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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 7557/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico legale Parte_1 rappresentante (P.IVA elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliato in Latina viale dello Statuto n. 24 presso lo studio dell'Avvocato Luigi Marino che lo rappresenta e difende per procura allegata al presente atto.
opponente
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale dott. per procura del notaio CP_2
in Milano rep. 86303 e racc. 18394 del 30.05.2022, Persona_1 elettivamente domiciliato in Milano, via San Maurilio n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Enrico de Crescenzo che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per parte opponente
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, accogliere la spiegata opposizione e,
per l'effetto,
In via pregiudiziale accertare e dichiarare
- l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato;
- l'improponibilità della domanda per frazionamento abusivo del credito.
In via gradata e nel merito
- dichiarare non dovuta la somma ingiunta e comunque revocare ed affermare la nullità, l'inefficacia e l'inesigibilità del decreto ingiuntivo opposto reso dal Tribunale di Milano n. 1028/2024 del
20/1/2024.
Con ogni ulteriore e opportuno provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compenso per prestazione professionale”.
CONCLUSIONI per parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
nel merito:
rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da (di Parte_1 seguito anche per opporsi al decreto ingiuntivo del Tribunale Pt_1 pagina 2 di 8 di Milano n. 1028/24 del 20.01.2024 con il quale gli era stato
Cont ingiunto da (di seguito anche , in Controparte_1 qualità di cessionaria, il pagamento della somma di euro 33.148,67 oltre interessi in forza di due contratti di locazione finanziaria nn. Z0034643 e Z00334672 stipulati dall'opponente con Hewlett
Packard.
Cont A sostegno dell'opposizione deduceva: che aveva Parte_1 già ottenuto, in forza dei predetti contratti, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 12874/2020, con il quale era stata intimata a , a seguito della risoluzione dei due leasing, la Pt_1 riconsegna dei macchinari ed il versamento dei canoni impagati;
che aveva opposto il decreto ingiuntivo ed il giudizio si era Pt_1 concluso con la revoca del decreto disposta dalla sentenza n.
Cont 8671/2022 passata in giudicato;
che pertanto non poteva richiedere nuovamente in via monitoria, in base ai medesimi contratti, i canoni scaduti e neppure quelli a scadere, in quanto la domanda era preclusa dal giudicato che copriva dedotto e deducibile;
che, il secondo ricorso monitorio era da revocare anche per abusivo frazionamento del credito;
che in ogni caso la somma ingiunta era stata calcolata erroneamente, mediante un conteggio degli interessi sulle somme dovute per i canoni anche difforme da quanto statuito dalla sentenza n.8671/2022.
Cont
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto.
Parte opposta deduceva in particolare che con il primo ricorso aveva richiesto, oltre alla riconsegna dei beni, intervenuta solo nel corso del giudizio di opposizione, i soli canoni scaduti al momento della risoluzione;
che, a seguito della sentenza n.8671/2022 nessun
Cont giudicato si era formato sul credito complessivo maturato da in forza dei due contratti, dal momento che la pronuncia si era limitata a revocare il decreto di pagamento a seguito dell'accertamento del maggior valore dei beni rispetto all'importo maturato a titolo di pagina 3 di 8 canoni scaduti ed insoluti, i soli azionati in via monitoria in quella sede.
Tanto premesso l'opposizione è fondata nei limiti di seguito espressi.
Per la disamina dell'eccezione di giudicato sollevata da parte opponente occorre preliminarmente individuare l'oggetto del “decisum” della sentenza n. 8671/2022, emessa nel procedimento di opposizione al d.i. n. 12874/2020 sopra richiamato.
Il Giudice, come riportato anche nel dispositivo, accertava che il credito di parte convenuta opposta per i canoni scaduti prima della risoluzione dei due contratti di locazione finanziaria era pari ad
“euro 35.277,65 oltre interessi di mora al tasso del 4%”; dava atto dell'intervenuta riconsegna dei beni in corso di causa;
accertava e dichiarava che il credito di parte attrice opponente per il valore dei beni restituiti era pari ad euro 41.000,00 e, “per l'effetto” revocava il decreto ingiuntivo n. 1287412020; rigettava la domanda
Cont avanzata da in via riconvenzionale, di condanna di a Pt_1 corrisponderle un importo pari al valore di mercato dei beni o in subordine, di compensazione di tale valore con quanto dovuto all'opposta.
Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che il Giudice revocava il decreto ingiuntivo relativo ai canoni scaduti ritenendo che gli stessi dovessero essere inclusi nel più ampio conteggio dei rapporti di dare avere tra Concedente ed Utilizzatore come disciplinati dall'art. 1 comma 138 della legge 124/2017, applicabile ratione temporis, secondo il quale: “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma
137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed
è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni pagina 4 di 8 a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
Dopo avere sintetizzato il contenuto della disposizione di cui sopra, la sentenza chiariva infatti: “Ciò significa che il valore di mercato dei beni restituiti costituisce una componente negativa dell'intero credito della concedente, cioè, sia del credito per i canoni scaduti, che del credito relativo ai canoni a scadere in linea capitale.
Infatti, la legge dispone la medesima disciplina per le due voci di credito. Ne consegue che non è possibile delineare il credito della concedente derivante dai canoni scaduti senza procedere alla stima del valore di mercato dei beni restituiti, come sembra invece ritenere parte opposta”.
Pertanto, il Giudice, accertato il valore dei beni alla data della riconsegna, cioè al 8.12.2020 per euro 41.000,00 e il credito per canoni scaduti alla data della risoluzione dei due contratti, per
“euro 35.277,65 oltre interessi di mora al tasso del 4%”, affermava:
“Il decreto ingiuntivo emesso per un importo inferiore al valore dei beni resi deve, pertanto, essere revocato”.
Nessun accertamento veniva invece compiuto con riferimento all'importo dovuto da a seguito della risoluzione del contratto Pt_1 quanto ai canoni a scadere in linea capitale e, dunque, in relazione al risultato definitivo del rapporto dare avere tra le parti in base all'art 1 comma 138 sopra citato.
Si legge infatti nella sentenza, come motivazione del rigetto della domanda avanzata da in riconvenzionale: “In questa sede la Pt_1 concedente ha azionato solo il credito derivante dai canoni scaduti, di modo che l'eccedenza del valore dei beni rispetto a questo solo credito non consente di accogliere la domanda di condanna per la pagina 5 di 8 differenza svolta da parte attrice, perché il suo debito comprende anche i canoni a scadere in linea capitale e il prezzo d'opzione”.
Per quanto sopra la domanda avanzata con il ricorso qui opposto, avente ad oggetto il credito della Concedente come risultato dell'operazione scaduto + scadere detratto il valore dei beni, non risulta preclusa dal giudicato, considerato che la pronuncia stessa perimetrava l'oggetto del decisum, specificando che riguardava unicamente la debenza dei canoni scaduti e non il rapporto di dare avere nel suo complesso.
Neppure può dirsi fondata l'eccezione sollevata da di abusivo Pt_1 frazionamento del credito, fondata sul rilievo per cui anche i canoni a scadere avrebbero dovuto essere richiesti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12874/2020, una volta intervenuta la riconsegna dei beni.
In primo luogo, si rileva che l'accoglimento dell'eccezione non comporterebbe comunque l'improponibilità del ricorso monitorio qui opposto (sul punto Cass. sez. unite 7299/2025) ove, come detto, la domanda veniva avanzata unitariamente quanto a scaduto + scadere detratto il valore dei beni.
Cont In ogni caso, deve ritenersi sussistente in capo a un apprezzabile interesse a richiedere con il primo ricorso, insieme alla riconsegna dei beni unicamente i canoni scaduti, considerati, almeno da parte della giurisprudenza di merito (e anche dal Giudice del monitorio), liquidi ed esigibili anche prima ed a prescindere dall'intervenuta riconsegna dei beni. Né appare in seguito sindacabile, così da valutarla come abusiva, la scelta del ricorrente di non modificare il petitum della domanda, così da includervi anche i canoni a scadere, a fronte dell'avvenuta riconsegna dei beni da parte dell'Utilizzatrice, intervenuta a giudizio già in corso.
Quanto al merito della domanda, invece, l'importo ingiunto non appare correttamente calcolato, in quanto l'operazione scaduto + scadere pagina 6 di 8 detratto il valore dei beni non può prescindere dagli esiti della sentenza 8671/2022 passata in giudicato.
Pertanto, ai beni dovrà essere attribuito il valore di euro 41.000,00
e ai canoni scaduti di euro 35.277,65 oltre interessi di mora al tasso del 4%. In mancanza di una diversa precisazione in sentenza, tale importo non può che coincidere con quello del decreto n.
12874/2020, ove era più precisamente indicato, quanto agli interessi, come 4% annuo conteggiato sull'importo del capitale di euro 25.285,88 dalla data del 30/04/2020 al saldo. Quest'ultimo, poi per quanto sopra, deve intendersi intervenuto al momento della restituzione dei beni, cioè al 18.12.2020 poiché a tale epoca veniva stimato il valore degli stessi ed effettato il conteggio di cui all'art. 1 comma 138 legge 124/2017. Si perviene così al risultato di euro 35920,53.
L'importo del capitale a scadere alla data della risoluzione dei due contratti del 14.02.2020 era invece pari, secondo quanto affermato in ricorso e non contestato dall'opponente a euro 20.266,10 per il contratto n. 20034643 ed euro 11.633,05 per il contratto n. 20034672
e così complessivi euro 31.899,15. Anche su tale importo devono essere calcolati gli interessi richiesti al 4% dalla risoluzione al
18.12.2020. Si perviene così al risultato di euro 32975,86.
Infine, dalla somma del dovuto per canoni a scaduti e a scadere maggiorati della mora fino alla riconsegna per euro 68.896,39 deve essere detratto il valore dei beni stimato in euro 41.000,00, per un risultato a credito dell'opposta di euro 27896,39 oltre interessi al
4% dal 18.12.2020 al saldo.
Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo
Cont opposto deve essere revocato e condannata a pagare a il Pt_1 minor importo di euro 27.896,39 oltre interessi al 4% dal 18.12.2020 al saldo.
pagina 7 di 8 Le spese di lite si liquidano, considerato l'esito complessivo del giudizio di opposizione, a carico dell'opponente in base ai parametri del d.m. 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1028/24;
condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
[...
l'importo di euro 27896,39 oltre interessi al 4% dal 18.12.2020 al saldo;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
7616,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il giorno 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 7557/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico legale Parte_1 rappresentante (P.IVA elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliato in Latina viale dello Statuto n. 24 presso lo studio dell'Avvocato Luigi Marino che lo rappresenta e difende per procura allegata al presente atto.
opponente
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale dott. per procura del notaio CP_2
in Milano rep. 86303 e racc. 18394 del 30.05.2022, Persona_1 elettivamente domiciliato in Milano, via San Maurilio n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Enrico de Crescenzo che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per parte opponente
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, accogliere la spiegata opposizione e,
per l'effetto,
In via pregiudiziale accertare e dichiarare
- l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato;
- l'improponibilità della domanda per frazionamento abusivo del credito.
In via gradata e nel merito
- dichiarare non dovuta la somma ingiunta e comunque revocare ed affermare la nullità, l'inefficacia e l'inesigibilità del decreto ingiuntivo opposto reso dal Tribunale di Milano n. 1028/2024 del
20/1/2024.
Con ogni ulteriore e opportuno provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compenso per prestazione professionale”.
CONCLUSIONI per parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
nel merito:
rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da (di Parte_1 seguito anche per opporsi al decreto ingiuntivo del Tribunale Pt_1 pagina 2 di 8 di Milano n. 1028/24 del 20.01.2024 con il quale gli era stato
Cont ingiunto da (di seguito anche , in Controparte_1 qualità di cessionaria, il pagamento della somma di euro 33.148,67 oltre interessi in forza di due contratti di locazione finanziaria nn. Z0034643 e Z00334672 stipulati dall'opponente con Hewlett
Packard.
Cont A sostegno dell'opposizione deduceva: che aveva Parte_1 già ottenuto, in forza dei predetti contratti, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 12874/2020, con il quale era stata intimata a , a seguito della risoluzione dei due leasing, la Pt_1 riconsegna dei macchinari ed il versamento dei canoni impagati;
che aveva opposto il decreto ingiuntivo ed il giudizio si era Pt_1 concluso con la revoca del decreto disposta dalla sentenza n.
Cont 8671/2022 passata in giudicato;
che pertanto non poteva richiedere nuovamente in via monitoria, in base ai medesimi contratti, i canoni scaduti e neppure quelli a scadere, in quanto la domanda era preclusa dal giudicato che copriva dedotto e deducibile;
che, il secondo ricorso monitorio era da revocare anche per abusivo frazionamento del credito;
che in ogni caso la somma ingiunta era stata calcolata erroneamente, mediante un conteggio degli interessi sulle somme dovute per i canoni anche difforme da quanto statuito dalla sentenza n.8671/2022.
Cont
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto.
Parte opposta deduceva in particolare che con il primo ricorso aveva richiesto, oltre alla riconsegna dei beni, intervenuta solo nel corso del giudizio di opposizione, i soli canoni scaduti al momento della risoluzione;
che, a seguito della sentenza n.8671/2022 nessun
Cont giudicato si era formato sul credito complessivo maturato da in forza dei due contratti, dal momento che la pronuncia si era limitata a revocare il decreto di pagamento a seguito dell'accertamento del maggior valore dei beni rispetto all'importo maturato a titolo di pagina 3 di 8 canoni scaduti ed insoluti, i soli azionati in via monitoria in quella sede.
Tanto premesso l'opposizione è fondata nei limiti di seguito espressi.
Per la disamina dell'eccezione di giudicato sollevata da parte opponente occorre preliminarmente individuare l'oggetto del “decisum” della sentenza n. 8671/2022, emessa nel procedimento di opposizione al d.i. n. 12874/2020 sopra richiamato.
Il Giudice, come riportato anche nel dispositivo, accertava che il credito di parte convenuta opposta per i canoni scaduti prima della risoluzione dei due contratti di locazione finanziaria era pari ad
“euro 35.277,65 oltre interessi di mora al tasso del 4%”; dava atto dell'intervenuta riconsegna dei beni in corso di causa;
accertava e dichiarava che il credito di parte attrice opponente per il valore dei beni restituiti era pari ad euro 41.000,00 e, “per l'effetto” revocava il decreto ingiuntivo n. 1287412020; rigettava la domanda
Cont avanzata da in via riconvenzionale, di condanna di a Pt_1 corrisponderle un importo pari al valore di mercato dei beni o in subordine, di compensazione di tale valore con quanto dovuto all'opposta.
Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che il Giudice revocava il decreto ingiuntivo relativo ai canoni scaduti ritenendo che gli stessi dovessero essere inclusi nel più ampio conteggio dei rapporti di dare avere tra Concedente ed Utilizzatore come disciplinati dall'art. 1 comma 138 della legge 124/2017, applicabile ratione temporis, secondo il quale: “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma
137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed
è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni pagina 4 di 8 a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
Dopo avere sintetizzato il contenuto della disposizione di cui sopra, la sentenza chiariva infatti: “Ciò significa che il valore di mercato dei beni restituiti costituisce una componente negativa dell'intero credito della concedente, cioè, sia del credito per i canoni scaduti, che del credito relativo ai canoni a scadere in linea capitale.
Infatti, la legge dispone la medesima disciplina per le due voci di credito. Ne consegue che non è possibile delineare il credito della concedente derivante dai canoni scaduti senza procedere alla stima del valore di mercato dei beni restituiti, come sembra invece ritenere parte opposta”.
Pertanto, il Giudice, accertato il valore dei beni alla data della riconsegna, cioè al 8.12.2020 per euro 41.000,00 e il credito per canoni scaduti alla data della risoluzione dei due contratti, per
“euro 35.277,65 oltre interessi di mora al tasso del 4%”, affermava:
“Il decreto ingiuntivo emesso per un importo inferiore al valore dei beni resi deve, pertanto, essere revocato”.
Nessun accertamento veniva invece compiuto con riferimento all'importo dovuto da a seguito della risoluzione del contratto Pt_1 quanto ai canoni a scadere in linea capitale e, dunque, in relazione al risultato definitivo del rapporto dare avere tra le parti in base all'art 1 comma 138 sopra citato.
Si legge infatti nella sentenza, come motivazione del rigetto della domanda avanzata da in riconvenzionale: “In questa sede la Pt_1 concedente ha azionato solo il credito derivante dai canoni scaduti, di modo che l'eccedenza del valore dei beni rispetto a questo solo credito non consente di accogliere la domanda di condanna per la pagina 5 di 8 differenza svolta da parte attrice, perché il suo debito comprende anche i canoni a scadere in linea capitale e il prezzo d'opzione”.
Per quanto sopra la domanda avanzata con il ricorso qui opposto, avente ad oggetto il credito della Concedente come risultato dell'operazione scaduto + scadere detratto il valore dei beni, non risulta preclusa dal giudicato, considerato che la pronuncia stessa perimetrava l'oggetto del decisum, specificando che riguardava unicamente la debenza dei canoni scaduti e non il rapporto di dare avere nel suo complesso.
Neppure può dirsi fondata l'eccezione sollevata da di abusivo Pt_1 frazionamento del credito, fondata sul rilievo per cui anche i canoni a scadere avrebbero dovuto essere richiesti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12874/2020, una volta intervenuta la riconsegna dei beni.
In primo luogo, si rileva che l'accoglimento dell'eccezione non comporterebbe comunque l'improponibilità del ricorso monitorio qui opposto (sul punto Cass. sez. unite 7299/2025) ove, come detto, la domanda veniva avanzata unitariamente quanto a scaduto + scadere detratto il valore dei beni.
Cont In ogni caso, deve ritenersi sussistente in capo a un apprezzabile interesse a richiedere con il primo ricorso, insieme alla riconsegna dei beni unicamente i canoni scaduti, considerati, almeno da parte della giurisprudenza di merito (e anche dal Giudice del monitorio), liquidi ed esigibili anche prima ed a prescindere dall'intervenuta riconsegna dei beni. Né appare in seguito sindacabile, così da valutarla come abusiva, la scelta del ricorrente di non modificare il petitum della domanda, così da includervi anche i canoni a scadere, a fronte dell'avvenuta riconsegna dei beni da parte dell'Utilizzatrice, intervenuta a giudizio già in corso.
Quanto al merito della domanda, invece, l'importo ingiunto non appare correttamente calcolato, in quanto l'operazione scaduto + scadere pagina 6 di 8 detratto il valore dei beni non può prescindere dagli esiti della sentenza 8671/2022 passata in giudicato.
Pertanto, ai beni dovrà essere attribuito il valore di euro 41.000,00
e ai canoni scaduti di euro 35.277,65 oltre interessi di mora al tasso del 4%. In mancanza di una diversa precisazione in sentenza, tale importo non può che coincidere con quello del decreto n.
12874/2020, ove era più precisamente indicato, quanto agli interessi, come 4% annuo conteggiato sull'importo del capitale di euro 25.285,88 dalla data del 30/04/2020 al saldo. Quest'ultimo, poi per quanto sopra, deve intendersi intervenuto al momento della restituzione dei beni, cioè al 18.12.2020 poiché a tale epoca veniva stimato il valore degli stessi ed effettato il conteggio di cui all'art. 1 comma 138 legge 124/2017. Si perviene così al risultato di euro 35920,53.
L'importo del capitale a scadere alla data della risoluzione dei due contratti del 14.02.2020 era invece pari, secondo quanto affermato in ricorso e non contestato dall'opponente a euro 20.266,10 per il contratto n. 20034643 ed euro 11.633,05 per il contratto n. 20034672
e così complessivi euro 31.899,15. Anche su tale importo devono essere calcolati gli interessi richiesti al 4% dalla risoluzione al
18.12.2020. Si perviene così al risultato di euro 32975,86.
Infine, dalla somma del dovuto per canoni a scaduti e a scadere maggiorati della mora fino alla riconsegna per euro 68.896,39 deve essere detratto il valore dei beni stimato in euro 41.000,00, per un risultato a credito dell'opposta di euro 27896,39 oltre interessi al
4% dal 18.12.2020 al saldo.
Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo
Cont opposto deve essere revocato e condannata a pagare a il Pt_1 minor importo di euro 27.896,39 oltre interessi al 4% dal 18.12.2020 al saldo.
pagina 7 di 8 Le spese di lite si liquidano, considerato l'esito complessivo del giudizio di opposizione, a carico dell'opponente in base ai parametri del d.m. 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1028/24;
condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
[...
l'importo di euro 27896,39 oltre interessi al 4% dal 18.12.2020 al saldo;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
7616,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il giorno 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8