Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/05/2025, n. 10550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10550 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5361 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Renda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Ministro dell'Interno in data 11.01.2022, notificato alla ricorrente il 25.02.2022, numero di protocollo K-OMISSIS-, con il quale veniva rigettata l'istanza per il conseguimento della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 3.10.2021.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione, con decreto emesso dal Ministro dell’Interno in data 11.01.2022, notificato alla ricorrente il 25.02.2022, numero di protocollo K-OMISSIS-, ha respinto la domanda in quanto nel corso dell’attività istruttoria svolta dalle competenti Autorità è emerso che l’interessata risulta aver omesso il versamento dei contributi previdenziali per l’attività lavorativa svolta.
La ricorrente è insorta avverso il suddetto atto di diniego lamentando l’illegittimità per violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 e perché asseritamente viziato da eccesso di potere, comunque pronunciato in violazione di legge, nonché privo e/o carente di motivazione, tenuto conto che il mancato versamento dei contributi previdenziali non appare idoneo a giustificare il diniego della cittadinanza italiana.
2. Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
3. All’udienza pubblica di smaltimento del 23 maggio 2025, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. In primo luogo, non si rivela meritevole di condivisione la censura con cui la parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, essendo smentita dalla documentazione agli atti, da cui emerge che la Pubblica Amministrazione resistente, in data 26.10.2021, ha provveduto a notificare alla ricorrente il preavviso di rigetto, informandola, che, entro il termine di 10 giorni dalla notifica (o piena conoscenza) della comunicazione, avrebbe potuto trasmettere per iscritto eventuali deduzioni e/o osservazioni, eventualmente corredate dalla relativa documentazione.
5.Venendo al merito, va detto che parte ricorrente, col ricorso in esame, contesta la correttezza della valutazione effettuata dall’autorità procedente, che ha fondato la propria sfavorevole determinazione sull’omesso versamento dei contributi previdenziali per l’attività lavorativa svolta e, sulla scorta di tanto, ha respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Com’è noto, l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, adottato a valle di un procedimento in cui la p.a. esercita un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate).
L’amministrazione ha, pertanto, il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile nonché la sussistenza di redditi sufficienti e il rispetto degli obblighi di solidarietà economico-sociale richiesto in funzione della partecipazione alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali.
In particolare, il requisito reddituale va inteso in senso ampio, nel senso che esso si articola, oltre che nel presupposto dell’autosufficienza economica, anche nell’effettiva partecipazione alla finanza pubblica, tramite non solo il prelievo fiscale e le dichiarazioni reddituali presentate all’Agenzia delle entrate, ma anche attraverso il puntuale assolvimento delle incombenze previdenziali in favore degli Enti preposti alla gestione di tali settori.
L’accertamento dell’effettivo inserimento nella collettività nazionale a pieno titolo dello straniero aspirante cittadino dunque postula, tra l’latro, che questi risulti in regola anche sotto il profilo dell’assolvimento degli oneri previdenziali, non potendosi tollerare pendenze verso gli Enti preposti alla raccolta ed alla gestione delle entrate previdenziali.
In altri termini, il richiedente lo status civitatis deve dimostrare il regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
6. Tanto premesso, nel caso di specie, conformemente ai precedenti di questo Tribunale (cfr. da ultimo, sentenze 4 marzo 2025, n. 4619 e 15 aprile 2025, n. 7374), il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento per difetto di istruttoria e motivazione rispetto alla posizione della ricorrente e alle condizioni per ottenere il rilascio del provvedimento.
Invero, nel decreto impugnato, si osserva, con indicazione del tutto generica, che la ricorrente ha omesso di versare i contributi previdenziali Inps per l’attività lavorativa svolta.
Tuttavia, non è dato conoscere il periodo di omissione, né soprattutto, l’ammontare delle somme non versate, onde poter definire la gravità dell’eventuale violazione.
Alla luce del quadro ricostruito, le premesse motivazionali del provvedimento non contengono valutazioni in merito al complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui la richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento della stessa nella medesima comunità.
Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione procedente di pronunciarsi nuovamente sull’istanza della ricorrente e di concludere il procedimento con un provvedimento, espresso e congruamente motivato, che tenga in debita considerazione quanto indicato in motivazione.
7. Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto emesso dal Ministro dell'Interno in data 11.01.2022, notificato alla ricorrente il 25.02.2022, numero di protocollo K-OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.