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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22087/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Giordano (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Rubens n. 7, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Giordano.
ATTORE/I contro
in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa dall'avvocato Giannino Bettazzi Controparte_2
(C.F. ), presso il cui studio in Milano, via Marco de Marchi 2, è elettivamente C.F._3 domiciliata
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così provvedere:
1) accertato l'inadempimento della resistente, la falsa rappresentazione dei fatti nonché le partiche commerciali scorrette ed ingannatorie con violazione degli artt. 20-21-22 e 23 D.lgs. 206/2005 all'epoca vigente come risultanti dalla delibera AGCOM e che hanno indotto il ricorrente all'acquisto dei preziosi, con violazione del principio di buona fede ex artt. 1175-1337-1375-1218 c.c., condannare essa con sede legale in Controparte_1
Milano, alla Via Cesare Battisti n. 19, partita I.V.A. , in persona del liquidatore P.IVA_1 legale rapp.te p.t. ivi dom.to per ragione di carica, Dott.ssa : Controparte_2
pagina 1 di 9 a) in via principale, al risarcimento del danno pari al differenziale tra il costo dei preziosi versato all'epoca dal ricorrente pari ad € 19.996,00 e l'effettivo valore attuale di mercato pari a circa € 6.183,00 con condanna al pagamento della differenza di € 13.807,00 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno dall'acquisto delle pietre fino all'attualità;
b) in via subordinata, premessa in ogni caso la violazione delle regole della buona fede contrattuale e la malafede acclarata della resistente, condannare quest'ultima al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e/o di giustizia ex art. 1226-2056 c.c., oltre in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria come richiesti al punto a;
3) Con vittoria di spese e compensi della procedura, rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
In Via istruttoria: Mezzi istruttori riservati nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. qualora il Magistrato proceda con il mutamento del rito.
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie ex art. 2946 c.c.
Nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande formulate nei confronti di
. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente in data 6.06.2022, ha Parte_1 Cont convenuto in giudizio la (di seguito solo , Controparte_1 chiedendo di accertare l'inadempimento della stessa e la violazione del principio di buona fede per l'utilizzo di pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno patito.
In particolare, il ha dedotto quanto segue. Pt_1 Cont In data 22.12.2010 parte attrice decideva ad investire in preziosi, acquistando dalla . 3 diamanti, consegnati in data 10.01.2011, per un costo complessivo di € 19.996,00, di cui € 1000,00, corrisposti in contanti a titolo d'acconto, al momento dell'ordine, € 3.000,00 con bonifico del 12.01.2011 e € 15.996,00 a saldo, corrisposti con assegno n. 003218487.
Unitamente ai diamanti, furono consegnate al ricorrente le relative certificazioni gemmologiche rilasciate dall'HRD Anwerp Institute of Gemmology, con l'indicazione del numero identificativo del singolo prezioso, oltre alla polizza assicurativa coprente i preziosi per il caso di furto.
Il si determinava all'acquisto perché consigliato dal dott. consulente finanziario Pt_1 Persona_1
e procacciatore-venditore per conto di DP, regolarmente iscritto all'Albo Unico Consulenti Finanziari
e, quindi, in possesso di specifiche competenze, anche certificate, che hanno indotto parte attrice a sentirsi tutelata circa la bontà e la sicurezza dell'investimento.
Il al fine di illustrare la convenienza dell'acquisto dei diamanti, ha consegnato ed Per_1 Cont illustrato al materiale divulgativo predisposto da proponendo l'acquisto di diamanti come Pt_1 un bene rifugio, idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento, tramite le quotazioni pubblicate periodicamente su primari quotidiani economici nazionali;
pagina 2 di 9 l'investimento è stato presentato come un investimento sicuro, il cui mercato era in stabile e costante crescita, peraltro evidenziata attraverso appositi grafici, oltre che facilmente e rapidamente monetizzabile.
In data 29.04.2019 il riceveva l'ultimo report sul valore delle pietre, in ordine di tempo, dal Pt_1 quale emergeva che, rispetto al costo di acquisto pari ad € 19.996,00, il valore delle pietre era complessivamente di € 25.332,00 con un incremento del 26,69%.
Solo a seguito delle risultanze dell'indagine dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato Cont (AGCM) nei confronti di ed al clamore mediatico dell'intera vicenda il sospettando di Pt_1 essere stato tratto in inganno, ha inviato, tramite mail del 17.05.2021, del 24.05.2021 e del 1.06.2021 richiesta di disinvestimento senza ricevere alcuna risposta, come pure senza riscontro è rimasta la PEC di diffida del 17.06.2021 inoltrata, per conto del ricorrente, dall'avv. Enrico Iadicicco.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che la responsabilità della resistente per pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie è acclarata, alla luce del provvedimento AGCM, peraltro confermato in sede giudiziale;
che le risultanze del suddetto provvedimento costituiscono prova privilegiata, secondo quanto affermato da pronunce della Cassazione e della Corte d'Appello di Milano;
che le pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie messe in atto della venditrice concretano una violazione del generale principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175-1337-1375 c.c., fonte di responsabilità contrattuale con obbligo di risarcimento del danno;
che la condotta della società Contr convenuta appare ingannevole con riferimento alla presentazione del prezzo praticato da come
“quotazione”; che le pratiche ingannevoli sono durate per tutto il corso del rapporto contrattuale con l'invio dei report sul valore delle pietre contenenti una falsa rappresentazione della realtà; che le pietre sono invendibili.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale e Pt_1 Cont precontrattuale della la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Il ricorso introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati Cont alla resistente che si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 11.11.2022, eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa azionata, atteso che l'acquisto si è perfezionato il 10 gennaio 2011 e l'atto introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data Cont 7 giugno 2022. La difesa della a poi contestato la pretesa risarcitoria del sia sotto il profilo Pt_1 dell'an debeatur, che del quantum. In particolare, parte convenuta resistente ha eccepito la mancanza di prova di comportamenti omissivi e/o ingannevoli come pure dell'ammontare del danno chiedendo il rigetto delle istanze attoree.
Nel corso della prima udienza del 22.11.2022 il giudice riservava la decisione sulle istanze formulate dalle parti e con ordinanza in pari data ritenendo che il giudizio, pur fornito di rilevanti allegazioni, necessitasse di una istruttoria non sommaria, ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3 c.p.c., rinviando a trattazione scritta per i provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 9 febbraio 2022. In quella sede il giudice concedeva i termini istruttori e nel corso della successiva udienza del 21.06.2023 disponeva procedersi a perizia gemmologica sui tre diamanti. L'elaborato peritale, redatto dal CTU incaricato veniva depositato in data 26.03.2024; esperita Persona_2 l'istruttoria all'udienza del 20.11.2024 la difesa del unica comparsa, precisava le conclusioni ed Pt_1 il giudice assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
pagina 3 di 9 Cont La domanda di risarcimento del danno proposta dal nei confronti di è fondata e deve Pt_1 essere accolta nei termini che seguono.
Per quanto riguarda il fondamento normativo della responsabilità, si osserva anzitutto che il ricorrente incentra la causa petendi del giudizio de quo sul concetto di responsabilità civile da contratto valido, ma concluso a condizioni diverse da quelle che avrebbe convenuto, ovvero derivante dalla violazione dei canoni di correttezza e buona fede nelle trattative (non integranti gli estremi del dolo), che hanno indotto l'acquirente a stipulare in un modo meno favorevole di quanto avrebbe fatto se posto al corrente delle informazioni corrette. In subordine deduce l'esistenza di un vero e proprio dolo incidente.
Sul punto si osserva che, mentre l'impostazione tradizionale della dottrina e della giurisprudenza di legittimità affermava che non fosse configurabile una responsabilità precontrattuale nei casi in cui l'accordo tra le parti si fosse formato, l'orientamento della giurisprudenza ormai prevalente è nel senso di sostenere che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. Civ., I sez. n.
5762/2016 del 23.03.2016; conformi Cass. 17 settembre 2013, n. 21255; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24795; Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Ancora più di recente la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4715 del 14 febbraio 2022, esaminando l'art. 1337 c.c., ha considerato corretta l'estensione del principio della buona fede non solo alle condotte antecedenti all'accordo, e quindi ai casi di rottura ingiustificata delle trattative o all'ipotesi in cui il contratto si fosse rivelato invalido, ma anche alle condotte successive che si innestano nella fase di esecuzione del contratto.
Nell'ambito del superamento dell'impostazione tradizionale dovuto anche alle innovazioni derivanti dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. L'esame delle norme positivamente dettate dal legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto (1440 c.c.).” (Cass. n. 19024/2005).
Da tale ultimo orientamento deriva il convincimento che la disposizione dell'art.1337 c.c. sia, al pari di quelle degli artt. 1175 e 1375 c.c., norma meramente precettiva o imperativa positiva, dettata a tutela ed a limitazione degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non può, perciò, essere inclusa tra le «norme imperative», aventi invece contenuto proibitivo, considerate dal comma 1 dell'art.1418 c.c., la cui violazione determina la nullità del contratto.
Si arriva, in conclusione ad affermare che l'art. 1337 c.c. ha valore di clausola generale e che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e nella sua esecuzione assume rilievo anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto. pagina 4 di 9 Per quanto riguarda la determinazione del danno, in caso di comportamenti precontrattuali od esecutivi illegittimi, qualora esso derivi da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle partì, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
Alla luce di tale inquadramento normativo e giurisprudenziale e venendo all'esame della fattispecie, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie, formulata dalla difesa Cont della resistente che ha evocato la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.
Occorre premette che la configurazione dell'art. 1337 C.C. come generale di regola di comportamento conduce la giurisprudenza di legittimità a confermare che tale ipotesi di responsabilità precontrattuale costituisca una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in materia di onere della prova e prescrizione. Ne discende che il diritto a far valere detta responsabilità è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
Tuttavia, sia ove si ritenga configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia che la si consideri contrattuale, il diverso termine di prescrizione applicabile, rispettivamente quinquennale o decennale, non è spirato. Risulta infatti documentalmente provato (docc. 15 e 16 di parte attrice) che il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla richiesta di disinvestimento inoltrata via PEC e mail in data 17/24.05.2021 oltre che dalla diffida a mezzo PEC del 17.06.2021 del legale del Pt_1 Contr atto di costituzione in mora della Il termine è poi stato nuovamente interrotto dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Quanto all'individuazione del dies a quo è noto che l'evoluzione giurisprudenziale più recente ha superato l'interpretazione strettamente letterale dell'art. 2935 c.c. collegando l'inizio della prescrizione non più al verificarsi del fatto, bensì alla esteriorizzazione del danno, inteso nel senso della sua conoscibilità. Diventa, pertanto, rilevante il momento in cui il danno si manifesta come oggettivamente percepibile e riconoscibile in base all'ordinaria diligenza. (Cass. civ., sez. III, 08.05.2006, n. 10493; Cass. civ., sez. III, 15.07.2009, n. 16463; Cass. sez. III, Ord. 3 novembre 2020, n. 24270). Dall'applicazione di tali principi discende che l'exordium praescriptionis deve attestarsi al momento di conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza del pregiudizio subito, consistente nel caso in esame nel diverso valore delle pietre acquistate. Questo Giudice ritiene che l'oggettiva percepibilità di aver subito un danno patrimoniale differenziale sia insorta nel con la conoscenza dell'esito del Pt_1 provvedimento dell'AGCM del 20.10.2017, con la conseguenza che dal 20 settembre 2017 al 17/24.05.2021 (data della richiesta di disinvestimento) e poi al 17.06.2021 (data della messa in mora) il termine prescrizionale quinquennale non è trascorso.
Venendo all'accertamento in fatto della responsabilità della parte convenuta, si osserva che sul Pt_1 Cont gravava l'onere di specificare quali fossero state le condotte decettive adottate dalla chiarendone i presupposti e le modalità in base ai quali, al momento della conclusione del contratto, è maturato un legittimo affidamento idoneo a fondare la responsabilità della stessa.
Nella fattispecie de quo, il ha prodotto sub doc. 3 l'Ordine di Acquisto dei preziosi del Pt_1 22.12.2010, corredato dalle relative “Condizioni Generali di Vendita”, redatto su carta intestata della sottoscritto da entrambo le parti, attestante il versamento Controparte_1 dell'acconto di € 1000,00 e il prezzo d'acquisto. Ha poi prodotto, sub doc. 4 certificazione rilasciata Cont dalla convenuta in data 10.11.2021, attestante le caratteristiche ed il preteso valore delle pietre, indicato in €. 18.996,00. È altresì allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diamanti, atteso che il ha depositato sub doc. 5, copia dell'estratto conto bancario al 31.03.2011, corredato dalla Pt_1 fotocopia dell'assegno bancario, attestanti il bonifico bancario di €. 3.000,00 effettuato in data 12.01.2011 oltra al versamento, in data 17.01.2011, della somma pari ad €. 15.996,00.
pagina 5 di 9 Ed ancora la difesa del ha prodotto, sub docc. 6-7, i certificati gemmologici relativi alle tre Pt_1 pietre, la polizza assicurativa stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 10.01.2011 a protezione delle pietre, polizza sottoscritta sulla base di una convenzione esistente tra la Società di Cont Assicurazione e la si osserva che la polizza assicurativa attesta a sua volta il valore dei diamanti al momento dell'acquisto, indicandolo in €. 19.996,00. Sub doc. 8, poi, il ha prodotto la brochure Pt_1 Cont della che descrive l'investimento come sicuro, garantito e trasparente, oltre che foriero di profitti e di possibilità di liquidità immediata in caso di vendita, circostanze tutte poi rivelatesi non vere.
Tali allegazioni probatorie, attestanti le fasi di acquisto dei diamanti e di sottoscrizione del contratto di compravendita vengono poi, per così dire, rafforzate dall'esito dell'indagine compiuta dalla AGCM proprio in tema di vendita di diamanti a scopo d'investimento. La condotta posta in essere dalla DP, infatti, si pone, nel solco di quella pratica commerciale scorretta accertata con provvedimento 26757 del 20.10.2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (doc. 12 di parte attrice) confermato dal TAR Lazio con sentenze n.ri. 10967 e 10968 del 14.11.2018 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081 dell'11.3.2021 (docc. 13 e 14 di parte attrice), che qui assumono tutte valore di ulteriore elemento di prova del contesto nel quale si inquadrano le condotte accertate come compiute dalla convenuta. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23655/2021, citata anche da parte attrice, afferma che: “Nel giudizio civile il provvedimento del Garante ha una elevata attitudine probatoria tanto con riferimento all'accertamento della condotta quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai consumatori;
pur non esistendo nel nostro ordinamento la categoria della prova privilegiata, distinta da quella della prova legale, non si può discutere l'elevata attitudine probatoria dell'accertamento compiuto dall'Autorità alla quale è istituzionalmente affidata dalla legge la funzione di controllo, tanto più che a fronte dell'attività amministrativa dell'Autorità Garante il soggetto sanzionato gode del diritto alla difesa al contraddittorio e all'impugnazione in sede giurisdizionale”.
Sebbene l'onere probatorio non possa ritenersi assolto in forza del mero richiamo ai provvedimenti adottati dall'AGCM, provvedimenti che pure hanno superato il vaglio di due gradi di giudizio, purtuttavia la perfetta sovrapponibilità di quanto accertato da AGCM con le pratiche poste in essere dall'odierna convenuta ed emergenti dalle allegazioni e dalla narrazione dei fatti non può non trovare considerazione in questa sede.
Per quanto riguarda il comportamento censurabile posto in essere dalla DP, esso emerge con piena evidenza dai contenuti presenti nel materiale pubblicitario circa la convenienza dell'investimento presentato come bene rifugio, in costante crescita secondo le “quotazioni” e facilmente liquidabile in caso di rivendita. In spregio all'obbligo di chiarezza e completezza dei messaggi promozionali, la Cont brochure della consegnata al (doc. 8 di parte attrice) contiene frasi del tipo: “investire in Pt_1 diamanti significa proteggere il proprio investimento dalle continue oscillazioni del mercato azionario.
Il mercato dei diamanti da investimento ha registrato negli ultimi dieci anni un elevato tasso di crescita sempre costante e superiore sia al tasso di d'inflazione che alle quotazioni dell'oro…”; “un investimento in grado di tutelare ed accrescere il patrimonio nel suo tempo. I diamanti, infatti, sono indipendenti dai mercati azionari e dunque da oscillazioni politico-valutarie (diversamente dall'oro). Costituiscono un bene raro ed esauribile che garantisce un costante aumento di valore…”; e ancora:
“Il Sole 24 Ore pubblica trimestralmente le quotazioni internazionali dei diamanti permettendo così di Contr monitorare la situazione del capitale investito” (pag.5 doc. 8); vuole offrire un investimento conveniente e flessibile, proprio per questo riserva ai propri clienti l'opzione disinvestimento. Tale servizio consentirà di rivendere in ogni momento il proprio prodotto finanziario alle ultime quotazioni pubblicate, realizzando così i profitti ottenuti negli anni e trasformandoli in liquidità immediatamente disponibile”.
pagina 6 di 9 Tali affermazioni, oltre a rivestire una notevole capacità suggestiva e di condizionamento rispetto al formarsi della volontà negoziale del sono poi risultate palesemente false, costruite ad arte e Pt_1 slegate da qualsiasi reale indicatore di mercato. AGCM nell'ambito dell'indagine espletata ha identificato due distinte violazioni del Codice del Consumo, la prima concernente le modalità di vendita dei diamanti da investimento e la seconda relativa ad alcune informazioni precontrattuali presenti nella modulistica di vendita.
Con riferimento alla prima violazione sono state identificate modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento, in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto. In particolare, è stato accertato che DP presentava il prezzo di vendita dei diamanti, da lei determinato, come quotazione di mercato, pubblicandolo a pagamento su un giornale economico;
costruiva falsi grafici “attestanti” l'andamento del mercato e l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, confrontandoli poi artatamente con le quotazioni ufficiali dell'oro; attestava la facile commerciabilità e rivendibilità dei diamanti ben sapendo che l'unico canale di rivendita attraverso cui avrebbero potuto Cont essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato dalla stessa
Quanto poi alle informazioni presenti nella modulistica di vendita, l'indagine ha appurato la violazione dei diritti dei consumatori in merito al recesso, atteso che DP aveva predisposto condizioni di compravendita che violano i diritti dei consumatori relativi al diritto di ripensamento, riportato genericamente, non recante in allegato il modulo per il recesso e limitando le modalità di esercizio al solo invio di una raccomandata, da anticipare via mail al professionista.
Accertata così la responsabilità della convenuta DP e passando alla quantificazione del danno, si ritiene attendibile e completa la stima delle pietre resa dal CTU, il gemmologo Persona_2
incaricato di svolgere una perizia sui tre diamanti.
[...]
Va premesso che il danno patrimoniale suscettibile di risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto dall'attore per l'acquisto dei tre diamanti (pari, complessivamente, ad euro 19.996,00) ed il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro acquisto, come determinato dal CTU nella relazione depositata (pari ad euro 7.200,00), che ha concluso affermando che le singole tre pietre oggetto di compravendita hanno un valore intrinseco di acquisto “statico” di molto inferiore a quanto pattuito nel contratto.
Sul punto, si condividono le considerazioni e conclusioni del Consulente Tecnico che, all'esito dell'esame delle tre pietre, ha evidenziato una forbice oscillante tra:
- € 12.796,00 in relazione alla valutazione al momento degli acquisti (€ 7.200,00 contro gli € 19.996,00 di cui all'ordine di acquisto del 22.12.2010 – doc. 3);
- € 13.396,00 con riferimento alla valutazione al momento della stima (€ 6.600,00 contro gli €
19.996,00 di cui all'ordine d'acquisto).
La differenza rilevata ed attestata dalla CTU tra la realtà rappresentata dalla DP e il vero valore dei diamanti, con proiezioni effettuate sia al momento dell'acquisto (dicembre 2010), che in occasione della stima da parte del CTU (6.11.2023), quantifica il danno subito dal rendendo palese la falsa Pt_1 rappresentazione della realtà, che ha determinato la lesione dell'autodeterminazione dell'attore nella valutazione dell'investimento.
Si rileva, poi, che le pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie non hanno riguardato solo la fase precontrattuale, ma si sono protratte anche dopo la conclusione del contratto e nella fase esecutiva dello stesso, tanto che il report inviato al nell'aprile del 2019 (doc. 11 di parte attrice) attesta un Pt_1 incremento del valore delle pietre, calcolato al 29.04.2019, pari al 26,69% del valore di acquisto delle stesse (€. 19.996,00/25.332,00). Con l'aggravante che il report è stato inviato all'odierno attore a due pagina 7 di 9 anni di distanza dall'irrogazione della sanzione amministrativa comminata dalla AGCM nel settembre
2017.
Infine, si sottolinea come la pratica ingannatoria perpetrata dalla DP si sia esplicata anche con riferimento al prospettato “valore di pronto realizzo nel settore diamantifero”. Secondo la prospettazione di parte convenuta, l'investimento avrebbe dovuto essere di pronta e facile liquidabilità, in qualsiasi momento, salve le sole commissioni. Tuttavia, dalla CTU emerge una realtà totalmente Cont diversa, che smentisce integralmente le prospettazioni della atteso che il CT ha concluso affermando che, in caso di negoziazione da parte di un operatore privato, il valore complessivo di realizzo sarebbe nell'ordine dei 3.100,00/3.300,00 euro circa (contrattazione a parte). Non si tratta quindi di uno smobilizzo profittevole ma, al contrario, di una perdita secca rispetto al valore reale d'acquisto dei diamanti, che peraltro era già inferiore di quasi 2/3 rispetto a quanto dedotto in contratto.
All'esito delle complessive risultanze probatorie, questo Giudice ritiene quantificabile un pregiudizio fondato sul “differenziale” tra il prezzo complessivo corrisposto dall'attore per l'acquisto dei tre diamanti (pari complessivamente ad euro 19.996,00) ed il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro acquisto, come determinato dal CTU nella relazione deposita (pari ad euro 7.200,00), pari ad euro 12.796,00. Il punto di riferimento finale è costituito dal valore che le pietre avevano al momento storico della conclusione del contratto, per come esaminate dall'ausiliario del Tribunale.
La valutazione dei diamanti deve essere condotta con riferimento alla data del loro acquisto, anziché a quella attuale, considerato come il rischio di oscillazioni delle valutazioni delle pietre era stato consapevolmente assunto dal nel momento in cui aveva deciso di acquistare i tre diamanti con Pt_1 finalità di investimento (sul punto, Tribunale di Milano, sez. VI, 22 dicembre 2022, n. 10125); l'andamento dei prezzi dei diamanti integrava un'alea volontariamente assunta dall'attore al momento della scelta di tale bene quale forma di investimento e, precisamente, rappresentava la componente di rischiosità insita nell'investimento stesso. Per analoghe ragioni, non si ritiene di poter considerare come parametro per il risarcimento del danno il valore di realizzo per la vendita dei diamanti, trattandosi di un valore legato a fattori estranei e indipendenti dalla condotta di parte convenuta.
Il danno lamentato dall'attore, dunque, è provato nei limiti dell'importo di euro 12.796,00, cui devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria anno per anno e gli interessi dalla data di acquisto dei diamanti sino al saldo.
Sul punto si richiama l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (tra le altre, Cass. ordinanza
27.12.2022 n. 37798; Cass. 6 settembre 2022, n. 26202; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. 20 aprile 2020, n. 7948).
Al quindi, deve essere riconosciuta la somma di euro 12.796,00 rivalutata applicando i Pt_1 corrispondenti indici I.S.T.A.T. per un ammontare pari a complessivi euro 16.711,00.
In merito poi agli interessi, devono recepirsi i principi di cui alla sentenza Cass. S.U. n.
1712/1995, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284
pagina 8 di 9 comma 1 c.c., sulla somma di euro 16.711,00 devalutata alla data dell'acquisto delle pietre poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita fino alla data della domanda avvenuta con il deposito del ricorso il 6.06.2022.
Dalla data della domanda, appunto il 06.06.2022, sono poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma IV c.c. sull'importo liquidato di euro 16.711,00.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza espletata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/22, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della la condanna al risarcimento Controparte_1 del danno subito da e liquidato in € 16.711,00, oltre interessi secondo i criteri Parte_1 indicati in motivazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22087/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Giordano (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Rubens n. 7, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Giordano.
ATTORE/I contro
in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa dall'avvocato Giannino Bettazzi Controparte_2
(C.F. ), presso il cui studio in Milano, via Marco de Marchi 2, è elettivamente C.F._3 domiciliata
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così provvedere:
1) accertato l'inadempimento della resistente, la falsa rappresentazione dei fatti nonché le partiche commerciali scorrette ed ingannatorie con violazione degli artt. 20-21-22 e 23 D.lgs. 206/2005 all'epoca vigente come risultanti dalla delibera AGCOM e che hanno indotto il ricorrente all'acquisto dei preziosi, con violazione del principio di buona fede ex artt. 1175-1337-1375-1218 c.c., condannare essa con sede legale in Controparte_1
Milano, alla Via Cesare Battisti n. 19, partita I.V.A. , in persona del liquidatore P.IVA_1 legale rapp.te p.t. ivi dom.to per ragione di carica, Dott.ssa : Controparte_2
pagina 1 di 9 a) in via principale, al risarcimento del danno pari al differenziale tra il costo dei preziosi versato all'epoca dal ricorrente pari ad € 19.996,00 e l'effettivo valore attuale di mercato pari a circa € 6.183,00 con condanna al pagamento della differenza di € 13.807,00 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno dall'acquisto delle pietre fino all'attualità;
b) in via subordinata, premessa in ogni caso la violazione delle regole della buona fede contrattuale e la malafede acclarata della resistente, condannare quest'ultima al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e/o di giustizia ex art. 1226-2056 c.c., oltre in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria come richiesti al punto a;
3) Con vittoria di spese e compensi della procedura, rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
In Via istruttoria: Mezzi istruttori riservati nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. qualora il Magistrato proceda con il mutamento del rito.
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie ex art. 2946 c.c.
Nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande formulate nei confronti di
. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente in data 6.06.2022, ha Parte_1 Cont convenuto in giudizio la (di seguito solo , Controparte_1 chiedendo di accertare l'inadempimento della stessa e la violazione del principio di buona fede per l'utilizzo di pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno patito.
In particolare, il ha dedotto quanto segue. Pt_1 Cont In data 22.12.2010 parte attrice decideva ad investire in preziosi, acquistando dalla . 3 diamanti, consegnati in data 10.01.2011, per un costo complessivo di € 19.996,00, di cui € 1000,00, corrisposti in contanti a titolo d'acconto, al momento dell'ordine, € 3.000,00 con bonifico del 12.01.2011 e € 15.996,00 a saldo, corrisposti con assegno n. 003218487.
Unitamente ai diamanti, furono consegnate al ricorrente le relative certificazioni gemmologiche rilasciate dall'HRD Anwerp Institute of Gemmology, con l'indicazione del numero identificativo del singolo prezioso, oltre alla polizza assicurativa coprente i preziosi per il caso di furto.
Il si determinava all'acquisto perché consigliato dal dott. consulente finanziario Pt_1 Persona_1
e procacciatore-venditore per conto di DP, regolarmente iscritto all'Albo Unico Consulenti Finanziari
e, quindi, in possesso di specifiche competenze, anche certificate, che hanno indotto parte attrice a sentirsi tutelata circa la bontà e la sicurezza dell'investimento.
Il al fine di illustrare la convenienza dell'acquisto dei diamanti, ha consegnato ed Per_1 Cont illustrato al materiale divulgativo predisposto da proponendo l'acquisto di diamanti come Pt_1 un bene rifugio, idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento, tramite le quotazioni pubblicate periodicamente su primari quotidiani economici nazionali;
pagina 2 di 9 l'investimento è stato presentato come un investimento sicuro, il cui mercato era in stabile e costante crescita, peraltro evidenziata attraverso appositi grafici, oltre che facilmente e rapidamente monetizzabile.
In data 29.04.2019 il riceveva l'ultimo report sul valore delle pietre, in ordine di tempo, dal Pt_1 quale emergeva che, rispetto al costo di acquisto pari ad € 19.996,00, il valore delle pietre era complessivamente di € 25.332,00 con un incremento del 26,69%.
Solo a seguito delle risultanze dell'indagine dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato Cont (AGCM) nei confronti di ed al clamore mediatico dell'intera vicenda il sospettando di Pt_1 essere stato tratto in inganno, ha inviato, tramite mail del 17.05.2021, del 24.05.2021 e del 1.06.2021 richiesta di disinvestimento senza ricevere alcuna risposta, come pure senza riscontro è rimasta la PEC di diffida del 17.06.2021 inoltrata, per conto del ricorrente, dall'avv. Enrico Iadicicco.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che la responsabilità della resistente per pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie è acclarata, alla luce del provvedimento AGCM, peraltro confermato in sede giudiziale;
che le risultanze del suddetto provvedimento costituiscono prova privilegiata, secondo quanto affermato da pronunce della Cassazione e della Corte d'Appello di Milano;
che le pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie messe in atto della venditrice concretano una violazione del generale principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175-1337-1375 c.c., fonte di responsabilità contrattuale con obbligo di risarcimento del danno;
che la condotta della società Contr convenuta appare ingannevole con riferimento alla presentazione del prezzo praticato da come
“quotazione”; che le pratiche ingannevoli sono durate per tutto il corso del rapporto contrattuale con l'invio dei report sul valore delle pietre contenenti una falsa rappresentazione della realtà; che le pietre sono invendibili.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale e Pt_1 Cont precontrattuale della la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Il ricorso introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati Cont alla resistente che si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 11.11.2022, eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa azionata, atteso che l'acquisto si è perfezionato il 10 gennaio 2011 e l'atto introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data Cont 7 giugno 2022. La difesa della a poi contestato la pretesa risarcitoria del sia sotto il profilo Pt_1 dell'an debeatur, che del quantum. In particolare, parte convenuta resistente ha eccepito la mancanza di prova di comportamenti omissivi e/o ingannevoli come pure dell'ammontare del danno chiedendo il rigetto delle istanze attoree.
Nel corso della prima udienza del 22.11.2022 il giudice riservava la decisione sulle istanze formulate dalle parti e con ordinanza in pari data ritenendo che il giudizio, pur fornito di rilevanti allegazioni, necessitasse di una istruttoria non sommaria, ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3 c.p.c., rinviando a trattazione scritta per i provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 9 febbraio 2022. In quella sede il giudice concedeva i termini istruttori e nel corso della successiva udienza del 21.06.2023 disponeva procedersi a perizia gemmologica sui tre diamanti. L'elaborato peritale, redatto dal CTU incaricato veniva depositato in data 26.03.2024; esperita Persona_2 l'istruttoria all'udienza del 20.11.2024 la difesa del unica comparsa, precisava le conclusioni ed Pt_1 il giudice assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
pagina 3 di 9 Cont La domanda di risarcimento del danno proposta dal nei confronti di è fondata e deve Pt_1 essere accolta nei termini che seguono.
Per quanto riguarda il fondamento normativo della responsabilità, si osserva anzitutto che il ricorrente incentra la causa petendi del giudizio de quo sul concetto di responsabilità civile da contratto valido, ma concluso a condizioni diverse da quelle che avrebbe convenuto, ovvero derivante dalla violazione dei canoni di correttezza e buona fede nelle trattative (non integranti gli estremi del dolo), che hanno indotto l'acquirente a stipulare in un modo meno favorevole di quanto avrebbe fatto se posto al corrente delle informazioni corrette. In subordine deduce l'esistenza di un vero e proprio dolo incidente.
Sul punto si osserva che, mentre l'impostazione tradizionale della dottrina e della giurisprudenza di legittimità affermava che non fosse configurabile una responsabilità precontrattuale nei casi in cui l'accordo tra le parti si fosse formato, l'orientamento della giurisprudenza ormai prevalente è nel senso di sostenere che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. Civ., I sez. n.
5762/2016 del 23.03.2016; conformi Cass. 17 settembre 2013, n. 21255; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24795; Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Ancora più di recente la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4715 del 14 febbraio 2022, esaminando l'art. 1337 c.c., ha considerato corretta l'estensione del principio della buona fede non solo alle condotte antecedenti all'accordo, e quindi ai casi di rottura ingiustificata delle trattative o all'ipotesi in cui il contratto si fosse rivelato invalido, ma anche alle condotte successive che si innestano nella fase di esecuzione del contratto.
Nell'ambito del superamento dell'impostazione tradizionale dovuto anche alle innovazioni derivanti dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. L'esame delle norme positivamente dettate dal legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto (1440 c.c.).” (Cass. n. 19024/2005).
Da tale ultimo orientamento deriva il convincimento che la disposizione dell'art.1337 c.c. sia, al pari di quelle degli artt. 1175 e 1375 c.c., norma meramente precettiva o imperativa positiva, dettata a tutela ed a limitazione degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non può, perciò, essere inclusa tra le «norme imperative», aventi invece contenuto proibitivo, considerate dal comma 1 dell'art.1418 c.c., la cui violazione determina la nullità del contratto.
Si arriva, in conclusione ad affermare che l'art. 1337 c.c. ha valore di clausola generale e che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e nella sua esecuzione assume rilievo anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto. pagina 4 di 9 Per quanto riguarda la determinazione del danno, in caso di comportamenti precontrattuali od esecutivi illegittimi, qualora esso derivi da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle partì, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
Alla luce di tale inquadramento normativo e giurisprudenziale e venendo all'esame della fattispecie, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie, formulata dalla difesa Cont della resistente che ha evocato la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.
Occorre premette che la configurazione dell'art. 1337 C.C. come generale di regola di comportamento conduce la giurisprudenza di legittimità a confermare che tale ipotesi di responsabilità precontrattuale costituisca una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in materia di onere della prova e prescrizione. Ne discende che il diritto a far valere detta responsabilità è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
Tuttavia, sia ove si ritenga configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia che la si consideri contrattuale, il diverso termine di prescrizione applicabile, rispettivamente quinquennale o decennale, non è spirato. Risulta infatti documentalmente provato (docc. 15 e 16 di parte attrice) che il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla richiesta di disinvestimento inoltrata via PEC e mail in data 17/24.05.2021 oltre che dalla diffida a mezzo PEC del 17.06.2021 del legale del Pt_1 Contr atto di costituzione in mora della Il termine è poi stato nuovamente interrotto dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Quanto all'individuazione del dies a quo è noto che l'evoluzione giurisprudenziale più recente ha superato l'interpretazione strettamente letterale dell'art. 2935 c.c. collegando l'inizio della prescrizione non più al verificarsi del fatto, bensì alla esteriorizzazione del danno, inteso nel senso della sua conoscibilità. Diventa, pertanto, rilevante il momento in cui il danno si manifesta come oggettivamente percepibile e riconoscibile in base all'ordinaria diligenza. (Cass. civ., sez. III, 08.05.2006, n. 10493; Cass. civ., sez. III, 15.07.2009, n. 16463; Cass. sez. III, Ord. 3 novembre 2020, n. 24270). Dall'applicazione di tali principi discende che l'exordium praescriptionis deve attestarsi al momento di conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza del pregiudizio subito, consistente nel caso in esame nel diverso valore delle pietre acquistate. Questo Giudice ritiene che l'oggettiva percepibilità di aver subito un danno patrimoniale differenziale sia insorta nel con la conoscenza dell'esito del Pt_1 provvedimento dell'AGCM del 20.10.2017, con la conseguenza che dal 20 settembre 2017 al 17/24.05.2021 (data della richiesta di disinvestimento) e poi al 17.06.2021 (data della messa in mora) il termine prescrizionale quinquennale non è trascorso.
Venendo all'accertamento in fatto della responsabilità della parte convenuta, si osserva che sul Pt_1 Cont gravava l'onere di specificare quali fossero state le condotte decettive adottate dalla chiarendone i presupposti e le modalità in base ai quali, al momento della conclusione del contratto, è maturato un legittimo affidamento idoneo a fondare la responsabilità della stessa.
Nella fattispecie de quo, il ha prodotto sub doc. 3 l'Ordine di Acquisto dei preziosi del Pt_1 22.12.2010, corredato dalle relative “Condizioni Generali di Vendita”, redatto su carta intestata della sottoscritto da entrambo le parti, attestante il versamento Controparte_1 dell'acconto di € 1000,00 e il prezzo d'acquisto. Ha poi prodotto, sub doc. 4 certificazione rilasciata Cont dalla convenuta in data 10.11.2021, attestante le caratteristiche ed il preteso valore delle pietre, indicato in €. 18.996,00. È altresì allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diamanti, atteso che il ha depositato sub doc. 5, copia dell'estratto conto bancario al 31.03.2011, corredato dalla Pt_1 fotocopia dell'assegno bancario, attestanti il bonifico bancario di €. 3.000,00 effettuato in data 12.01.2011 oltra al versamento, in data 17.01.2011, della somma pari ad €. 15.996,00.
pagina 5 di 9 Ed ancora la difesa del ha prodotto, sub docc. 6-7, i certificati gemmologici relativi alle tre Pt_1 pietre, la polizza assicurativa stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 10.01.2011 a protezione delle pietre, polizza sottoscritta sulla base di una convenzione esistente tra la Società di Cont Assicurazione e la si osserva che la polizza assicurativa attesta a sua volta il valore dei diamanti al momento dell'acquisto, indicandolo in €. 19.996,00. Sub doc. 8, poi, il ha prodotto la brochure Pt_1 Cont della che descrive l'investimento come sicuro, garantito e trasparente, oltre che foriero di profitti e di possibilità di liquidità immediata in caso di vendita, circostanze tutte poi rivelatesi non vere.
Tali allegazioni probatorie, attestanti le fasi di acquisto dei diamanti e di sottoscrizione del contratto di compravendita vengono poi, per così dire, rafforzate dall'esito dell'indagine compiuta dalla AGCM proprio in tema di vendita di diamanti a scopo d'investimento. La condotta posta in essere dalla DP, infatti, si pone, nel solco di quella pratica commerciale scorretta accertata con provvedimento 26757 del 20.10.2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (doc. 12 di parte attrice) confermato dal TAR Lazio con sentenze n.ri. 10967 e 10968 del 14.11.2018 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081 dell'11.3.2021 (docc. 13 e 14 di parte attrice), che qui assumono tutte valore di ulteriore elemento di prova del contesto nel quale si inquadrano le condotte accertate come compiute dalla convenuta. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23655/2021, citata anche da parte attrice, afferma che: “Nel giudizio civile il provvedimento del Garante ha una elevata attitudine probatoria tanto con riferimento all'accertamento della condotta quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai consumatori;
pur non esistendo nel nostro ordinamento la categoria della prova privilegiata, distinta da quella della prova legale, non si può discutere l'elevata attitudine probatoria dell'accertamento compiuto dall'Autorità alla quale è istituzionalmente affidata dalla legge la funzione di controllo, tanto più che a fronte dell'attività amministrativa dell'Autorità Garante il soggetto sanzionato gode del diritto alla difesa al contraddittorio e all'impugnazione in sede giurisdizionale”.
Sebbene l'onere probatorio non possa ritenersi assolto in forza del mero richiamo ai provvedimenti adottati dall'AGCM, provvedimenti che pure hanno superato il vaglio di due gradi di giudizio, purtuttavia la perfetta sovrapponibilità di quanto accertato da AGCM con le pratiche poste in essere dall'odierna convenuta ed emergenti dalle allegazioni e dalla narrazione dei fatti non può non trovare considerazione in questa sede.
Per quanto riguarda il comportamento censurabile posto in essere dalla DP, esso emerge con piena evidenza dai contenuti presenti nel materiale pubblicitario circa la convenienza dell'investimento presentato come bene rifugio, in costante crescita secondo le “quotazioni” e facilmente liquidabile in caso di rivendita. In spregio all'obbligo di chiarezza e completezza dei messaggi promozionali, la Cont brochure della consegnata al (doc. 8 di parte attrice) contiene frasi del tipo: “investire in Pt_1 diamanti significa proteggere il proprio investimento dalle continue oscillazioni del mercato azionario.
Il mercato dei diamanti da investimento ha registrato negli ultimi dieci anni un elevato tasso di crescita sempre costante e superiore sia al tasso di d'inflazione che alle quotazioni dell'oro…”; “un investimento in grado di tutelare ed accrescere il patrimonio nel suo tempo. I diamanti, infatti, sono indipendenti dai mercati azionari e dunque da oscillazioni politico-valutarie (diversamente dall'oro). Costituiscono un bene raro ed esauribile che garantisce un costante aumento di valore…”; e ancora:
“Il Sole 24 Ore pubblica trimestralmente le quotazioni internazionali dei diamanti permettendo così di Contr monitorare la situazione del capitale investito” (pag.5 doc. 8); vuole offrire un investimento conveniente e flessibile, proprio per questo riserva ai propri clienti l'opzione disinvestimento. Tale servizio consentirà di rivendere in ogni momento il proprio prodotto finanziario alle ultime quotazioni pubblicate, realizzando così i profitti ottenuti negli anni e trasformandoli in liquidità immediatamente disponibile”.
pagina 6 di 9 Tali affermazioni, oltre a rivestire una notevole capacità suggestiva e di condizionamento rispetto al formarsi della volontà negoziale del sono poi risultate palesemente false, costruite ad arte e Pt_1 slegate da qualsiasi reale indicatore di mercato. AGCM nell'ambito dell'indagine espletata ha identificato due distinte violazioni del Codice del Consumo, la prima concernente le modalità di vendita dei diamanti da investimento e la seconda relativa ad alcune informazioni precontrattuali presenti nella modulistica di vendita.
Con riferimento alla prima violazione sono state identificate modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento, in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto. In particolare, è stato accertato che DP presentava il prezzo di vendita dei diamanti, da lei determinato, come quotazione di mercato, pubblicandolo a pagamento su un giornale economico;
costruiva falsi grafici “attestanti” l'andamento del mercato e l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, confrontandoli poi artatamente con le quotazioni ufficiali dell'oro; attestava la facile commerciabilità e rivendibilità dei diamanti ben sapendo che l'unico canale di rivendita attraverso cui avrebbero potuto Cont essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato dalla stessa
Quanto poi alle informazioni presenti nella modulistica di vendita, l'indagine ha appurato la violazione dei diritti dei consumatori in merito al recesso, atteso che DP aveva predisposto condizioni di compravendita che violano i diritti dei consumatori relativi al diritto di ripensamento, riportato genericamente, non recante in allegato il modulo per il recesso e limitando le modalità di esercizio al solo invio di una raccomandata, da anticipare via mail al professionista.
Accertata così la responsabilità della convenuta DP e passando alla quantificazione del danno, si ritiene attendibile e completa la stima delle pietre resa dal CTU, il gemmologo Persona_2
incaricato di svolgere una perizia sui tre diamanti.
[...]
Va premesso che il danno patrimoniale suscettibile di risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto dall'attore per l'acquisto dei tre diamanti (pari, complessivamente, ad euro 19.996,00) ed il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro acquisto, come determinato dal CTU nella relazione depositata (pari ad euro 7.200,00), che ha concluso affermando che le singole tre pietre oggetto di compravendita hanno un valore intrinseco di acquisto “statico” di molto inferiore a quanto pattuito nel contratto.
Sul punto, si condividono le considerazioni e conclusioni del Consulente Tecnico che, all'esito dell'esame delle tre pietre, ha evidenziato una forbice oscillante tra:
- € 12.796,00 in relazione alla valutazione al momento degli acquisti (€ 7.200,00 contro gli € 19.996,00 di cui all'ordine di acquisto del 22.12.2010 – doc. 3);
- € 13.396,00 con riferimento alla valutazione al momento della stima (€ 6.600,00 contro gli €
19.996,00 di cui all'ordine d'acquisto).
La differenza rilevata ed attestata dalla CTU tra la realtà rappresentata dalla DP e il vero valore dei diamanti, con proiezioni effettuate sia al momento dell'acquisto (dicembre 2010), che in occasione della stima da parte del CTU (6.11.2023), quantifica il danno subito dal rendendo palese la falsa Pt_1 rappresentazione della realtà, che ha determinato la lesione dell'autodeterminazione dell'attore nella valutazione dell'investimento.
Si rileva, poi, che le pratiche commerciali scorrette ed ingannatorie non hanno riguardato solo la fase precontrattuale, ma si sono protratte anche dopo la conclusione del contratto e nella fase esecutiva dello stesso, tanto che il report inviato al nell'aprile del 2019 (doc. 11 di parte attrice) attesta un Pt_1 incremento del valore delle pietre, calcolato al 29.04.2019, pari al 26,69% del valore di acquisto delle stesse (€. 19.996,00/25.332,00). Con l'aggravante che il report è stato inviato all'odierno attore a due pagina 7 di 9 anni di distanza dall'irrogazione della sanzione amministrativa comminata dalla AGCM nel settembre
2017.
Infine, si sottolinea come la pratica ingannatoria perpetrata dalla DP si sia esplicata anche con riferimento al prospettato “valore di pronto realizzo nel settore diamantifero”. Secondo la prospettazione di parte convenuta, l'investimento avrebbe dovuto essere di pronta e facile liquidabilità, in qualsiasi momento, salve le sole commissioni. Tuttavia, dalla CTU emerge una realtà totalmente Cont diversa, che smentisce integralmente le prospettazioni della atteso che il CT ha concluso affermando che, in caso di negoziazione da parte di un operatore privato, il valore complessivo di realizzo sarebbe nell'ordine dei 3.100,00/3.300,00 euro circa (contrattazione a parte). Non si tratta quindi di uno smobilizzo profittevole ma, al contrario, di una perdita secca rispetto al valore reale d'acquisto dei diamanti, che peraltro era già inferiore di quasi 2/3 rispetto a quanto dedotto in contratto.
All'esito delle complessive risultanze probatorie, questo Giudice ritiene quantificabile un pregiudizio fondato sul “differenziale” tra il prezzo complessivo corrisposto dall'attore per l'acquisto dei tre diamanti (pari complessivamente ad euro 19.996,00) ed il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro acquisto, come determinato dal CTU nella relazione deposita (pari ad euro 7.200,00), pari ad euro 12.796,00. Il punto di riferimento finale è costituito dal valore che le pietre avevano al momento storico della conclusione del contratto, per come esaminate dall'ausiliario del Tribunale.
La valutazione dei diamanti deve essere condotta con riferimento alla data del loro acquisto, anziché a quella attuale, considerato come il rischio di oscillazioni delle valutazioni delle pietre era stato consapevolmente assunto dal nel momento in cui aveva deciso di acquistare i tre diamanti con Pt_1 finalità di investimento (sul punto, Tribunale di Milano, sez. VI, 22 dicembre 2022, n. 10125); l'andamento dei prezzi dei diamanti integrava un'alea volontariamente assunta dall'attore al momento della scelta di tale bene quale forma di investimento e, precisamente, rappresentava la componente di rischiosità insita nell'investimento stesso. Per analoghe ragioni, non si ritiene di poter considerare come parametro per il risarcimento del danno il valore di realizzo per la vendita dei diamanti, trattandosi di un valore legato a fattori estranei e indipendenti dalla condotta di parte convenuta.
Il danno lamentato dall'attore, dunque, è provato nei limiti dell'importo di euro 12.796,00, cui devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria anno per anno e gli interessi dalla data di acquisto dei diamanti sino al saldo.
Sul punto si richiama l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (tra le altre, Cass. ordinanza
27.12.2022 n. 37798; Cass. 6 settembre 2022, n. 26202; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. 20 aprile 2020, n. 7948).
Al quindi, deve essere riconosciuta la somma di euro 12.796,00 rivalutata applicando i Pt_1 corrispondenti indici I.S.T.A.T. per un ammontare pari a complessivi euro 16.711,00.
In merito poi agli interessi, devono recepirsi i principi di cui alla sentenza Cass. S.U. n.
1712/1995, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284
pagina 8 di 9 comma 1 c.c., sulla somma di euro 16.711,00 devalutata alla data dell'acquisto delle pietre poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita fino alla data della domanda avvenuta con il deposito del ricorso il 6.06.2022.
Dalla data della domanda, appunto il 06.06.2022, sono poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma IV c.c. sull'importo liquidato di euro 16.711,00.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza espletata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/22, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della la condanna al risarcimento Controparte_1 del danno subito da e liquidato in € 16.711,00, oltre interessi secondo i criteri Parte_1 indicati in motivazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
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