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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott.ssa Elisa Pinna, a scioglimento della riserva espressa in data 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA CAUTELARE Ex art. 615 comma 1 c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 135 dell'anno 2025, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. CARTA GIOVANNI, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Viale Parioli 55 00197 ROMA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. POLI ANDREA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA L. ALAMANNI N. 2 56017 SAN GIULIANO TERME
, Parte_2
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. POLI ANDREA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA L. ALAMANNI N. 2 56017 SAN GIULIANO TERME
- PARTE CONVENUTA -
1 avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
OSSERVA osservato che la parte ricorrente ha domandato di voler disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
convocate le parti dinanzi al giudice per l'udienza del 11/03/2025; letta la memoria difensiva di parte creditrice opposta e Parte_2 CP_1
[...] considerato che l'art. 615 comma 1 c.p.c., ricalcando integralmente la previsione dell'art. 624 comma 1 c.p.c., stabilisce che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo può essere disposta “su istanza di parte” e “concorrendo gravi motivi”; considerato che, quanto al concetto di “gravi motivi”, tenuto conto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla sospensione dell'esecuzione, ricorrono ogniqualvolta sussista il fumus boni iuris ed il periculum in mora; ritenuto che nel caso di specie difetti, ad una valutazione allo stato degli atti, il requisito del fumus boni iuris; rilevato che il titolo esecutivo notificato dalla parte creditrice opposta è costituito dalla sentenza di primo grado n. 355/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Urbino, all'esito del procedimento penale n. 648/2018 r.g.n.r. – 145/2020 r.g. dib., con la quale il Tribunale adito ha condannato, a norma degli artt. 533 e 535 c.p.p., l'imputato , per il reato lui ascritto e, per l'effetto, Parte_1 condannato (anche, per quanto di interesse in questo giudizio) al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.386,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte civile costituita (cfr. sentenza n. 355/2023 del Tribunale di Urbino Sezione Penale –doc. 1 opponente;
cfr. atto di precetto – doc. 2 opponente); rilevato che avverso tale sentenza pende giudizio di appello;
ricordato come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione possa controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione;
ricordato ancora, secondo consolidato orientamento interpretativo, che, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero nello speciale mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui
2 non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) (vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247); rilevato, di conseguenza, che le questioni dedotte da parte opponente devono essere oggetto del separato procedimento penale, avendo lamentato solo questioni afferenti la sola formazione del titolo esecutivo (quali, segnatamente, l'insussistenza di tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice oggetto del capo di imputazione riferito al ), da trattarsi nel procedimento penale di appello avverso Parte_1 la sentenza di condanna di primo grado (giudizio già pendente): invero parte opponente debitrice ha fondato il fumus sulla fondatezza di motivi di impugnazione della sentenza di condanna ai fatti di reato ascritti;
ritenuta, dunque, l'inammissibilità di queste questioni sollevate, per non essere stati dedotti fatti posteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale;
evidenziato tuttavia che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale (Sez. 3, Ordinanza n. 19899 del 2024); considerato che la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte civile non è stata dichiarata dal giudice penale provvisoriamente esecutiva, né nel dispositivo, né nella parte motiva, avendo invece espressamente dichiarato provvisoriamente esecutiva la sola provvisionale disposta in favore di altra parte civile (non presente in questo procedimento quale CP_2
);
[...] ritenuto sia una questione rilevabile d'ufficio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione l'assenza originaria di un valido titolo esecutivo (Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022); ritenuto, in conclusione, alla luce di tutte le questioni dedotte ed esaminate, che debba essere accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo articolata, risultando che il creditore ha agito in forza di una statuizione di condanna resa in sede penale non dichiarata provvisoriamente esecutiva;
ritenuto di dover liquidare le spese di lite solo con il provvedimento definitivo, trattandosi di provvedimento in corso di causa;
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visto l'art. 615 comma 1 c.p.c., 1. ACCOGLIE l'istanza di sospensione della esecutività della titolo, articolata dall'opponente ; e per l'effetto, Parte_1
2. SOSPENDE l'esecutività della sentenza n. 355/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Urbino, all'esito del procedimento penale n. 648/2018 r.g.n.r. – 145/2020 r.g. dib., limitatamente alla statuizione di “condanna […] […] al rimborso in favore Parte_1 delle parti civili […] e delle spese di costituzione Parte_2 CP_1
e difesa, liquidate per ciascuna in € 5.386,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
3
3. Spese di lite al definitivo. Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 24.03.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
4
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott.ssa Elisa Pinna, a scioglimento della riserva espressa in data 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA CAUTELARE Ex art. 615 comma 1 c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 135 dell'anno 2025, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. CARTA GIOVANNI, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Viale Parioli 55 00197 ROMA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. POLI ANDREA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA L. ALAMANNI N. 2 56017 SAN GIULIANO TERME
, Parte_2
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. POLI ANDREA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA L. ALAMANNI N. 2 56017 SAN GIULIANO TERME
- PARTE CONVENUTA -
1 avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
OSSERVA osservato che la parte ricorrente ha domandato di voler disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
convocate le parti dinanzi al giudice per l'udienza del 11/03/2025; letta la memoria difensiva di parte creditrice opposta e Parte_2 CP_1
[...] considerato che l'art. 615 comma 1 c.p.c., ricalcando integralmente la previsione dell'art. 624 comma 1 c.p.c., stabilisce che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo può essere disposta “su istanza di parte” e “concorrendo gravi motivi”; considerato che, quanto al concetto di “gravi motivi”, tenuto conto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla sospensione dell'esecuzione, ricorrono ogniqualvolta sussista il fumus boni iuris ed il periculum in mora; ritenuto che nel caso di specie difetti, ad una valutazione allo stato degli atti, il requisito del fumus boni iuris; rilevato che il titolo esecutivo notificato dalla parte creditrice opposta è costituito dalla sentenza di primo grado n. 355/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Urbino, all'esito del procedimento penale n. 648/2018 r.g.n.r. – 145/2020 r.g. dib., con la quale il Tribunale adito ha condannato, a norma degli artt. 533 e 535 c.p.p., l'imputato , per il reato lui ascritto e, per l'effetto, Parte_1 condannato (anche, per quanto di interesse in questo giudizio) al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.386,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte civile costituita (cfr. sentenza n. 355/2023 del Tribunale di Urbino Sezione Penale –doc. 1 opponente;
cfr. atto di precetto – doc. 2 opponente); rilevato che avverso tale sentenza pende giudizio di appello;
ricordato come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione possa controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione;
ricordato ancora, secondo consolidato orientamento interpretativo, che, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero nello speciale mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui
2 non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) (vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247); rilevato, di conseguenza, che le questioni dedotte da parte opponente devono essere oggetto del separato procedimento penale, avendo lamentato solo questioni afferenti la sola formazione del titolo esecutivo (quali, segnatamente, l'insussistenza di tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice oggetto del capo di imputazione riferito al ), da trattarsi nel procedimento penale di appello avverso Parte_1 la sentenza di condanna di primo grado (giudizio già pendente): invero parte opponente debitrice ha fondato il fumus sulla fondatezza di motivi di impugnazione della sentenza di condanna ai fatti di reato ascritti;
ritenuta, dunque, l'inammissibilità di queste questioni sollevate, per non essere stati dedotti fatti posteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale;
evidenziato tuttavia che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale (Sez. 3, Ordinanza n. 19899 del 2024); considerato che la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte civile non è stata dichiarata dal giudice penale provvisoriamente esecutiva, né nel dispositivo, né nella parte motiva, avendo invece espressamente dichiarato provvisoriamente esecutiva la sola provvisionale disposta in favore di altra parte civile (non presente in questo procedimento quale CP_2
);
[...] ritenuto sia una questione rilevabile d'ufficio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione l'assenza originaria di un valido titolo esecutivo (Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022); ritenuto, in conclusione, alla luce di tutte le questioni dedotte ed esaminate, che debba essere accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo articolata, risultando che il creditore ha agito in forza di una statuizione di condanna resa in sede penale non dichiarata provvisoriamente esecutiva;
ritenuto di dover liquidare le spese di lite solo con il provvedimento definitivo, trattandosi di provvedimento in corso di causa;
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visto l'art. 615 comma 1 c.p.c., 1. ACCOGLIE l'istanza di sospensione della esecutività della titolo, articolata dall'opponente ; e per l'effetto, Parte_1
2. SOSPENDE l'esecutività della sentenza n. 355/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Urbino, all'esito del procedimento penale n. 648/2018 r.g.n.r. – 145/2020 r.g. dib., limitatamente alla statuizione di “condanna […] […] al rimborso in favore Parte_1 delle parti civili […] e delle spese di costituzione Parte_2 CP_1
e difesa, liquidate per ciascuna in € 5.386,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
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3. Spese di lite al definitivo. Si comunichi.
Così deciso in Massa, in data 24.03.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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