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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G 5223/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5223/2023 avente ad oggetto: Ricorso per separazione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAPPALARDO ANNA, presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo del 28.02.2023 e come da verbale del 11.11.2024; Voglia il Tribunale Ill.mo;
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) stabilire e determinare l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore
[...]
, nato a [...] il [...] alla signora , Persona_1 Parte_1 con residenza e collocazione presso la sua abitazione;
3) con obbligo da parte del padre di versare un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 350,00, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 150,00, entrambi entro il giorno 5 di ogni mese, dalla data del presente ricorso, e con rivalutazione annuale ISTAT;
pagina 1 di 6 4) con obbligo da parte del padre di corrispondere le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche e parascolastiche nonché straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo;
5) prevedere che il padre possa telefonare al figlio una volta alla settimana;
6) Prevedere allo stato incontri padre- figlio in luogo neutro;
7) mandare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ove l'atto risulti trascritto, e di procedere a tutte le incombenze di legge;
8) con contestuale provvedimento di liquidazione di spese in favore della sottoscritta legale per il sostenuto gratuito patrocinio. In subordine, chiede la conferma dell'ordinanza presidenziale del 06.07.2023. Con ogni consequenziale provvedimento, rimettendo le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare a prova.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Elkatawa (Egitto) in data 15/04/2014. Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] Persona_1 il 02/03/2016. Con ricorso depositato in data 28/02/2023, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore a sé medesima, di prevedere un contributo al mantenimento sia del minore a carico di parte resistente pari ad € 350 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, sia per sé a carico di parte convenuta pari ad € 150 mensili. In tale atto introduttivo, inoltre, parte attrice chiedeva di prevedere incontri in luogo neutro padre-figlio e di prevedere telefonate settimanali fra gli stessi. All'udienza del 28/06/2023 il Presidente, dato atto della regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia di;
parte ricorrente Controparte_1 veniva sentita personalmente ed il Presidente, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, affidava il figlio in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, prevedeva una graduale ripresa degli incontri padre-figlio in luogo neutro previo accertamento da parte dei Servizi incaricati, richiedeva ai Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva di prendere in carico il nucleo famigliare con gli opportuni interventi di monitoraggio e, infine, disponeva a carico di parte resistente un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e per la ricorrente pari ad €100 mensili. In data 25/10/2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e chiedendo, in subordine, la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del 06/07/2023. All'udienza del 11/12/2023 il Giudice, ritenute necessarie ai fini della decisione, le informazioni in ordine alla condizione reddituale di parte ricorrente, richiedeva all'Agenzia delle Entrate di trasmettere pagina 2 di 6 le documentazioni inerenti. Il G.I. confermava, inoltre, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati evidenziando la necessità della presa in carico psicologica del minore. All'udienza del 11/11/2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendo, in subordine, la conferma dell'ordinanza presidenziale del 06/07/2023 ed il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
§§§§§ Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta rimasta contumace, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle altre questioni
Ritiene preliminarmente il Collegio che nel caso di specie l'audizione del figlio minore non è possibile, essendo infra – dodicenne. Devono essere confermati i provvedimenti presidenziali provvisori assunti in data 6.7.2023, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede. In particolare, va confermato l'affidamento in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore, perdurando indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. il quale, da tempo Controparte_1 trascura la relazione con il figlio, il cui accudimento materiale e morale diretto grava esclusivamente sulla madre;
come anche evidenziato dall'ultima relazione sociale del 17.10.2024, il resistente contumace non ha mai preso contatti con il Servizio sociale, disinteressandosi del minore sia sotto l'aspetto morale, educativo ed economico. In punto incontri tra il minore e il padre, ritiene il Collegio di confermare, anche sotto tale profilo, il provvedimento presidenziale in base al quale il padre, ove ne faccia richiesta, potrà riprendere gradualmente gli incontri con il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali competenti, alla presenza di personale educativo e che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. Si autorizzano gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia compatibile con il benessere del figlio. Deve essere altresì confermato l'incarico ai Servizi sociali e di Controparte_2
competenti territorialmente, per la prosecuzione della presa in carico del nucleo, per il
[...] monitoraggio ed il sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore. Ritiene il Collegio di dover, ribadendo le valutazioni operate dal giudicante in punto mantenimento del minore a carico del resistente, prevedere il versamento a carico del sig. CP_1
pagina 3 di 6 della somma di 250,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50 % delle spese Controparte_1 straordinarie. Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178); secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02- 2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I, 25-06-2010, n. 15333).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene di ribadire le considerazioni fatte dal giudicante con il provvedimento provvisorio, con la previsione che il convenuto contumace - che risulta non aver depositato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021, e 2022 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate- contribuisca al mantenimento della sig.ra , versandole, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 100,00.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 694.25
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.900,00
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
AFFIDA il figlio minore, nato a [...] il [...], Persona_1 in via esclusiva a demandando alla medesima altresì le decisioni di Parte_1 maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.), disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore. DISPONE che il minore possa incontrare il padre in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali competenti, alla presenza di personale educativo e che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. Si autorizzano gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia compatibile con il benessere del figlio. DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile per il monitoraggio ed il sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore. DISPONE che corrisponda ad Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire
[...] dal mese di deposito del ricorso (febbraio 2023), l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che , a decorrere dalla pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza (fermo per il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata), contribuisca al mantenimento di versando in suo Parte_1 favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONDANNA a rifondere ad Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 3900,00, oltre esborsi, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5223/2023 avente ad oggetto: Ricorso per separazione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAPPALARDO ANNA, presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo del 28.02.2023 e come da verbale del 11.11.2024; Voglia il Tribunale Ill.mo;
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) stabilire e determinare l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore
[...]
, nato a [...] il [...] alla signora , Persona_1 Parte_1 con residenza e collocazione presso la sua abitazione;
3) con obbligo da parte del padre di versare un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 350,00, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 150,00, entrambi entro il giorno 5 di ogni mese, dalla data del presente ricorso, e con rivalutazione annuale ISTAT;
pagina 1 di 6 4) con obbligo da parte del padre di corrispondere le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche e parascolastiche nonché straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo;
5) prevedere che il padre possa telefonare al figlio una volta alla settimana;
6) Prevedere allo stato incontri padre- figlio in luogo neutro;
7) mandare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ove l'atto risulti trascritto, e di procedere a tutte le incombenze di legge;
8) con contestuale provvedimento di liquidazione di spese in favore della sottoscritta legale per il sostenuto gratuito patrocinio. In subordine, chiede la conferma dell'ordinanza presidenziale del 06.07.2023. Con ogni consequenziale provvedimento, rimettendo le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare a prova.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Elkatawa (Egitto) in data 15/04/2014. Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] Persona_1 il 02/03/2016. Con ricorso depositato in data 28/02/2023, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore a sé medesima, di prevedere un contributo al mantenimento sia del minore a carico di parte resistente pari ad € 350 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, sia per sé a carico di parte convenuta pari ad € 150 mensili. In tale atto introduttivo, inoltre, parte attrice chiedeva di prevedere incontri in luogo neutro padre-figlio e di prevedere telefonate settimanali fra gli stessi. All'udienza del 28/06/2023 il Presidente, dato atto della regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia di;
parte ricorrente Controparte_1 veniva sentita personalmente ed il Presidente, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, affidava il figlio in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, prevedeva una graduale ripresa degli incontri padre-figlio in luogo neutro previo accertamento da parte dei Servizi incaricati, richiedeva ai Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva di prendere in carico il nucleo famigliare con gli opportuni interventi di monitoraggio e, infine, disponeva a carico di parte resistente un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e per la ricorrente pari ad €100 mensili. In data 25/10/2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e chiedendo, in subordine, la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del 06/07/2023. All'udienza del 11/12/2023 il Giudice, ritenute necessarie ai fini della decisione, le informazioni in ordine alla condizione reddituale di parte ricorrente, richiedeva all'Agenzia delle Entrate di trasmettere pagina 2 di 6 le documentazioni inerenti. Il G.I. confermava, inoltre, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati evidenziando la necessità della presa in carico psicologica del minore. All'udienza del 11/11/2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendo, in subordine, la conferma dell'ordinanza presidenziale del 06/07/2023 ed il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
§§§§§ Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta rimasta contumace, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle altre questioni
Ritiene preliminarmente il Collegio che nel caso di specie l'audizione del figlio minore non è possibile, essendo infra – dodicenne. Devono essere confermati i provvedimenti presidenziali provvisori assunti in data 6.7.2023, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede. In particolare, va confermato l'affidamento in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore, perdurando indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. il quale, da tempo Controparte_1 trascura la relazione con il figlio, il cui accudimento materiale e morale diretto grava esclusivamente sulla madre;
come anche evidenziato dall'ultima relazione sociale del 17.10.2024, il resistente contumace non ha mai preso contatti con il Servizio sociale, disinteressandosi del minore sia sotto l'aspetto morale, educativo ed economico. In punto incontri tra il minore e il padre, ritiene il Collegio di confermare, anche sotto tale profilo, il provvedimento presidenziale in base al quale il padre, ove ne faccia richiesta, potrà riprendere gradualmente gli incontri con il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali competenti, alla presenza di personale educativo e che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. Si autorizzano gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia compatibile con il benessere del figlio. Deve essere altresì confermato l'incarico ai Servizi sociali e di Controparte_2
competenti territorialmente, per la prosecuzione della presa in carico del nucleo, per il
[...] monitoraggio ed il sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore. Ritiene il Collegio di dover, ribadendo le valutazioni operate dal giudicante in punto mantenimento del minore a carico del resistente, prevedere il versamento a carico del sig. CP_1
pagina 3 di 6 della somma di 250,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50 % delle spese Controparte_1 straordinarie. Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178); secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02- 2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I, 25-06-2010, n. 15333).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene di ribadire le considerazioni fatte dal giudicante con il provvedimento provvisorio, con la previsione che il convenuto contumace - che risulta non aver depositato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021, e 2022 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate- contribuisca al mantenimento della sig.ra , versandole, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 100,00.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 694.25
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.900,00
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
AFFIDA il figlio minore, nato a [...] il [...], Persona_1 in via esclusiva a demandando alla medesima altresì le decisioni di Parte_1 maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.), disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore. DISPONE che il minore possa incontrare il padre in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali competenti, alla presenza di personale educativo e che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. Si autorizzano gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia compatibile con il benessere del figlio. DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile per il monitoraggio ed il sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore. DISPONE che corrisponda ad Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire
[...] dal mese di deposito del ricorso (febbraio 2023), l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che , a decorrere dalla pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza (fermo per il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata), contribuisca al mantenimento di versando in suo Parte_1 favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONDANNA a rifondere ad Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 3900,00, oltre esborsi, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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