Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2440/2024, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Samantha Voglino
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Samantha Voglino
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 12.11.2024.
Condizioni congiunte: “A. Assegnazione della casa famigliare al Signor con i mobili che CP_1
l'arredano, alla cui comproprietà la Signor rinuncia sin da ora. Il Signor si Pt_1 CP_1
impegna a far modificare il relativo contratto di locazione e/o a sottoscriverne uno nuovo intestato
1
B. Affidamento congiunto del figlio , con collocazione abitativa CP_2
prevalente presso il padre;
C. In considerazione del lavoro su turni della mamma e dell'età di
, ormai quindicenne, il ragazzo potrà vedere e trascorrere del tempo con la mamma CP_2
ogni qualvolta lo vorrà ferme le esigenze lavorative della stessa e gli impegni scolastici e ludico- sportivi dello stesso;
D. Alla luce del fatto che i coniugi riconoscono che i suddetti finanziamenti tutti sono stati contratti per soddisfare bisogni della famiglia, indipendentemente dall'intestazione, gli stessi con la sottoscrizione della presente si impegnano a continuare a sopportarne la spesa metà cadauno sino ad estinzione. Pertanto concordano a che il conto corrente n.00517/1000/00109506 esistente presso , filiale di Torino, cointestato, sul quale Controparte_3
sono stati appoggiati, rimanga parimenti in essere sino ad estinzione dell'ultimo finanziamento e la
Signora ivi verserà, entro e non oltre il 15 di ogni mese, la sua quota parte di metà dei Pt_1
finanziamenti in essere, sino all'estinzione; E. Il Signor e la Signora provvederanno CP_1 Pt_1
al mantenimento diretto dei figli, salvo quanto infra in merito all'Assegno Unico, e paritariamente si divideranno le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria, che dichiarano di ben conoscere;
F. Le parti concordano a che l'Assegno Unico, attualmente pari ad
Euro 332,82, venga per intero lasciato nella disponibilità del Signor G. Il conto corrente CP_1
n. 00517/1000/00109506 esistente presso , filiale di Torino rimarrà cointestato fino Controparte_3
ad estinzione dei finanziamenti di cui sopra, ma i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di aver già provveduto alla equa divisione dello stesso e pertanto la Signora che sta Pt_1
procedendo con l'apertura di proprio conto corrente, nulla ha più a pretendere in merito;
H. Fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che le condizioni di cui ai punti precedenti definiscono ogni loro rapporto economico patrimoniale e nulla più sarà reciprocamente dovuto ad alcun titolo”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 25.10.2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'udienza del 26.3.2025, il difensore delle parti ha precisato che “la moglie rinuncia alla comproprietà sui beni mobili, non su immobili [e] che il regime di frequentazione col minore deve essere inteso come libero”. La Sig.ra ha dichiarato: “i figli stanno un Parte_1 po' con me e un po' con mio marito, ma la residenza la hanno a Strevi, dove abita mio marito. Vivo a Rivalta Bormida, via Paolo Bocca, n. 51, la casa è in affitto, pago Euro 200,00 mensili, vivo sola. Sono OSS presso una struttura a Cassine, con retribuzione per Euro
1.300,00 mensili netti. Non ho altri redditi”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Controparte_1
2 Strevi, pago Euro 400,00 mensili di affitto. Non ho case o terreni di mia proprietà. Sono magazziniere, presso Progresso S.r.l., con retribuzione di circa Euro 1.300,00. Non ho altri redditi”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Grugliasco, il 10.12.1994;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “A. Assegnazione della casa famigliare al Signor con i mobili che l'arredano, alla cui comproprietà la CP_1
Signor rinuncia sin da ora. Il Signor si impegna a far modificare il relativo Pt_1 CP_1
contratto di locazione e/o a sottoscriverne uno nuovo intestato unicamente a lui;
B.
Affidamento congiunto del figlio , con collocazione abitativa prevalente presso CP_2
il padre;
C. In considerazione del lavoro su turni della mamma e dell'età di , CP_2
ormai quindicenne, il ragazzo potrà vedere e trascorrere del tempo con la mamma ogni qualvolta lo vorrà ferme le esigenze lavorative della stessa e gli impegni scolastici e ludico- sportivi dello stesso;
D. Alla luce del fatto che i coniugi riconoscono che i suddetti finanziamenti tutti sono stati contratti per soddisfare bisogni della famiglia, indipendentemente dall'intestazione, gli stessi con la sottoscrizione della presente si
3 impegnano a continuare a sopportarne la spesa metà cadauno sino ad estinzione. Pertanto concordano a che il conto corrente n.00517/1000/00109506 esistente presso , Controparte_3
filiale di Torino, cointestato, sul quale sono stati appoggiati, rimanga parimenti in essere sino ad estinzione dell'ultimo finanziamento e la Signora ivi verserà, entro e non oltre il 15 Pt_1
di ogni mese, la sua quota parte di metà dei finanziamenti in essere, sino all'estinzione; E. Il
Signor e la Signora provvederanno al mantenimento diretto dei figli, salvo CP_1 Pt_1
quanto infra in merito all'Assegno Unico, e paritariamente si divideranno le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Alessandria, che dichiarano di ben conoscere;
F. Le parti concordano a che l'Assegno Unico, attualmente pari ad Euro 332,82, venga per intero lasciato nella disponibilità del Signor G. Il conto corrente n. CP_1
00517/1000/00109506 esistente presso , filiale di Torino rimarrà cointestato Controparte_3
fino ad estinzione dei finanziamenti di cui sopra, ma i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di aver già provveduto alla equa divisione dello stesso e pertanto la Signora
che sta procedendo con l'apertura di proprio conto corrente, nulla ha più a Pt_1
pretendere in merito;
H. Fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che le condizioni di cui ai punti precedenti definiscono ogni loro rapporto economico patrimoniale e nulla più sarà reciprocamente dovuto ad alcun titolo”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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