendo una volante della Polizia di Treviso, condotta dal signor _5
, che lo investiva? 5) Vero che subito dopo l'incidente il signor
[...]
era in stato di shock? 6) Vero che il sig. , Parte_1 Parte_1 dopo l'incidente, veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso, ove all'esito di RX torace, bacino, articolazioni sacroiliache, spalla sinistra, omero, rachide cervicale e
TAC cerebrale, rachide cervicale (due spazi) e massiccio facciale, venivano accertati “trauma craniofacciale non commotivo.
4 Distorsione del rachide cervicale. Frattura pluriframmentaria di scapola sn. Ferita lacerocontusa al mento (suturata). Escoriazioni e contusioni multiple”, come da verbale di pronto soccorso di cui al doc. 2, che si esibisce al teste? 7) Vero che, sul luogo del sinistro, sopraggiungevano gli agenti della Polizia Locale di Treviso Parte_3
e , per i rilievi del sinistro? 8) Vero che in data
[...] Testimone_1
4.10.2017 gli agenti della Polizia Locale di Treviso e Parte_3 elevavano nei confronti del signor Testimone_1 [...]
il verbale n. 363953, di cui al doc. 1 che si rammostra al CP_3 teste, dove gli veniva contestata la violazione degli artt. 157, commi
7 e 158, commi 1 lett. g del Codice della Strada, per aver eseguito una fermata/sosta sulla pista ciclabile, durante la quale apriva la portiera sinistra della propria auto dove si trovava, senza accertarsi del sopraggiungere da tergo del veicolo condotto da , Parte_1 urtando conseguentemente quest'ultimo e causandone la caduta? 9)
Vero dal 02.04.2016 e fino alla data del sinistro 04.10.2017 il signor svolgeva la professione di cuoco di quarto livello presso Parte_1 la società HM Treviso s.a.s. di EN NG & C. con sede in Treviso con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione annua netta di circa 15.000,00 euro? 10) Vero che il signor da Parte_1 quando ha iniziato a lavorare ha sempre svolto esclusivamente l'attività di cuoco e alla data del sinistro del 04.10.2017 aveva maturato una esperienza professionale di circa 20 anni? 11) Vero che, a causa dei danni riportati nel sinistro, in data 25.10.2019, a seguito della visita medico-collegiale presso l'Ulss 2 Marca Trevigiana per l'accertamento della persistenza dei requisiti di idoneità all'attività lavorativa, il signor veniva dichiarato “non Parte_1 idoneo permanentemente alla mansione di cuoco”, come da doc. 41 che si esibisce al teste? 12) Vero che in data 31.12.2019 il signor
, a causa delle lesioni riportate nel sinistro del 04.10.2017, _1 veniva licenziato per superamento del periodo di comporto, come da
5 comunicazione della società HM Treviso s.a.s di EN NG & C., di cui al doc. 43, che si esibisce al teste? 13) Vero che dalla data del licenziamento ad oggi, il signor è disoccupato? 14) Vero Parte_1 che il lavoro svolto dal signor costituiva l'unica fonte di Parte_1 sostentamento per la sua famiglia composta dalla moglie
[...]
e dai figli nato il [...] e nato PT Per_1 Persona_2 il 27.12.2015? 15) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 e della successiva perdita del lavoro, il signor ha iniziato a Parte_1 manifestare insonnia, irritabilità, stati d'ansia e depressivi, vertigini ed amnesie, per i quali è sottoposto a terapia farmacologica, come risulta dalle relazioni cliniche redatte all'esito delle visite neuropsichiatriche, di cui ai docc. 44 e 45 che si esibiscono al teste?
16) Vero che in particolare dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor lamenta di avere forti mal di testa anche durante la Parte_1 notte? 17) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor _1
lamenta di avere perdite di memoria? 18) Vero che dopo il
[...] sinistro del 04.10.2017 il signor lamenta di sentirsi Parte_1 sempre triste e preoccupato per non poter più svolgere il lavoro di cuoco e non riuscire a trovare un'altra occupazione? 19) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor cammina Parte_1 utilizzando un bastone? 20) Vero che il signor a seguito Parte_1 del sinistro del 04.10.2017 è incapace di utilizzare la bicicletta? 21)
Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017, il signor ha cessato _1 di aiutare la moglie nelle faccende domestiche e nella cura dei figli?
22) Vero che in particolare dopo il sinistro del 04.10.2017 il signor ha cessato di accompagnare i figli a scuola e di aiutarli Parte_1 nello svolgimento del compiti? 23) Vero che dopo il sinistro del
04.10.2017 la signora deve assistere il marito nel Parte_2 compimento di gesti quotidiani, quali lavarsi, vestirsi e fare le scale?
24) Vero che da quando il marito ha subito il sinistro del 04.10.2017
e perso il lavoro, la signora ha iniziato a manifestare Parte_2
6 stati d'ansia, insonnia e crisi di pianto, per i quali è sottoposta a terapia farmacologica, come risulta dal referto della visita psichiatrica, di cui al doc. 55, che si esibisce al teste? 25) Vero che in seguito al sinistro del 04.10.2017 subito dal signor e Parte_1 alla perdita del lavoro, si verificano litigi quotidiani tra lo stesso e la moglie riguardo le condizioni di salute del signor Parte_2 _1
e le difficoltà finanziarie della famiglia? 26) Vero che dopo il sinistro del 04.10.2017 subito dal marito, la signora ha Parte_2 manifestato di voler rientrare in Bangladesh presso la famiglia d'origine a causa della sopravvenuta incapacità del marito di produrre il reddito necessario per il suo mantenimento e quello dei loro due figli? Si indicano a testi: - presso la Questura _5 di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - presso la Questura Testimone_2 di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - presso la Polizia Parte_3 locale di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - presso la Testimone_1
Polizia locale di Treviso sui capitoli da 1 a 8; - Dott.ssa Tes_3
presso la Commissione Sanitaria dell'Ulss 2 Marca Trevigiana
[...] sul capitolo 11; - Dott.ssa presso Ulss 2 Testimone_4
Marca Trevigiana sul capitolo 15; - Dott.ssa presso Ulss Tes_5
2 Marca Trevigiana sul capitolo 24; - , residente a Testimone_6
Treviso via Reggimento Fanteria 23 sui capitoli da 9 a 26. Per la denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie di prova orale, si rinnova la richiesta di abilitazione a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta. In ogni caso, spese
(ivi comprese quelle generali) e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
Per Controparte_1
Nel merito In via principale Per i motivi di cui in narrativa, rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi elencati in atto;
con integrale rifusione di spese e compensi
7 di lite del doppio grado di giudizio. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridursi le pretese in ragione di quanto sarà effettivamente provato in corso di causa, anche in ragione della rideterminazione del concorso di colpa eventualmente accertato in capo al sig. ; con compensazione di spese e _1 compensi di lite del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 528/2024 il Tribunale di Treviso, pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e di ha Controparte_3 Controparte_1 così deciso: “accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna la , corrente Controparte_1 in Milano, via I. Gardella n. 2, C.F. e P.I. e il sig. P.IVA_1
C.F. , in solido tra Controparte_3 CodiceFiscale_3 loro, a pagare a titolo risarcitorio in favore di (C.F.: Parte_1
), nato in [...] il [...], CodiceFiscale_1
l'importo di euro € 19.604,25, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
- rigetta la domanda svolta in proprio dalla sig.ra
(C.F.: , nata in [...]_2 CodiceFiscale_2 il 6.01.1991; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”.
1.1. Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di CTU sulla dinamica del sinistro e di CTU medico- legale, ha ravvisato sussistente la prevalente responsabilità del nella causazione del sinistro CP_3 occorso in data 4-10-2017 al danneggiato e un modesto Parte_1 concorso di colpa ascrivibile allo stesso, determinato, in conformità
a quanto indicato dal CTU, nella percentuale del 15%. Il primo
Giudice, nel condividere le risultanze della CTU medico- legale, che
8 era pervenuto ad una stima finale e complessiva del danno biologico permanente nella misura del 22%, ha liquidato, applicando la diminuzione proporzionale del 15% per il concorso di colpa del danneggiato, l'importo di € 67.592,91, che ha decurtato di quanto la compagnia assicuratrice aveva corrisposto all'attore e di quanto corrisposto dall' trattandosi di infortunio in itinere, escludendo CP_6 la sussistenza di incapacità lavorativa specifica quale conseguenza del sinistro oggetto di causa. Il Tribunale ha ritenuto totalmente infondata l'ulteriore domanda risarcitoria del danno c.d. “da rimbalzo” di cui la moglie dell' , aveva chiesto la PT _1 rifusione, essendo le doglianze di quest'ultima chiaramente riferite alle problematiche psichiche del marito, causate da successivo infortunio, e non ai meri postumi di natura ortopedica.
2. Avverso questa sentenza e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, affidato a otto motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. La parte appellata si è costituita Controparte_1 resistendo al gravame, mentre è rimasto contumace CP_3
[...]
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
9-4-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi d'appello sono così rubricati: i) Illegittimità della sentenza per avere riconosciuto in capo all'attore un concorso di Parte_1 colpa del 15% nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
ii) Illegittimità della sentenza per aver risarcito il danno biologico subito da conteggiando un valore punto parametrato su Parte_1 un'età diversa da quella che egli aveva al momento del sinistro;
iii)
Illegittimità della sentenza per avere ingiustificatamente omesso
9 nella liquidazione del danno non patrimoniale spettante ad _1
, l'importo dovuto a titolo di danno morale;
iv) Illegittimità ed
[...] erroneità della sentenza per aver omesso di liquidare il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica di cuoco di
- richiesta di nuova consulenza d'ufficio sul punto;
v) Parte_1
Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver omesso di liquidare il danno da cenestesi lavorativa conseguente al maggior affaticamento nello svolgimento delle mansioni di cuoco;
vi)
Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver ingiustificatamente ridotto il danno patrimoniale emergente;
vii) Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver respinto la richiesta di risarcimento azionata da , moglie dell'odierno attore;
viii) Parte_2
Illegittimità ed erroneità della sentenza per avere disposto la compensazione delle spese di lite.
6. In via pregiudiziale, deve dichiararsi la contumacia di CP_3
verificata la regolarità della notifica dell'appello allo stesso.
[...]
7. Il primo motivo è infondato.
7.1. L'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale abbia _1 ravvisato sussistente il suo concorso di colpa, seppure minimale, e deduce che il ragionamento seguito dal consulente d'ufficio e dal
Giudice è palesemente erroneo ed è, comunque, “infondato nei suoi riferimenti normativi”. Egli, in particolare, al momento del sinistro stava pienamente osservando, a suo dire, i dettami e le regole di prudenza imposte dal Codice della Strada, atteso che, in presenza di una pista ciclabile, la stava percorrendo con il suo velocipede, evitando l'utilizzo della sede stradale. Rimarca che, poiché la vettura del ostruiva la pista ciclabile, egli aveva due alternative: CP_3 immettersi nella sede stradale per poi tornare sulla pista ciclabile dopo aver superato la vettura in questione, oppure fermarsi, scendere dalla bicicletta e percorrere quel tratto di strada sul marciapiedi. L'appellante aveva optato per la prima possibilità,
10 momentaneamente immettendosi nella sede stradale ed assume che ciò gli fosse pienamente consentito e che pertanto nessuna colpa generica o specifica gli sia imputabile.
7.2. Ritiene il Collegio, invece, che siano condivisibili pienamente le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto un modesto concorso di colpa di (15%) Parte_1 nella causazione del sinistro oggetto di causa, sulla scorta di quanto accertato mediante la CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Mediante la relazione redatta dall'ing. (cfr. pag. da 41 a 46 Per_3 della CTU) risulta acclarato che la caduta dell' dalla sua _1 bicicletta si è verificata in corrispondenza del civico n. 27 di Viale IV
Novembre a Treviso, mentre questi stava superando la vettura
ENault Scenic targata DH592SH di proprietà del in sosta CP_3 sulla pista ciclabile, ed è stata effettivamente determinata dall'improvvisa apertura dello sportello da parte del guidatore, nell'atto di scendere dalla vettura. Il consulente tecnico, anche sulla scorta della visione delle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, ha potuto accertare che il ciclista, già caduto a terra sul fianco sinistro e all'interno della corsia destinata al traffico veicolare della strada, era stato immediatamente dopo investito dalla ruota anteriore destra dell'autovettura Fiat Bravo targata
Polizia H6112, che gli aveva causato lesioni al capo e alla spalla come descritte nella documentazione medica allegata. Al sono CP_3 senz'altro addebitabili profili di responsabilità assolutamente preponderanti, come ben rimarcato dal Tribunale, stante la violazione di plurime norme del Codice della Strada (segnatamente, dell'art. 140 comma 1; dell'art. 146 comma 1; dell'art. 157 comma
7; e infine dell'art. art. 158 comma 1 lettera g, che stabilisce che “La fermata e la sosta sono vietate: … sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime”). Inoltre è pure ravvisabile nella condotta
11 del l'imprudenza e la negligenza in concreto consistite CP_3 nell'arrestarsi sulla pista ciclabile e nell'aprire lo sportello senza preoccuparsi di verificare l'assenza di altri utenti della strada in prossimità del proprio veicolo.
Ciò nondimeno, è senz'altro ravvisabile quale concausa minoritaria dell'evento la condotta tenuta dall' , conducente del velocipede, _1 il quale, nel momento in cui è stato urtato, stava effettuato la manovra di sorpasso a sinistra della ENault che si trovava in sosta
/ fermata sulla corsia ciclabile. Il C.T.U., sulla base dei danni riportati dai mezzi, ha evidenziato che il primo urto (tra la e il CP_7 velocipede) è avvenuto tra il profilo della portiera anteriore sinistra della e la manopola destra del velocipede e che in detta CP_7 posizione il ciclista si trovava a transitare all'interno della corsia di marcia destinata al traffico veicolare motorizzato. Orbene, art. 182, comma 9, C.d.S. prescrive che “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono …”, l'art. 140 comma 1 prevede che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” e l'art. 146 comma 1 stesso C.d.S. stabilisce che “l'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale …”.
Contrariamente a quanto si assume nell'atto di appello, sono imputabili all' le suddette violazioni, che si pongono in nesso _1 causale con l'evento. Infatti, anche se la corsia ciclabile era occupata dalla l' avrebbe dovuto, più prudentemente, rallentare CP_7 _1 fino a fermarsi, scendere dal velocipede e sorpassare l'ostacolo transitando a piedi sul marciapiede che fiancheggiava la corsia ciclabile sulla destra, ed invece aveva occupato la corsia destinata al traffico veicolare motorizzato, senza, tra l'altro, previamente e debitamente accertarsi, come imposto dalla sua manovra di
12 sorpasso, dei rischi e dei pericoli obiettivi derivanti da quella manovra e, nello specifico, senza ispezionare in continuità l'area della corsia per non creare intralcio all'altro utente che sopraggiungeva dal retro. In altri termini, l' , una volta _1 avvedutosi dell'ostacolo costituito dalla vettura in sosta del CP_3 avrebbe dovuto più prudentemente superarla a destra, procedendo a piedi sul marciapiede, invece di impegnare la corsia riservata al traffico veicolare motorizzato. Soprattutto e in ogni caso, il ciclista, prima di immettersi in quella corsia, su cui, si ripete, non poteva transitare nelle condizioni date, avrebbe dovuto prestare maggiore cautela nell'effettuare la manovra di sorpasso e nell'affiancarsi alla vettura in sosta, ed in particolare avrebbe dovuto verificare l'assenza di eventuali situazioni di pericolo, sia per il sopraggiungere dal retro di altra vettura (la Fiat della Polizia, che infatti era costretta a spostarsi verso il centro strada -cfr. pag.21 CTU , sia per il Per_3 sopraggiungere dalla corsia opposta pure di altra auto (cfr. fotogramma pag.22 CTU), il che, oggettivamente, ostava a manovre eversive e, in particolare, ad ulteriori spostamenti anche oltre il centro strada da parte della volante della Polizia, onde evitare l'investimento.
Indubbia è, infine, l'incidenza causale della manovra di sorpasso intrapresa dal ciclista, poiché, in assenza di essa, il sinistro non sarebbe avvenuto.
8. I motivi secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
8.1. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, il pregiudizio da invalidità permanente deve valutarsi con decorrenza dal momento della
13 cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi
(Cass. 3122/2017; Cass. 7126/2021).
La censura espressa con il secondo motivo coglie parzialmente nel segno poiché il Tribunale ha calcolato il danno non patrimoniale assumendo come parametro per la liquidazione l'età del danneggiato di 38 anni, mentre l' , nato il [...], aveva 37 anni alla _1 data di stabilizzazione dei postumi, ossia alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, durato 212 giorni dall'epoca del sinistro del 4-10-2017. Erra, invece, l'odierno appellante suindicato quando indica quale parametro l'età di 36 anni, che era quella alla data del sinistro.
Occorre pertanto procedere a nuova liquidazione del danno di cui trattasi (non anche del danno da invalidità temporanea perché non
è oggetto di censura da parte dell' ) e, contrariamente a quanto _1 deduce la parte appellata, occorre a tal fine fare applicazione delle tabelle aggiornate al 2024 del Tribunale di Milano, vigenti al momento della presente decisione, benché sopravvenute alla sentenza di primo grado, ove, come nel caso di specie, il danneggiato ne faccia richiesta, poiché si tratta di emendatio libelli consentita
(così Cass. 25485/2016 e Cass. 22265/2018) e la Tabella 2024 è oramai la più idonea a rappresentare, ai sensi dell'art. 1226 c.c., un adeguato ristoro del danno.
L'importo così calcolato risulta pari ad euro 73.048,00, come da tabelle citate in base ai parametri dell'età di 37 anni e dell'invalidità permanente del 22% ( detta percentuale, che è quella riconosciuta dal Tribunale, non è oggetto di censura).
8.2. In base alle stesse tabelle va liquidato il danno per la sofferenza soggettiva nell'importo di euro 27.758,00, in accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo, dovendosi dare atto che, come denunciato dall' , in ordine a detta ultima componente del _1 danno non patrimoniale il Tribunale ha omesso ogni pronuncia.
14 Secondo costante orientamento di legittimità, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. 19922/2023). La
Cassazione ha avuto altresì modo di affermare che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass. (Cass. 7892/2024).
15 Nel caso in esame lo stesso C.T.U. medico-legale ha ritenuto di ravvisare, in parziale conformità alle allegazioni del danneggiato, un grado di sofferenza medio nel breve periodo e medio-lieve nei postumi permanenti, sicché può ritenersi sussistente il concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale nei termini precisati, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, considerato che la prova della sua esistenza può ricavarsi da massime di comune esperienza e, per quanto più rileva nella specie stante la non modesta entità dei postumi e la tipologia degli stessi, dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza (cfr. anche Cass.
20661/2024).
L'importo complessivo del danno non patrimoniale, comprensivo del danno per la sofferenza morale, va liquidato, in applicazione delle tabelle vigenti alla data della presente decisione, in euro 100.806,00,
a cui dovrà aggiungersi la somma di euro 8.365,50 per il danno biologico temporaneo, stimato nell'importo stabilito dal Tribunale, che non è stato oggetto di censura da parte dell'appellante e _1 che pertanto non può essere modificato.
9. Il quarto motivo deve essere rigettato.
9.1. L'appellante si duole del mancato riconoscimento del _1 danno per incapacità lavorativa di cuoco, chiede la rinnovazione della
C.T.U. medico- legale svolta dal dott. e deduce che Per_4 erroneamente quest'ultimo per un verso abbia sopravalutato le conseguenze del sinistro del 06.02.2019, pur non disponendo di alcun certificato medico relativo a detto secondo sinistro, che aveva cagionato all'attore solo 17 giorni di infortunio, e per altro verso abbia erroneamente ritenuto sussistente l'esagerazione, fino alla simulazione, della sintomatologia lamentata sulla scorta del comportamento tenuto dall'attore dopo la visita medico-legale ( pag.
22 CTU: “All'uscita, controllato dal sottoscritto CTU tramite spioncino
16 del portone di ingresso, osservo che il periziando riprende a camminare senza il supporto della moglie e delle stampelle”) e di fotografie acquisite, previa autorizzazione del Giudice, da un agente investigativo incaricato dall'assicuratore convenuto (pure inserite nel corpo dell'elaborato peritale, da cui si evince che l' era in grado _1 di deambulare normalmente, senza alcun supporto).
9.2. Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto si deduce nell'appello, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. medico-legale al riguardo sono ampiamente motivate, condivisibili e basate su dati oggettivi e documentati, oltre che su considerazioni medico-legali immuni da vizi logici, sicché la richiesta di rinnovazione della consulenza d'ufficio deve senz'altro disattendersi. In particolare va rimarcato che dopo l'incidente del 4-10-2017 l' aveva ripreso il _1 lavoro in data 1-5-2018, e detta chiara affermazione del dott.
desunta dal certificato della commissione medica ex art. Per_4
5 L 300/70 del 19-11-2019, non è specificamente censurata. Inoltre deve rimarcarsi che l' aveva subito un altro incidente, sempre _1 per caduta dalla bicicletta, in data 6-2-2019, detta circostanza non era stata allegata, né riferita in sede di operazioni peritali dal danneggiato e neppure dal suo C.T.P., ma incontestabilmente risultava dalla documentazione in atti (pag.32 CTU). Parimenti non specificamente censurato è l'ulteriore importante rilievo del dott.
sempre basato su dati documentali, secondo cui il Per_4 licenziamento dell' era avvenuto per superamento del periodo _1 di comporto, completato in data 9/11/2019 per malattia, come da certificati del 13/5/2019, 15/7/2019, 16/8/2019, 2/9/2019,
1/10/2019, 5/11/2019 (e quindi è documentalmente smentito il fatto dedotto all' secondo cui il periodo di malattia conseguente al _1 secondo sinistro sarebbe durato solo 17 giorni).
Da queste evidenze il C.T.U. ha tratto, dunque, il condivisibile giudizio espresso sulla mancata dimostrazione della riconducibilità
17 alle conseguenze del sinistro del 4-10-2017 dell'incapacità lavorativa dell' alle mansioni di cuoco, incapacità accertata dalla _1
Commissione medica in data 19-11-2019, per essere, invece, detta incapacità riferibile con maggior probabilità alle conseguenze dell' altro successivo sinistro e “comunque all'esito documentale di visite in cui il periziando ha dimostrato una notevole propensione alla esagerazione fino alla simulazione”.
A ciò si aggiunga che il C.T.U. ha dato conto in dettaglio di ogni singola patologia lamentata sulla base della documentazione medica puntualmente indicata ed anzi inserita in copia nell'elaborato peritale per una più agevole comprensione (cfr. a titolo esemplificativo le considerazioni espresse dal dott. sulla perdita di olfatto, Per_4 che si lamenta comparso solo nel marzo 2019 -pag.29 CTU- e così analiticamente anche sulle infermità ortopediche e otorino laringoiatriche e sul danno dentario;
cfr. pag. 33 “Pare alquanto probabile che a seguito dell'incidente del 6/2/2019 ovvero per caduta dalla bicicletta la cui dinamica non è stata dichiarata (né è stato riportato dal periziando o dal suo CTP) vi sia stato un aggravamento delle condizioni cliniche tanto è vero che veniva individuata anche un osteocondrite dissecante del domo astragalico sinistro, lesione che giustifica la difficoltà di deambulazione lamentata ad oggi dal periziando, ma surrettiziamente attribuita al sinistro del 2017.
Oltretutto in data 07.12.2019 ad una visita ortopedica (posteriore al successivo infortunio in itinere del 06.02.2019) risulta che il leso era in trattamento con gesso antibrachio metacarpale arto superiore sinistro con primo dito incluso, trattamento che non avrebbe avuto alcun senso se posto in relazione all'infortunio del 2017, oggetto di causa)”.
Il dott. ha inoltre motivatamente affermato che solo a Per_4 seguito del sinistro del 6/2/2019 è derivata “anche la condizione comprensibile di disturbo depressivo reattivo alla perdita della
18 capacità lavorativa che evidentemente aveva conservato fino al
6/2/2019. Non per nulla gli inizi del disturbo psichiatrico diagnosticato come depressione e del trattamento conseguente avvengono a seguito di una visita neurologica eseguita il 03.05.2019 nella quale veniva riscontrato uno stato depressivo reattivo e da qui
l'accesso al centro di salute mentale di Treviso nel febbraio 2020 dopo essere stato licenziato con data 31.12.2019 per superamento del periodo di comporto nel corso dell'anno 2019” (pag.36 CTU). Il
CTU ha dunque chiaramente precisato che “Il danno psichico inquadrato come depressione, a parere dello scrivente CTU, pertanto non è da attribuire causalmente al sinistro del 04.10.2017, quanto piuttosto ad una serie di eventi negativi fra cui ulteriori infortuni a partire da quello del 06.02.2019 e precipitato dalla perdita del lavoro per superamento del periodo di comporto, fatto non in nesso causale con il sinistro per cui è causa. In un contesto in cui il leso ha comunque di fatto perduto la fonte di sostentamento, benché ampiamente corresponsabile, una lettura di tipo psicodinamico e psicopatologico più profonda farebbe ipotizzare che, su una base di personalità predisposta, si sia sviluppata una forma psichiatrica nota come disturbo da conversione (la vecchia sindrome da indennizzo) con polarizzazione dell'ideazione rispetto a vissuti di diritto risarcitorio e attese economiche irrealizzabili e conseguente adesione ad un vissuto di invalidità, indipendentemente dalle sue capacità motorie” .
Infine si osserva che, contrariamente a quanto deduce l' , il _1 giudizio del C.T.U. in ordine all' ”esagerazione fino alla simulazione” delle conseguenze del sinistro del 2017 è supportato da circostanze oggettive di riscontro (osservazione dopo la visita del periziando che deambulava senza stampelle e senza appoggio alla moglie e fotografie prodotte dalla parte odierna appellata – pag.36 CTU-, parimenti non oggetto di specifica e compiuta contestazione).
19 Neppure è ravvisabile il lamentato insanabile contrasto con il giudizio di inidoneità lavorativa alle mansioni di cuoco della Commissione medica, poiché, come già rilevato, l'indagine del C.T.U. è stata diretta solo ad accertare il nesso causale tra il primo sinistro del 2017
e l'incapacità lavorativa e detto nesso è stato escluso, all'esito di puntuale disamina delle risultanze in atti, in base, principalmente, alla considerazione che quella inidoneità fosse dipesa con maggiore probabilità dal secondo incidente del 2019. Da quest'ultimo, benché, si ripete, non menzionato dall' negli atti difensivi, era _1 conseguito infatti un rilevante complessivo periodo di malattia che aveva infatti di seguito determinato il licenziamento dell' per _1 superamento del periodo di comporto nell'anno 2019, come risulta dai documenti citati dal dott. Per_4
10. Il quinto motivo è fondato per quanto di ragione.
Il Tribunale non si è pronunciato in ordine alla debenza del danno da cinestesi lavorativa, che può essere riconosciuto all' , _1 considerato che il CTU medico-legale ha ravvisato sussistente “un attendibile disagio nello svolgimento dell'attività di cuoco” (pag.34
CTU), che comporta maggiore fatica ed utilizzo di forse di riserva.
A tale titolo, in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e in particolare dell'intrinseca gravosità della mansione di cuoco, ritiene il Collegio che possa procedersi ad un appensantimento del punto del danno non patrimoniale, liquidato nella percentuale del 10% (euro 10.080,00).
11. Il sesto motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha riconosciuto, in modo corretto, il rimborso esclusivamente delle spese mediche e medico-legali riconducibili al sinistro del 2017, conformemente a quanto accertato dal C.T.U. (che così si è espresso: “le spese agli atti partono dall'11.01.2018
(evidentemente la maggior parte delle prestazioni sono state a carico dell' in quanto esito di infortunio in itinere) Da considerare CP_6
20 risarcibili 595,04 euro riferibili a visite specialistiche + 1264 euro relativi a visite specialistiche e fkt per un totale di 1859,04 Vanno considerate inoltre le spese per farmaci pari ad euro 720,53 Non in nesso causale le spese odontoiatriche, peraltro non specificate. E così dicasi per la visita cardiologica con ECG. Le altre spese sono successive ad infortunio in itinere del 06.02.2019 e pertanto non giustificabili in relazione al sinistro del 04.10.2017”).
L' , per contro, genericamente adduce di aver sostenuto spese _1 mediche “latu sensu intese” per importi maggiori, che elenca (pag.22 appello), senza precisare minimamente se dette spese siano riferibili al sinistro del 2017 e senza confrontarsi con la motivata spiegazione del dott. sul punto, né con la motivazione del Tribunale Per_4 che la richiama (e che ha liquidato per la suddetta voce euro
2.579,57, oltre esborsi per le perizie mediche di parte – euro
6.110,00).
12. Il settimo motivo è inammissibile.
Come si è detto, il disturbo psicotico dell'DD non si pone in nesso eziologico con il sinistro del 2017 oggetto di causa, ma con quello successivo del febbraio 2019 “maliziosamente taciuto dall'attore sia nei propri scritti difensivi che nell'anamnesi svolta in occasione della visita medico-legale“ (pag. 10 sentenza). Le critiche svolte dall' che chiede il ristoro del cd. danno di rimbalzo rispetto allo PT stato di depressione del marito, sono generiche e non pertinenti al decisum poiché detta appellante si limita a reiterare le argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, senza reale confronto con le puntuali considerazioni espresse al riguardo dal CTU
(cfr. § 9.2).
13. L'ottavo motivo, sulle spese di lite, resta assorbito, poiché, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà procedersi a rinnovare la statuizione sulle spese di lite del doppio grado, in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e _1
21 le parti appellate. Al riguardo peraltro si rileva che gli appellanti hanno depositato unitamente all'atto di appello domanda in data 2-
7-2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (doc. 5), ma non risulta invece depositata alcuna delibera di ammissione al PSS per il presente grado, né gli appellanti danno conto degli esiti di quella domanda.
Deve rilevarsi, altresì, che è agli atti la delibera in data 15-2-2022 di ammissione dell' (allegato 30 all'atto di appello) al patrocinio a _1 spese dello Stato del COA di Treviso per il giudizio di primo grado, ammissione che non risulta revocata e di cui dovrà, pertanto, tenersi conto nella liquidazione delle spese di primo grado, provvedendo ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 (pagamento in favore dell'Erario).
14. In conclusione, l'appello proposto da deve esser Parte_2 rigettato, mentre l'appello dell' merita accoglimento per quanto _1 di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
Il quantum spettante va così determinato: danno non patrimoniale euro 100.806,00 (euro 73.048,00 per biologico permanente + euro
27.758 per danno da sofferenza morale) + euro 10.080,00
(appesantimento danno non patrimoniale per cinestesi lavorativa) + euro 8.365,50 ( invalidità temporanea come quantificata dal
Tribunale – posta non oggetto di censura) + euro 2.579,57 (spese mediche come da CTU) + euro 6.110.00 ( perizie mediche di parte)
- euro 127.941,07 – 15% (percentuale concorso colpa a carico del danneggiato ) = euro 108.749,91.
Poiché devono detrarsi gli acconti percepiti medio tempore dall' _1
e la detrazione deve avvenire tra poste omogenee, la somma di euro
108.749,91 va devalutata alla data del sinistro (euro 90.474,13) e dalla stessa va sottratto quanto l' ha ricevuto dall' e dalla _1 CP_6
(euro 37.580,95), nell'importo così calcolato Controparte_1 dal Tribunale per effetto della sua devalutazione alla data del sinistro
22 (cfr. Cass. 6347/2014 citata anche nella sentenza impugnata e successive conformi;
anche in ordine a dette detrazioni e alle modalità con cui il Tribunale le ha effettuate non è svolta alcuna censura nel presente grado).
Dalla somma ottenuta (euro 52.893,98) deve altresì detrarsi l'importo corrispondente a quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. pag.8 comparsa di costituzione CP_1 euro 17.091,91 pagati a maggio 2024) devalutato dalla data del pagamento a quella del sinistro (euro 14.460,16).
Si ottengono così l'importo pari a euro 38.433,03 (che è quello devalutato calcolato per detrarre gli acconti, mediante adozione dello stesso metodo utilizzato dal Tribunale, non oggetto di censura) e, all'esito di rivalutazione di detta ultima somma dalla data del sinistro all'attualità, quello di euro 46.196,49, che le parti convenute sono condannate a pagare all' , importo da maggiorare degli interessi _1 legali con lo stesso criterio indicato nella sentenza impugnata.
Occorre a tale ultimo riguardo ribadire che al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento e la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u.,
1712/1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la
23 perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso d'inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018).
Infine, nell'ipotesi di versamento di acconti, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero danno (opportunamente devalutato) per il periodo compreso fra la data dell'evento dannoso e quella di corresponsione di ogni acconto e poi unicamente sul credito residuo.
15. Quanto alle spese di lite, occorre tenere distinta la posizione processuale dell'appellante da quella dell'altra parte appellante PT
, vertendosi in ipotesi di domande tra loro autonome. _1
L'appellante risulta integralmente soccombente nei confronti PT delle parti appellate e deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese del Controparte_1 grado, liquidate come in dispositivo, secondo valori minimi per tre fasi - studio, introduttiva e decisionale- (scaglione di valore determinato in base al petitum – euro 36.861,00 – pag.26 appello), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata. In assenza di appello incidentale, deve restare immutata la statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado, nel rapporto processuale di cui si sta trattando.
Invece, nel rapporto processuale tra l' e le parti appellate, le _1 spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per quattro fasi in
24 primo grado e per tre fasi in appello -studio, introduttiva e decisionale- (scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata.
Poiché l' è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per _1 il giudizio di primo grado, va disposto, ai sensi dell' art. 133 del d.P.R.
n. 115 del 2002, il pagamento delle spese di primo grado in favore dell'Erario. L'ammissione al suddetto patrocinio non può invece intendersi estesa al presente grado, stante il disposto dell'art.120
T.U. spese giustizia, e, come si è detto, non risulta agli atti che sia intervenuta la delibera di ammissione del COA competente in relazione alle spese del presente grado.
Infine deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
3) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate e in solido Controparte_1 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
25 46.196,49, importo da maggiorare degli interessi legali secondo i criteri e le decorrenze indicati in parte motiva;
4) condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...] delle spese di lite del presente grado, che liquida Controparte_1 in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%)
e accessori come per legge;
5) condanna in solido e Controparte_1 CP_3 al pagamento in favore di delle spese di lite del
[...] Parte_1 doppio grado, liquidate, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, e quanto al presente grado in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise
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