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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7277/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7125/2022)
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 21/02/1947 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO TERESA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/06/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 15004/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: ”rettocolite ulcerosa. poliartrosi diffusa con impegno funzionale. ipoacusia bilaterale”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: :” La deambulazione avviene in autonomia ma lentamente per dolore e con aiuto di bastone monolaterale. Stazione eretta: prova di Romberg: non oscillazioni pluridirezionali. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c.. Motilità estrinseca indenne.
Indenni rimanenti nervi cranici. Arti: tono, e trofismo ridotti. Riflessi o.t. normovivaci. Alla prova di Mingazzini non slivellamento. Riflesso plantare con alluce in flessione plantare. Prove di coordinazione motoria:
2 correttamente eseguite. Sensibilità: superficiale e profonda nella norma.
Esame psichico: la paziente accede al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante, sufficientemente curata nella persona e nell'abbigliamento. Il tono del umore è depresso. Non si apprezzano segni da riferire ad iniziale deterioramento cognitivo. Lieve riduzione delle capacità di giudizio e critica. Eloquio fluente”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
”Il complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora
è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92. Come si rileva dalla ampia documentazione sanitaria allegata la paziente è portatrice da diverso tempo di rettocolite ulcerosa per cui è in follow-up clinico strumentale ed in terapia dietetica oltre che farmacologica. Tale condizione di severa entità si può valutare con criterio analogico secondo il codice 6461, per maggiorazione in misura del 100%. Altra affezione rilevata è una poliartrosi diffusa on maggiore interessamento delle grosse articolazioni degli arti inferiori realizzante deambulazione dolorosa e per questo aviene in maniera lenta e talvolta con aiuto di appoggio monolaterale. Si valuta con criterio analogico con il codice 7001 in misura del 75%. Infine, si da atto che la paziente presenta una ipoacusia bilaterale anche se percepisce discretamente la voce di conversazione emessa alla comune distanza interlocutoria. In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione alla sig.ra in applicazione del calcolo riduzionistico a Parte_1 scalare di Balthazard di cui all'articolo 5 del DL 509/88, di una inabilità pari al 100% Cento per cento) dal 30.10.2021. Tuttavia, nonostante il quadro patologico rilevato, essendo in grado di deambulare
3 autonomamente ed essendo orientata nel tempo e nello spazio risulta ancora in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita e quindi non è meritevole di indennità di accompagnamento”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta ed alle istanze depositate nel giudizio di opposizione evidenzi un aggravamento delle condizioni
4 patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa,
5 di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione, e seguono la soccombenza.
Non è possibile, infatti, valorizzare la richiesta di esenzione di condanna dalle spese legali in quanto le dichiarazioni contenute sia nel ricorso per
A.T.P. sia nel ricorso in opposizione risultano smentite dalla documentazione reddituale depositata dall' in fase di A.T.P. CP_1
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro per le stesse ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Pt_1 dell'indennità di accompagnamento;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 2.825,00, oltre accessori di legge se dovuti;
6 3. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 08/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7277/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7125/2022)
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 21/02/1947 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO TERESA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/06/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 15004/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: ”rettocolite ulcerosa. poliartrosi diffusa con impegno funzionale. ipoacusia bilaterale”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: :” La deambulazione avviene in autonomia ma lentamente per dolore e con aiuto di bastone monolaterale. Stazione eretta: prova di Romberg: non oscillazioni pluridirezionali. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c.. Motilità estrinseca indenne.
Indenni rimanenti nervi cranici. Arti: tono, e trofismo ridotti. Riflessi o.t. normovivaci. Alla prova di Mingazzini non slivellamento. Riflesso plantare con alluce in flessione plantare. Prove di coordinazione motoria:
2 correttamente eseguite. Sensibilità: superficiale e profonda nella norma.
Esame psichico: la paziente accede al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante, sufficientemente curata nella persona e nell'abbigliamento. Il tono del umore è depresso. Non si apprezzano segni da riferire ad iniziale deterioramento cognitivo. Lieve riduzione delle capacità di giudizio e critica. Eloquio fluente”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
”Il complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora
è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92. Come si rileva dalla ampia documentazione sanitaria allegata la paziente è portatrice da diverso tempo di rettocolite ulcerosa per cui è in follow-up clinico strumentale ed in terapia dietetica oltre che farmacologica. Tale condizione di severa entità si può valutare con criterio analogico secondo il codice 6461, per maggiorazione in misura del 100%. Altra affezione rilevata è una poliartrosi diffusa on maggiore interessamento delle grosse articolazioni degli arti inferiori realizzante deambulazione dolorosa e per questo aviene in maniera lenta e talvolta con aiuto di appoggio monolaterale. Si valuta con criterio analogico con il codice 7001 in misura del 75%. Infine, si da atto che la paziente presenta una ipoacusia bilaterale anche se percepisce discretamente la voce di conversazione emessa alla comune distanza interlocutoria. In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione alla sig.ra in applicazione del calcolo riduzionistico a Parte_1 scalare di Balthazard di cui all'articolo 5 del DL 509/88, di una inabilità pari al 100% Cento per cento) dal 30.10.2021. Tuttavia, nonostante il quadro patologico rilevato, essendo in grado di deambulare
3 autonomamente ed essendo orientata nel tempo e nello spazio risulta ancora in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita e quindi non è meritevole di indennità di accompagnamento”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta ed alle istanze depositate nel giudizio di opposizione evidenzi un aggravamento delle condizioni
4 patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa,
5 di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione, e seguono la soccombenza.
Non è possibile, infatti, valorizzare la richiesta di esenzione di condanna dalle spese legali in quanto le dichiarazioni contenute sia nel ricorso per
A.T.P. sia nel ricorso in opposizione risultano smentite dalla documentazione reddituale depositata dall' in fase di A.T.P. CP_1
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro per le stesse ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Pt_1 dell'indennità di accompagnamento;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 2.825,00, oltre accessori di legge se dovuti;
6 3. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 08/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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