Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
All'accertamento del delitto di circonvenzione di incapace consegue la nullità (e non l'annullabilità) del contratto stipulato dall'incapace per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2008, n. 19665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19665 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 22/04/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 499
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 000544/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA RI, N. IL 20/05/1956;
avverso SENTENZA del 04/04/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNARI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sorrentino Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Ezechia Paolo Reale che, associandosi alle conclusioni del P.G., ha rimesso conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, comunque, rigettarsi il ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e rifusione delle spese come da nota specifica;
udito il difensore avv. Bruno Leone che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 4.4.2003 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa in data 21.11.2000, assolveva TA AR dal reato al capo B) della rubrica, di truffa ex art. 640 c.p. ai danni di MB UC OC;
confermava, invece, la sentenza di primo grado relativamente all'accertamento della penale responsabilità della medesima imputata per il reato al capo A) della rubrica, di circonvenzione di persona incapace ex art.643 c.p. in danno di CU RR;
rideterminava, quindi, la pena inflitta per il reato di cui al capo A), ritenute le già concesse generiche, in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.032,91 di multa.
Secondo quanto accertato in sede di merito, l'imputata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di CU RR, aveva indotto quest'ultimo a sottoscrivere in suo favore l'atto pubblico di donazione in data 22.8.1997 n. 22341 di rep., comportante, per la vittima, l'effetto giuridico dannoso, consistente nell'essersi privato, senza corrispettivo, della nuda proprietà degli immobili indicati nell'atto medesimo. I Giudici di appello non ritenevano, invece, accertato che l'imputata avesse posto in essere artifici e raggiri per indurre l'MB, moglie del CU e comproprietaria dell'immobile, a donare la sua quota di comproprietà ritenendo che la TA, più che indurre in errore l'MB, avesse callidamente profittato della convinzione dalla stessa maturata di essere stata abbandonata da una parente (già nominata erede dai coniugi CU - MB) che precedentemente l'aveva assistita e di dovere, quindi, disporre diversamente dei suoi beni, per ottenere una garanzia di serena vecchiaia.
In motivazione - per quanto qui interessa - la Corte territoriale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità ex art. 360 c.p.p. formulata dall'appellante imputata in relazione all'accertamento tecnico effettuato dal consulente del P.M. sulle condizioni di salute di CU RR, poi deceduto, osservando che la consulenza non costituiva un atto irripetibile e che tale era divenuta solo a seguito della morte del CU, con conseguente rituale acquisizione e piena utilizzabilità in dibattimento ai sensi degli artt. 511 e 512 c.p.p.. Nel merito la Corte di appello riteneva accertato che il CU era affetto da demenza senile, tale da impedirgli di apprezzare le conseguenze patrimoniali dell'atto di disposizione gratuita in favore della TA, atto cui si era determinato in forza dell'attività di pressione psicologica posta in essere dall'imputata, profittando dei rapporti di frequentazione e di amicizia che si erano instaurati con il CU e, soprattutto, con l'MB; la consulenza psichiatrica sulle condizioni del CU era, infatti, basata principalmente su dati obiettivi di chiaro significato e, in particolare, sugli esiti di una TAC, risalente ad un anno prima dei fatti, che evidenziava una marcata atrofia celebrale e di una risonanza magnetica nucleare, eseguita nell'ottobre 1997 che rivelava anche delle alterazioni di tipo ischemico a livello di sostanza celebrale;
sulla base di tale situazione organica, riconosciuta anche dal consulente della difesa, il consulente del P.M. era pervenuto alla conclusione, di sicura attendibilità, che già all'epoca dei fatti la capacità di intendere e di volere del soggetto era grandemente scemata;
relativamente all'attività di induzione era significativo l'antefatto della vicenda negoziale, da cui emergeva l'intensità della subdola frequentazione da parte dell'imputata dei due anziani coniugi e, soprattutto, il singolare episodio del testamento redatto dal CU in favore della TA mentre si trovavano in macchina in attesa dell'MB recatasi in un ufficio postale.
Le modalità di redazione del testamento e la circostanza che esso avesse preceduto di pochi giorni la stipula dell'atto di donazione, avente ad oggetto il compendio immobiliare costituente verosimilmente il bene più appetibile per l'imputata, rappresentavano per la Corte territoriale elementi altamente significativi;
invero la prova dell'induzione e dell'abuso emergevano dalla stessa irragionevolezza dell'ulteriore elargizione, dopo un testamento redatto pochi giorni prima, delineandosi una sequenza negoziale che denunciava l'incapacità del CU di apprezzarne le conseguenze e, specularmente, la sua suggestionabilità, che aveva reso facile l'induzione della TA;
d'altra parte la circostanza che i donanti si fossero riservati l'usufrutto e l'onere modale risultante dall'atto (l'assistenza della donataria in favore dei donanti inserito su suggerimento del notaio rogante) non erano tali da neutralizzare l'obiettiva rilevanza di un atto di liberalità idoneo a ingenerare pregiudizio nel CU;
neppure rilevava che il notaio avesse provveduto a verificare la piena capacità del soggetto, dal momento che - come emergeva dalla deposizione dello stesso professionista - nell'occasione era stata soprattutto l'MB a parlare e il controllo svolto sul CU, di tipo burocratico, si era risolto in poche battute.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione TA AR, per mezzo del difensore, formulando i seguenti motivi. - Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità - Con il primo motivo si reitera l'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico eseguito sulle capacità mentali del CU, senza le formalità e le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.; si osserva che il mancato ricorso alle forme per gli accertamenti irripetibili ha impedito all'imputata di partecipare alle operazioni con il proprio consulente ovvero di paralizzare l'iniziativa dell'accusa richiedendo incidente probatorio ai sensi dell'art. 360 c.p.p., comma 4 (incidente probatorio, peraltro, richiesto con esito negativo al G.I.P.); si osserva che non è pertinente la giurisprudenza citata dalla Corte territoriale, che evidenzia la non mutabilità delle patologie psichiatriche e la conseguente non irripetibilità di tale accertamento, in quanto il problema da porsi nel caso all'esame riguardava, non tanto la natura dell'accertamento disposto, bensì le generali e gravi condizioni di salute del CU, persona anziana e malata, tant'è che era deceduta prima del dibattimento.
- Erronea applicazione della legge penale - Con il secondo motivo si deduce che i Giudici del merito hanno limitato la loro indagine alla verifica del vizio di mente, trascurando la natura dell'atto e la sua eventuale dannosità per l'incapace; sotto questo profilo non si sarebbe considerato che si trattava di una donazione di nuda proprietà "in cambio di una continua assistenza di entrambi i donanti" e si sarebbe, di conseguenza, omesso di verificare l'esistenza dell'eventuale sproporzione con l'obbligo di assistenza;
si rileva che ai sensi dell'art. 428 c.c. l'annullamento presuppone il grave pregiudizio dell'atto per l'incapace naturale e che non sarebbe, quindi, corretto ritenere che, sotto il profilo privatistico, l'atto non sia annullabile e che, tuttavia, agli effetti penali l'altro contraente sia responsabile. - Manifesta illogicità della motivazione - Con il terzo motivo si deduce l'illogicità della motivazione, in considerazione della contemporanea assoluzione dell'imputata dalla contestazione di truffa ai danni dell'MB, moglie del CU e comproprietaria del bene donato;
secondo la ricorrente la riconosciuta libertà di autodeterminazione dell'MB e il ruolo di "protagonista" da essa assunto davanti al notaio avrebbero dovuto indurre a escludere l'attività di induzione della TA e, a ritenere che se vi fu un sollecito, questo provenne proprio dall'MB; altro aspetto di illogicità sarebbe rappresentato dal non avere collegato il controllo operato dal notaio prima della stipula della donazione con la redazione del testamento, avvenuta pochi giorni prima, atto che confermerebbe il pieno possesso delle facoltà mentali da parte del CU.
2.1. La sentenza impugnata ha richiamato un principio espresso da altra sezione di questa Suprema Corte, secondo cui la consulenza sullo stato psichico, che si sostanzia in una indagine sulla condizione normale e costante della persona, non costituisce atto irripetibile in quanto non si versa in tema di situazione soggetta a modificazione (Cass. pen., Sez. 3^, 16/06/1999, n. 9734). Si tratta di un principio, che - sebbene non sia suscettibile di generalizzazioni con riguardo a tutte le consulenze psichiatriche - risulta applicabile al caso di specie, posto che i Giudici del merito, nell'ambito delle valutazioni del fatto ad essi riservate, hanno ritenuto che la situazione del CU non fosse suscettibile di evoluzione, stante l'immodificabilità della patologia cerebrale eventualmente riscontrabile.
Orbene la ricorrente - senza opporre alcuna valida critica a tale assorbente considerazione - sostiene che l'accertamento era irripetibile in quanto si trattava di soggetto anziano, in gravi condizioni di salute, tant'è che lo stesso è deceduto prima del dibattimento, con la conseguenza che la morte ha, di fatto, impedito la ripetizione dell'accertamento.
Senonché l'argomento è distonico rispetto all'eccezione proposta;
ciò in quanto l'irripetibilità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal P.M., che vanno raccolti nel fascicolo per il dibattimento, ex art. 360 c.p.p. si concreta nell'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e va intesa quale irripetibilità "congenita" e non accidentale;
in quest'ultimo caso (qual è, per l'appunto, il caso di morte del soggetto sul quale è stato effettuato l'accertamento) si verte, invece, in un'ipotesi di impossibilità di ripetizione per una causa sopravvenuta, con conseguente possibilità di acquisire l'atto al fascicolo del dibattimento ex art. 512 c.p.p.. È il caso di aggiungere che l'imminenza dell'evento morte (e, quindi, la prevedibilità dell'evento, idonea ad escludere l'applicazione del citato art. 512 c.p.p.) non risulta neppure specificamente dedotta e, comunque, sottende verifiche in fatto precluse a questo Collegio, con conseguente inammissibilità della censura anche sotto detto profilo.
Peraltro - anche a volere tralasciare le argomentazioni che precedono - è assorbente la considerazione che, per quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, l'accertamento dell'infermità mentale della vittima è sorretto, non tanto dall'esame diretto del periziando, quanto da dati oggetti vi di chiaro significato, quale la TAC effettuata dal CU l'anno precedente ai fatti e la risonanza magnetica, di pochi mesi successiva.
2.2. Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, giacché - contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente - i Giudici del merito non si sono limitati all'accertamento dello stato di infermità, ma hanno, altresì, evidenziato il pregiudizio derivato alla parte lesa, in ragione della natura gratuita dell'atto. Invero l'apposizione del modus, rappresentato dall'onere di assistenza di cui era gravata la donataria, non infirma il titolo di liberalità dell'atto; il fatto, poi, che si trattasse di donazione con riserva di usufrutto non esclude la perdita immediata per il donante senza corrispettivo del valore corrispondente alla nuda proprietà.
È appena il caso di aggiungere che non è assolutamente prospettabile il parallelo operato dalla ricorrente con l'ipotesi di annullamento di cui all'art. 428 c.c. Invero il contratto concluso in violazione della norma penale che incrimina la circonvenzione di persone incapaci è nullo per contrarietà a norme imperative e non semplicemente annullabile per incapacità naturale del contraente circonvenuto (Cass. civ., Sez. 2^, 27/01/2004, n. 1427). Alla luce della reiterata giurisprudenza, la fattispecie incriminatrice della circonvenzione di incapace, prevista dall'art.643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve, infatti, annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (Cass. civ., Sez. 1^, 23/05/2006, n. 12126; Cass. civ., Sez. 2^, 27/01/2004, n. 1427).
2.3. Le questioni che formano oggetto dell'ultimo motivo di ricorso, attengono a profili di fatto che non possono essere valutati da questa Corte di legittimità, il cui esame sul punto deve arrestarsi alla verifica - nel caso di specie con esito positivo - del buon governo da parte dei Giudici di merito dei criteri di valutazione della prova. Le stesse questioni trovano, del resto, compiuta risposta, in maniera esplicita o implicita, nel percorso argomentativo seguito dai Giudici di appello, stante l'incompatibilità logica con la ricostruzione della vicenda prescelta dalla Corte distrettuale, risultando inidonee a sovvertire l'ordine logico prescelto e a giustificare una diversa soluzione, più favorevole al ricorrente.
In particolare questo Collegio non ravvisa alcuna incongruenza nell'avere affermato che uno dei due comproprietari sia stato indotto all'atto dalla TA che ha approfittato della sua incapacità di intendere e di volere e nell'avere, invece, ritenuto che l'altra comproprietaria (che era capace) sia stata solo callidamente rafforzata nel medesimo proposito. L'altra questione, relativa all'episodio del testamento, assume nella motivazione del Giudici di merito una valenza opposta a quella che pretenderebbe desumerne la ricorrente;
sotto questo profilo il motivo di ricorso si risolve nella mera prospettazione di un'ipotesi alternativa. In definitiva il ricorso, per la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, va rigettato con i consequenziali provvedimenti.
La ricorrente va, altresì, condannata, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate come in dispositivo, sulla base della nota specifica in atti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile MB UC OC, liquidate in complessive Euro 2.500,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008