Sentenza 14 aprile 2025
Decreto cautelare 3 maggio 2025
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 7 novembre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2023, proposto da
NE - Associazione Nazionale Energia del Vento; Daunia Candela S.r.l.; Decalift S.r.l.; Farpower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Ragazzo, Franco Gaetano Scoca, Pier Luigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele TO in Bari, via Emanuele Mola, n.34;
contro
Comune di Candela, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Candela (FG) n. 15 del 30.5.2022, recante: “Modifica dell'art. 34 comma 2 del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;
ove occorra, del parere espresso dall'Organo di Revisione in ordine alla predetta proposta di deliberazione consiliare, giusto verbale n. 85 del 27.5.2022;
ove occorra, del parere espresso, in data 23.5.2022, dal Responsabile del 3° Settore, in ordine alla predetta proposta di deliberazione consiliare;
della Deliberazione della TA Municipale di Candela (FG) n. 89 del 30.5.2022, recante “Approvazione tariffe per il canone unico patrimoniale Legge 160/2019 – Decorrenza 1gennaio 2022”;
più specificatamente e per quanto d'interesse, della Tabella allegata alla predetta deliberazione di G.M. n, 89 del 30.5.2022 (“Tabella dei coefficienti e moltiplicatori OCCUPAZIONE PERMANENTE”), nella parte in cui, nel determinare la misura della tariffa per l'occupazione permanente, in relazione alle “Occupazioni del sottosuolo a servizio per energie rinnovabili per metro lineare”, fissa, un canone di €17,025, per le strade di 1a Categoria, di € 16,875 per le strade di 2a Categoria e di € 16,725 per le strade di 3a Categoria;
ove occorra, del parere espresso, in data 30.5.2022, dal Responsabile del 3° Settore, in ordine alla predetta proposta di deliberazione di G.M.;
ove occorra, della nota Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Candela prot.n. 4550 del 30.5.2022;
di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi espressamente inclusi:
-dell'avviso di pagamento n. 65 del 31.5.2023, recante l'esatta determinazione dell'importo dovuto da Decalift s.r.l. a titolo di canone unico patrimoniale per l'anno d'imposta 2022 trasmesso con nota p.e.c. del 14.06.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5.3.2025 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Grazia Lattanzio, su delega di Massimo Ragazzo, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione nazionale in epigrafe indicata, dichiaratamente “associazione di categoria del settore eolico che raccoglie tra i suoi associati la gran parte delle aziende del comparto”, e le tre imprese del settore in intestazione, col presente ricorso, notificato il 1.9.2023 e depositato in pari data, censurano le delibere rispettivamente consiliari e di giunta comunali, adottate dal comune di Candela che hanno disciplinato, determinandone l’ammontare tariffario, il c.d. canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, commi 816- 831, L. n. 160/2019, con riguardo alle occupazioni determinate da infrastrutture realizzate da produttori di energia, deducendone da più angolazioni l’illegittimità.
In particolare la delibera consiliare ha modificato l’art. 34, comma 2, del precedente regolamento adottato con DCC n.2 del 29.4.2021, “al fine di correggere un refuso, conseguente a mero errore di trascrizione su base informatizzata, nel seguente modo:
[…]
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00”, così emendando l’indicazione del canone minimo di euro 2.000,00.
La delibera dell’organo esecutivo ha invece individuato in modo puntuale le tariffe per l’occupazione del sottosuolo a servizio per energie rinnovabili per metro lineare, fissando, un canone di euro 17,025, per le strade di 1a Categoria, di euro 16,875 per le strade di 2a Categoria e di euro 16,725 per le strade di 3a Categoria.
Unitamente ai predetti atti generali, è stato impugnato un avviso di pagamento rivolto ad una sola delle imprese ricorrenti (relativo al CUP del 2022, erroneamente indicato in più punti del ricorso, relativo all’anno 2021).
Reclamano, questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, co 14 quinquies DL. n.146/2021, assumendo che la previsione contenuta nell’ultimo periodo della lett. b) comporti l’assoggettamento ad un canone annuale fisso in misura pari ad euro 800,00. Evidenziano, inoltre, la contrarietà delle tariffe fissate dalla TA anche all’art. 1, co 829 L.160/2019 che contempla la riduzione della tariffa standard ad un quarto (pari ad euro 7,50).
L’ente intimato non si è costituito.
All’udienza del 5.3.2025, la causa è stata tratta in decisione.
Preliminarmente va scrutinata l’ammissibilità del ricorso con riferimento all’avviso di pagamento.
Esso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Infatti, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. sono devolute alla giurisdizione amministrativa “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, per le quali sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario. In proposito, la giurisprudenza ha precisato che le cause concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi restano devolute alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria quando involgono “diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale derivanti dall’attuazione del rapporto instauratosi tra il privato e la pubblica amministrazione, nelle quali cioè non viene in rilievo un potere autoritativo di quest’ultima a tutela di interessi generali, bensì un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale sull’an e/o sul quantum debeatur” (così Tar Basilicata n. 641/2024 che rinvia, a sua volta, a CdS n.8960/2023 e n.1642/2023 e giur. ivi menzionata).
Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione, con indicazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., della sussistenza, nella presente questione, della giurisdizione del Giudice ordinario.
L’azione di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.5.2022, recante l’approvazione della modifica del regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale, così come la correlata delibera di TA n. 89 in pari data, recante la determinazione puntuale delle tariffe
è, invece, irricevibile.
Il primo provvedimento è stato pubblicato dal 20.6.2022 al 5.7.2022; l’altro dal 22.7.2022 al 6.8.2022.
Il ricorso, notificato il 1.9.2023, risulta essere stato proposto oltre un anno dopo la scadenza del termine di conoscibilità (ex art. 41, co 2, cod. proc.amm.) e, dunque, ben oltre lo spirare del relativo termine decadenziale.
In ordine al carattere immediatamente lesivo dei regolamenti istitutivi di tariffe e/o tributi ed al conseguente onere di impugnazione tempestiva decorrente dallo spirare del termine di pubblicazione, la Sezione osserva che, secondo piana giurisprudenza cui si aderisce, l’atto regolamentare e/o generale, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente (che ha dedicato uno specifico paragrafo del gravame alla tempestività), è immediatamente impugnabile se non abbisogna di atti applicativi per esplicitare la sua lesività ovvero nell’ipotesi in cui rechi clausole che non necessitino di una complessa attività attuativa e/o di valutazione. Nel caso di specie, gli atti oggetto di gravame hanno un’inequivoca portata precettiva e di dettaglio, tale che gli atti di loro concreta attuazione (cioè gli atti di liquidazione suscettibili di impugnazione innanzi al giudice ordinario) vanno considerati come mera applicazione/trasposizione dell’atto generale, con conseguente interesse alla verifica immediata, in sede giurisdizionale, della legittimità di quest’ultimo.
In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò da impugnarsi nel termine di decadenza decorrente dalla scadenza della sua pubblicazione.
Giova precisare, come chiarito da CdS n. 7601/2024, che trattasi di questione che va decisa caso per caso, dal momento che, al fine di valutare l’immediata lesività della delibera tariffaria, sono da ritenere decisivi: per un verso, il contenuto della delibera; per altro verso, il tenore delle censure (v. TAR Basilicata cit. n.641/2024; CdS nn.4478/2024; 7601/2024 (in tema di TARI); 6238/2019 (in tema di tariffe cimiteriali).
Nel caso di specie, osserva il Collegio come elemento dirimente ai fini dell’attribuzione del carattere dell’immediata lesività degli atti avversati siano il contenuto della deliberazione comunale (che fissa un limite minimo al canone da pagarsi) e di quella di TA (che determina in modo specifico lo scaglione tariffario) ed il tenore delle censure svolte che si appuntano proprio sul criterio stabilito, senza che vi sia dubbio –da sciogliersi attraverso ulteriori atti applicativi- in merito all’essere le ricorrenti dirette destinatarie delle disposizioni avversate.
Il ricorso è, dunque, per tale parte, irricevibile per tardività.
A quanto precede, si aggiunga –ad abundantiam- che dallo stesso contenuto del gravame (v. pag 11) emerge la conoscenza, da parte di NE e delle sue associate, tra cui, per l’appunto le odierne ricorrenti, delle determinazioni dell’Ente di non dare seguito alle disposizioni invocate in questa sede, in considerazione delle disposizioni regolamentari in materia.
Le ricorrenti, infatti, indicano che già NE aveva, con “puntuali, pertinenti e fondate argomentazioni,…. in rappresentanza anche delle associate, …con propria diffida del 15.6.2022”, invitato a dare applicazione all’art. 5, co 14 quinquies DL. n.146/2021, evidenziando, quindi, di conoscere il diverso avviso comunale sul punto.
Il principio della conoscibilità è confortato, quindi, anche dall’effettiva conoscenza di quanto in questa sede contestato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, per come chiarito in parte motiva, in parte irricevibile per tardività; in parte inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice Ordinario.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5.3.2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO