Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Parte_1 domiciliato elettivamente in Tortolì, presso lo studio dell'avv.to Gennaro Di Michele che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Mauro Mura in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
CP_1
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Mario
Nivola in forza di procura in atti APPELLATO
CONTRO
Controparte_2
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Marco Cogoni la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATA
All'udienza del 8.1.2025, la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE codesta Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, in accoglimento del presente ricorso in APPELLO, previa sospensione della sentenza impugnata e di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre l'annullamento degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 2, dal nr. 2,1 al nr. 2,19 - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo. . In particolare CHIEDE: . 1) preliminarmente sospenda la sentenza impugnata e gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi di pagamento connessi – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,19 - , stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
. 2) accolga l'eccezione preliminare e previa riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che le somme portate negli estratti di ruolo, nelle
1
. 3) nel merito accolga il presente ricorso in appello e previa riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che le somme portate negli estratti di ruolo, nelle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,19 - impugnati non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle ed avvisi di pagamento e contestuali ruoli;
. 4) dichiari la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,19 - impugnati anche per intervenuta decadenza;
. 5) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la nullità dell'attività di riscossione per mancanza di notifica di cartelle e ruoli impugnati annullando gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi –
DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,19 -; . 6) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la illegittimità della condanna alle spese e competenza di causa;
. Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali ed accessori di legge. Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre, nei confronti della convenuta oggi Controparte_3 CP_4 l'esibizione e deposito in Cancelleria, nei termini di legge, dei documenti in originale ed in particolare di tutti gli atti presupposti alle cartelle, comprese le stesse cartelle, con tutte le notifiche in originale delle stesse, afferente l'esatta notifica di tutte le cartelle presupposte ed oggi impugnate correlate dalle cartoline verdi di notifica di ogni singolo atto con firma del ricevente, così come prescrive la normativa in vigore, il tutto indicato nella parte espositiva nonché di tutti gli ATTI
E/O PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI ALL'EMISSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, corredate dalle relate di notifica ed il tutto in originale, tale da poter giustificare la società di riscossione il suo credito verso l'odierno ricorrente. .
Per la istruzione della causa si chiede, altresì, che venga disposta CTU e nominato all'uopo un consulente che:- 1) accerti il regime sanzionatorio adottato con le cartelle impugnate;
2) i maggiori importi illegittimamente pretesi ed iscritti a ruolo, compresi sanzioni, interessi aggio e voce connesse;
3) la infondatezza delle somme richieste a titolo di tributi/contributi ed iscritte a ruolo;
4)- ogni altra circostanza utile ai fini del giudizio. NELL'INTERESSE DELL'AGENZIA in via preliminare:
1. Rigettare la domanda cautelare di sospensione o revocare\modificare il provvedimento assunto per inesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
con riferimento alle eccezioni opponibili nei confronti del Controparte_2 solo ente impositore. Nel merito:
3. Rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad con conferma integrale della sentenza Controparte_2 appellata.
4. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
NELL'INTERESSE DELL' CP_1
2 Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria ai sensi dell'art 12, comma 4bis del D.P.R. 602/73, come introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021; - nel merito, dichiarata la (ulteriore) parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito annullati d'ufficio dal concessionario della riscossione, rigettare per il resto l'appello proposto da e confermare Parte_1 la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese di lite del presente grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza è scritto: "A. Con ricorso depositato in data 30.7.2018, Pt_1
ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del
[...] Cont Lavoro, (d'ora in avanti ), e Controparte_2 CP_1 [...]
esponendo, in premessa: § di essere casualmente venuto a conoscenza, nel CP_6 corso di un'operazione bancaria, di esser debitore di un ingente somma di denaro nei confronti dell'Agente della Riscossione;
§ di essersi quindi spontaneamente Cont informato presso gli sportelli di e di aver così scoperto, che quest'ultima vantava, nei suoi confronti, una serie di asseriti crediti, fondati su numerosissime cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito (cfr. dettagliata elencazione di cui al ricorso introduttivo, al punto 3, numeri da 2.1. a 2.19), presuntivamente notificati (stando all'estratto di ruolo che, solamente, era consegnato al ricorrente) in un periodo di tempo compreso tra il 2001 e il 2016; § di avere interesse ad una pronuncia giudiziale che attesti e accerti l'infondatezza e/o l'inesigibilità dei crediti di cui si tratta, e ciò sia per motivi di merito che in ragione di vizi di carattere formale e/o procedurale;
§ di non aver infatti mai ricevuto le suddette cartelle di pagamento, né gli avvisi di addebito, e di non essere quindi spirato, perché in realtà mai iniziato a decorrere, il termine per la loro impugnazione. A.
1. Ha pertanto concluso, in ricorso, l'opponente, affinché il Tribunale voglia: - preliminarmente, sospendere le cartelle di pagamento e i contestuali ruoli;
- accogliere l'eccezione (definita preliminare) di prescrizione e dichiarare che le somme portate nei titoli e ruoli in parola non sono dovute, con contestuale annullamento di cartelle, avvisi e ruoli;
- accogliere comunque, nel merito, gli ulteriori motivi di ricorso, con conseguente annullamento di cartelle, avvisi e ruoli, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità delle sanzioni, riducendo, pertanto, l'ammontare delle somme dovute;
- dichiarare la nullità delle cartelle, degli avvisi di addebito e dei ruoli, per intervenuta decadenza;
- accertare la nullità dell'attività di riscossione per mancata notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi e dei ruoli impugnati;
- accertare l'illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
- condannare i convenuti al risarcimento del danno, patrimoniale e morale. A.
1.2 A sostegno dell'opposizione, ha dedotto, ha allegato ed ha eccepito Parte_1
[vista la sovrabbondanza della narrativa attorea (la quale si spinge, in alcuni passaggi, fino ad evocare scenari e prospettare questioni latamente politiche, come in quella parte dell'atto in cui parte ricorrente si augura che le pronunce giudiziali
– riferendosi, del resto, soltanto a quelle, pur minoritarie, conformi ai propri interessi economici, e trascurando invece le numerosissime di segno contrario– contribuiscano a creare un clima di maggior collaborazione tra e cittadini) Pt_2 si seguirà, qui, un approccio ricostruttivo sintetico, limitandosi a riportare gli argomenti di rilevanza): § che il giudizio introdotto va qualificato come azione di
3 accertamento negativo dei crediti e, al contempo, quale opposizione all'esecuzione; § che gli atti impositivi di cui si tratta sono, oltreché gravemente pregiudizievoli, nulli, in quanto disposti in difetto di qualunque contraddittorio;
§ che vi è nullità, inoltre, giacché non sussiste prova della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle (al ricorrente mai forniti in originale, come a suo dire disposto ex lege); § che sono inesistenti e/o non sono valide le notifiche via PEC;
§ che gli atti presupposti sono nulli, infine, in quanto non vi risultano indicato e identificabile il soggetto notificante;
§ che, con riguardo alla notifica degli avvisi e delle cartelle, nonché di eventuali atti interruttivi, non ricorda (così, Parte_1 egli, si esprime in seno al ricorso) di averli mai ricevuti, né rammenta di esser stato diversamente messo a conoscenza del relativo carico previdenziale e tributario;
§ che, comunque, la notifica è invalida e/o inesistente, quindi tamquam non esset;
§ che non esistono e/o in ogni caso sono invalide le notifiche effettuate tramite poste private e/o da soggetti non abilitati;
§ che, per conseguenza, i crediti sono ormai estinti, per intervenuta prescrizione quinquennale;
§ che, in ogni caso, l'Agente è incorso in decadenza ex art. 25 e ss. del D. Lgs. n. 46/99, ulteriore motivo nullità della procedura di esazione;
.”. § di essere stati, i provvedimenti impositivi presupposti, emessi in violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 Statuto del
Contribuente, poiché non congruamente motivati;
§ che, ad ulteriore motivo di invalidità, gli atti impugnati non riportano il calcolo degli interessi;
§ che l'aggio in favore dell'Agente della Riscossione è incostituzionale, oltreché contrastante con l'art. 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;
§ che i crediti, in ogni caso, oltreché infondati (nella quota capitale e nella quota sanzioni) sono prescritti, o che l'Agente è decaduto dalla facoltà di esigerli, e che, pertanto, l'azione esecutiva non può, sulla base di essi, essere intrapresa;
§ che deve essere risarcito a il danno patrimoniale e morale subito. A.
2. Con memoria Parte_1 difensiva depositata in data 14.11.2018, quindi entro i termini dell'art. 416 c.p.c., si è ritualmente costituito l' eccependo, in via preliminare, eccependo, in via CP_1 preliminare, il proprio difetto di legittimazione con riguardo agli atti della procedura di riscossione, la nullità del ricorso per genericità e l'inammissibilità della domanda risarcitoria, per il resto, con riguardo al merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. A.
2.1. Ha dedotto, l' : § che la pretesa creditoria CP_7 portata dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito per cui è causa riguarda l'omesso versamento, da parte del ricorrente, di contributi previdenziali dovuti sia quale datore di lavoro agricolo, sia quale lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti;
§ che i titoli in parola, a dispetto di quanto osservato da controparte, sono stati tutti regolarmente notificati, tant'è che ha Parte_1 chiesto e ottenuto, risetto a tali posizioni, dilazioni di pagamento, provvedendo, perfino, a versare degli acconti (il che induce a ritenere perfino temeraria l'azione proposta dal ricorrente, nella parte in cui questi ha affermato, falsamente, di non essere stato a conoscenza dei crediti); § che nessuno degli avvisi di addebito e delle cartelle è stato notificato a mezzo PEC;
§ che non vi è contestazione nel merito;
§ che l'azione è tardiva e pertanto inammissibile, giacché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D Lgs. n. 46/1999 (per i vizi sostanziali, tra cui va annoverata anche la prescrizione eventualmente già maturata prima della notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito) e dell'art. 617 c.p.c. (per i vizi di carattere procedurale e formale), sono ampiamente decorsi i termini di decadenza previsti
4 dalla Legge, rispettivamente pari a 40 giorni, per i vizi sostanziali, e a 20 giorni, per quelli formali, dalla notifica e/o conoscenza dei titoli;
§ che neanche è maturata la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e avvisi (intesa, cioè, come prescrizione compiutasi nuovamente e per intero tra la notifica del titolo e l'avvio dell'esecuzione forzata), essendo questa di durata decennale, e risultando, comunque, il suo decorso, esser stato più volte validamente interrotto, con atti di sollecito e costituzione in mora (nel 2004, nel 2007, nel 2010 e nel
2014), oltreché dalle istanze di rateizzazione formulate dal ricorrente stesso, aventi natura ricognitiva del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c.; § che, con riguardo all'azione di risarcimento, l' non è passivamente legittimato, e che, CP_1 in ogni caso, l'azione è del tutto inammissibile e manifestamente infondata (tanto più che, ove pure la si potesse qualificare come azione ex art. 2043 c.c., il Giudice del Lavoro non sarebbe funzionalmente competente, dovendo la stessa essere proposta avanti al Tribunale Ordinario). A.
3. Con memoria difensiva depositata in data 8.11.2018, si è tempestivamente costituita in giudizio anche l' Controparte_2
, invocando, a sua volta, la reiezione del ricorso, ed eccependo, tra le
[...] altre cose: § la carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente della Riscossione in ordine al merito della pretesa impositiva e/o ai fatti antecedenti e contestuali la notifica degli avvisi di addebito;
§ che le notifiche risultano tutte regolarmente effettuate;
§ che, con riferimento a 2 cartelle (07420090001723626000 e 07420080014260851000) non vi è materia del contendere, atteso che la prima risulta sgravata e la seconda sospesa, essendo stata rateizzata (con diversi pagamenti effettuati); § infondatezza manifesta dei numerosi motivi di impugnazione, e in particolare del rilievo secondo cui cartelle e/o avvisi di addebito non sarebbero mai stati validamente notificati e/o conosciuti;
§ infondatezza, quindi, pure dell'eccezione di prescrizione, attesa, del resto, l'esistenza di diversi atti interruttivi e/o ricognitivi del debito;
§ tardività, ex art. 24 D Lgs. n. 46/1999, del ricorso, per tutti quei vizi che potevano farsi valere entro
40 giorni dalla notifica delle cartelle e/o avvisi impugnati. A.
4. Durante il procedimento, e per la prima volta all'udienza del 9 maggio 2019, il ricorrente ha genericamente contestato, per così dire “a pioggia”, le produzioni di entrambi i convenuti, in quanto effettuate in copia e non in originale, senz'altro aggiungere di più preciso e sostanziale (non ha, per esempio, in quel momento, disconosciuto la propria firma, ove presente;
non ha, sempre ad esempio, affermato di non abitare all'indirizzo di consegna dell'atto; non ha individuato contraffazioni e/o alterazioni nei singoli documenti;
non ha dichiarato di non aver in verità presentato istanze di dilazione o effettuato pagamenti, o di averlo fatto senza intenti ricognitivi). A.
5. Soltanto con le memorie depositate il 17.10.2019, oltre a ribadire, per la terza volta, la mancata esibizione dei documenti in originale, ha disconosciuto le avverse produzioni e, in particolare, le attestazioni di notifica Cont nonché la propria firma in calce ai referti di notifica (docc da 2 a 18 dell' ), nonché la sottoscrizione apposta nelle ricevute di consegna dei solleciti di pagamento e preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo, nonché, ancora, la veridicità delle relative date di notifica. Trattasi, però, di un disconoscimento inammissibile, poiché: § per quanto concerne la conformità degli atti all'originale, il disconoscimento è in realtà del tutto apparente, avendo, l'attore, contestato solo l'efficacia probatoria dei documenti (tutti, indistintamente), senza individuare in
5 dettaglio i documenti oggetto di contestazione;
§ circa le proprie sottoscrizioni, parimenti, il ricorrente ha genericamente disconosciuto la propria firma, estendendo il rilievo in maniera indiscriminata a tutta la documentazione (così, testuale, nelle note del 17.10.2019: “tutte le notifiche e/o referti di notifiche - referti solleciti e/o intimazioni di pagamento”), rivolgendo il disconoscimento perfino a atti nei quali non ricorre la firma del medesimo contribuente, e, per giunta, demandando al Giudice di andare a cercare, tra le numerose produzioni della controparte, quelle da sottoporre a verifica di autenticità. A.
6. Nelle note conclusive, infine, il ricorrente ha aggiunto ulteriori motivi di censura, mai prima di allora prospettati, in particolare ha dedotto la nullità e/o inesistenza degli atti a firma dell'avv. Cogoni, legale dell' , perché avvocato Controparte_2 del libero foro, non munito di valido mandato.” La causa, istruita con produzioni documentali, è stata definita dal Tribunale di
Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 152/2021 che ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle e/o posizioni di cui ai numeri da 1 a 8 del punto B) dell'espositiva, e ha respinto la domanda con riguardo alle ulteriori cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito impugnati, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale, dichiarata la tardività della contestazione “a pioggia” delle produzioni in atti delle controparti, oltre che comunque l'inammissibilità della stessa attesa la sua genericità, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulle seguenti cartelle: 1) Cartella 07420040000813026 000, 2) Cartella
07420070002522248 000, 3) Cartella 07420070006801561 000, (annullamento parziale, esclusa la partita ); 4) Cartella 07420080014260851 000, 5) P.IVA_1
Cartella 07420090006459346 000, (annullamento parziale, esclusa la partita
); 6) Cartella 07420090001723626 000, 7) Cartella P.IVA_2
07420090009883564 000, 8) Cartella 07420100012288510 000, tutte oggetto di annullamento ex lege n. 119/2018. Riguardo alle ulteriori 11 posizioni debitorie, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione stante i plurimi solleciti inviati al , alcuni dei quali ricevuti Pt_1 personalmente, le richieste di rateizzazione rispetto alle quali l'opponente ha ancora una volta assunto tardivamente una precisa posizione processuale.
Rispetto agli ulteriori vizi, il Tribunale ha osservato che il ha negato di avere Pt_1 ricevuto la notifica delle cartelle e degli avvisi opposti di cui avrebbe avuto conoscenza in una data non precisata, nonché la mancata produzione degli originali dei titoli, degli avvisi, dei solleciti e degli atti interruttivi.
Contestazione peraltro del tutto infondata sulla base di quanto dichiarato dalla
Cassazione civile con decisione n. 4811/2021 sulla specificità (del tutto assente nel caso di specie) della contestazione necessaria per ritenere validamente eccepita la difformità della copia dall'originale. Acclarata, dunque, la validità della documentazione prodotta in copia e, quindi, la sua idoneità a provare la legittimità delle notifiche degli avvisi e delle cartelle opposte nelle date indicate, il Tribunale ha evidenziato come siano inammissibili tutti i vizi formali (difetto di contraddittorio e del diritto di difesa degli atti impositivi;
mancanza di motivazione secondo lo statuto del contribuente;
inesistenti o non valide le notifiche pec;
omessa indicazione o identificabilità del soggetto notificante;
omessa indicazione del calcolo degli interessi) in quanto
6 avrebbero dovuto essere contestati nel termine di cui all'art.617 cpc o quanto meno in quello previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Parimenti inammissibile oltre che comunque infondato è il rilievo di incostituzionalità dell'aggio rientrando tra gli atti esecutivi e comunque oggetto di pregressa pronuncia della Corte Costituzionale (n. 147/2015). Infine, è nulla la domanda di risarcimento del danno attesa l'assenza assoluta di idonea allegazione. Così come è inammissibile l'eccepita nullità/inesistenza delle notifiche effettuate tramite posta privata in quanto del tutto generica su quali sarebbero dette notifiche. Ancora, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità degli atti redatti, per l' , dall'avv.to Cogoni del libero foro stante quanto affermato Controparte_2 dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con sentenza n. 30008/2019.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il cui hanno resistito con Pt_1 memoria l'agenzia e l'istituto. La causa, istruita con documenti, i fascicoli di parte e quello d'ufficio, è stata definita sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante ripropone le seguenti censure alla sentenza impugnata: 1) rigetto dell'eccezione di omessa notifica di tutti gli atti impugnati. In sintesi, l'appellante contesta, in ordine alla produzioni/fotocopie di documenti o atti in copia, radicalmente la validità e ne disconosce, ex art. 2719 del C.C., il contenuto e la validità perché non ha prodotto un solo documento originale e quindi CP_8 quelli prodotti, semplici copie fotostatiche o copia informatiche, non hanno nessun valore probatorio;
disconosce le firme di tutte le notifiche e/o referti di notifiche - referti solleciti e/o intimazioni di pagamento – di cui ai Doc. dal nr. 2 al nr. 18 degli allegati prodotti da , che ictu oculi sono diverse dalla firma apposta dal CP_3 ricorrente sulla procura speciale difensiva;
se non esibisce la cartella di CP_3 pagamento “originale” al contribuente - come di tutta la documentazione richiesta - che ne fa richiesta, il debito verso il Fisco decade;
nessun collegamento identificativo esiste tra i Documenti allegati e le relate di notifica depositate in fotocopia da;
inoltre le presunte notifiche, peraltro non effettuate, CP_3 risultano effettuate da corrieri privati TNT/NEXIVE per cui sono da ritenersi inesistenti;
2) rigetto dell'eccezione di prescrizione riguardo alle poste indicate con i numeri 2.1, 2.3, 2.5, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16,2.17, 2.18, 2.19. In sintesi, la rateizzazione concerne una sola cartella (07420080014260851 000): con la precisazione che la richiesta non significa accettare e/o riconoscere il debito. Quanto alle ulteriori poste, oltre a reiterare la contestazione sulla produzione in copia e il disconoscimento di conformità all'originale, sul disconoscimento delle firme, sulla nullità delle notifiche effettuate da poste private, all'assenza di collegamento identificativo, l'appellante ribadisce il mancato deposito anche in copia delle raccomandate informative di avvenuta notifica a persona diversa dal legittimo destinatario come richiesto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 600/1973. Pertanto, stante l'assenza di alcun valido atto interruttivo, il Tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione;
7 3) illegittimità della sentenza in relazione agli atti interruttivi della prescrizione che l' afferma di aver notificato, oltre al difetto di Controparte_2 motivazione sul punto, laddove il tribunale mutua, con travisamento della prova Contr documentale, le argomentazioni di non annullando le poste impugnate per intervenuta prescrizione e/o decadenza. In sintesi, il sollecito doc. 14 riguarda un atto estraneo a quelli oggetto di opposizione, come anche il preavviso di fermo doc.
15, il sollecito di pagamento doc. 16, il preavviso di fermo amministrativo doc. 17. L'intimazione di pagamento, invece, riguarda alcuni atti tra quelli impugnati (2.1, 2.3, 2.5, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18), ma non risulta mai notificata né esiste nessun collegamento giuridico tra l'atto e la cartolina di ricevimento, entrambe semplici fotocopie. In ogni caso, riferendosi ad atti mai notificati, la prescrizione è comunque già maturata;
4) illegittimità della sentenza laddove il Tribunale non ha ammesso le istanze istruttorie richieste attinenti alla richiesta di esibizione all'ADR dei documenti in originale.
5) illegittimità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione. Ad avviso della Corte, nessuno dei motivi di impugnazione può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla cartella n. 07420030000305078 000, sull'avviso di Addebito n. 37420112000171968 000, sulle cartelle nn. 07420080014260851 000 e
07420100010896237 000, sugli Avvisi di Addebito n. 37420120000754944 000, n.
37420130000837314 000 e n. 37420140000644017 000: anche per essi infatti, l' ha provveduto allo sgravio totale in forza di previsione Controparte_2 normativa.
Pertanto, conformemente a quanto già rilevato dal Tribunale con riferimento ad altre cartelle e avvisi, con statuizione non impugnata, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nei confronti delle suddette cartelle e dei menzionati avvisi atteso che l'appellante non può conseguire alcun risultato utile dalla presente decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Prima di procedere ai motivi di impugnazione relativi ai residui avvisi di addebito, va rigettata l'eccezione sul difetto di mandato alle liti dell'avv.to Cogoni, avvocato del libero foro. Invero, constatato che l' si è costituita in data Controparte_2
8.11.2018 davanti al Tribunale di Nuoro, si osserva che, come sottolineato dal recente e univoco insegnamento della Corte di Cassazione, “alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_2 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista
8 dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio», essendo stato altresì precisato che «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_2 questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o CP_2 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
1.3. La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nell'attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del
22/06/2017 tra ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti CP_10 hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto… che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.” (Cass. Civ. n. 27639/2024). Ebbene, poiché nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali è prevista la riserva convenzionale di assunzione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato né vengono in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, il conferimento del mandato alle liti all'avv.to Cogoni è legittimo. Nel merito, si è anticipato che, a seguito della cessazione della materia del contendere su ulteriori atti impositivi, residua l'esame dei seguenti avvisi di addebito: n. 37420120000690147 000, notificato il 21.06.2012, per i crediti riferiti agli anni 1995/1996/2000, per un totale di E. 7.902,37; n. 0374200120001319461
000, notificato il 08.01.2013, per i crediti riferiti all' anno 2003, per un totale E.
1.518,78; n. 37420170001165263 000, notificato il 11.01.2018, per i crediti riferiti agli anni 2016, per un totale di E.1.839,46. Rispetto a questi, indipendentemente e oltre all'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse alla impugnazione dei predetti avvisi sulla base dell'art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) che stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme all'avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con
9 mod. dalla l. n.122/10) “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”1, deve ribadirsi sia la tardività del disconoscimento delle copie fotostatiche in atti sia la genericità della contestazione considerato che le copie risultano prodotte unitamente alla memoria di costituzione dell' e CP_2 all'udienza del 27.11.2028 l'appellante nulla ha eccepito fino all'udienza del 9.5.2019 (il preverbale dell'8.5.2019 è stato ritenuto inammissibile) allorquando il ha disconosciuto genericamente detta produzione. Pt_1 Invero, secondo risalente e univoca giurisprudenza di legittimità, “Anche in caso di documento prodotto non in originale, bensì in fotocopia, è applicabile, per il disconoscimento, il termine decadenziale di cui all'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., e quindi va considerato tardivo il disconoscimento avvenuto non all'udienza successiva alla produzione, ma in un'udienza posteriore.” (Cass. Civ. n. 3275/1998): principio ribadito da Cass. Civ. n. 4053/2018: “Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.”, nonché, da ultimo, da Cass. Civ. n. 19850/2024: “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
….”. Pertanto, atteso che l'appellante non ha contestato né dimostrato, nel disconoscere la conformità all'originale della copia prodotta, la tempistica indicata in sentenza, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione in esame e, per l'effetto, deve ritenersi accertata la notifica degli avvisi di addebito rimasti ancora controversi.
10 Peraltro, come già anticipato, il disconoscimento è comunque risultato generico atteso che, ancora una volta, esso non si confronta con le costanti indicazioni della Cassazione secondo la quale “rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive …; invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni …. in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale ….; … il Collegio reputa che il meccanismo di cui alla disposizione codicistica, che attribuisce alle copie fotografiche la stessa efficacia delle autentiche, è testualmente riferibile alle ipotesi in cui un “originale” esista, tanto da equiparare il “disconoscimento” della conformità della copia alla conformità “attestata da pubblico ufficiale”; proprio in ragione della presenza di un “originale” si può parlare di “copia”, rispetto alla quale è possibile ipotizzare le difformità che devono essere denunciate specificamente, indicando le parti mancanti, oppure, le parti aggiunte ed offrendo elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenti nella versione originale, comunque esistente;
ipotesi logicamente diversa è, invece, quella in cui si neghi che un originale esista e che, conseguentemente, il documento fotografico prodotto sia il frutto di una dolosa contraffazione;
sicché una contestazione siffatta, in mancanza della puntuale indicazione di elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrale falsità della copia prodotta (cfr. Cass. n. 19855/2020 cit.), è valutabile come una generica deduzione difensiva, che non impedisce al giudice del merito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprio convincimento;
ancora di recente il principio di diritto così come espresso nella sentenza n. 7775/2014 cit. è stato, negli stessi termini, ribadito da
Cass. n. 40750 del 2021, proprio a proposito della conformità all'originale delle fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotte dal concessionario della riscossione che non può ritenersi validamente contestata con clausole di stile e generiche;
2.3. infine, non va trascurato che, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell' avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non
11 può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (tra molte, Cass. n. 23902 del 2017; Cass. n. 23426 del 2020); in ogni caso, poi, per pluriennale orientamento, la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, - così come invece avviene nel caso del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., - in quanto non impedisce che il giudice possa comunque accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ….” (Cass. Civ. n. 37290/2022). Orbene, l'appellante non adduce alcuno degli aspetti che, secondo la riportata giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere che la contestazione della conformità della copia all'originale non sia generica: è sufficiente la lettura del verbale d'udienza del 9.5.2019, nonché delle note autorizzate per l'udienza del 29.10.2019 e di quelle depositate il 17.11.2020 per constatare la suddetta genericità.
Confermata dunque la validità della prova della notifica degli atti impositivi, deve confermarsi anche la legittimità della notifica degli avvisi di addebito in esame CP_ effettuata direttamente dall' atteso, da un lato, che la censura avrebbe dovuto essere eccepita nei termini previsti per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc), dall'altro lato, che “la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a CP_1 norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;
sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; ..” (Cass. Civ. n. 16423/2023).
E nel caso di specie, i tre avvisi di addebito risultano notificati a mano di familiare convivente. Anche la censura relativa all'asserita nullità della notifica degli atti opposti in quanto effettuati tramite poste private non è fondata sia in quanto trattasi di modalità non utilizzata per gli avvisi di addebito in esame, sia alla luce di quanto precisato da ultimo dalla Cassazione con decisione n. 18541/2024 per cui “nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui
12 all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica
(fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della "licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale ……; le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa;
”. Parimenti infondata è la contestazione relativa all'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, esclusa la rilevanza della tematica della rateizzazione in quanto riguardante due cartelle sgravate, deve precisarsi che l'interruzione della prescrizione del credito risulta tardiva perché la ritualità della notifica degli avvisi di addebito fa sì che l'obbligo della contestazione del merito del credito previdenziale deve essere effettuato nei 40 giorni successivi alla notifica. E poiché ciò non è avvenuto, è possibile contestare la prescrizione dell'azione esecutiva solo l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. Quanto ai documenti cui l' attribuisce idoneità interruttiva della CP_2 prescrizione, risulta rilevante – rispetto ai tre avvisi di addebito in esame - la sola intimazione di pagamento notificata il 26.10.2015 e ricevuta personalmente dal destinatario, la cui sottoscrizione risulta disconosciuta tardivamente. Né, infine, è corretta la censura sull'impossibilità di ricollegare le cartoline di ricevimento con gli avvisi di addebito considerato che nella cartolina sono riportati i numeri dell'avviso di ricevimento. Da ultimo deve rigettarsi anche la richiesta di compensazione, anche soltanto parziale, delle spese di lite atteso che la cessazione della materia del contendere dichiarata dal Tribunale, non diversamente da quella accertata nel presente grado di giudizio non ha fondamento giuridico nella correttezza delle plurime eccezioni sollevate dall'appellante bensì nella previsione legislativa citata dal primo giudice operante anche nel caso di mancata opposizione agli estratti di ruolo effettuata dal
. Pt_1
Con riguardo invece agli avvisi di addebito non sgravati ex lege, si osserva che non una delle eccezioni sollevate nelle 93 pagine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nelle 34 pagine dell'atto di impugnazione è risultata fondata con conseguente applicazione dell'art. 91 cpc, e relativa condanna alla rifusione delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, dichiara la cessazione della materia del contendere sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 152/2021 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, Parte_1 CP_ in funzione di giudice del lavoro, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante e con l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante, limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di
13 addebito: Cartella 07420010021612026 000, Cartella 07420030000305078 000;
Avviso di Addebito 37420112000171968 000; Cartella 07420080014260851 000; cartella: 07420100010896237 000; Avviso di Addebito 37420120000754944 000;
Avviso di Addebito 37420130000837314 000; Avviso di Addebito
37420140000644017 000; per l'effetto, conferma la sentenza impugnata limitatamente agli avvisi di addebito nn. 37420170001165263 000, n. 37420120000690147 000 e n.
0374200120001319416 000 (così rettificato); condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, a favore nei confronti sia dell'avv.to Marco Cogoni, dichiaratosi antistatario, sia dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13
Giorni 30 per la motivazione
Sassari 8.1.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale
“anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.” (Cass. Civ. n. 3290/2024)